Stoccaggio di rifiuti nucleari: i contributi 2022 per i siti

Le disposizioni nella delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023

Stoccaggio di rifiuti nucleari: i contributi 2022 per i siti sono stati fissati dalla delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301).

La ripartizione tra Comuni e Province si basa su tre criteri:

  • la radioattività presente nelle strutture dell'impianto;
  • i rifiuti radioattivi presenti;
  • il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Di seguito il testo della delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023; l'allegato, contenente la tabella del riparto compensazioni, è riportata in fondo alla pagina in formato pdf.

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Delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 30 novembre 2023

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2022  a  favore  dei
siti  che  ospitano  centrali  nucleari  e  impianti  del  ciclo  del
combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003,  n.  368,  e  successive  modifiche  e  integrazioni).
(Delibera n. 41/2023). (23A07107)

(Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

nella seduta del 30 novembre 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e

ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione

economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la

programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente

la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per

la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive

disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso

Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine

di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,

n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione

12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che a decorrere dal 1°  gennaio

2021,  al  fine  di  «rafforzare  il  coordinamento  delle  politiche

pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di

sviluppo sostenibile indicati  dalla  risoluzione  A/70/L.I  adottata

dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25

settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato

interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo

sostenibile», di seguito CIPESS;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia

di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi

all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.

1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di

monitoraggio degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il

compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle

politiche   di   sviluppo   la   cui    attivita'    e'    funzionale

all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo

stesso Comitato;

Visto  il  decreto-legge  14  novembre  2003,   n.   314,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo

stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti

radioattivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre

2003, n. 368 e, in particolare, l'art. 4 il quale:

a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione  territoriale  a

favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti  del  ciclo

del combustibile nucleare, prevedendo che alla data  della  messa  in

esercizio del deposito nazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,  del

medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano  trasferite

al  territorio  che  ospita  il  deposito  in  misura   proporzionale

all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b)  al  comma  1-bis  prevede  che  l'assegnazione  annuale   del

contributo   e'   effettuata   con   deliberazione    del    Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla  base

delle  stime  di  inventario  radiometrico  dei   siti,   determinato

annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, su proposta  dell'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art.  4  prevede

che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura

del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio  e'  ubicato

il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa

provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il

contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione

alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci

chilometri dall'impianto;

Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del

contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.

6, comma 9, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,  recante

«Proroga e definizione di termini»,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  e'  definito  mediante  la

determinazione di aliquote della tariffa  elettrica  per  un  gettito

complessivo pari a 0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora

prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi,

con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al

consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311

recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e

pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria   2005),   il   quale

stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  sia  versata

all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70  per  cento

degli  importi  derivanti   dall'applicazione   dell'aliquota   della

componente  della  tariffa  elettrica  di  cui  al  comma  1-bis  del

richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266

recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) che  conferma,  fra

l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della  citata  legge

n. 311 del 2004;

Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la

perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto  la  vigilanza

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di  svolgere  le  funzioni

dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici

(APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.

45,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2011/70/EURATOM   che

istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e

sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,

che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare

e   la   radioprotezione,   di   seguito   ISIN,    l'autorita'    di

regolamentazione  competente  in  materia  di  sicurezza  nucleare  e

radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del

2014 dispone  che  le  funzioni  dell'autorita'  di  regolamentazione

competente continuano ad essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,

rischio tecnologico e  industriale  dell'ISPRA  fino  all'entrata  in

vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il

funzionamento  interni  dell'ISIN  e   che   ogni   riferimento,   in

particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le  disposizioni  normative

di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che

ne assume le funzioni e i compiti;

Visto il nuovo regolamento  organizzativo  dell'ISPRA,  entrato  in

vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce  che  le  funzioni  e  i

compiti di autorita' di regolamentazione  competente  in  materia  di

sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  sono  svolte  dal  Centro

nazionale  per   la   sicurezza   nucleare   e   la   radioprotezione

dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento  del

processo istitutivo dell'ISIN, l'ex  Dipartimento  nucleare,  rischio

tecnologico e industriale;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo  l'ISIN

nello svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti  dell'autorita'  di

regolamentazione competente in materia di  sicurezza  nucleare  e  di

radioprotezione,  che  erano  gia'  posti  in  capo  al  Dipartimento

nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante

«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,

come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione

digitale», e, in particolare:

a) il comma 2-ter il quale prevede che  le  Amministrazioni,  che

emanano atti  amministrativi  con  cui  dispongono  il  finanziamento

pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento

pubblico, associano negli atti stessi il codice unico di progetto, di

seguito CUP, dei progetti  autorizzati  al  programma  di  spesa  con

l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere  su  dette  misure,

della  data  di  efficacia  di  detti  finanziamenti  e  del   valore

complessivo dei singoli investimenti;

b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari  di

progetti d'investimento  pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'

annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,

dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone  il  CUP,  l'importo

totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del

progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con  cui

il Ministero della transizione ecologica e'  ridenominato  «Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la nota prot. n. 0021072 del 4 luglio 2023 con  la  quale  la

Cassa per i servizi energetici ed ambientali,  di  seguito  CSEA,  ha

comunicato l'entita' delle risorse disponibili per  il  finanziamento

delle misure di compensazione territoriale  relative  all'anno  2022,

pari a 14.546.113,39 euro, determinate in sede  di  contabilizzazione

dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota prot. n. 0025631 del 15 novembre 2023, con  la  quale

il Capo di Gabinetto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica ha trasmesso al Dipartimento per la  programmazione  e  il

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio

dei ministri, di seguito  DIPE,  la  proposta  di  ripartizione,  per

l'anno 2022, delle misure di compensazione territoriale a favore  dei

siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile

nucleare  corredata   della   relativa   documentazione   istruttoria

comprensiva della relazione predisposta dall'ISIN  nell'ottobre  2023

posta a base della proposta medesima;

Vista la nota prot. n. 0025840 del 17 novembre 2023 con la quale il

Capo di Gabinetto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica ha trasmesso al DIPE il decreto del Ministro dell'ambiente

e della sicurezza energetica del 16 novembre 2023 repertoriato al  n.

383, di ripartizione delle misure  di  compensazione  territoriale  a

favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti  del  ciclo

combustibile nucleare per l'annualita' 2022;

Considerato che con il citato  decreto  del  16  novembre  2023  e'

approvata  la  ripartizione  percentuale,  per   l'anno   2022,   del

contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali

nucleari e impianti del ciclo del combustibile  radioattivo,  nonche'

dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il

sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge

n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 208;

Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le

quote di ripartizione delle misure compensative in  applicazione  dei

criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei  siti   nucleari

italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in

particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota  spettante

ai comuni confinanti, sono stati  applicati  i  dati  ISTAT  relativi

all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di

mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione

di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo

ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato  che  la  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   recante

«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle

unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle citta'

metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando

le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della  citata

legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015  la  Citta'

metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia

di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le

funzioni;

Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della

delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno

del Comitato interministeriale per la programmazione economica», come

modificata dalla delibera CIPE  15  dicembre  2020,  n.  79,  recante

«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di  questo

Comitato  predisposta  congiuntamente   dal   Dipartimento   per   la

programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e

delle finanze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27

febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «In

caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio

dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e

delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso.  In

caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le

relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per

eta'»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della

delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso

con il Ministero dell'economia e delle finanze e che le verifiche  di

finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma  7,  del  regolamento  del

CIPESS sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Su  proposta  del  Ministro   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica;

 

Delibera:

 

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle

province  che  ospitano  gli  impianti,  di  cui   all'art.   4   del

decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono

ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse

dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che

potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione

dell'impianto stesso;

b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso

esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato

eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di

quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  314

del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come  misure

compensative per  l'anno  2022,  pari  a  14.546.113,39  euro,  salvo

conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra  gli

enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  comune  nel

cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in

favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in

favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato

il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata

tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:

tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione

dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel

cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla

superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci

chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT  relativo  all'ultimo

censimento della popolazione (anno 2011).

2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3:

gli enti locali comunicano al  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica i CUP degli  interventi  in  conto  capitale  da

realizzare  ai  fini  dell'espletamento,  da   parte   del   medesimo

Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da  concludersi  entro

il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo  richieste  di

integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini;

concluse le verifiche di cui al  punto  precedente,  il  suddetto

Ministero autorizza  CSEA  all'erogazione  delle  risorse  agli  enti

beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3.

3. Modalita' di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA

agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal  sistema  di

tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  recante

«Istituzione del sistema di tesoreria unica  per  enti  ed  organismi

pubblici»  e  successive  modificazioni,  su  capitoli  appositamente

istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra

individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di

progetti di investimento a valere sulle suddette risorse  finanziarie

devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei  relativi

atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore

complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi  enti  locali  danno

notizia, con periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web

istituzionali,  dell'elenco  dei  citati  progetti,  con  particolare

riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone  il

CUP, la presente delibera di assegnazione  delle  risorse,  l'importo

totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del

progetto e lo stato  di  attuazione  finanziario  e  procedurale.  Il

monitoraggio dei  progetti  di  investimento  avviene  attraverso  il

sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del  2011

da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse  al

Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  pubblicate

dagli enti locali sui  propri  siti  istituzionali  sono  coerenti  e

verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio.

3.3. Il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'

chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre  2025,

sullo stato di utilizzo  delle  risorse  ripartite  con  la  presente

delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto

vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione

che gli enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero

dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica.   Le   informazioni

concernenti l'attivita' di  relazione  a  questo  Comitato  e  quelle

relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche  sulla

base dei dati presenti sul sistema di cui al  punto  3.2  soprattutto

per quel che  concerne  l'avanzamento  dei  pagamenti  relativi  agli

interventi.

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