Stoccaggio di rifiuti nucleari: i contributi 2022 per i siti sono stati fissati dalla delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301).
La ripartizione tra Comuni e Province si basa su tre criteri:
- la radioattività presente nelle strutture dell'impianto;
- i rifiuti radioattivi presenti;
- il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.
Di seguito il testo della delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023; l'allegato, contenente la tabella del riparto compensazioni, è riportata in fondo alla pagina in formato pdf.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2022 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).
(Delibera n. 41/2023). (23A07107)
(Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 30 novembre 2023
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione
12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio
2021, al fine di «rafforzare il coordinamento delle politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di
sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art.
1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo la cui attivita' e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo
stesso Comitato;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante
«Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368 e, in particolare, l'art. 4 il quale:
a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo
del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in
esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite
al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale
all'allocazione dei rifiuti radioattivi;
b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del
contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base
delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;
Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato
il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa
provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il
contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione
alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto;
Considerato, altresi', che l'ammontare complessivo annuo del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante
«Proroga e definizione di termini», convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' definito mediante la
determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito
complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora
prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi,
con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005), il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata
all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento
degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della
componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del
richiamato art. 4;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) che conferma, fra
l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della citata legge
n. 311 del 2004;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,
che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorita' di
regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione;
Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del
2014 dispone che le funzioni dell'autorita' di regolamentazione
competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in
vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il
funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in
particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative
di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che
ne assume le funzioni e i compiti;
Visto il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in
vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni e i
compiti di autorita' di regolamentazione competente in materia di
sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del
processo istitutivo dell'ISIN, l'ex Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale;
Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo l'ISIN
nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorita' di
regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, che erano gia' posti in capo al Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale», e, in particolare:
a) il comma 2-ter il quale prevede che le Amministrazioni, che
emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, associano negli atti stessi il codice unico di progetto, di
seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure,
della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti;
b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari di
progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali,
dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con cui
il Ministero della transizione ecologica e' ridenominato «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la nota prot. n. 0021072 del 4 luglio 2023 con la quale la
Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha
comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento
delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2022,
pari a 14.546.113,39 euro, determinate in sede di contabilizzazione
dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota prot. n. 0025631 del 15 novembre 2023, con la quale
il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di seguito DIPE, la proposta di ripartizione, per
l'anno 2022, delle misure di compensazione territoriale a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile
nucleare corredata della relativa documentazione istruttoria
comprensiva della relazione predisposta dall'ISIN nell'ottobre 2023
posta a base della proposta medesima;
Vista la nota prot. n. 0025840 del 17 novembre 2023 con la quale il
Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ha trasmesso al DIPE il decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica del 16 novembre 2023 repertoriato al n.
383, di ripartizione delle misure di compensazione territoriale a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo
combustibile nucleare per l'annualita' 2022;
Considerato che con il citato decreto del 16 novembre 2023 e'
approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2022, del
contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge
n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208;
Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le
quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei
criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari
italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in
particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante
ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi
all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);
Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;
Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante
«Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle citta'
metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando
le unioni e fusioni di comuni;
Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata
legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia
di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le
funzioni;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica», come
modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di questo
Comitato predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e
delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso. In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per
eta'»;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso
con il Ministero dell'economia e delle finanze e che le verifiche di
finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del
CIPESS sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse
dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione
dell'impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314
del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure
compensative per l'anno 2022, pari a 14.546.113,39 euro, salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in
favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
2.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione
dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.
2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo
censimento della popolazione (anno 2011).
2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:
gli enti locali comunicano al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale da
realizzare ai fini dell'espletamento, da parte del medesimo
Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da concludersi entro
il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo richieste di
integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini;
concluse le verifiche di cui al punto precedente, il suddetto
Ministero autorizza CSEA all'erogazione delle risorse agli enti
beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA
agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal sistema di
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici» e successive modificazioni, su capitoli appositamente
istituiti da ciascun ente locale interessato.
3.2. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie
devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei relativi
atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno
notizia, con periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, con particolare
riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone il
CUP, la presente delibera di assegnazione delle risorse, l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. Il
monitoraggio dei progetti di investimento avviene attraverso il
sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011
da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate
dagli enti locali sui propri siti istituzionali sono coerenti e
verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio.
3.3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e'
chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2025,
sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente
delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto
vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione
che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le informazioni
concernenti l'attivita' di relazione a questo Comitato e quelle
relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche sulla
base dei dati presenti sul sistema di cui al punto 3.2 soprattutto
per quel che concerne l'avanzamento dei pagamenti relativi agli
interventi.