Stoccaggio geologico di CO2: novità per il comitato

Stoccaggio geologico di CO2: novità per il comitato sono state introdotte dal decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport» (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024, n. 151).

In particolare, l'art. 8 del decreto-legge modifica gli artt. 4, 21 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

 

Non solo stoccaggio di CO2

L'art. 7 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 reca «Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani».

 

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024, n. 151 

(omissis)

 

  Art. 7

Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di  bonifica

  nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

 

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  e'  nominato  un  commissario  straordinario  al  fine   di

completare  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione  degli

interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza  e  bonifica  nel

sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di  cui  al

primo periodo individua, altresi',  i  compiti  e  le  attivita'  del

commissario  straordinario,  compresa  l'attivita'  di   gestione   e

smaltimento del percolato della discarica di  Molinetto,  nonche'  il

compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo

15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  commissario

straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

2. Il commissario straordinario  subentra  nei  rapporti  attivi  e

passivi,  nei  procedimenti  giurisdizionali  pendenti,  negli   atti

amministrativi e negoziali gia' nella  titolarita'  del  prefetto  di

Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019,  n.

27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,

nonche' nella titolarita' della contabilita' speciale gia'  intestata

al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo  12.

Salvo diverse determinazioni del commissario  straordinario,  per  le

finalita' di cui al comma 1 continuano ad avere  efficacia  gli  atti

adottati ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri n. 3554 del  5  dicembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.

3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione

di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,

e  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.   21,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.  Restano

ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo  12,  comma  6,

del  decreto-legge  29   marzo   2019,   n.   27,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 maggio  2019,  n.  44.  Al  commissario

sono, altresi', attribuiti  i  poteri  di  cui  all'articolo  13  del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997,  n.  135,  nonche'  le  facolta'  di  cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

4.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti   e   attivita',   il

commissario straordinario ha la facolta' di nominare, d'intesa con il

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e  il  Presidente

della  regione  Liguria,  un  sub-commissario,  cui   sono   affidati

specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un

compenso  pari  al  50  per  cento  del  compenso   del   commissario

straordinario.

5. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il  commissario

straordinario  e'  autorizzato  ad   avvalersi,   mediante   apposita

convenzione, della societa' Sogesid S.p.A., nonche' di altre societa'

in house delle amministrazioni centrali dello Stato e  della  regione

Liguria ovvero  di  enti  pubblici  dotati  di  specifica  competenza

tecnica  nelle  materie  oggetto  dell'avvalimento,  degli  enti  del

sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla

legge 28 giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni  centrali  e

periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane  e  strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente,  nei  limiti   delle   risorse

effettivamente disponibili per le attivita' di cui al comma 1 e senza

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Il

commissario straordinario e', altresi', autorizzato ad avvalersi fino

a  un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente  alle

amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale  appartenente

ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia  di

Stato, in posizione di comando o di  distacco  secondo  i  rispettivi

ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento

economico dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a  carico

della stessa. Tale  personale  e'  autorizzato  a  effettuare  lavoro

straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite  effettivamente

reso.

6. L'approvazione dei progetti per le finalita' di cui al  presente

articolo da parte  del  commissario  straordinario  costituisce,  ove

occorra, variante agli strumenti urbanistici del  comune  interessato

alla  realizzazione  delle  opere  o  all'imposizione  dell'area   di

rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione

di pubblica utilita' delle opere e  urgenza  e  indifferibilita'  dei

relativi lavori.

7. Al fine di completare gli interventi  di  cui  al  comma  1,  il

commissario  straordinario   ha   la   facolta'   di   promuovere   e

sottoscrivere un accordo di programma con la regione  Liguria  e  gli

enti  locali  interessati,  avente  ad  oggetto   le   aree   dell'ex

stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto.  Con

l'accordo di programma di cui al primo periodo  sono  individuati  la

destinazione d'uso  delle  aree  anche  in  variante  allo  strumento

urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione,  gli  interventi

da effettuare, nonche'  gli  interventi  di  bonifica  funzionali  al

medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo  e  di  riconversione

delle aree,  il  piano  economico  e  finanziario  degli  interventi,

nonche' le risorse finanziarie necessarie,  gli  impegni  di  ciascun

soggetto sottoscrittore e le modalita' per  individuare  il  soggetto

incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo

di programma di cui al primo periodo individua, altresi', il soggetto

pubblico  al  quale  e'  trasferita  la  proprieta'  delle  aree.  Il

trasferimento della  proprieta'  avviene  trascorsi  infruttuosamente

centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle  spese  sostenute

dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti  alla

data di adozione della richiesta  medesima,  adottata  con  atto  del

commissario straordinario nei  confronti  del  soggetto  responsabile

della contaminazione ovvero dei proprietari.

8. Nelle more della nomina del commissario straordinario  ai  sensi

del comma 1, le relative attivita' continuano  a  essere  svolte  dal

prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n.  27

del 2019.

9. Al fine di consentire  le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al

presente articolo, e' autorizzata la  spesa  di  euro  7.015.000  per

ciascuna delle annualita' 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal

primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

speciale in conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per

l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e  2026,  si  provvede

con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui

all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

                               Art. 8

               Comitato per lo sviluppo della cattura

                  e lo stoccaggio geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio

geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti

previsti dal presente decreto,  e'  istituito,  presso  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita'  di  autorita'

competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato  CCS,  di

seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:

a) gestione e aggiornamento del Registro di cui  all'articolo

5, comma 1;

b)  individuazione  dei  formati   da   utilizzare   per   la

comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;

c) elaborazione dei dati ai  fini  dell'individuazione  delle

aree di cui all'articolo 7, comma 1;

d) valutazione della capacita' di stoccaggio  disponibile  di

cui all'articolo 7, comma 5;

e)  esame  delle  istanze  ai  fini  dell'assegnazione  delle

licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle

modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f)  esame  delle  istanze  ai   fini   del   rilascio   delle

autorizzazioni di  cui  agli  articoli  11-bis  e  12,  nonche'  ogni

attivita'   utile   ai   fini   dell'espressione   dei    pareri    o

dell'effettuazione  delle  segnalazioni   per   modifiche,   riesami,

aggiornamenti, revoche o  decadenze  delle  autorizzazioni  medesime,

nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;

g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo

19, comma 2;

h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di

cui all'articolo 22, comma 2;

i) esame del piano relativo alla fase  di  post-chiusura  del

sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;

l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;

m)  promozione  del  tentativo  di   conciliazione   di   cui

all'articolo  29  per  la  risoluzione  delle  controversie  relative

all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;

n) emissione di ingiunzione di pagamento  delle  sanzioni  di

cui all'articolo 33;

o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

2. Il Comitato e'  un  organo  collegiale  composto  da  cinque

membri con  diritto  di  voto,  nominati  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre,  compreso  il

presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro  dell'ambiente

e della sicurezza energetica,  uno  dall'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  e  uno  dalla  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281.

3. I membri del Comitato sono scelti  tra  persone  di  elevata

qualifica  professionale  e   comprovata   esperienza   nei   settori

interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in  situazione

di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro  attribuite.  I

membri  dichiarano  la  insussistenza  di  tale  conflitto   all'atto

dell'accettazione  della  nomina   e   sono   tenuti   a   comunicare

tempestivamente  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La

comunicazione  di  cui  al  secondo  periodo  comporta  la  decadenza

automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto  che  lo

ha designato provvede alla individuazione del  sostituto,  che  viene

nominato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica.  Resta  ferma  la  disciplina   di   inconferibilita'   e

incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di  ciascuno  dei

propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo'

essere rinnovato una sola volta.

5. Ai fini del supporto istruttorio,  tecnico  e  operativo  al

Comitato,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Comitato  medesimo,  una

apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica».  La

Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche,  si

compone di undici membri,  compreso  il  coordinatore,  nominati  con

decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.

Degli undici membri:

a) quattro,  incluso  il  coordinatore,  sono  designati  dal

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui  due  in

servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  e

le georisorse (UNMIG);

b) due sono designati dall'ISPRA;

c) uno e' designato dal Ministero  dell'universita'  e  della

ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;

d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);

e)  uno  e'  designato   dal   Ministero   dell'interno   tra

appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) uno e' designato dal Comitato centrale  per  la  sicurezza

tecnica della transizione energetica e per  la  gestione  dei  rischi

connessi  ai  cambiamenti  climatici,  di  cui  all'articolo  9   del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

g)  uno  e'  designato  dalla  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. La Segreteria tecnica, in casi  eccezionali,  si  avvale  di

enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento  delle  sue

attivita'.

7. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e

della Segreteria tecnica.

8. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della

Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  ai  sensi  del

comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.

47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo  dello  stoccaggio

geologico di CO2.»;

b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di  cui

al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui

al comma 5 dell'articolo 4»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: «articoli: 4;  6,;»  sono  sostituite

dalle seguenti: « articoli: 6,»;

2) al comma  2-bis,  le  parole:  «degli  articoli  4  e»  sono

sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le  funzioni

di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di  cui  all'articolo  4

del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati

nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica 16 aprile 2024,  e  il  supporto  istruttorio,  tecnico  e

operativo alle relative attivita' e' fornito  dall'Ufficio  nazionale

minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG),  dall'Istituto

superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  e

dall'Istituto superiore di sanita' (ISS),  con  le  risorse  umane  e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

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