SOTTOPRODOTTI: C’È IL DECRETO

Tares sottoprodotti
Per l'attuazione del "regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" prevista l'istituzione, presso le camere di commercio, di una piattaforma di scambio tra domanda e offerta

È stato finalmente pubblicato il tanto atteso decreto sui sottoprodotti.

In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38) stabilisce «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti». Tra gli altri definiti:

  • l'ambito di applicazione;
  • i criteri per determinare la certezza dell'utilizzo;
  • i requisiti di impiego e di qualità ambientale;
  • le regole per il deposito e la movimentazione dei residui;
  • il regime dei controlli e delle ispezioni.

I due allegati, rispettivamente, riportano:

  • le disposizioni per le "biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia" e le "biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione" (Allegato 1);
  • la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità.

Prevista, infine, l'istituzione, presso le camere di commercio, di una piattaforma di scambio tra domanda e offerta.

CLICCA QUI per leggere il commento articolo per articolo fino all'allegato 1 dedicato interamente alle biomasse residuali utilizzate a scopi energetici (accesso riservato agli abbonati)

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 264/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
13 ottobre 2016, n. 264 

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione

della sussistenza dei requisiti  per  la  qualifica  dei  residui  di

produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)


         in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38

                    Vigente al: 2-3-2017


                            Titolo I
                       DISPOSIZIONI GENERALI

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

  Viste  le  linee  guida  Guidance  on  the  interpretation  of  key

provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea

di giugno 2012;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,

comma 1, lettere c) e f);

  Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti  per

il rilancio competitivo del  settore  agroalimentare»  convertito  in

legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  30

dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;

  Considerato che  il  regime  dei  sottoprodotti  contribuisce  alla

dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in

quanto favorisce  l'innovazione  tecnologica  per  il  riutilizzo  di

residui  di  produzione  nel  medesimo  o  in  un  successivo   ciclo

produttivo, limita  la  produzione  di  rifiuti,  nonche'  riduce  il

consumo di materie prime vergini;

  Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da

un  quadro  normativo  e  amministrativo   certo,   con   particolare

riferimento  alle  modalita'   con   le   quali   il   produttore   e

l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le  condizioni

di cui all'articolo 184-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

  Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del

decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  criteri  affinche'

specifiche  tipologie  di  sostanze  o  oggetti   siano   considerati

sottoprodotti e non rifiuti  e  alcune  modalita'  con  le  quali  il

detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni  di  cui

al citato articolo 184-bis, comma 1;

  Vista la notifica di cui alla direttiva n.  2015/1535  che  prevede

una procedura di  informazione  nel  settore  delle  norme  e  regole

tecniche;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri

effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;




                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                         Oggetto e finalità

  1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo  come  sottoprodotti

di sostanze ed oggetti che derivano da un processo  di  produzione  e

che rispettano specifici criteri,  nonche'  per  assicurare  maggiore

uniformita'   nell'interpretazione    e    nell'applicazione    della

definizione  di  rifiuto,  il  presente  decreto   definisce   alcune

modalita'  con  le  quali  il  detentore  puo'  dimostrare  che  sono

soddisfatte le condizioni generali di cui  all'articolo  184-bis  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere  un  residuo

di produzione dal campo di applicazione della normativa  sui  rifiuti

sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle  circostanze

e devono essere soddisfatti in  tutte  le  fasi  della  gestione  dei

residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in  uno

successivo.

  3. Fatte salve le disposizioni di  carattere  generale  di  cui  al

presente decreto ed  il  rispetto  dei  requisiti  di  impiego  e  di

qualita'   previsti   dalle   pertinenti   normative   di    settore,

nell'allegato 1 e' riportato, per  specifiche  categorie  di  residui

produttivi,  un  elenco  delle  principali  norme  che  regolamentano

l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di

attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali,  alle

condizioni previste dall'articolo 6.

                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e

comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:

  a)  prodotto:  ogni  materiale   o   sostanza   che   e'   ottenuto

deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o  risultato

di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno  o

piu' prodotti primari;

  b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni  materiale  o

sostanza che non  e'  deliberatamente  prodotto  in  un  processo  di

produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;

  c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non  costituisce  un

rifiuto ai sensi dell'articolo  184-bis  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

                               Art. 3
                        Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai residui  di  produzione,  come

definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

  a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2,  comma  1,  lettera

a);

  b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei  rifiuti  ai

sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152;

  c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.

  2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la  gestione

di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le  norme  in

materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

                               Art. 4
                         Condizioni generali

  1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),

sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore  dimostra  che,

non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo  primario

del ciclo produttivo,  sono  destinati  ad  essere  utilizzati  nello

stesso o in un successivo processo,  dal  produttore  medesimo  o  da

parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del  residuo,

e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte  le

seguenti condizioni:

  a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di

produzione, di cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo

primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

  b) e' certo l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  nel  corso

dello  stesso  o  di  un  successivo  processo  di  produzione  o  di

utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

  c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato  direttamente

senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica

industriale;

  d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza  o  l'oggetto

soddisfa, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti

riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e

non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute

umana.

  2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita'  con  cui

provare la sussistenza delle circostanze di cui  al  comma  1,  fatta

salva la possibilita' di dimostrare, con  ogni  mezzo  ed  anche  con

modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi  da  quelli

precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri  differenti,

che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non

e'  un  rifiuto,  ma  un  sottoprodotto.  Resta  fermo  l'obbligo  di

rispettare i requisiti  di  impiego  e  di  qualita'  previsti  dalle

pertinenti normative di settore.

  3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto  si  iscrivono,

senza alcun onere economico, in apposito  elenco  pubblico  istituito

presso le Camere di commercio territorialmente competenti,  ai  sensi

dell'articolo 10, comma 1.

  4. Il soggetto  che  si  avvale  delle  disposizioni  del  presente

decreto conserva per tre anni e rende  disponibile  all'autorita'  di

controllo  la  documentazione  indicata  per  le  specifiche  ipotesi

disciplinate dagli articoli seguenti.

                               Art. 5
                        Certezza dell'utilizzo

  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  b),

il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato  dal  momento

della produzione del  residuo  fino  al  momento  dell'impiego  dello

stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno

per quanto di propria competenza, l'organizzazione e  la  continuita'

di un sistema  di  gestione,  ivi  incluse  le  fasi  di  deposito  e

trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione

e  l'utilizzazione  effettiva  del  sottoprodotto.  Fino  al  momento

dell'impiego del sottoprodotto, il  deposito  ed  il  trasporto  sono

effettuati nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  8.  Resta

ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora,

in considerazione delle modalita'  di  deposito  o  di  gestione  dei

materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il

fatto di disfarsi degli stessi.

  2. Fatti salvi gli accertamenti  delle  specifiche  circostanze  di

fatto, da valutare  caso  per  caso,  la  certezza  dell'utilizzo  e'

dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative  del  ciclo  di

produzione, delle caratteristiche, o  della  documentazione  relative

alle attivita' dalle quali originano  i  materiali  impiegati  ed  al

processo di destinazione, valutando, in  particolare,  la  congruita'

tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare

e l'utilizzo previsto per gli stessi.

  3.  La  certezza  dell'utilizzo  di  un  residuo  in  un  ciclo  di

produzione diverso da quello  da  cui  e'  originato  presuppone  che

l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia

individuato o individuabile gia' al momento  della  produzione  dello

stesso.

  4. Ai fini di  cui  al  comma  3,  costituisce  elemento  di  prova

l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore  del

residuo, eventuali intermediari e  gli  utilizzatori,  dai  quali  si

evincano le informazioni relative alle caratteristiche  tecniche  dei

sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle  condizioni

della cessione che  devono  risultare  vantaggiose  e  assicurare  la

produzione di una utilita' economica o di altro tipo.

  5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito

della certezza dell'utilizzo  e  l'intenzione  di  non  disfarsi  del

residuo sono dimostrati mediante la  predisposizione  di  una  scheda

tecnica  contenente  le   informazioni   indicate   all'allegato   2,

necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali

e'  previsto  l'impiego  e  l'individuazione  delle   caratteristiche

tecniche degli stessi, nonche'  del  settore  di  attivita'  o  della

tipologia di impianti idonei ad  utilizzarli.  Nella  scheda  tecnica

sono, altresi', indicate  tempistiche  e  modalita'  congrue  per  il

deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla  produzione

del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In  caso

di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione

del sottoprodotto, tali da comportare variazioni  delle  informazioni

rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

  6. Le schede tecniche sono numerate,  vidimate  e  gestite  con  le

procedure e le modalita' fissate dalla normativa  sui  registri  IVA.

Gli  oneri  connessi  alla   tenuta   delle   schede   si   intendono

correttamente adempiuti anche qualora sia  utilizzata  carta  formato

A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate,  senza

oneri  economici,  dalle   Camere   di   commercio   territorialmente

competenti.


                               Art. 6
              Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
                  dalla normale pratica industriale

  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  c),

non  costituiscono  normale  pratica  industriale  i  processi  e  le

operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali  della

sostanza  o  dell'oggetto  idonee  a   soddisfare,   per   l'utilizzo

specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti  e  la

protezione della salute e dell'ambiente e a  non  portare  a  impatti

complessivi negativi  sull'ambiente,  salvo  il  caso  in  cui  siano

effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto  al

comma 2.

  2. Rientrano, in ogni caso, nella normale  pratica  industriale  le

attivita' e le operazioni  che  costituiscono  parte  integrante  del

ciclo di produzione del residuo, anche  se  progettate  e  realizzate

allo specifico  fine  di  rendere  le  caratteristiche  ambientali  o

sanitarie  della  sostanza  o  dell'oggetto  idonee  a  consentire  e

favorire, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti

riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e

a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.


                               Art. 7
             Requisiti di impiego e di qualita' ambientale

  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  d),

la scheda tecnica di cui all'allegato 2  contiene,  tra  l'altro,  le

informazioni   necessarie   a   consentire    la    verifica    delle

caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al

processo di destinazione e all'impiego previsto.

  2. In caso di cessione  del  sottoprodotto,  la  conformita'  dello

stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto  di

una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al  modello  di  cui

all'allegato 2. In caso di  modifiche  sostanziali  del  processo  di

produzione o di destinazione, tali  da  comportare  variazioni  delle

informazioni rese, deve essere sottoscritta una  nuova  dichiarazione

di conformita'.

                                Titolo II
                          GESTIONE DEI RESIDUI
                               Art. 8
                       Deposito e movimentazione

  1. Al  fine  di  assicurare  la  certezza  dell'utilizzo  ai  sensi

dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia  effettivamente

utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche

norme tecniche, se disponibili, e  delle  regole  di  buona  pratica,

evitando spandimenti accidentali e la  contaminazione  delle  matrici

ambientali e in modo da prevenire  e  minimizzare  la  formazione  di

emissioni diffuse e la diffusione di odori.

  2. Nelle fasi  di  deposito  e  trasporto  del  sottoprodotto  sono

garantite:

  a)  la  separazione  dei  sottoprodotti  da  rifiuti,  prodotti,  o

oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o

destinati a diversi utilizzi;

  b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare  l'insorgenza  di

qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche'  fenomeni  di

combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

  c) l'adozione delle cautele  necessarie  ad  evitare  l'alterazione

delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri  fenomeni

che possano pregiudicarne il successivo impiego;

  d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita'  di  gestione,

considerate le peculiarita' e le caratteristiche  del  sottoprodotto,

nel  rispetto  di  quanto  indicato  nella  scheda  tecnica  di   cui

all'allegato 1.

  3. A seguito della predisposizione della  scheda  tecnica  e  della

sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato

1, il deposito  ed  il  trasporto  possono  essere  effettuati  anche

accumulando  sottoprodotti  provenienti   da   diversi   impianti   o

attivita', purche' abbiano  le  medesime  caratteristiche  e  non  ne

vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai  sensi

del presente decreto.

  4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione

alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla

consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In  caso

di impiego da parte del produttore medesimo, lo  stesso  conserva  la

responsabilita' per la  gestione  del  sottoprodotto  nella  fase  di

utilizzo.

                               Art. 9
                         Controlli e ispezioni

  1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di  controllo  stabiliti

dalle norme vigenti, le  autorita'  competenti  effettuano,  mediante

ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare

il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.


                             Titolo III
                        DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 10
             Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per  favorire

lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le  Camere  di  commercio

territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si

iscrivono, senza alcun onere, i  produttori  e  gli  utilizzatori  di

sottoprodotti.

  2. Nell'elenco e' indicata, all'atto  dell'iscrizione,  oltre  alle

generalita' e ai contatti dei soggetti  iscritti,  la  tipologia  dei

sottoprodotti oggetto di attivita'.

  3.  L'elenco  di  cui  al  presente  articolo  e'  pubblico  ed  e'

consultabile su una sezione dedicata del sito internet  della  Camera

di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.




                               Art. 11

                          Disposizioni finali




  1. Il presente decreto e i successivi  decreti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea  ai

sensi dell'articolo 40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti  e

che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n.  2015/1535

che  prevede  una  procedura   d'informazione   nel   settore   delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione.

  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

regolamento.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

                                                          Allegato 1
                       Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           
                                                          Allegato 2
                      Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. n. 264/2016

Allegato 1

Allegato 2

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