Sottoprodotti di origine animale: se il legislatore europeo crea il fraintendimento

Per i Soa l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti opera solo se sono regolati da altre disposizioni comunitarie ambientali, oggi inesistenti. Di conseguenza, la condizioni dettate dall’art. 185, D.Lgs. n. 152/2006 non sono applicabili. Occorre, però, tenere presente che l’inclusione nella disciplina di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 non implica necessariamente che i Soa debbano essere gestiti come rifiuti. Resta, infatti, ferma la possibilità di considerarli sottoprodotti nel caso in cui soddisfino le condizioni di cui all’art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006. Visto il dibattito interpretativo, spesso portato avanti a colpi di sentenze, e considerate le conseguenze, anche penali, legate a una gestione non corretta, è evidente la necessità di fare chiarezza sul tema

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