Stoccaggio di CO2: istituito un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. È quanto ha stabilito il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 6 dicembre 2024.
Stabilite allo scopo:
- i criteri di qualità per le attività che si svolgono nell’Unione;
- le norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generate da attività;
- le norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di certificazione;
- le norme per il rilascio e l’uso di unità certificate.
Scopo della misura è «agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui al regolamento (UE) 2021/1119» che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.
Di seguito il testo integrale del regolamento (UE) 2024/3012.
Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti
(G.U.U.E. L del 6 dicembre 2024)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
(omissis)
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. L’obiettivo del presente regolamento è agevolare e incoraggiare la realizzazione, da parte di gestori o gruppi di gestori, di assorbimenti permanenti del carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori, a integrazione di riduzioni durature delle emissioni in tutti i settori, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui al regolamento (UE) 2021/1119. A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell’Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo stabilendo:
a) criteri di qualità per le attività che si svolgono nell’Unione;
b) norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generate da attività;
c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione dei sistemi di certificazione;
d) norme per il rilascio e l’uso di unità certificate.
2. Il presente regolamento mira a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, in particolare il conseguimento collettivo, al più tardi entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119. Di conseguenza, tutti gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo generati a norma del presente regolamento contribuiscono al conseguimento dell’NDC dell’Unione e dei suoi obiettivi in materia di clima, e non a NDC di paesi terzi o regimi di conformità internazionali.
3. Il presente regolamento non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO2 derivanti da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa che soddisfano i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell’applicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, come stabilito negli atti di esecuzione di cui all’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «assorbimento del carbonio»: assorbimento antropogenico di carbonio dall’atmosfera e il suo stoccaggio duraturo in serbatoi geologici, terrestri o oceanici ovvero in prodotti di lunga durata;
2) «riduzione delle emissioni dal suolo»: la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra provenienti dai comparti di carbonio biogenici quale elencata all’allegato I, sezione B, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2018/841 ovvero la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria «3D) Suoli agricoli», determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, laddove l’attività pertinente riduce l’emissione di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici;
3) «attività»: una o più pratiche o processi svolti da un gestore, o da un gruppo di gestori, che determinano un assorbimento permanente del carbonio, un assorbimento temporaneo del carbonio derivante dalla carboniocoltura o dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti ovvero riduzioni delle emissioni dal suolo derivanti dalla carboniocoltura, laddove tale carboniocoltura riduce nel complesso le emissioni di carbonio dai comparti di carbonio nel suolo o aumenta gli assorbimenti di carbonio nei comparti di carbonio biogenici;
4) «comparto di carbonio biogenico»: biomassa vivente, lettiera, legno morto, materia organica morta, suoli minerali e suoli organici elencati nell’allegato I, sezione B, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841;
5) «gestore»: persona fisica o giuridica o ente pubblico che gestisce o controlla un’attività o a cui è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico dell’attività; nel caso di un’attività di carboniocoltura, per «gestore» si intende un agricoltore quale definito all’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2021/2115 qualsiasi altro gestore di un’attività in ambiente terrestre o costiero, un proprietario o gestore di foreste ai sensi del diritto nazionale, o un ente pubblico competente;
6) «gruppo di gestori»: soggetto giuridico che rappresenta almeno due gestori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino il presente regolamento;
7) «periodo di attività»: periodo durante il quale l’attività apporta un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo e che è stabilito nella metodologia di certificazione applicabile;
8) «periodo di monitoraggio»: periodo durante il quale la riduzione delle emissioni dal suolo o lo stoccaggio del carbonio è oggetto di monitoraggio da parte di un gestore o di un gruppo di gestori che copre almeno il periodo di attività e che è stabilito nella metodologia di certificazione applicabile;
9) «assorbimento permanente del carbonio»: pratiche o processi che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, compreso il carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, e che non sono associati al recupero assistito di idrocarburi;
10) «carboniocoltura»: pratiche o processi svolti su un periodo di attività di almeno cinque anni, riguardanti la gestione di un ambiente terrestre o costiero e che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo;
11) «stoccaggio del carbonio nei prodotti»: pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata, consentono il monitoraggio in loco del carbonio stoccato e sono certificate durante tutto il periodo di monitoraggio;
12) «carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti»: carbonio stoccato chimicamente all’interno di un prodotto in modo da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali del prodotto, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE;
13) «stoccaggio geologico di CO2»: lo stoccaggio geologico di CO2 quale definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/31/CE;
14) «organismo di certificazione»: organismo di valutazione della conformità indipendente, accreditato o riconosciuto, che ha stipulato un accordo con un sistema di certificazione per svolgere controlli di certificazione e rilasciare certificati di conformità;
15) «sistema di certificazione»: un’organizzazione che certifica la conformità delle attività e dei gestori rispetto ai criteri di qualità e alle norme di certificazione stabiliti nel presente regolamento;
16) «controllo di certificazione»: controllo effettuato da un organismo di certificazione;
17) «controllo di ricertificazione»: controllo effettuato nel corso del processo di rinnovo del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione;
18) «certificato di conformità»: dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione attestante che un’attività è conforme al presente regolamento;
19) «unità di assorbimento permanente del carbonio»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento permanente certificato del carbonio generata da un’attività di assorbimento permanente del carbonio e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12;
20) «unità di riduzione delle emissioni dal suolo»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di riduzione certificata delle emissioni dal suolo generata da un’attività di carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12;
21) «inversione»: in caso di stoccaggio geologico di CO2, «fuoriuscita» quale definita all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2009/31/CE e, per altre attività, il rilascio volontario o involontario, nell’atmosfera, del carbonio precedentemente catturato e stoccato mediante un’attività;
22) «unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo certificato del carbonio generata da un’attività di carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12;
23) «unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti»: una tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo certificato del carbonio generata da un’attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti e registrata da un sistema di certificazione nel proprio registro di certificazione o, se del caso, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12.
Articolo 3
Ammissibilità alla certificazione
Gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a) sono generati da un’attività che soddisfa i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7;
b) sono verificati in modo indipendente a norma dell’articolo 9.
CAPO 2
CRITERI DI QUALITÀ
Articolo 4
Quantificazione
1. L’attività di assorbimento permanente del carbonio apporta un beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio, quantificato con la formula seguente:
beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0,
dove:
a) AClivello di riferimento indica il volume degli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento;
b) ACtotale indica il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività;
c) GESassociati è l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006.
2. L’attività di carboniocoltura apporta un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio o un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, quantificati con le formule seguenti:
a) beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0,
dove:
i) AClivello di riferimento indica il volume degli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento;
ii) ACtotale è il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività;
iii) GESassociati è l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006;
b) Beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo = ESLlivello di riferimento – ESLtotale + ESAlivello di riferimento – ESAtotale – GESassociati > 0
dove:
i) ESLlivello di riferimento indica il volume delle emissioni dal suolo in ambito LULUCF nel contesto del livello di riferimento;
ii) ESLtotale indica il volume totale delle emissioni dal suolo in ambito LULUCF generate dall’attività;
iii) ESAlivello di riferimento indica il volume delle emissioni agricole dal suolo nel contesto del livello di riferimento;
iv) ESAtotale indica il volume totale delle emissioni agricole dal suolo generate dall’attività;
v) GESassociati indica l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006.
La portata dei quantitativi di cui ad AClivello di riferimento e ad ACtotale corrisponde agli assorbimenti netti di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841.
La portata dei quantitativi di cui a ESLlivello di riferimento e a ESLtotale corrisponde alle emissioni nette di gas a effetto serra provenienti dai comparti di carbonio biogenici quali elencate all’allegato I, sezione B, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2018/841. La portata dei quantitativi di cui a ESAlivello di riferimento e a ESAtotale corrisponde alle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3D «Suoli agricoli».
3. Le metodologie di certificazione applicabili richiedono una ripartizione per gas a effetto serra di tutti i quantitativi di cui al paragrafo 2.
4. Se le emissioni dal suolo aumentano in conseguenza di un’attività che comporta un assorbimento temporaneo del carbonio attraverso la carboniocoltura, esse sono quantificate e contabilizzate nel beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio. In particolare, le emissioni provenienti dai comparti di carbonio biogenici elencati nell’allegato I, sezione B, lettere) ed f), del regolamento (UE) 2018/841 sono quantificate e comunicate come facenti parte dell’ACtotale, mentre le emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC 3.D «Suoli agricoli» sono quantificate e comunicate come GESassociati.
Se le emissioni dal suolo diminuiscono in conseguenza di un’attività che comporta un assorbimento temporaneo del carbonio attraverso la carboniocoltura, esse dovrebbero essere quantificate, comunicate e contabilizzate come un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo.
Se un’attività comporta sia un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio sia un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, la metodologia pertinente specifica le regole di assegnazione per le emissioni dirette e indirette associate di gas a effetto serra attribuibili all’attuazione dell’attività.
5. L’attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti apporta un beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio che è quantificato con la formula seguente:
beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio = AClivello di riferimento – ACtotale – GESassociati > 0,
dove:
a) AClivello di riferimento indica il volume di carbonio assorbito nel contesto del livello di riferimento;
b) ACtotale indica il volume totale degli assorbimenti di carbonio dell’attività;
c) GESassociati indica l’aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, durante l’intero ciclo di vita dell’attività, attribuibili dovute alla sua attuazione, compreso il cambiamento indiretto di uso del suolo, calcolato, se del caso, conformemente ai protocolli stabiliti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle linee guida IPCC del 2006.
6. Ai quantitativi di cui ai paragrafi da 1, a 5, è attribuito un segno negativo (-) se si tratta di assorbimenti netti di gas a effetto serra e un segno positivo (+) se si tratta di emissioni nette di gas a effetto serra; essi sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente.
7. Gli assorbimenti permanenti del carbonio, gli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, le riduzioni delle emissioni dal suolo e le emissioni di gas a effetto serra associate sono quantificati in modo pertinente, conservativo, accurato, completo, coerente, trasparente e comparabile, conformemente ai più recenti dati scientifici disponibili. Il monitoraggio è basato su un’adeguata combinazione di misurazioni in loco mediante telerilevamento o modellizzazione conformemente alle norme stabilite nelle metodologie di certificazione applicabili.
8. I livelli di riferimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 5, sono altamente rappresentativi delle prestazioni standard di pratiche e processi comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali, tecnologiche e normative simili e tengono conto del contesto geografico, comprese le condizioni pedoclimatiche e normative locali («livelli di riferimento normalizzati»).
9. I livelli di riferimento normalizzati sono stabiliti dalla Commissione nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8. La Commissione riesamina almeno ogni cinque anni e aggiorna, se del caso, i livelli di riferimento normalizzati alla luce dell’evoluzione delle condizioni normative e dei più recenti dati scientifici disponibili. I livelli di riferimento normalizzati aggiornati si applicano solo a una attività per la quale il periodo di attività inizia dopo l’entrata in vigore della metodologia di certificazione applicabile.
10. In deroga al paragrafo 8, ove debitamente giustificato nella metodologia di certificazione applicabile, anche a causa della mancanza di dati o dell’assenza di attività comparabili sufficienti, il gestore utilizza un livello di riferimento corrispondente alla prestazione individuale di un’attività specifica («livello di riferimento specifico per attività»).
11. I livelli di riferimento specifici per attività sono aggiornati periodicamente all’inizio di ciascun periodo di attività, salvo se diversamente indicato nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
12. La quantificazione degli assorbimenti permanenti del carbonio, degli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti nonché delle riduzioni delle emissioni dal suolo tiene conto delle incertezze in modo conservativo e secondo gli approcci statistici riconosciuti. Le incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo sono debitamente comunicate.
13. A sostegno della quantificazione degli assorbimenti temporanei di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo generati dall’attività di carboniocoltura, il gestore o il gruppo di gestori raccoglie, ove possibile, dati sugli assorbimenti di carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra basandosi sull’utilizzo di metodologie di livello 3 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra ed eventuali ulteriori perfezionamenti delle stesse linee guida, e in modo compatibile con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/841 e con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 5
Addizionalità
1. Ogni attività è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti:
a) va al di là degli obblighi normativi dell’Unione e nazionali a livello del singolo gestore;
b) l’effetto incentivante della certificazione conformemente a tale regolamento è necessario affinché l’attività diventi finanziariamente sostenibile.
2. Se si utilizza il livello di riferimento normalizzato, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 si considera rispettata.
Se si utilizza il livello di riferimento specifico per attività, l’addizionalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata mediante prove di addizionalità specifiche conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
Articolo 6
Stoccaggio, monitoraggio e responsabilità
1. Il gestore o il gruppo di gestori dimostra che l’attività consente di stoccare permanentemente il carbonio o che il suo obiettivo è quello di stoccarlo a lungo termine.
2. Ai fini del paragrafo 1 il gestore o il gruppo di gestori:
a) è soggetto a norme di monitoraggio e a norma sull’attenuazione di eventuali rischi di inversione individuati durante il periodo di monitoraggio;
b) è tenuto ad affrontare eventuali inversioni del carbonio catturato e stoccato da un’attività, che si verificano durante il periodo di monitoraggio per tale attività, attraverso meccanismi di responsabilità appropriati conformemente alle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
3. Le norme in materia di monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a):
a) nel caso degli assorbimenti permanenti del carbonio, sono coerenti con le norme di cui agli articoli da 13 a 16 della direttiva 2009/31/CE;
b) nel caso del carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, sono coerenti con le norme adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE;
c) nel caso della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, sono stabilite e debitamente giustificate conformemente alle norme contenute nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
4. I meccanismi di responsabilità di cui al paragrafo 2, lettera b):
a) nel caso degli assorbimenti permanenti del carbonio, sono coerenti con le norme di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/31/CE;
b) nel caso del carbonio legato chimicamente in modo permanente nei prodotti, sono coerenti con le norme adottate a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE;
c) nel caso della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, sono stabiliti e debitamente giustificati nelle metodologie di certificazione applicabili di cui negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8 e possono includere riserve collettive o meccanismi di assicurazione anticipata.
5. Il carbonio assorbito e successivamente stoccato tramite un’attività di assorbimento è considerato rilasciato nell’atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio, a meno che tale periodo di monitoraggio non sia prolungato mediante una nuova certificazione dell’attività o il carbonio sia stoccato in modo permanente a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), e del paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Le attività di riduzione delle emissioni dal suolo sono soggette a norme in materia di monitoraggio e meccanismi di responsabilità adeguati di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
Articolo 7
Sostenibilità
1. Un’attività non arreca un danno significativo all’ambiente e può generare benefici collaterali per uno o più degli obiettivi di sostenibilità indicati di seguito:
a) mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio e al beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2;
b) adattamento ai cambiamenti climatici;
c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
d) transizione verso un’economia circolare, compreso l’uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile;
e) prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, comprese la salute del suolo e la prevenzione del degrado del suolo.
2. Un’attività di carboniocoltura genera almeno benefici collaterali per l’obiettivo di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera f).
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’attività soddisfa i requisiti minimi di sostenibilità stabiliti nelle metodologie di certificazione applicabili di cui agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8.
I requisiti minimi di sostenibilità:
a) tengono conto degli impatti sia all’interno che all’esterno dell’Unione e delle condizioni locali;
b) se del caso, sono coerenti con i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo»;
c) promuovono la sostenibilità delle materie prime da biomassa forestale e agricola in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.
4. Qualora comunichi benefici collaterali che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il gestore o il gruppo di gestori rispetta le metodologie di certificazione applicabili stabilite negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 8. Le metodologie di certificazione includono elementi tesi a incentivare per quanto possibile la generazione di benefici collaterali che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità, in particolare per l’obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.
Articolo 8
Metodologie di certificazione
1. Il gestore o il gruppo di gestori utilizza la metodologia di certificazione applicabile per conformarsi ai criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7 («metodologia di certificazione»).
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo le metodologie di certificazione che specificano, per ciascuna attività, gli elementi di cui all’allegato I.
La Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per le attività che sono le più mature, che possono apportare i maggiori benefici collaterali o per le quali sia già stata adottata una normativa dell’Unione pertinente per l’elaborazione di tali metodologie.
Nel caso delle attività di carboniocoltura, nel quadro della definizione dell’ordine di priorità, la Commissione tiene conto dell’eventuale contributo delle attività alla gestione sostenibile dei suoli agricoli, delle foreste e dell’ambiente marino.
In caso di stoccaggio del carbonio nei prodotti, la Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per i prodotti da costruzione a base di legno e a base biologica.
3. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 operano una distinzione tra le attività connesse all’assorbimento permanente del carbonio, alla carboniocoltura e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti, e operano un’ulteriore distinzione tra le attività sulla base delle loro caratteristiche.
Le metodologie di certificazione:
a) garantiscono la solidità e la trasparenza degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo;
b) promuovono la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
c) contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare dell’Unione e a evitare la speculazione fondiaria;
d) tengono conto della competitività di agricoltori e proprietari e gestori di foreste nell’Unione in modo sostenibile, in particolare per i piccoli gestori;
e) promuovono la sostenibilità della biomassa in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
f) assicurano la coerenza dell’applicazione del principio dell’uso a cascata della biomassa da parte delle autorità nazionali conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
g) garantiscono la prevenzione di una domanda insostenibile di materie prime da biomassa;
h) riducono al minimo gli oneri amministrativi e finanziari per i gestori, in particolare i piccoli gestori, e mantengono il processo di certificazione il più semplice possibile e di facile utilizzo;
i) garantiscono che i casi di inversione siano affrontati mediante meccanismi di responsabilità appropriati quali riserve collettive o meccanismi di assicurazione anticipata e, in ultima istanza, la cancellazione diretta di unità.
4. Nel preparare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
a) il diritto dell’Unione e nazionale pertinente;
b) le pertinenti metodologie e norme di certificazione dell’Unione, nazionali e internazionali; e
c) le migliori evidenze scientifiche disponibili.
CAPO 3
CERTIFICAZIONE
Articolo 9
Certificazione di conformità
1. Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione.
Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all’organismo di certificazione un piano dell’attività che include prove della conformità agli articoli da 4 a 7 e il beneficio netto atteso in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto atteso in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività e un piano di monitoraggio.
I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza, in particolare ai piccoli gestori che praticano la carboniocoltura.
Per le attività di carboniocoltura, gli Stati membri possono fornire consulenza agli agricoltori nel quadro dei servizi di consulenza aziendale di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.
Al fine di promuovere l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulla carboniocoltura, ove applicabile, gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 le informazioni chiave elencate nell’allegato II del presente regolamento, comprese le pratiche di gestione relative all’attività di carboniocoltura, la data di inizio e di fine dell’attività, il numero o il codice unico del certificato di conformità, il nome dell’organismo di certificazione e il nome del sistema di certificazione.
2. Il sistema di certificazione nomina un organismo di certificazione, che effettua un controllo di certificazione al fine di verificare che le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano precise e affidabili e al fine di confermare la conformità dell’attività con gli articoli da 4 a 7.
Quando, a seguito del controllo di certificazione, è stata accertata la conformità delle informazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato di conformità in cui figurano almeno le informazioni di cui all’allegato II.
Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di certificazione e il certificato di conformità e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione di cui all’articolo 12 («registro dell’Unione»), la relazione sul controllo di certificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità.
3. Almeno ogni cinque anni, o più di frequente se così specificato nella metodologia di certificazione applicabile, sulla base delle caratteristiche della pertinente attività, l’organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione per riconfermare la conformità dell’attività agli articoli da 4 a 7 e accertare il beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generato dall’attività.
A seguito del controllo di ricertificazione, l’organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e, se del caso, rilascia un certificato di conformità aggiornato. Il sistema di certificazione esamina la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato di conformità aggiornato e mette a disposizione del pubblico nel registro di certificazione oppure, una volta istituito, nel registro dell’Unione, la relazione sul controllo di ricertificazione nella sua integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma sintetica, nonché il certificato di conformità aggiornato.
Il registro di certificazione del sistema di certificazione oppure, una volta istituito, il registro dell’Unione rilascia le unità certificate sulla base del certificato di conformità aggiornato derivante dal controllo di ricertificazione.
4. Il gestore o il gruppo di gestori assiste l’organismo di certificazione durante il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione, in particolare permettendo l’accesso ai locali dell’attività e fornendo i dati e la documentazione richiesti da tale organismo di certificazione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano dell’attività e del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle relazioni sul controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
Articolo 10
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o riconosciuti da un’autorità nazionale competente quali organismi competenti per l’ambito di applicazione del presente regolamento o per l’ambito specifico del sistema di certificazione.
2. L’organismo di certificazione:
a) è competente a effettuare il controllo di certificazione e il controllo di ricertificazione;
b) è giuridicamente e finanziariamente indipendente da un gestore o da un gruppo di gestori; e
c) svolge nell’interesse pubblico le attività previste dal presente regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), né l’organismo di certificazione né alcuna parte di esso può:
a) essere un gestore o un gruppo di gestori, proprietario di un gestore o di un gruppo di gestori o di proprietà di questi;
b) intrattenere con un gestore o con un gruppo di gestori relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità.
4. Gli Stati membri vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione.
Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l’ora e il luogo del controllo di certificazione e del controllo di ricertificazione.
Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l’organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente.
Le informazioni relative a questioni di mancata conformità è pubblicata nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.
CAPO 4
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
Articolo 11
Funzionamento dei sistemi di certificazione
1. Al fine di poter dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori partecipa a un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione a norma dell’articolo 13.
2. I sistemi di certificazione operano in maniera indipendente sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio interni, il trattamento di reclami e ricorsi, la consultazione dei portatori di interessi, la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione, la risoluzione dei casi di mancata conformità nonché lo sviluppo e la gestione di registri di certificazione.
I sistemi di certificazione stabiliscono tariffe trasparenti e rendono le informazioni di tali tariffe facilmente accessibili ai gestori, anche pubblicandole sui loro siti web.
I sistemi di certificazione istituiscono procedure di reclamo e di ricorso facilmente accessibili. Le informazioni su tali procedure sono messe a disposizione del pubblico nel registro di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione.
3. I sistemi di certificazione accertano se le informazioni e i dati presentati dal gestore o dal gruppo di gestori ai fini della certificazione di conformità a norma dell’articolo 9 sono stati sottoposti a controlli indipendenti e se la certificazione di conformità, comprese le relazioni sui controlli di ricertificazione, è stata effettuata in modo accurato, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.
4. I sistemi di certificazione pubblicano almeno una volta l’anno nei rispettivi registri di certificazione o, una volta istituito, nel registro dell’Unione, un elenco degli organismi di certificazione designati, indicando per ciascuno di essi l’organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato o l’autorità nazionale competente che lo ha riconosciuto nonché l’autorità nazionale competente che esercita la vigilanza.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione, applicabili a tutti i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione, che definiscono la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura richiesti ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
Articolo 12
Registro dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti
1. Entro il 27 dicembre 2028, al fine di rendere pubbliche, in modo accessibile, le informazioni relative al processo di certificazione, la Commissione istituisce e successivamente mantiene debitamente un registro a livello dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti contenente almeno le informazioni di cui all’allegato III.
Nell’istituire il registro dell’Unione, la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2003/87/CE e all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841.
Il registro dell’Unione utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, per rendere accessibili al pubblico in modo sicuro le informazioni relative al processo di certificazione, tra cui i certificati di conformità e i certificati di conformità aggiornati, al fine di consentire il tracciamento della quantità di unità certificate ed evitare il doppio conteggio.
Il registro dell’Unione è finanziato mediante tariffe fisse annuali a carico degli utenti. Tali tariffe sono commisurate all’uso del registro dell’Unione e sufficiente a contribuire alla copertura dei costi legati alla istituzione e ai costi di esercizio annuali del registro dell’Unione, come quelli relativi al personale o agli strumenti informatici.
Le risorse provenienti da tali tariffe costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali entrate coprono, in particolare, i costi degli strumenti informatici, dei servizi e della sicurezza, compresi quelli delle operazioni e dei sistemi di licenze nonché i costi del personale addetto alla gestione del registro dell’Unione.
2. La Commissione adotta, conformemente all’articolo 16, atti delegati per integrare il presente articolo stabilendo i requisiti necessari relativi al registro dell’Unione, comprese le norme volte a garantire una vigilanza sufficiente degli scambi di unità certificate, e i fattori da prendere in considerazione per determinare il livello delle tariffe di cui al paragrafo 1 e il loro recupero.
Nel corso di ogni ultimo trimestre dell’anno precedente l’anno civile di applicazione, la Commissione adotta uno o più atti di esecuzione volti a stabilire o rivedere i singoli importi delle tariffe di cui al paragrafo 1, da applicare per tale anno civile.
3. Fino all’istituzione del registro dell’Unione, il sistema di certificazione istituisce e mantiene debitamente un registro di certificazione al fine di rendere accessibili al pubblico, in modo sicuro, le informazioni relative al processo di certificazione, compresi i certificati di conformità e i certificati di conformità aggiornati, contenenti almeno le informazioni di cui all’allegato III, al fine di consentire il tracciamento della quantità di unità certificate a norma dell’articolo 9.
Un registro di certificazione utilizza sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, ed è interoperabile con i registri di altri sistemi di certificazione riconosciuti al fine di evitare il doppio conteggio.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell’uso delle unità certificate, anche in riferimento a quanto indicato nel presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
4. Le unità certificate sono rilasciate dai registri di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, solo dopo la generazione di un beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o di un beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, sulla base di un certificato di conformità valido risultante da un controllo di ricertificazione.
Ogni unità certificata non è rilasciata più di una volta e non è utilizzata da più di una persona fisica o giuridica in alcun momento.
Le unità di assorbimento permanente del carbonio, le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura, le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti e le unità di riduzione delle emissioni dal suolo rimangono distinte l’una dall’altra.
5. Le unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura e le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti scadono alla fine del periodo di monitoraggio dell’attività in questione e sono cancellate dal registro di certificazione o, una volta istituito, dal registro dell’Unione, salvo che lo stoccaggio a lungo termine del carbonio assorbito sia dimostrato mediante un monitoraggio continuo, conformemente alle norme stabilite nella metodologia di certificazione applicabile.
Articolo 13
Riconoscimento dei sistemi di certificazione
1. Per dimostrare la conformità al presente regolamento, il gestore o il gruppo di gestori può avvalersi solo di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione per mezzo di una decisione. La decisione è valida per un periodo non superiore a cinque anni ed è resa pubblica nel registro dell’Unione.
2. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di certificazione pubblico.
Il rappresentante legale di un sistema di certificazione privato presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale sistema di certificazione privato.
3. La Commissione può abrogare, previa adeguata consultazione del sistema di certificazione, la decisione di riconoscimento di tale sistema a norma del paragrafo 1 se questo non rispetta le norme e regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 5.
Se lo Stato membro o qualsiasi altra parte interessata esprime la preoccupazione debitamente comprovata che il sistema di certificazione non operi conformemente alle norme e alle regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, che costituiscono la base della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione indaga e adotta gli opportuni provvedimenti, anche abrogando la decisione in questione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di riconoscimento e presentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
Articolo 14
Obblighi di comunicazione
1. Ogni anno entro il 30 aprile, ciascun sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione che sia stato operativo da almeno 12 mesi presenta alla stessa una relazione annuale sulle proprie attività, contenente una descrizione di eventuali casi di frode e dei relativi provvedimenti correttivi. che verte sull’anno civile precedente.
La Commissione mette le relazioni di cui al primo comma a disposizione del pubblico nella loro integralità o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, in forma aggregata.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato e le specifiche tecniche della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Modifiche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di modificare l’allegato I per adeguarlo a tipi di attività nuovi ed emergenti e al progresso scientifico e tecnico.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di modificare l’allegato II per adeguarlo al progresso tecnico.
Articolo 16
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 12 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 26 dicembre 2024.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 12 e 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, 12 o 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 18
Riesame
1. Il presente regolamento è oggetto di riesame sotto ogni aspetto, tenendo conto degli elementi seguenti:
a) gli sviluppi pertinenti riguardanti la normativa dell’Unione, compresa la coerenza con i regolamenti (UE) 2018/841, (UE) 2018/842 e (UE) 2021/1119 e le direttive 2003/87/CE e (UE) 2018/2001;
b) gli sviluppi pertinenti riguardanti l’UNFCCC e l’accordo di Parigi, compresi le norme e le linee guida relative all’attuazione dell’articolo 6 di tale accordo;
c) i progressi tecnologici e scientifici, le migliori pratiche e gli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio;
d) il potenziale di stoccaggio permanente del carbonio nei paesi terzi, ferma restando l’esistenza degli accordi internazionali di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1735, prevedendo nel contempo condizioni equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 2009/31/CE per garantire lo stoccaggio geologico protetto in modo permanente e ambientalmente sicuro della CO2 catturata;
e) gli impatti ambientali dell’aumento dell’uso della biomassa dovuto all’applicazione del presente regolamento, compresi gli effetti sul degrado del suolo e sul ripristino degli ecosistemi;
f) le ripercussioni sulla sicurezza alimentare dell’Unione e sulla speculazione fondiaria; nonché
g) il costo del processo di certificazione.
2. Entro il 27 dicembre 2027, e successivamente entro sei mesi dai risultati di ogni bilancio globale concordato a norma dell’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Entro il 31 luglio 2026 la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento alla riduzione delle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3 A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e degli atti di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, tenendo conto dei costi di opportunità, dell’evoluzione del quadro normativo, dei possibili effetti negativi che comportino un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, nonché del traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, proposto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione si basa, tra l’altro, su una metodologia pilota di certificazione per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame.
Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa a corredo di tale relazione per estendere l’ambito di applicazione delle attività contemplate dal presente regolamento alla riduzione delle emissioni provenienti dalla categoria di fonti IPCC «Agricoltura», sottocategoria 3.A «Fermentazione enterica» e 3.B «Gestione del letame», quali determinate a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
4. Entro il 31 luglio 2026 la Commissione valuta i requisiti aggiuntivi necessari per allineare il presente regolamento all’articolo 6 dell’accordo di Parigi e alle migliori pratiche, compresi gli adeguamenti corrispondenti, l’autorizzazione della parte ospitante e le metodologie. In tale valutazione la Commissione riesamina l’uso di unità certificate per compensare le emissioni generate al di fuori dell’NDC dell’Unione e degli obiettivi climatici dell’Unione. Tale valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elementi delle metodologie di certificazione di cui all’articolo 8
Nell’adottare atti delegati a norma dell’articolo 8, la Commissione include gli elementi seguenti nelle metodologie di certificazione, tenendo conto delle specificità di ciascuna attività:
a) tipo di attività e descrizione delle pratiche e dei processi interessati, compresi il periodo di attività e il periodo di monitoraggio corrispondenti;
b) norme per l’identificazione di tutti i pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra ai sensi dell«articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5;
c) norme per il calcolo del livello di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a);
d) norme per il calcolo del totale degli assorbimenti di carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b);
e) norme per il calcolo delle emissioni dal suolo in ambito LULUCF di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii);
f) norme per il calcolo delle emissioni agricole dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv);
g) norme per il calcolo delle emissioni di GESassociati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto v), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera c);
h) norme per l’aggiornamento dei livelli di riferimento normalizzati di cui all’articolo 4, paragrafo 9, e per l’aggiornamento del livello di riferimento specifico per attività di cui all’articolo 4, paragrafo 11;
i) norme atte a tener conto, in modo conservativo, delle incertezze nella quantificazione degli assorbimenti permanenti del carbonio, degli assorbimenti temporanei del carbonio ottenuti tramite la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti nonché delle riduzioni delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 12;
j) norme per lo svolgimento delle prove di addizionalità specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
k) norme relative al monitoraggio e norme relative all’attenuazione degli eventuali rischi identificati di rilascio del carbonio stoccato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a);
l) norme relative ai meccanismi di responsabilità appropriati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 4, comprese norme riguardanti il rischio di fallimento del meccanismo di responsabilità pertinente;
m) norme per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5;
n) norme relative al monitoraggio delle riduzioni delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 6, paragrafo 6;
o) norme relative ai requisiti minimi di sostenibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
p) norme relative al monitoraggio e alla comunicazione dei benefici collaterali di cui all’articolo 7, paragrafo 4.
ALLEGATO II
Informazioni minime incluse nei certificati di conformità di cui all’articolo 9
Nei certificati di conformità figurano le informazioni minime seguenti:
a) nome e tipo di attività, compresi le pratiche e i processi, il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori;
b) ubicazione dell’attività, compresa la geolocalizzazione dei confini dell’attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5 000 dello Stato membro;
c) durata del periodo di attività, comprese le date di inizio e di fine;
d) nome del sistema di certificazione;
e) nome, indirizzo e logo dell’organismo di certificazione;
f) numero o codice unico del certificato di conformità;
g) luogo, data di rilascio e periodo di validità del certificato di conformità;
h) estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all’articolo 8;
i) il beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 5;
j) gli assorbimenti di carbonio nel contesto del livello di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a); o le emissioni dal suolo nel contesto del livello di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii);
k) il totale degli assorbimenti di carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b); o il totale delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv);
l) l’aumento delle emissioni dirette e indirette di GESassociati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto v), e all’articolo 4, paragrafo 5, lettera c);
m) ripartizione per gas, fonte, pozzo di assorbimento del carbonio e stock di carbonio per quanto riguarda le informazioni di cui alle lettere j), k) e l);
n) durata del periodo di monitoraggio dell’attività;
o) quantità di biomassa utilizzata e prova del rispetto dei requisiti minimi di sostenibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
p) eventuali benefici collaterali in termini di sostenibilità di cui all’articolo 7;
q) per la carboniocoltura, i benefici collaterali di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
r) estremi di qualsiasi altra certificazione nazionale o internazionale, compreso il numero o il codice unico del certificato di conformità;
s) tipo di meccanismo di responsabilità, contributo dell’attività al meccanismo e la persona fisica o giuridica responsabile;
t) quantità e validità delle unità certificate;
u) incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo conformemente all’articolo 4, paragrafo 12.
ALLEGATO III
Informazioni minime contenute nel registro dell’Unione e nei registri di certificazione di cui all’articolo 12
Il registro dell’Unione e i registri di certificazione di cui all’articolo 12 contengono le seguenti informazioni minime per ciascuna attività e per ciascuna unità certificata:
a) nome e tipo di attività, nonché il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori;
b) ubicazione dell’attività, compresa la geolocalizzazione dei confini dell’attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5 000 dello Stato membro;
c) durata del periodo di attività, comprese le date di inizio e di fine;
d) nome del sistema di certificazione, compresa la decisione della Commissione che riconosce tale sistema di cui all’articolo 13, le norme e procedure del sistema di certificazione e l’elenco degli organismi di certificazione designati di cui all’articolo 11, nonché le relazioni annuali di cui all’articolo 14;
e) estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all’articolo 8;
f) il beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio di cui all’articolo 4, paragrafo 5;
g) eventuali benefici collaterali in termini di sostenibilità di cui all’articolo 7;
h) stato della certificazione, compresi i certificati di conformità e le relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione di cui all’articolo 9; quantità e stato delle unità certificate a seconda che, ad esempio, siano emesse, ritirate, scadute, cancellate, o assegnate a una riserva, e uso finale delle unità certificate e del soggetto che utilizza le unità certificate.
[fonte foto: https://tinyurl.com/3tmptwsf]