Sportello unico delle energie rinnovabili: al via la piattaforma digitale

Pubblicato il decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2024

Sportello unico delle energie rinnovabili: istituita via la piattaforma digitale Suer con la pubblicazione del decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2024.

La piattaforma è realizzata e gestita dal gestore dei Servizi energetici (Gse) che svolge, mediante la stessa, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle pubbliche amministrazioni interessate.

Definiti, tra gli altri:

  • le funzioni e l'operatività;
  • la copertura dei costi connessi allo sviluppo e alla gestione.

Di seguito il testo del D.M. 23 ottobre 2024.

Sportello unico delle energie rinnovabili

Decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2024

Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, ed in particolare l’articolo 12, recante disposizioni sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito decreto legislativo n. 28 del 2011), recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ed, in particolare:

-  l’articolo 4 che, secondo un criterio di proporzionalità, individua i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili;
-  gli articoli 5, 6 e 6-bis, che disciplinano rispettivamente l’Autorizzazione Unica, la Procedura abilitativa semplificata e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile e la dichiarazione di inizio lavori asseverata;
-  gli articoli. 7-bis, 8 e 8-bis, recanti rispettivamente disposizioni sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, per la promozione dell'utilizzo del biometano e sui regimi di autorizzazione per la produzione di biometano;

VISTO altresì, l’articolo 32 del suddetto decreto legislativo n. 28 del 2011, che istituisce “un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale”, per “interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica” al fine di “corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030”, attraverso l’individuazione, “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”, di “attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021), recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 19, ai sensi del quale con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

1. è istituita una Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (comma 1),

2. sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 3);

VISTI inoltre, gli articoli 21 e 48 del suddetto decreto legislativo n. 199 del 2021, aventi ad oggetto rispettivamente:

1. l’istituzione della Piattaforma digitale per le Aree idonee, per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, realizzata presso il GSE;

2. disposizioni sull’attività di monitoraggio e produzione statistica in materia di energia affidata al GSE;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022 n. 264, ed in particolare l’articolo 4 recante disposizioni sul Ministero della transizione ecologica che assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” ed in particolare l’articolo 7, “Diritto a servizi on-line semplici e integrati”, nonché l’articolo 50 “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui tutti i servizi digitali della PA devono essere accessibili ai cittadini tramite l'autenticazione con SPID, o Carta d'Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

VISTE le Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, che garantiscono l’interoperabilità del Sistema informativo della Pubblica Amministrazione con quelli di altri soggetti;

VISTE altresì, le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con la determinazione n. 407/2020, e successivamente modificate con la Determinazione AgID n. 371/2021 che contribuiscono a rafforzare

ed omogenizzare il quadro normativo di riferimento per la produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

CONSIDERATO che l’articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede l’istituzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal GSE;

RITENUTO opportuno provvedere all’istituzione della Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Rep. atti n. 128/CU, nella seduta del 17 ottobre 2024;

decreta

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, istituisce la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili).

2. La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma di cui al comma 1.

Art. 2

(Funzioni e operatività della Piattaforma SUER)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Piattaforma SUER:

a)  garantisce, in conformità con le determinazioni AgID, la propria interoperabilità con gli strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché con le piattaforme istituite presso il GSE, ed in particolare con la piattaforma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
b)  consente il monitoraggio dei regimi amministrativi, anche per le finalità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l’individuazione di buone pratiche;
c)  fornisce guida e assistenza alle pubbliche amministrazioni e agli operatori lungo tutte le fasi del procedimento;
d)  consente con regolarità l’acquisizione e lo scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni per semplificare il flusso di informazioni e ridurre gli oneri documentali a carico degli operatori nelle procedure di ottenimento dei titoli autorizzativi e abilitativi, nonché degli incentivi statali di valorizzazione dell’energia da fonti rinnovabili.
2. A valle dell’adozione dei modelli unici di cui all’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021, i dati necessari all’operatività della Piattaforma SUER sono forniti, secondo le rispettive competenze, dalle Amministrazioni procedenti, dagli operatori o dal GSE attraverso i modelli unici stessi e/o propri canali informatici ove esistenti.

3. Le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori accedono alla Piattaforma SUER attraverso l’identificazione in area riservata secondo due distinte modalità con credenziali dedicate rilasciate dal GSE.

4. Ai fini dell’abilitazione all’accesso alla Piattaforma SUER il GSE assicura l’assolvimento degli obblighi ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali in funzione delle categorie e competenze specifiche dei soggetti richiedenti l’abilitazione.

5. Il titolare del trattamento dei dati presenti nelle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è l’ente competente per il rilascio dell’autorizzazione. In qualità di soggetto gestore della Piattaforma SUER, il GSE è il soggetto responsabile delegato al trattamento del dato. I rapporti tra i predetti soggetti sono regolati in base alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

6. Entro centoventi giorni dalla data di adozione dei modelli unici di cui all’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il GSE rende accessibile la Piattaforma SUER e pubblica il relativo manuale digitale operativo per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.

7. La pagina di accesso alla Piattaforma SUER, il manuale digitale operativo e la modulistica per l’invio delle istanze saranno resi disponibili anche in lingua inglese.

8. Le Regioni e le Province autonome interessate da bilinguismo rendono disponibili al GSE in lingua tedesca e francese la pagina di accesso alla Piattaforma SUER, il manuale digitale operativo e la modulistica per l’invio delle istanze.

9. A decorrere dal termine indicato al comma 6, le istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. sono presentate sulla piattaforma SUER. È comunque consentita la presentazione delle medesime istanze anche attraverso strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale a condizione che:

a)  sia consentito l’accesso a tali strumenti tramite collegamento dalla piattaforma SUER;
b)  le istanze siano presentate mediante i modelli unici nazionali di cui all’articolo 19 comma 3 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c)  le informazioni relative ai procedimenti incardinati nelle piattaforme delle Amministrazioni
procedenti siano automaticamente rese disponibili sulla piattaforma SUER tramite servizi di interoperabilità da parte del sistema ricevente l’istanza secondo modalità stabilite dal GSE sentite le Regioni e le Province autonome, così da consentire l’assistenza nel corso di tutte le fasi procedimentali.

10. A partire dall’approvazione del presente decreto il GSE fornisce alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 già dotate di proprie piattaforme informatiche per la ricezione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., le specifiche tecniche con cui verranno resi disponibili i servizi web per consentire l’adeguamento dei propri sistemi alla Piattaforma SUER prevedendo anche sessioni di test di interoperabilità e avvia le attività propedeutiche al fine di fornire guida e assistenza alle Amministrazioni non dotate di proprie piattaforme informatiche.

11. Successivamente all’avvio della Piattaforma SUER, le Pubbliche Amministrazioni possono attivare propri canali informatici per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, garantendo l'interoperabilità con la piattaforma SUER alle condizioni previste al precedente comma 9.

12. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e del GSE con la finalità di monitorare l’utilizzo della piattaforma SUER e proporre eventuali aggiornamenti sulla base delle esperienze d’uso maturate successivamente al suo avvio ovvero di modifiche normative intervenute. Per la partecipazione al tavolo tecnico, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3

(Copertura dei costi connessi allo sviluppo e alla gestione della Piattaforma SUER)

1. Alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE per le attività svolte di realizzazione e gestione operativa della Piattaforma di cui al presente decreto si provvede mediante le risorse del fondo di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Il GSE fornisce separata evidenza dei costi di cui al comma 1 nell’ambito della rendicontazione dei propri fabbisogni di funzionamento all’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente, secondo le modalità condivise con la medesima Autorità.

3. Le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di canali informatici autonomi conformano questi ultimi all’adozione dei modelli unici previsti dall’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a proprie spese ed entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di adozione del relativo modello unico di riferimento.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

[fonte foto: https://tinyurl.com/2p78zurt]

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