Stoccaggio geologico di CO2: novità per il comitato sono state introdotte dal decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport» (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024, n. 151).
In particolare, l'art. 8 del decreto-legge modifica gli artt. 4, 21 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
Non solo stoccaggio di CO2
L'art. 7 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 reca «Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani».
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89
Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2024, n. 151
(omissis)
Art. 7
Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica
nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' nominato un commissario straordinario al fine di
completare le attivita' di progettazione e realizzazione degli
interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel
sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al
primo periodo individua, altresi', i compiti e le attivita' del
commissario straordinario, compresa l'attivita' di gestione e
smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonche' il
compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.
2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e
passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti
amministrativi e negoziali gia' nella titolarita' del prefetto di
Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
nonche' nella titolarita' della contabilita' speciale gia' intestata
al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12.
Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le
finalita' di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti
adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.
3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano
ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6,
del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario
sono, altresi', attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le facolta' di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e attivita', il
commissario straordinario ha la facolta' di nominare, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente
della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati
specifici settori di intervento. Al sub-commissario e' corrisposto un
compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario
straordinario.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario
straordinario e' autorizzato ad avvalersi, mediante apposita
convenzione, della societa' Sogesid S.p.A., nonche' di altre societa'
in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione
Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse
effettivamente disponibili per le attivita' di cui al comma 1 e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
commissario straordinario e', altresi', autorizzato ad avvalersi fino
a un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente
ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di
Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della stessa. Tale personale e' autorizzato a effettuare lavoro
straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente
reso.
6. L'approvazione dei progetti per le finalita' di cui al presente
articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato
alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di
rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei
relativi lavori.
7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il
commissario straordinario ha la facolta' di promuovere e
sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli
enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex
stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con
l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la
destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento
urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi
da effettuare, nonche' gli interventi di bonifica funzionali al
medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione
delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi,
nonche' le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun
soggetto sottoscrittore e le modalita' per individuare il soggetto
incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo
di programma di cui al primo periodo individua, altresi', il soggetto
pubblico al quale e' trasferita la proprieta' delle aree. Il
trasferimento della proprieta' avviene trascorsi infruttuosamente
centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute
dall'amministrazione per le attivita' e gli interventi eseguiti alla
data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del
commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile
della contaminazione ovvero dei proprietari.
8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi
del comma 1, le relative attivita' continuano a essere svolte dal
prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27
del 2019.
9. Al fine di consentire le attivita' e i compiti di cui al
presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per
ciascuna delle annualita' 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per
l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede
con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.
Art. 8
Comitato per lo sviluppo della cattura
e lo stoccaggio geologico di CO2
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio
geologico di CO2 - "Comitato CCS). - 1. Per l'adempimento dei compiti
previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualita' di autorita'
competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di
seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo
5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la
comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle
aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di
cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle
licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' delle
modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonche' ogni
attivita' utile ai fini dell'espressione dei pareri o
dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami,
aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime,
nonche' ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo
19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di
cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del
sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative
all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di
cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da cinque
membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il
presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata
qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori
interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione
di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I
membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La
comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza
automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo
ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene
nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' e
incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei
propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato puo'
essere rinnovato una sola volta.
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al
Comitato, e' istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una
apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito «Segreteria tecnica». La
Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si
compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in
servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno e' designato dal Ministero dell'universita' e della
ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;
d) uno e' designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
e) uno e' designato dal Ministero dell'interno tra
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) uno e' designato dal Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
g) uno e' designato dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di
enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue
attivita'.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e
della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del
comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, destinate a finalita' coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio
geologico di CO2.»;
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui
al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite
dalle seguenti: « articoli: 6,»;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni
di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e
operativo alle relative attivita' e' fornito dall'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e
dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.