Strumenti di misura: la disciplina sui controlli

Gli strumenti disciplinati dal nuovo decreto sono quelli utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero quella giustificata da motivi di interesse vario tra cui la protezione dell'ambiente

Al via la  disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza relativa alla strumentazione conforme alla normativa nazionale ed europea con la pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 (in Gazzetta ufficiale del 20 giugno 2017, n. 141).

Gli strumenti disciplinati dal nuovo decreto sono quelli utilizzati per funzioni di misura legali, ovvero quella giustificata da motivi di interesse vario tra cui la protezione dell'ambiente.

Il decreto mette a punto il sistema di controlli (compresi quelli casuali e quelli su richiesta), delle verifiche periodiche e delle vigilanze periodiche. Altri temi sono la riparazione degli strumenti e gli obblighi dei titolari degli stessi.

Infine, gli organismi interessati a svolgere attività di verifica devono presentare un'apposita Scia a Unioncamere che, in caso di controlli con esito negativo, può rifiutare la concessione dell'autorizzazione. In caso contrario, gli organismi devono registrarsi telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione. In ogni caso, gli organismi sono sempre sottoposti ad attività di vigilanza e controllo da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.

Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 

Regolamento recante  la  disciplina  attuativa  della  normativa  sui

controlli degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza

sugli  strumenti  di  misura  conformi  alla  normativa  nazionale  e

europea. (17G00102)

 
                      in Gazzetta ufficiale del 20 giugno 2017, n. 141

 Vigente al: 5-7-2017 

Capo I 

Controlli


(omissis)
                                Art. 1
                         Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai controlli degli  strumenti  di

misura soggetti alla normativa nazionale  e  europea  utilizzati  per

funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo

3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione

delle norme legislative attuative delle  direttive  europee  relative

agli strumenti di misura.

  2.  Resta  ferma  l'esclusione  dei  sistemi  di  misura   di   cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  a) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata

da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'   pubblica,   sicurezza

pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei

consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle

transazioni commerciali;

  b) «strumento di misura», uno  strumento  di  cui  all'articolo  1,

comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;

  c)  «verificazione  periodica»,  il  controllo  metrologico  legale

periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa  in

servizio,  secondo  la  periodicita'  definita  in   funzione   delle

caratteristiche  metrologiche,  o  a  seguito  di   riparazione   per

qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli  di  protezione,

anche di tipo elettronico;

  d) «controllo casuale o  a  richiesta»,  il  controllo  metrologico

legale, diverso da quelli della lettera c) ed  e),  effettuato  dalle

Camere di commercio su strumenti di misura  in  servizio,  inteso  ad

accertare il loro corretto funzionamento;

  e)  «vigilanza  sugli  strumenti»,  i  controlli   eseguiti   sugli

strumenti  soggetti  alla  normativa  europea  e  nazionale  atti   a

dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;

  f)  «operatore  economico»,  il  fabbricante,   l'importatore,   il

rappresentante autorizzato e il  distributore  di  uno  strumento  di

misura;

  g) «titolare  dello  strumento»,  la  persona  fisica  o  giuridica

titolare della proprieta' dello strumento di misura o che,  ad  altro

titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura;

  h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita  all'articolo

2, comma 1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

  i)  «raccomandazione  OIML»,  una  raccomandazione   internazionale

adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

  l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che

in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'

di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

  m) «contrassegno», l'etichetta che al  distacco  si  distrugge,  da

applicare sugli strumenti  di  misura  per  attestare  l'esito  della

verificazione periodica;

  n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di  tipo  elettronico,

applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi

notificati  e  dai  fabbricanti,  in  sede  di   accertamento   della

conformita', e dagli organismi di verificazione periodica  che  hanno

presentato  una  segnalazione   certificata   di   inizio   attivita'

all'Unioncamere  e  dalle  stesse  Camere  e   da   altri   organismi

autorizzati  all'esecuzione  delle  verifiche  durante   il   periodo

transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;

  o) «libretto metrologico», il  libretto,  su  supporto  cartaceo  o

informatico, su cui vengono annotate tutte le  informazioni  previste

nell'allegato V;

  p) «Scia»,  segnalazione  certificata  d'inizio  attivita'  di  cui

all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive

modificazioni;

  q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica

degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere

della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una  delle

seguenti norme o successive revisioni:

  1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per  il  funzionamento

di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

  2) UNI CEI EN  ISO/IEC  17025:2005  -  Requisiti  generali  per  la

competenza dei laboratori di prova e di taratura -  come  laboratorio

di taratura;

  3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  -  Requisiti  per  organismi  che

certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

  r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio;

  s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per

il controllo di altri strumenti;

  t)  «normativa  europea»,  la  normativa  metrologica   dell'Unione

europea,  ed  in  precedenza  della  Comunita'   economica   europea,

direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche'  le

relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;

    u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente

nazionale, che non  deriva  da  norme  dell'Unione  europea  o  della

Comunita'  economica  europea  e  non  ne  costituisce  attuazione  o

recepimento.

 
                               Art. 3
                              Controlli

  1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati  per  le

funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di

controlli successivi:

  a) verificazione periodica;

  b) controlli casuali o a richiesta;

  c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla  normativa  nazionale  e

europea.

  2. In sede di controlli  sugli  strumenti  di  misura  non  possono

essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto  a  quelli  gia'  previsti

nelle approvazioni di modello nazionali, CEE  e  nei  certificati  di

esame  CE  del  tipo  o  di  progetto  rilasciati   dagli   organismi

notificati, ferma  restando  la  possibilita'  di  apporre  ulteriori

sigilli facoltativi da parte dell'installatore.

  3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b),

si effettuano su tutti gli strumenti di misura  ivi  compresi  quelli

gia' in servizio ai  sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui

all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.

  4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le

procedure tecniche da seguire ni controlli e di  meglio  specificare

le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente  regolamento,

possono  essere  definite  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico

apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.

  5. Mediante accordi procedimentali stipulati  dal  Ministero  dello

sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente,  con  l'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica,

il  gas  e  il  sistema  idrico  e  con  l'organismo   nazionale   di

accreditamento autorizzato, sono adottate  le  opportune  intese  per

coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi  e  per

evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei  titolari

degli strumenti  di  misura  o  degli  organismi  che  effettuano  la

verificazione periodica.

                               Art. 4
                        Verificazione periodica

  1. La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita

dagli organismi di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q),  in

possesso dei requisiti dell'allegato I,  dopo  che  hanno  presentato

apposita Scia a Unioncamere.

  2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di

misura utilizzati per una funzione di misura legale ha  lo  scopo  di

accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale,

o  di  quelli  CEE/CE,  o  della  marcatura  CE  e  della   marcatura

metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori  massimi

tollerati per tale tipologia di controllo.

  3. Gli strumenti  di  misura  sono  sottoposti  alla  verificazione

periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono

dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due

anni dall'anno di esecuzione della verificazione  prima  nazionale  o

CEE/CE  o  della  marcatura  CE   e   della   marcatura   metrologica

supplementare;  successivamente,  la  verificazione   e'   effettuata

secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data

dell'ultima verificazione.

  4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura

CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del

gas con portata massima fino a  10  m³/h  compresi,  hanno  validita'

temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro  apposizione.  I

contatori  di  cui  al   presente   comma   restano   esclusi   dalla

verificazione periodica.

  5. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4  si  applicano  anche  ai

contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h  compresi,  con

la  conversione  della  temperatura  che  indicano  il  solo   volume

convertito.

  6. I contatori di  gas,  di  acqua,  di  energia  elettrica  attiva

diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli  di

verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono

sottoposti  alla  verificazione  periodica,  con   le   modalita'   e

periodicita' previste dal presente  decreto  calcolate,  in  sede  di

prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.

  7. La riparazione di uno scomparto tarato di una  cisterna  montata

su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del

solo scomparto, ferma  la  scadenza  della  precedente  verificazione

periodica.

  8. Il  titolare  dello  strumento  di  misura  richiede  una  nuova

verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi  prima  della

scadenza  della  precedente   o   entro   dieci   giorni   lavorativi

dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha

comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di

tipo elettronico.

  9. Le procedure di verificazione periodica di alcune  tipologie  di

strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.

  10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica

degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i  controlli

in servizio, in corrispondenza della stessa  tipologia  e  classe  di

accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza

di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione

OIML. Per gli strumenti di misura muniti  di  approvazione  nazionale

messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma

1, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22,  e  successive

modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea,  gli

errori massimi tollerati in  sede  di  verificazione  periodica  sono

quelli previsti dalla pertinente norma europea.

  11. Nei  casi  in  cui  le  pertinenti  norme  nazionali,  europee,

armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per

le  verifiche  sugli  strumenti  in  servizio,  gli  errori   massimi

tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per

la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea  o

per l'accertamento della conformita'.

  12. Ove non vi abbia gia' provveduto  il  fabbricante,  l'organismo

che esegue la prima verificazione  periodica  dota  lo  strumento  di

misura, senza onere per il titolare  dello  stesso,  di  un  libretto

metrologico contenente le informazioni  di  cui  all'allegato  V;  lo

stesso  onere  e'  a  carico  della  Camera  di  commercio   che   in

applicazione delle diposizioni transitorie di  cui  all'articolo  18,

comma 1, esegue la verificazione periodica sugli  strumenti  gia'  in

servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul

piano operativo sono adottate le opportune  iniziative  affinche'  la

compilazione del  libretto  metrologico  possa  avvenire,  di  norma,

mediante l'utilizzo di  un  idoneo  supporto  informatico,  che  puo'

essere  messo  a   disposizione   dallo   stesso   sistema   camerale

nell'intento  di  facilitare  anche  lo   scambio   di   informazioni

prescritto.

  13.  Nell'allegato  VI  sono  riportati  i   disegni   cui   devono

conformarsi:

  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito

positivo della verificazione periodica;

  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito

negativo del controllo successivo.

  14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al  comma  13  non  puo'

essere  applicato  direttamente   sullo   strumento   oggetto   della

verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.

  15. Sono esclusi dall'obbligo  della  verificazione  periodica  gli

strumenti utilizzati per funzioni  di  misura  legali  costituiti  da

misure  lineari  materializzate  o  misure  di  capacita'  di  vetro,

terracotta e monouso.

  16. La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro  45

giorni dalla data di ricezione della richiesta.

  17. L'incaricato della verificazione periodica,  nei  casi  in  cui

svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza

sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.

  18. Nei casi in  cui  l'organismo  esercita  anche  l'attivita'  di

riparazione, la funzione di  verificazione  periodica  e'  svolta  in

maniera  distinta  e  indipendente  da  quella  di  riparazione;   il

responsabile della verificazione periodica dipende  direttamente  dal

legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

  19. I sigilli applicati  sugli  strumenti  di  misura  in  sede  di

verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato,  al  fine

di ripristinare quelli rimossi a seguito di  riparazione  o  mancanti

per   altra   qualsiasi   causa,   gia'    posti    a    salvaguardia

dell'inaccessibilita'  agli  organi  interni  e  dei  dispositivi  di

taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la

carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti  dagli  organismi

notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio  in  sede  di

accertamento della conformita'.

  20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva

o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume

di gas, installato presso un'utenza con fornitura non  attiva  e  con

verificazione  periodica  scaduta  e'  sostituito  o   sottoposto   a

verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.


                               Art. 5
                    Controlli casuali o a richiesta

  1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono  effettuati

dalle Camere di commercio, a intervalli  casuali,  senza  determinata

periodicita' e,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  sicurezza  e

continuita'  dei  servizi,  senza  preavviso,   pur   garantendo   il

contraddittorio;  la  Camera  di  commercio  registra  sul   libretto

metrologico l'esito del controllo.

  2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso  in

cui il titolare di uno strumento  o  altra  parte  interessata  nella

misurazione ne faccia richiesta alla Camera di  commercio  competente

per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso  di

esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

  3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate,  secondo  i

casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica,

e gli strumenti di misura utilizzati per i  controlli  rispettano  le

prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli  sono  eseguiti,

ove occorra, con l'ausilio di un organismo di  cui  alla  lettera  q)

dell'articolo 2.

  4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli  casuali  o  a

richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti

per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.

  5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a  richiesta

l'errore  dello  strumento  risulta  compreso  tra  l'errore  massimo

tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma

4, la Camera di commercio  ordina  al  titolare  dello  strumento  di

aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente  a

verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello  strumento

ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento  anziche'

alla riparazione.

  6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale  o  a

richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del

controllo applica il contrassegno di cui all'allegato  VI,  punto  2,

ferma restando inoltre  l'applicazione  delle  conseguenti  eventuali

sanzioni previste dalle norme vigenti.

  7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti  a  profili  di

natura fiscale o tributaria, possono essere  sottoposti  a  controlli

casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.

  8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria

abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e

misure.


                               Art. 6
                       Vigilanza sugli strumenti

  1. Per la vigilanza  del  mercato  sugli  strumenti  soggetti  alla

normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:

  a)  le  funzioni  di  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  sugli

strumenti soggetti alla normativa europea  di  cui  all'articolo  16,

comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme  in  materia

di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal  Ministero

dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio  quali

autorita' locali  competenti  per  i  controlli  metrologici  di  cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  come

modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;

  b) la vigilanza del mercato ha  lo  scopo  di  assicurare  che  gli

strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti  alle

necessarie  procedure  di  accertamento  della  conformita',  che   i

requisiti di marcatura e di documentazione sono  stati  rispettati  e

che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti

previsti dalla pertinente normativa;

    c) le Camere di commercio, qualora  abbiano  sufficienti  ragioni

per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa

europea  vigente  presenti  un  rischio  per  aspetti  inerenti  alla

protezione di interessi pubblici, effettuano  una  valutazione  dello

strumento di misura interessato che  investe  tutte  o  in  parte  le

prescrizioni pertinenti  e  informano  il  Ministero  dello  sviluppo

economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli  operatori

economici interessati cooperano, ove necessario,  con  le  Camere  di

commercio e il Ministero dello sviluppo economico;

    d) per l'effettuazione dei  controlli,  le  Camere  di  commercio

possono  avvalersi,  ed  in   ogni   caso   se   ne   avvalgono   per

l'effettuazione di prove, di laboratori di  taratura  accreditati  da

enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008  secondo  la

norma UNI CEI EN ISO/IEC  17025:2005  -  Requisiti  generali  per  la

competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;

    e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti

sono stati messi in servizio.

  2.  Per  la  vigilanza  sugli  strumenti  soggetti  alla  normativa

nazionale si applicano le seguenti prescrizioni:

    a) nel caso di strumenti conformi alla  normativa  nazionale,  la

vigilanza e'  effettuata  dalle  Camere  di  commercio  che,  qualora

abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di  misura

in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio  per  aspetti

inerenti  alla  protezione  di  interessi  pubblici,  effettuano  una

valutazione sulla conformita' dello strumento di  misura  interessato

che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti  e  informano

il Ministero dello sviluppo economico;  a  tal  fine,  i  fabbricanti

interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio;

    b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono

avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed  in  ogni

caso si avvalgono, per l'effettuazione di  prove,  di  laboratori  di

taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento  (CE)

n. 765/2008  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -

Requisiti generali per la competenza dei laboratori  di  prova  e  di

taratura, e future revisioni;

    c) le Camere di commercio informano il Ministero  dello  sviluppo

economico degli  esiti  relativi  ai  controlli  effettuati  e  degli

eventuali provvedimenti adottati.

  3. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  47  della  legge  6

febbraio  1996,  n  52.  Ai  fini  della  vigilanza  del  mercato  ai

funzionari  delle  Camere  di  commercio  preposti  al  controllo  e'

consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di  immagazzinamento

e di commercializzazione degli strumenti  ed  il  prelievo  di  detti

strumenti per  l'effettuazione  di  esami  e  prove.  Gli  oneri  dei

controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei  limiti

e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c),  e

2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della  legge  29

dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  da  ultimo  dal  decreto

legislativo 25 novembre 2016, n. 219.


                               Art. 7
                      Riparazione degli strumenti

  1. Il titolare dello  strumento  che  ha  riparato  uno  strumento,

indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito  della

riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione  anche  di  tipo

elettronico, richiede una nuova verificazione periodica  entro  dieci

giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la

riparazione, possono essere  utilizzati,  con  i  sigilli  provvisori

applicati  dal  riparatore,  per  un  massimo  di  dieci  giorni   e,

successivamente alla richiesta di una nuova  verificazione  periodica

all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.

  2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito

negativo,  questi  possono  essere  sostituiti  ovvero  detenuti  dal

titolare dello strumento nel luogo di  impiego,  purche'  muniti  del

contrassegno previsto all'allegato VI e non  utilizzati;  gli  stessi

strumenti dopo  la  riparazione  possono  essere  utilizzati,  previa

richiesta di una nuova verificazione  periodica,  purche'  muniti  di

sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a

togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.

  3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del

comma 1, compila il libretto metrologico  riportando  la  descrizione

della riparazione effettuata e i sigilli applicati.

  4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente

all'esecuzione della prima  verificazione  periodica,  il  riparatore

rilascia  al  titolare  dello  strumento  una  dichiarazione  con  la

descrizione  dell'intervento  effettuato  e  dei  sigilli  provvisori

applicati  e  ne  informa  la  Camera  di  commercio  competente  per

territorio;  detta  dichiarazione  o  una  sua   copia   e'   fornita

all'organismo che  esegue  la  prima  verificazione  periodica  e  la

riporta nel libretto metrologico.


                               Art. 8
                 Obblighi dei titolari degli strumenti

  1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo  della

verificazione periodica:

  a) comunicano entro  30  giorni  alla  Camera  di  commercio  della

circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data  di  inizio

dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine  dell'utilizzo  e  gli

altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;

  b) mantengono l'integrita' del  contrassegno  apposto  in  sede  di

verificazione periodica, nonche'  di  ogni  altro  marchio,  sigillo,

anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

  c)  curano  l'integrita'  dei  sigilli  provvisori  applicati   dal

riparatore;

  d) conservano  il  libretto  metrologico  e  l'eventuale  ulteriore

documentazione prescritta;

    e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e  non  li

utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto

di vista metrologico.

  2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed  e),  sono

esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si

abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.


                               Art. 9
               Elenco titolari degli strumenti di misura

  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le

informazioni  ottenute  sulla  base  delle   comunicazioni   di   cui

all'articolo  8,  comma  1,  e  delle  trasmissioni  da  parte  degli

organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli

esiti dell'attivita' relativa ai  controlli  casuali,  provvedendo  a

trasmetterle ad Unioncamere.

  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari

degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico  anche  per  via

informatica  e  telematica  ai  soli  fini  dell'applicazione   delle

disposizioni del presente regolamento e della  vigente  normativa  in

materia di metrologia legale, contenente:

  a) nome, indirizzo ed eventuale  partita  IVA  del  titolare  dello

strumento di misura;

  b) indirizzo presso cui lo strumento  di  misura  e'  in  servizio,

qualora diverso dal precedente;

    c) codice identificazione del punto di riconsegna o di  prelievo,

a seconda dei casi e ove previsto;

  d) tipo dello strumento di misura;

  e) marca e modello dello strumento di misura;

  f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;

    g)  anno  della  marcatura  CE  e  della  marcatura   metrologica

supplementare, nonche' data di messa  in  servizio  e  di  cessazione

dell'utilizzo dello strumento di misura;

  h) caratteristiche metrologiche dello strumento;

  i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

  3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione  e

della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i  dati

del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle  altre

amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di  cui

all'articolo 3, comma 5.


Capo II 

Organismi
                               Art. 10
                              Presupposti

  1. La verificazione periodica degli  strumenti  di  misura  di  cui

all'articolo  1  e'  effettuata  dagli  organismi  in  possesso   dei

requisiti riportati all'allegato I.

  2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno  presentato

apposita Scia  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  verificazione

periodica  ai  sensi  del  presente  decreto.  Tale  elenco  e'  reso

pubblico, e' consultabile anche per via informatica  e  telematica  e

contiene almeno i seguenti dati:

  a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

  b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione

periodica;

  c) indirizzo completo della sede  legale  e  delle  eventuali  sedi

operative dell'organismo;

  d)  elementi   identificativi   assegnati,   compresi   i   sigilli

utilizzati;

  e)  tipi  di  strumenti  dei  quali  si  esegue  la   verificazione

periodica;

  f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo  di  posta  elettronica

certificata;

  g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione

dell'attivita' e di cessazione;

  h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

                               Art. 11
                                 Scia

  1.  Gli  organismi  interessati   presentano   apposita   Scia   ad

Unioncamere.

  2. La Scia contiene:

  a) copia del certificato di accreditamento;

  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di

strumenti conformi alla  normativa  nazionale  o  europea  sui  quali

effettua la verificazione periodica;

    c) la dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il

responsabile della verificazione periodica si impegnano ad  adempiere

agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;

  d) l'indicazione del responsabile della verificazione  periodica  e

del suo eventuale sostituto;

    e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla

scadenza della verificazione periodica, copia  della  documentazione,

anche  su  supporto  informatico,  comprovante   le   operazioni   di

verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni  dei

risultati  positivi  o  negativi   delle   verificazioni   periodiche

effettuate.

  3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono  esplicitamente

alle attivita' disciplinate dal presente  regolamento  per  le  quali

l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti

generali, strutturali, per le risorse, di processo e del  sistema  di

gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di

accreditamento che, ove occorre e  a  richiesta,  ne  fornisce  copia

anche parziale ad Unioncamere.

  4. Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  Scia  provvede

all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo  del

sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo  10  l'avvenuta

presentazione della segnalazione e il  nome  del  responsabile  della

verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto   numero,

preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha  la  sede

legale e da tale sigla  separato  da  una  stella,  iscritti  in  una

circonferenza.

  5.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero

identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che

utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.

  6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla  vigilanza

sull'organismo di cui all'articolo 14 sono  a  carico  dell'organismo

che ha presentato la segnalazione.

  7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

  8.  Per  tutto  quanto  non  precisato  nel  presente  articolo   e

nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19

e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e

successive  modificazioni,  fermo  restando  che  tali   disposizioni

legislative  in  ogni  caso   prevalgono   rispetto   alle   presenti

disposizioni regolamentari di  dettaglio  e  costituiscono  limite  e

criterio generale interpretativo delle stesse.


                               Art. 12
                Divieto di prosecuzione dell'attivita'
                    e provvedimenti di autotutela

  1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di

cui  all'articolo  11,  procede  alla  verifica   documentale   della

segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in

caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti  di  legge,

adotta   motivati   provvedimenti   di   divieto   di    prosecuzione

dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che  sia

possibile conformare l'attivita' ed i  suoi  effetti  alla  normativa

vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede  a  conformare

detta attivita'  e  i  suoi  effetti  entro  un  termine  fissato  da

Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

  2. Decorso il termine di cui al  comma  1,  in  caso  di  accertata

carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma

1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle  condizioni

di cui  all'articolo  21-nonies  della  medesima  legge,  Unioncamere

adotta   motivati   provvedimenti   di   divieto   di    prosecuzione

dell'attivita' e ogni altro provvedimento  previsto  in  applicazione

del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  3.  Il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  e'  adottato  da

Unioncamere, sentito l'organismo, e  contiene  la  motivazione  della

decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine  e  dell'organo

cui deve essere  presentato  l'eventuale  ricorso.  Tale  divieto  e'

adottato anche nei casi di sospensione o revoca  del  certificato  di

accreditamento.

  4.  L'organismo  oggetto  di   provvedimenti   d'inibizione   della

prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte  di  Unioncamere

comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche  periodiche

gia'  programmate,  l'impossibilita'  ad  eseguire  le  verifiche.  I

titolari degli strumenti  sono  tenuti  alla  riprogrammazione  degli

stessi con altro organismo,  entro  sessanta  giorni  lavorativi  dal

ricevimento della comunicazione.

                               Art. 13
              Obbligo di registrazione e di comunicazione

  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente  entro  dieci   giorni

lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna

delle  province  in  cui  essi   hanno   effettuato   operazioni   di

verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo

degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

  a) nome, indirizzo ed eventuale  partita  IVA  del  titolare  dello

strumento;

  b) indirizzo presso cui lo strumento e' in  servizio,  ove  diverso

dal precedente;

  c) codice identificativo del punto di prelievo o di  riconsegna,  a

seconda dei casi e qualora previsto;

  d) tipo dello strumento;

  e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;

  f) numero di serie dello strumento;

  g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;

  h) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della

verificazione;

  i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

  l)  anomalie  riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato   esito

negativo;

  m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

  2.  L'organismo  tiene  un  registro,  su   supporto   cartaceo   o

informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico,  le  richieste

di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione  con

il relativo esito.

  3. Gli strumenti di misura, a seguito di  rimozione  dal  luogo  di

messa in servizio  senza  alterazione  dei  sigilli,  possono  essere

liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel

rispetto degli errori massimi tollerati,  fino  alla  scadenza  della

verificazione periodica; il titolare dello  strumento  comunica  alla

Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in

servizio dello strumento.

                               Art. 14
                       Vigilanza sugli organismi
  1.  L'organismo  nazionale  di  accreditamento  esegue  la  propria

attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in  conformita'

alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

  2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente

a  Unioncamere  la  sospensione   o   revoca   del   certificato   di

accreditamento a seguito dell'attivita' di  sorveglianza  di  cui  al

comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.

  3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento

esercita l'attivita' di vigilanza  eseguendo  controlli  a  campione,

computati su base annuale, fino al 5 per cento degli  strumenti  gia'

sottoposti  a  verificazione  periodica;  nel   caso   di   contatori

dell'acqua, del gas e  dispositivi  di  conversione  del  volume,  di

energia  elettrica  e  di  energia   termica   la   vigilanza   sulle

verificazioni periodiche e' effettuata fino alla  soglia  dell'1  per

cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a

campione  sono  messi  a  disposizione  della  Camera  di   commercio

dall'organismo che ha eseguito la verificazione.

  4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non  trova

applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via  telematica

alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro

e gli utenti  presso  cui  effettuera'  operazioni  di  verificazione

periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera

di commercio programma lo svolgimento dei  propri  controlli  in  una

data diversa da quella comunicata dall'organismo.

  5. La vigilanza di cui  al  presente  articolo,  e'  effettuata  in

conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.

  6. I risultati  delle  operazioni  di  vigilanza  effettuate  dalle

Camere di commercio sono  trasmessi  a  Unioncamere  e,  in  caso  di

anomalie    riscontrate,    anche    all'organismo    nazionale    di

accreditamento.

                               Art. 15
                               Vigilanza
  1. Le Camere di commercio esercitano funzioni  di  vigilanza  sulla

corretta applicazione del presente decreto.


Capo III 

Semplificazione e adeguamento alle norme europee

                               Art. 16
                  Armonizzazione e semplificazione

  1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure  e  gli

oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura  nazionali  con

quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di  misura  disciplinati

dalla normativa dell'Unione europea, qualora  vengono  introdotte  al

software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali

metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico,

detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso  la  competente

divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo  eseguibile

del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2,  lettere  a)  e

b),  della  circolare  17  settembre  1997,  n.  62,  del   Ministero

dell'industria del commercio e dell'artigianato.

  2. Gli strumenti di  misura  muniti  di  approvazione  nazionale  o

europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche

se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un

organo principale,  purche'  detta  riparazione  non  determini  allo

strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'.

  3. Per gli strumenti di  misura  rientranti  fra  le  categorie  di

strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del  decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gia' in servizio  al  31  ottobre

2016 con  approvazione  secondo  la  normativa  nazionale  o  europea

previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel  caso  in  cui  la

targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o

priva dei cosiddetti  «bolli  di  verificazione  prima»,  l'organismo

ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in  modo

tale che la rimozione ne  comporti  la  distruzione,  la  applica  in

prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie  e  la  vincola

con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni

dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede  la

verificazione  periodica,  ove  non   sia   stata   gia'   effettuata

contestualmente al predetto ripristino, e dopo  tale  richiesta  puo'

utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.

  4.  Le  apparecchiature   ausiliarie   self-service,   oggetto   di

approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema

di  misura,  sono  esonerate  dalla  verificazione  prima   e   dalla

successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle

procedure di  cui  all'allegato  III.  La  targa  con  le  iscrizioni

prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli  di

verificazione prima ed e' realizzata in modo tale  che  la  rimozione

comporti la sua  distruzione  o  comunque  l'impossibilita'  del  suo

ulteriore utilizzo.

  5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe  e

iscrizioni  da   riportare   sui   distributori   di   carburante   e

apparecchiature   ausiliarie   associate   sostituiscono   tutte   le

prescrizioni  in  materia  previste  dai  singoli  provvedimenti   di

approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.

  6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio  conformi

alla  normativa  nazionale  o  europea   non   sono   soggette   alla

verificazione periodica e su di  esse  non  si  applica  il  relativo

contrassegno, fermi restando gli altri eventuali  controlli  relativi

al loro corretto funzionamento.

  7.  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service   conformi   alla

normativa  nazionale  e  europea,   nel   rispetto   della   verifica

dell'associazione, possono essere associati ai distributori  stradali

di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.

Capo IV 

Abrogazioni e disposizioni transitorie

                              Art. 17
                              Abrogazioni

  1.  Sono  abrogati   i   seguenti   regolamenti   e   provvedimenti

ministeriali:

  a)  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182,  concernente  il  regolamento

recante modifica e integrazione della disciplina della  verificazione

periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di

commercio, fatte salve  le  abrogazioni  disposte  dall'articolo  11,

comma 1, del medesimo decreto;

  b) decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  10  dicembre

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 39 del  15  febbraio  2002,  recante  condizioni  e  modalita'  di

riconoscimento dell'idoneita'  dei  laboratori  all'esecuzione  della

verificazione periodica degli strumenti di misura;

  c) decreto del Vice Ministro dello  sviluppo  economico  29  agosto

2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli

strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  2

febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;

  d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  gennaio  2011,

n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per  l'esecuzione

dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per  pesare  a

funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio

2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

  e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  gennaio  2011,

n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per  l'esecuzione

dei controlli metrologici successivi sui sistemi per  la  misurazione

continua e dinamica di quantita' di liquidi  diversi,  ai  sensi  del

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva

2004/22/CE;

  f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n.

75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei

controlli  metrologici  successivi  sui  contatori  del   gas   e   i

dispositivi  di  conversione  del  volume,  ai  sensi   del   decreto

legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  attuativo  della  direttiva

2004/22/CE;

  g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30  ottobre  2013,

n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione

dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua  e  sui

contatori di calore, ai sensi  del  decreto  legislativo  2  febbraio

2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

  h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015,  n.

60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei

controlli metrologici successivi sui contatori di  energia  elettrica

attiva, ai sensi del decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,

attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto  16

aprile 2012, n.  75,  concernente  i  criteri  per  l'esecuzione  dei

controlli successivi sui contatori  del  gas  e  sui  dispositivi  di

conversione del volume.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano

di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali:

  a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  246

del 22 ottobre 2003, recente indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in

materia di operazioni di verificazione periodica degli  strumenti  di

misura;

  b) direttiva del Ministro  delle  attivita'  produttive  30  luglio

2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n.  253  del  27  ottobre  2004,   recante   la   definizione   delle

caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti  sugli  strumenti  di

misura da parte dei laboratori  riconosciuti  idonei  a  eseguire  la

verificazione periodica;

  c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4  agosto  2011,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  242

del 17 ottobre 2011, recante indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in

materia  di  controlli  successivi  sui  distributori  di  carburanti

(eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI  -005  del  decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

  d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293

del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e  coordinamento  tecnico  in

materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti

conformi  alla  direttiva  2004/22/CE,   attuata   con   il   decreto

legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  associati  ad  apparecchiature

ausiliarie  ammesse  alla  verificazione  metrica  ai   sensi   della

normativa nazionale;

  e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14  marzo  2013,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  102

del 3 maggio 2013,  recante  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in

materia di operazione di verificazione di distributori di  carburante

associati ad apparecchiature ausiliarie e di  armonizzazione  tecnica

alla normativa europea;

  f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio  2014,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165

del 18 luglio 2014, recante  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in

materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione

del volume, di  semplificazione  e  di  armonizzazione  tecnica  alla

normativa europea.

                               Art. 18
                   Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni del presente regolamento entrano  in  vigore  il

novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2.  Gli  organismi  gia'  abilitati  ad  effettuare   verificazioni

periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti  abrogati  ai

sensi dell'articolo  17,  comma  1,  riprodotte  o  comunque  non  in

contrasto  con  disposizioni  del  presente  decreto,  continuano   a

svolgere tali attivita' senza soluzione di  continuita',  a  semplice

richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione  periodica  degli

strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le

condizioni,  utilizzano  gli  stessi   sigilli   con   gli   elementi

identificativi assegnati da  Unioncamere  per  la  verificazione  dei

corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere

di commercio e gli organismi abilitati  ad  effettuare  verificazioni

periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati  che

non trovano corrispondenza nelle disposizioni del  presente  decreto,

continuano transitoriamente a svolgerle per  un  periodo  massimo  di

diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,

applicando, in quanto compatibili, tutte le  procedure  di  verifica,

gli obblighi di comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed

alla  tenuta  del  libretto   metrologico   previsti   dal   presente

regolamento.

  3. Per gli  strumenti  gia'  oggetto  di  verifiche  periodiche  in

conformita'  alle  disposizioni  dei  decreti   abrogati   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con

disposizioni del presente decreto, la  periodicita'  delle  verifiche

continua  ad  essere  calcolata  a  decorrere  dall'ultima   verifica

effettuata.

  4. Per gli strumenti per i quali  la  periodicita'  della  verifica

risulta  ridotta  per  effetto  del  presente   decreto,   la   prima

conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro  un

anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  se  il  relativo

termine scade anteriormente.

  5.  Per  gli  strumenti  in  precedenza  non  soggetti  a  verifica

periodica e per  i  quali  tale  verifica  e'  stata  introdotta  dal

presente decreto, la periodicita'  della  verifica  va  calcolata  di

norma dalla data di messa in servizio,  se  disponibile,  ovvero  dal

biennio successivo alla data del bollo metrico, se  presente,  ma  la

prima verifica puo' essere svolta entro un triennio  dall'entrata  in

vigore  del  presente  decreto   se   il   relativo   termine   scade

anteriormente.

  6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 -  Tassametri  -  e

all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico  -  del  decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e  successive  modificazioni,  il

termine di  cui  al  comma  5  per  lo  svolgimento  delle  verifiche

periodiche   resta   comunque   subordinato   all'individuazione   di

specifiche  schede  per  le  procedure  di  verificazione   periodica

integrative di quelle  di  cui  all'allegato  III,  adottate  con  le

medesime procedure del presente regolamento.

  7.  Per  gli  strumenti  di  misura  utilizzati  nell'ambito  delle

attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei  servizi

idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati

nell'ambito  dei  provvedimenti   di   regolazione   adottati   dalla

competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di

eventuali  piani  di  miglioramento  dei  servizi   di   misura   con

sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per  coordinare  i

conseguenti  adempimenti,  evitare  oneri  sproporzionati   per   gli

operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.

  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


                                                           Allegato I
                          (articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)

    Requisiti degli organismi

1. Presupposti e requisiti

    1.1  Gli  organismi  che  hanno  presentato   apposita   Scia   a

Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti  prescritti

dal presente regolamento effettuano la verificazione  periodica.  Nei

casi previsti  al  punto  3,  gli  organismi  possono  effettuare  la

riparazione degli strumenti.

    1.2  L'organismo  al  momento  della  presentazione  della   Scia

dichiara il possesso di un certificato di  accreditamento  con  scopo

conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale  di

accreditamento, attestante che l'organismo stesso e' conforme ad  una

delle norme di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q);  inoltre

l'organismo dichiara anche la sussistenza dei  requisiti  di  cui  al

presente regolamento e delle altre norme applicabili.

    1.3 L'ente che rilascia il  certificato  di  accreditamento  deve

fornire evidenza che le  verifiche  compiute  sull'organismo  abbiano

pienamente considerato i contenuti del presente decreto.

    1.3 Gli organismi nominano un  responsabile  per  l'attivita'  di

verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformita'

  alla UNI CEI EN ISO/IEC  17020:2012  o  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC

  17065:2012.

    2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le  verificazioni

periodiche sugli strumenti e, nel caso, il  suo  sostituto,  sono  in

possesso dei seguenti requisiti minimi:

    a) diploma di scuola media superiore;

    b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni  anche

in attivita' industriali o di servizio e  un  anno  in  attivita'  di

verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli  strumenti

su cui effettuera' le verifiche periodiche;

    c) conoscenze adeguate  delle  norme  in  materia  di  metrologia

legale.

    1.2  Il  personale  operativo  dell'organismo  che  effettua   le

verificazioni periodiche sugli strumenti e' in possesso dei  seguenti

requisiti minimi:

    a) diploma di scuola media inferiore;

    b) esperienza di  lavoro  di  almeno  un  anno  in  attivita'  di

verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli  strumenti

su cui effettuera' le verifiche periodiche;

    c) conoscenze adeguate  delle  norme  in  materia  di  metrologia

legale.

3. Indipendenza degli organismi e sigilli

    3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi  d'indipendenza  di

cui all'appendice  A  punto  A.3  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC

17020:2012,  puo'  eseguire   la   verificazione   periodica   e   la

riparazione, mentre nel  caso  in  cui  detto  organismo  rispetta  i

criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo'

eseguire solo la verificazione periodica.

    3.2 L'organismo che rispetta i  requisiti  minimi  d'indipendenza

della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005,  puo'  eseguire   la

verificazione periodica e la riparazione.

    3.3 L'organismo che rispetta i  requisiti  minimi  d'indipendenza

della norma UNI CEI EN 17065:2012 puo' eseguire solo la verificazione

periodica.

                                                          Allegato II
                                                     (art. 5, comma 3)

    Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali

1. Generalita'

    1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica  e  nei

controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare

la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale  o  di  quella

CEE/CE o della marcatura  CE  e  il  rispetto  degli  errori  massimi

tollerati,   escludendosi   qualsiasi   operazione    che    comporti

l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti  e

la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli  previsti  nelle

approvazioni di modello o di progetto.

    1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione

periodica e dei controlli casuali non devono  essere  affetti  da  un

errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza

che  si  sta  misurando  e  l'incertezza  estesa  con  cui  e'  stato

determinato  l'errore  dello  strumento   non   deve   superare   1/3

dell'errore misurato.

    1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono  muniti  di

certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da  enti

designati ai sensi del regolamento  (CE)  n.765/2008  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo  di  misura  che

gli strumenti sono destinati a misurare e  la  periodicita'  di  tale

taratura e' riportata nell'allegato IV.

    1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato  da  laboratori

accreditati da enti  designati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.

765/2008, oltre quelle gia' previste nelle schede di cui all'allegato

III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello

sviluppo  economico  per  strumenti  utilizzati  nella  verificazione

periodica di particolari tipologie di  strumenti  o  di  ausilio  per

eseguire detta verificazione.

    1.5 Qualora la verificazione dello strumento  in  servizio  viene

effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve

le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento

di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti  1.2  e  1.3

precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che  lo  strumento

e' destinato a misurare.

    1.6 In alternativa allo strumento  di  controllo  (master  meter)

possono essere utilizzati  per  la  verificazione  anche  sistemi  di

misura equivalenti i quali rispettano i requisiti  dei  punti  1.2  e

1.3.

    1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le  funzioni

da svolgere sono nella disponibilita'  materiale  dell'organismo  che

svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero  secondo

altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.

    1.8 In deroga al  punto  1.2,  i  campioni  di  prima  linea  (di

riferimento), i campioni di  lavoro  e  gli  strumenti  di  controllo

(master   meters)   utilizzati   ai   fini   dell'esecuzione    della

verificazione periodica  e  dei  controlli  casuali  dei  sistemi  di

misurazione su condotta e dei  sistemi  di  misurazione  per  liquidi

criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di  controllo  del

rispetto degli errori e delle incertezze. In  particolare  il  citato

sistema pianificato ha una  cadenza  di  certificazione  di  taratura

biennale per i  campioni  di  prima  linea,  eseguita  da  laboratori

accreditati da enti  designati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.

765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli  di

lavoro, la cadenza dei controlli e'  annuale.  I  campioni  di  prima

linea e i campioni da lavoro hanno  errore  e  incertezza  estesa  di

taratura singolarmente non maggiori di un terzo  dell'errore  massimo

tollerato  previsto  nelle  prove   da   eseguirsi   nei   controlli.

L'incertezza estesa e' calcolata con un fattore di copertura  k  =  2

includendo  l'incertezza  di  taratura  dei   campioni   di   misura,

l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione

oggetto della taratura. Dette prescrizioni si  applicano  anche  alle

misure di capacita' ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di  cui

all'art. 3.

    1.9 In caso  di  esito  negativo  della  verificazione  periodica

l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno  di

cui all'allegato VI, punto 2, ove e' riportato il  logo  recante  gli

elementi identificativi dell'organismo che lo appone e  la  data.  Il

contrassegno e' rimosso all'atto  della  riparazione  o  della  nuova

richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

    1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di

misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato  III;  per  le

altre  tipologie  di  strumenti,  nelle  more   dell'adozione   delle

direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e

i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i  principi,  in

quanto  applicabili,  dalle  prescrizioni  previste  in  materia   di

verificazione dalle norme nazionali,  dalle  norme  europee  e  dalle

pertinenti norme  armonizzate  europee  o,  in  loro  assenza,  dalle

relative raccomandazioni OIML.  Si  applicano  inoltre  le  eventuali

procedure  specificamente  previste  per  controlli  analoghi   dalle

relative approvazioni di modello nazionali e europee o  dai  relativi

attestati di esame CE del tipo o di progetto.


                                                         Allegato III
                                                     (art. 4, comma 9)

    Schede per le procedure di verificazione periodica

    A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

    B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico -  Riempitrici

gravimetriche automatiche.

    C) Distributori di carburante.

    D)  Distributori  di  carburante  associati  ad   apparecchiature

ausiliarie - Procedure di installazione.

    E) Convertitori di volume di gas.

      F) Contatori di energia elettrica attiva.

Scheda A. - Strumenti  per  pesare  a  funzionamento  non  automatico

  (NAWI)

    Procedura  per  la  verificazione  periodica  delle   bilance   a

funzionamento non automatico  conformi  alla  normativa  nazionale  e

europea.

    1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati  per

la verifica degli strumenti di classe  III  e  IV  con  divisione  di

verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo  che  svolge

la  verificazione,  purche'  disponga  di  sistemi  di  trasferimento

(comparatori  di  massa)  e  di  procedure  idonee  con   particolare

attenzione ai seguenti punti:

      l'errore massimo tollerato della massa che  non  deve  superare

1/3  del  massimo  errore  tollerato  dello  strumento  sottoposto  a

verifica periodica per il carico di prova;

      l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non

deve essere superiore a 1/3  dell'errore  massimo  tollerato  per  la

classe  di  precisione  degli  strumenti  considerata  (punto   3.7.1

EN45501:2015).

    In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi  puo'  essere

utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a  condizione  che

siano utilizzati almeno pesi  corrispondenti  al  50%  della  portata

massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).

    In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi puo'

essere ridotta a:

    a) 35% della portata massima se  l'errore  di  ripetibilita'  non

supera 0,3 e (e = divisione di verifica);

    b) 20% della portata massima se  l'errore  di  ripetibilita'  non

supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore  di  ripetibilita'

deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verra'

effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato  tre

volte sul ricettore del carico.

    2. La verificazione periodica prevede:

    a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita'  delle

marcature e/o etichette adesive  attestanti  la  verificazione  prima

nazionale o  CE,  dell'esistenza  sullo  strumento  delle  iscrizioni

regolamentari, dei sigilli o di altri  elementi  di  protezione.  Nel

caso di sigilli elettronici con contatore di  eventi  si  accerta  la

corrispondenza tra l'indicazione  di  detto  contatore  e  il  numero

riscontrato, secondo i casi in  occasione  dell'ultima  verificazione

periodica,  della  verificazione  prima  o  CE   oppure   dell'ultima

rilegalizzazione;

    b) controllo della presenza del  libretto  metrologico,  se  gia'

rilasciato;

    c)  l'effettuazione  di  prove  metrologiche  per  verificare  il

funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga

all'art. 4,  comma  7.  Gli  errori  massimi  tollerati  sono  quelli

previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83,  allegato  A,

punti  4.1  e  4.2  e  in  caso  di  indicazione  digitale   l'errore

dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli  stessi

errori  si  applicano  agli  strumenti  in  servizio  conformi   alla

normativa nazionale.

    3. Prove metrologiche e loro svolgimento:

      a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora  questo

non sia elettronico.

    E' effettuata mettendo lo strumento a  zero  e  determinando,  in

seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero

ad una divisione superiore allo zero;

    b) prova  della  ripetibilita'  a  circa  80%  Max  (EN45501:2015

A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;

    c) prova di decentramento.

    E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI

CEI EN 45501;

      d)  prove  atte  alla  determinazione  degli   errori   massimi

tollerati fino a Max senza tara, con  almeno  5  distinti  valori  di

carico con carico ascendente e 5 con carico  discendente;  i  carichi

dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri  tre

valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t  se  si  impiega  il

metodo di «sostituzione con zavorra» non si  effettua  la  prova  con

carico discendente;

      e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora  questo

non sia di tipo elettronico.

    La prova e'  effettuata  come  descritto  al  presente  comma  3,

lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara;

      f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente  in

corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova  non  e'  applicabile

per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).

Scheda  B  -  Strumenti  per  pesare  a  funzionamento  automatico  -

  Riempitrici gravimetriche automatiche

  1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare

a funzionamento automatico -  riempitrici  gravimetriche  automatiche

(dosatrici ponderali  automatiche  o  DOS)  conformi  alla  normativa

nazionale e europea destinati a riempire contenitori  con  una  massa

predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto.

    1.1 Classi di accuratezza.

      1.1.1  Il  fabbricante  deve  specificare  sia  la  classe   di

accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o  le  classi)  di

accuratezza di funzionamento, X(x).

      1.1.2 Per il tipo di  strumento  e'  designata  una  classe  di

accuratezza di riferimento, Ref(x),  che  corrisponde  alla  maggiore

accuratezza possibile per gli  strumenti  di  quel  tipo.  Una  volta

completata l'installazione, per i singoli  strumenti  sono  designate

una o piu' classi di  accuratezza  di  funzionamento,  X(x),  tenendo

conto  dei  prodotti  specifici  da  pesare.  Il   fattore   (x)   di

designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x

10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k e' un numero intero negativo (compreso

lo zero).

      1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica

alla pesatura statica.

      1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X  e'

un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e  (x)  e'  un

moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1).

    1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto

      Massa uguale alla media delle masse dei dieci piu' grandi pezzi

o particelle elementari del prodotto presenti in uno o piu' carichi.

    1.3 Valore convenzionalmente  vero  della  massa  della  dose  di

prova.

      Viene considerato tale il risultato della pesatura  della  dose

di prova su uno strumento di controllo.

    1.4 Valore predeterminato.

      Valore, espresso in unita'  di  massa,  fissato  dall'operatore

mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi,  allo  scopo

di definire il valore nominale delle dosi.

    1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica.

      Valore   assoluto    della    differenza    tra    il    valore

convenzionalmente  vero  di  una  dose  e   la   media   dei   valori

convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione.

    1.6 Valore medio di n valori

      Valore  medio  di  n  valori,  espresso  matematicamente  dalla

relazione:


              Parte di provvedimento in formato grafico


  2. Limiti di errore

    2.1 Errore di pesatura statica

      2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni  di  funzionamento

nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza  di

riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo  scarto  massimo

tollerato  di  ciascun  riempimento   rispetto   alla   media,   come

specificato nella tabella 1, per il  fattore  di  designazione  della

classe (x).

      2.1.2. Per gli strumenti in  cui  il  riempimento  puo'  essere

fatto a partire da piu'  di  un  carico  (es.  pese  cumulative  o  a

combinazione  selettiva)  l'errore  massimo  tollerato  per   carichi

statici  e'  l'accuratezza  richiesta  per   il   riempimento,   come

specificato al successivo  punto  5.2  (non  la  somma  degli  scarti

massimi tollerati per i singoli carichi).

    2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento

     

     ===========================================================

     |            Tabella 1            |                       |

     +=================================+=======================+

     |                                 |    Scarto massimo     |

     |                                 | tollerato di ciascun  |

     |                                 | riempimento rispetto  |

     |     Valore della massa dei      |  alla media relativa  |

     |       riempimenti - m(g)        |   alla classe X(1)    |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |             m ≤ 50              |          9%           |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |          50 < m ≤ 100           |         4,5 g         |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |          100 < m ≤ 200          |         4,5%          |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |          200 < m ≤ 300          |          9 g          |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |          300 < m ≤ 500          |          3%           |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |         500 < m ≤ 1 000         |         15 g          |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |       1 000 < m ≤ 10 000        |         1,5%          |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |       10 000 < m ≤ 15 000       |         150 g         |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |           15 000 ≤ m            |          1%           |

     +---------------------------------+-----------------------+

     |  Nota: Lo scarto calcolato di   |                       |

     |ciascun riempimento rispetto alla|                       |

     |media puo' essere aggiustato per |                       |

     |controbilanciare l'effetto delle |                       |

     |   dimensioni delle particelle   |                       |

     |     (grani) del materiale.      |                       |

     +---------------------------------+-----------------------+


    2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione).

    Per gli strumenti in cui e' possibile preassegnare  un  peso  del

riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e  la

massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a  0,312

volte lo scarto massimo tollerato  di  ciascun  riempimento  rispetto

alla media, come e' specificato nella tabella 1.

  3. Verifica periodica.

    3.1 Prove.

    Le prove devono rispettare le condizioni indicate  nell'attestato

di esame del tipo o di  progetto  e  nelle  iscrizioni  regolamentati

riportate  sullo  strumento.  Sono  effettuate   con   lo   strumento

funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con  i  metodi

di prova usando quando  possibile  articoli  utilizzati  dal  cliente

finale.

    E' buona norma accendere preventivamente lo  strumento  affinche'

raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di  procedere  con  le

prove. Normalmente  30  minuti  sono  sufficienti  in  condizioni  di

temperatura normali.

    3.2 Controllo visivo.

    Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui  lo

strumento deve essere dotato.

    Informazioni apposte sullo strumento:

    Marca o nome del fabbricante

    Informazioni relative all'accuratezza dello strumento

    Integrita' dei sigilli

    Come pure, se del caso

    Dati pertinenti alle condizioni d'impiego

    Capacita' di misurazione in termini di pesate in unita' di tempo

    portate massima e minima

    Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M

    Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto

      Controllo della presenza  del  libretto  metrologico,  se  gia'

rilasciato

    Accertarsi inoltre che il  software  metrologico  e  la  versione

presente sia corrispondente al pertinente Attestato.

    Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego  dello  strumento

sono appropriati;

    3.3 Prove per i requisiti metrologici

    Le prove da effettuare, quando possibile,  col  prodotto  che  lo

strumento e' destinato a dosare, devono essere  eseguite  secondo  la

programmazione descritta al successivo punto 4,  nel  rispetto  delle

modalita' di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando  uno

dei  due  metodi  specificati  nel  punto  3.7,  con   lo   strumento

completamente montato e fissato  nella  posizione  di  utilizzazione,

evitando inutili sprechi di risorse.

    3.4 Modalita' di prova

      3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali.

      La massa delle dosi individuali e' determinata utilizzando  uno

dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2.

      3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto.

    3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi  uguali  o  prossimi

alle portate massima e minima.

    3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra,

con il numero pratico massimo di carichi per dose  ed  anche  con  il

numero minimo di carichi per  dose,  e  le  dosatrici  del  tipo  con

carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra  con  il

numero medio (od ottimale) di carichi per dose.

    3.4.2.3 Se la portata minima e' minore di un terzo della  portata

massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di

pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g,  1000  g

oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori.

      3.4.2.4 Tutte le prove  saranno  condotte  con  ogni  parametro

regolabile critico rispetto all'integrita'  metrologica,  ad  esempio

durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza

alla condizione piu' gravosa consentita dalle istruzioni scritte  del

fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche.

    3.5  Ogni  dispositivo  di  correzione  (azzeramento  automatico,

prodotto in caduta all'atto dell'arresto  dell'alimentazione,  ecc..)

deve essere attivato  in  conformita'  alle  istruzioni  scritte  del

fabbricante.

    3.6 Numero dei carichi di prova.

    Il numero delle dosi individuali di prova e' funzione del  valore

predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente.

     
            =============================================

            |          Tabella 2          |             |

            +=============================+=============+

            |                             |Numero delle |

            |    Valore predeterminato    |dosi di prova|

            +-----------------------------+-------------+

            |          m ≤ 10 kg          |     60      |

            +-----------------------------+-------------+

            |      10 kg < m ≤ 25 kg      |     30      |

            +-----------------------------+-------------+

            |     25 kg < m ≤ 100 kg      |     20      |

            +-----------------------------+-------------+

            |         100 kg < m          |     10      |

            +-----------------------------+-------------+




    3.7 Metodi per le prove con prodotto.

      3.7.1 Metodo di verifica separata.

      Il metodo di verifica separata richiede l'uso  di  un  separato

strumento di controllo per determinare  il  valore  convenzionalmente

vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche

di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2.

      3.7.2 Metodo di verifica integrale.

      Per determinare il valore convenzionalmente  vero  della  massa

della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a  prova.  Il

metodo di verifica integrale  deve  essere  condotto  utilizzando  un

dispositivo  indicatore  con  caratteristiche  adeguate,  oppure   un

dispositivo indicatore con pesi campione per  accertare  l'errore  di

arrotondamento.

    L'incertezza totale del  metodo  di  prova  utilizzato  non  deve

essere maggiore di un terzo  dell'errore  massimo  tollerato  per  lo

strumento.

    Note:   il   metodo   di   verifica   integrale   dipende   dalla

determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti

si riferiscono alla massa della dose. Se non e'  possibile  garantire

che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato  ad  ogni

ciclo di funzionamento, cioe' che la somma  dei  carichi  sia  uguale

alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata.

    Quando si usa il metodo di verifica integrale per  una  dosatrice

del tipo cumulativo, e' inevitabile una suddivisione  della  dose  di

prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della  dose

di prova, e' necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta

alla suddivisione della dose di prova.

  4. Programmazione delle prove con prodotto

    Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5.

    Scegliere un valore predeterminato per  la  dose  e  regolare  il

valore di  carico  se  quest'ultimo  e'  differente  dalla  dose,  in

conformita' al punto 3.4.2.

    Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il  numero  di  dosi

specificate nel punto 3.6.

    Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui  al  punto

3.7.

    Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto  e

l'errore di predeterminazione.

    Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media.

    Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato  al

punto 3.4.

  5. Apparecchiature da utilizzare.

    5.1 Per l'esecuzione delle prove  di  cui  ai  punti  precedenti,

l'organismo dispone di uno strumento per pesare  di  controllo  e  di

pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle

esigenze di cui al  punto  5.2  seguente.  In  deroga  al  punto  1.3

dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati  per  la

verifica  possono  essere  tarati  dall'organismo   che   svolge   la

verificazione,  purche'  disponga   di   sistemi   di   trasferimento

(comparatori  di  massa)  e  di  procedure  idonee  con   particolare

attenzione alla  stima  delle  incertezze  di  misura  connesse  alle

operazioni  di  taratura.  In  particolare,  l'incertezza  estesa  di

taratura  non  deve  essere  superiore  ad  1/3  dell'errore  massimo

tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto

delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli  strumenti

considerata.

    5.2 Lo strumento per  pesare  di  controllo  e  i  pesi  campione

utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso  dei

carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a:

      a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento,  cioe',  nel

corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e

dell'errore massimo tollerato dell'errore del  valore  predeterminato

in pesatura automatica, se lo strumento di controllo  separato  o  il

dispositivo  indicatore,  incorporato  o  associato  alla  dosatrice,

utilizzato per il controllo e' verificato immediatamente prima  della

prova prodotto, oppure,

      b) un quinto dell'errore  massimo  tollerato  sullo  strumento,

cioe', nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo

tollerato e dell'errore massimo tollerato sul  valore  predeterminato

in pesatura automatica, in tutti gli altri casi.

Scheda C - Distributori di carburante

  Procedura per la verificazione periodica dei sistemi  di  misura  -

distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti)  conformi  alla

normativa nazionale ed europea.

  1. Strumenti di controllo

    1.1 In  deroga  al  punto  1.3  dell'allegato  II  le  misure  di

capacita' utilizzate per la verifica dei distributori  di  carburante

possono essere tarate dall'organismo  che  svolge  la  verificazione,

purche'  l'organismo  disponga  di  sistemi  di  trasferimento  e  di

procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

      l'errore massimo tollerato della misura di capacita'  non  deve

superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento  sottoposto

a verifica periodica.

      l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non

deve essere superiore a 1/3  dell'errore  massimo  tollerato  per  la

classe di precisione degli strumenti considerata.

    1.2 La capacita' dei serbatoi utilizzati per  la  verifica  degli

errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere  il  volume

erogato dal sistema di misura alla portata  massima  effettiva  nelle

condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

    1.3 Il volume dei predetti  serbatoi  utilizzati  e'  determinato

alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da

vuoto» bagnato e sgocciolato.

  2. La verificazione periodica prevede:

    2.1 Controllo visivo finalizzato a  verificare  la  presenza  dei

bolli di verificazione prima  nazionale  o  di  quelli  CEE  o  della

marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare  M,  nonche'

delle iscrizioni regolamentari e dell'integrita' dei sigilli.

    2.2 Controllo della presenza del libretto  metrologico,  se  gia'

rilasciato.

    2.3 Controllo che in caso di sostituzione di  un  componente  del

sistema  di  misura  vincolato  con  sigilli  di   protezione   detta

sostituzione sia  stata  annotata  nel  libretto  metrologico;  detta

annotazione,  effettuata  a  cura  del  soggetto  che   ha   eseguito

l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.

    2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare  il

corretto funzionamento del sistema di misura.

      2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.

  Tale  verifica  e'  effettuata  mediante  due  distinte  erogazioni

corrispondenti alla portata massima e minima del  sistema  di  misura

accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato  non

sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa  nazionale

o  europea  in  base  al  quale  e'  stato  approvato,  fatta   salva

l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo.

    2.4.2 Verifica  del  corretto  funzionamento  dei  visualizzatori

continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti.

    Dopo aver letto il valore iniziale  indicato  dal  visualizzatore

continuo di  quantita',  erogare  una  certa  quantita'  di  prodotto

superiore  alla  minima  quantita'  misurabile  dallo  strumento;  la

differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul  predetto

visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo

di visualizzazione azzerabile del sistema di misura  per  piu'  di  1

(uno) litro.

    2.5 Verifica della tenuta del  circuito  idraulico  a  valle  del

misuratore.

    2.5.1  Messa  in  pressione  il   circuito   idraulico   mediante

l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere

tenuta chiusa.

    2.5.2 Verifica  che  per  un  periodo  di  circa  30  secondi  il

dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un  passaggio  di

prodotto superiore al doppio del  massimo  errore  tollerato  per  la

minima quantita' misurabile.

    2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima.

  Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura  e

la successiva lenta chiusura  della  pistola,  azzerare  la  testata,

aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per  almeno  30

secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve

essere inferiore al 60% della portata massima riportata  nella  targa

delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato

sulla base sulla base di quanto indicato  dalla  testata  indicatrice

dello strumento.

    2.7 Prove su distributori di carburante conformi  alla  normativa

nazionale  o  europea  e  associati  ad  apparecchiature   ausiliarie

self-service utilizzate in modalita'  «non  sorvegliata»  (unattended

service  mode)  da  eseguire  una  volta   per   ogni   testata   del

distributore.

      2.7.1 Disponibilita' ricevuta.

  Controllare che in caso  di  indisponibilita'  della  ricevuta  sia

inibita la prenotazione  di  una  nuova  erogazione  oppure  che  sia

segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa.

      2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

    Dopo  aver  abilitato   l'erogazione   con   carta   elettronica,

effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra  i

dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta.

    2.7.3  Erogazione  prepagata  con  banconote,  incompleta  o  non

iniziata.

    Dopo aver abilitato un'erogazione  per  l'importo  corrispondente

alla/e  banconota/e  accreditata/e,   avviare   l'erogazione   quindi

interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare   la

congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo

scontrino di resto.

      2.7.4 Cambio prezzo unitario.

  Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica  del  prezzo

unitario ed accertare che il  nuovo  prezzo  unitario  impostato  non

abbia effetto sul corrispettivo dovuto.

      2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

      Dopo  aver  impostato  un'erogazione,  verificare  che  qualora

l'utente  non  provvede  a  rifornirsi  entro  un  tempo  di  attesa,

l'erogazione  e'  inibita  in  modo  automatico  e  viene  rilasciata

ricevuta.

      2.7.6 Verifica delle registrazioni.

      Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti  i

dati  e  le  informazioni  necessarie  a   individuare   le   singole

transazioni.

    2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma

1, lettere a)  e  b),  compila  la  lista  di  controllo  (checklist)

riportata nell'allegato A alla presente scheda.

    2.9 L'originale della lista di controllo  e'  conservata  a  cura

dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e  dallo

stesso trasmessa in copia o in formato  elettronico  alla  Camera  di

commercio competente per territorio; una  copia  di  detta  lista  e'

tenuta a disposizione delle  Autorita'  di  controllo  da  parte  del

titolare dello strumento.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda D - Distributori di carburante  associati  ad  apparecchiature

  ausiliarie - Procedure di controllo in fase di  associazione  (art.

  22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,

  come modificato dall'art. 1,  comma  1,  lettera  hh)  del  decreto

  legislativo 19 maggio 2016, n. 84)

    Procedure  per  il  controllo  della  corretta  funzionalita'  da

eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di  carburante

con  apparecchiature   ausiliarie   self-service.   L'apparecchiatura

ausiliaria self-service e' un sistema che consente al cliente di fare

uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il  proprio  uso

personale.

  1 Procedure

    1.1 Le  disposizioni  e  le  procedure  tecniche  finalizzate  ad

accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori

di carburante nazionali ed  europei  con  apparecchiature  ausiliarie

self-service sono riportate nell'allegato A alla presente scheda.

    1.2 L'apparecchiatura self-service e' munita  di  certificato  di

valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un

organismo notificato o di una approvazione nazionale.

  2. Verifica dell'associazione.

    2.1 Dopo il 30  ottobre  2016  e'  consentita  l'installazione  e

l'utilizzo delle apparecchiature self-service munite  di  certificato

di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da

un organismo notificato anche sui punti vendita di  solo  metano  per

autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di  carburanti

conformi alla normativa nazionale.

    2.2 L'operatore che esegue il collegamento  dei  distributori  di

carburante ad apparecchiature self-service accerta il  solo  rispetto

delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1.

    2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma

1, lettere  a)  e  b)  compila  la  lista  di  controllo  (checklist)

riportata nell'allegato B alla presente scheda.

    2.4 L'originale della lista di controllo  e'  conservata  a  cura

dell'operatore che ha accertato  il  rispetto  delle  disposizioni  e

delle procedure  tecniche  di  cui  al  punto  1.1,  e  dallo  stesso

trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di  commercio

competente per territorio; una copia  di  detta  lista  e'  tenuta  a

disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello

strumento.

    2.5  Il  fabbricante  titolare  dell'approvazione  rilasciata   a

livello nazionale fornisce al titolare  dello  strumento  insieme  al

distributore  di  carburante  una  dichiarazione  dei  protocolli  di

comunicazione  utilizzati   per   il   colloquio   con   il   sistema

self-service. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista  di

controllo di cui all'allegato B.

  3. Iscrizioni

    3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad

apparecchiature ausiliarie self-service  sono  muniti  di  una  targa

recante la seguente iscrizione:

      «Distributore  di  carburante  associato   ad   apparecchiatura

ausiliaria n. ................ (numero di matricola)»

    3.2  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service  associate   a

distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di  una  o

piu' targhe con la seguente iscrizione:

      «Apparecchiatura  ausiliaria  associata  a  distributore/i   di

carburante n. ................... (numero/i di matricola)»

    3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate  in  modo

tale che  la  rimozione  comporti  la  loro  distruzione  o  comunque

l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo.

    3.4   Qualora   vengono   cambiati   uno   o   piu'    componenti

dell'associazione,  le  targhe  di  cui  ai  commi  3.1  e  3.2  sono

sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di  matricola  dei

nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed  e'

compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico.

    3.5 Il contrassegno di verificazione periodica  si  applica  solo

sui distributori di carburante.

    3.6 Nel caso in cui tutti  i  componenti  dell'associazione  sono

conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano,  se

previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del

tipo o di progetto e nei certificati EC e PC.

Allegato A (Punto 1.1 della scheda D)

Procedura  per  l'accertamento   del   corretto   funzionamento   dei

  distributori di carburanti associati ad apparecchiature  ausiliarie

  self service in modalita' «non sorvegliata» e «sorvegliata»

  1.  Prove  su  distributori  di  carburante  associati  a   sistemi

self-service utilizzati in modalita' «sorvegliata».

    1.1 Accertare  che  il  dispositivo  per  la  riproduzione  della

quantita' misurata e del prezzo (se  calcolato)  indichi  in  maniera

corretta  quanto  visualizzato  nel  display  del   distributore   di

carburanti.

  2.  Prove  su  distributori  di  carburante  associati  a   sistemi

self-service utilizzati in modalita' «non sorvegliata».

    2.1 Disponibilita' ricevuta.

    Controllare che in caso di assenza della  stampante  di  ricevuta

del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di  guasto

rilevabile dalla stampante, ovvero sia  rilevata  la  mancanza  della

carta nella stampante, si determini che sia inibita  la  prenotazione

di una nuova erogazione  oppure  che  sia  chiaramente  segnalata  al

cliente l'indisponibilita' della ricevuta.

    2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

    Dopo  aver  abilitato   l'erogazione   con   carta   elettronica,

effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra  i

dati visualizzati dal distributore di carburante e  lo  scontrino  di

ricevuta.

    2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.

    Dopo aver abilitato una erogazione per  l'importo  corrispondente

alla/e  banconota/e  accreditata/e,   avviare   l'erogazione   quindi

interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare   la

congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo

scontrino di resto emesso.

    2.4 Cambio prezzo unitario.

    Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato

dal  prezzo  unitario  con  cui  l'erogazione  ha  avuto   inizio   e

controllare  che  detto  importo  non  sia  modificabile  una   volta

impostati i parametri della transazione.

    2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

    Verificare che sia presente un tempo di  attesa  oltre  il  quale

l'erogazione si conclude in modo automatico.

    2.6 Minimo livello.

    Accertare che all'intervento del dispositivo  di  minimo  livello

l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

    2.7 Verifica delle registrazioni.

    Verificare che i dati degli eventi e delle prove  eseguite  siano

stati registrati su supporti durevoli.


              Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas

    Procedure per  la  verificazione  periodica  dei  dispositivi  di

conversione del volume di gas conformi  alla  normativa  nazionale  e

europea

  1. Procedure per i controlli

    1.1 L'incaricato dell'organismo  effettua  tutti  i  controlli  e

tutte le prove previste  nell'allegato  A  della  presente  scheda  e

compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista  di  controllo

(checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda.

    1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai  sensi  del

precedente punto 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o

foglio di calcolo implementato per il  calcolo  del  coefficiente  di

conversione  ai  fini  delle  operazioni  di  verifica  e   controllo

contenente i risultati di detto calcolo; una  copia  della  lista  di

controllo e' trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o

elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio;  una

ulteriore copia  di  detta  lista  e'  tenuta  a  disposizione  delle

Autorita' di controllo da  parte  del  titolare  del  dispositivo  di

conversione.

  2. Iscrizioni e sigilli

    2.1  Nel  caso  in  cui  tutti  i  componenti  dell'associazione,

contatore del gas e dispositivo di conversione,  sono  conformi  alla

direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni

e i sigilli previsti negli attestati  di  esame  CE  del  tipo  o  di

progetto e nei certificati EC e TC.

    2.2 Nel caso in cui  il  dispositivo  di  conversione  di  volume

conforme alla direttiva MID sia associato ad  un  contatore  del  gas

approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti

si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle

rispettive approvazioni di modello.

    2.3 Nel caso in cui tutti  i  componenti  dell'associazione  sono

approvati secondo la normativa nazionale sui  singoli  componenti  si

riportano  le  iscrizioni  e  i  sigilli  previsti  dalle  rispettive

approvazioni di modello.

  3. Il dispositivo di conversione di  volume  del  gas  puo'  essere

associato a un gascromatografo o a un  analizzatore  di  gas  purche'

detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea

di detto dispositivo di conversione.

Allegato A

  Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali

    1. Gli elementi identificativi  degli  strumenti  utilizzati  nei

controlli e le  informazioni  significative  contenute  nei  relativi

certificati di  taratura  sono  registrati  nella  checklist  di  cui

allegato B della presente scheda.

    2.  Gli  strumenti   utilizzati   nell'esecuzione   verificazione

periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo  gli

errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con  le  seguenti

precisazioni:

     

=====================================================================

|                  |Errore massimo|                |   Incertezza   |

|                  |tollerato nel | Errore massimo |  massima (U)   |

|                  |  controllo   |dello strumento |dello strumento |

|Grandezza misurata|    (emt)     |   utilizzato   |   utilizzato   |

+==================+==============+================+================+

| Temperatura (eT) |   ± 0,5 °C   |  1/3 dell'emt  |  1/3 dell'emt  |

+------------------+--------------+----------------+----------------+

|  Pressione (ep)  |    ± 0,5%    |  1/3 dell'emt  |  1/3 dell'emt  |

+------------------+--------------+----------------+----------------+

|Umidita' relativa |              |                |                |

|       (U%)       |      -       |      ± 5%      |      ± 5%      |

+------------------+--------------+----------------+----------------+


    3.  Ai  fini  del  corretto  funzionamento  del  dispositivo   di

conversione,  le  condizioni   termodinamiche   di   riferimento   (o

condizioni  standard)  rappresentano  lo   stato   termodinamico   di

riferimento del gas  naturale  ai  fini  della  misura  fiscale.  Ove

necessario, tale stato termodinamico e' definito da  una  temperatura

di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar.  La  composizione  del

gas naturale e' misurata nei suoi parametri fondamentali  e  indicata

formalmente  dall'operatore  di  rete  che  alimenta  il   punto   di

riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza e'  allegata

alla check list.

    4. La verificazione periodica prevede:

      a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza  della

verifica prima nazionale o  della  marcatura  CE  e  della  marcatura

supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della  presenza  dei

sigilli o di altri elementi di protezione anche di  tipo  elettronico

come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame

CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume;

      b)  identificazione  ed   annotazione   delle   caratteristiche

metrologiche  dei   componenti   del   dispositivo   di   conversione

(trasduttori) e del contatore associato sulla checklist;

      c) controllo che, in caso di riparazione che ha  comportato  la

rimozione  di  un  elemento  di  protezione  o  sostituzione  di   un

componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli  di

protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto  metrologico

(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente).

    5. La  verificazione  periodica  prevede  l'esecuzione  di  prove

metrologiche finalizzate ad accertare il corretto  funzionamento  del

dispositivo di conversione:

    a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da

parte del  dispositivo  di  conversione  di  volume  del  gas;  detta

verifica puo' essere eseguita anche con la simulazione di invio degli

impulsi al dispositivo di conversione;

    b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti  operano  nei

limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante

le misure di umidita' e temperatura dell'ambiente;

    c) verifica che il dispositivo di conversione  ed  i  trasduttori

sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni  rispettando

le indicazioni del fabbricante;

      d) verifica che  il  software  utilizzato  dal  dispositivo  di

conversione di volumi per il calcolo del fattore di  conversione  (C)

e' conforme a quello indicato dal fabbricante.

    6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include

la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del

termometro campione o strumento equivalente  nell'apposita  tasca  di

controllo nel condotto ovvero in  un  bagno  termostatico  comune  al

termometro da  sottoporre  a  verifica;  inoltre,  se  del  caso,  la

misurazione dei valori alla  pressione  di  esercizio,  eventualmente

tramite la  generazione  di  una  pressione  (prossima  a  quella  di

esercizio) mediante un banco manometrico:

    a) prova del trasduttore o  sensore  di  temperatura  consistente

nella  determinazione  dell'errore  assoluto   nella   misura   della

temperatura operata dal dispositivo di conversione (Tread);

    b) (ove applicabile) prova del trasduttore  di  pressione,  anche

tramite  un  banco  manometrico,  consistente  nella   determinazione

dell'errore  relativo  nella  misura  della  pressione  operata   dal

dispositivo di conversione (Pread);

      c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto

dell'errore massimo tollerato del fattore di  conversione  (C)  nelle

condizioni in cui il  dispositivo  e'  funzionante.  L'errore  e'  la

differenza tra il fattore Cread (fattore  di  conversione)  calcolato

dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla

norma UNI EN 12405-1  nonche'  sulla  base  di  quanto  indicato  nel

certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il  valore

convenzionalmente vero (Ccv ) del fattore  di  conversione,  espresso

come percentuale del valore vero. Ai  fini  di  tale  prova,  per  il

calcolo del  fattore  di  compressione  Z,  e'  applicato  il  metodo

indicato dal fabbricante del dispositivo di  conversione:  il  valore

ottenuto di Z ed il metodo utilizzato  sono  dichiarati  nella  check

list.

    7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione

sono parti integranti (c.d. tipo  1)  l'eventuale  superamento  degli

errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura puo'

non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti

che il valore  del  «Volume  convertito»  rispetti  l'errore  massimo

previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i  sensori  di

temperatura e pressione siano  comunque  in  grado  di  attivare  gli

allarmi al superamento dello  specifico  campo  di  operativita'  del

convertitore, in conformita' a quanto previsto sia al paragrafo  9.1,

Parte II - Requisiti  specifici  -  Dispositivi  di  conversione  del

volume   dell'Allegato   IV   (MI-002)   della   direttiva   MID    e

dall'approvazione di modello o di progetto.

    8. La prova degli allarmi consiste nella  simulazione  di  una  o

piu' situazioni in cui una quantita' misurata dal dispositivo, spinta

fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme;

viene verificato che a seguito di tale allarme il  dispositivo  abbia

inibito  l'incremento  del  calcolatore  e  che,  con  la  cessazione

dell'allarme,  avvenga  il  corretto   reset   del   dispositivo   di

conversione; e' altresi'  verificata  la  corretta  registrazione  ed

evidenza dell'allarme generato.

 
              Parte di provvedimento in formato grafico


Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva

  1. Procedure per controlli.

    1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e  tutte  le

prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre

il libretto metrologico, anche la lista  di  controllo  (check  list)

riportata nell'allegato B della presente scheda.

    1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai  sensi  del

precedente punto 1 e'  conservato  dall'organismo;  una  copia  della

lista di controllo e' trasmessa da parte  dell'organismo  in  formato

cartaceo o elettronico,  alla  Camera  di  commercio  competente  per

territorio  e  all'Agenzia  delle  dogane  in  caso  di  implicazioni

fiscali; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a  disposizione

delle Autorita' di controllo da  parte  del  titolare  del  contatore

elettrico.

  2. Iscrizioni e sigilli.

    2.1 Sul contatore  sono  riportate  le  iscrizioni  e  i  sigilli

previsti dalle normative applicabili.

    2.2  Restano  ferme  le  competenze  e  le  eventuali   ulteriori

prescrizioni  dell'Amministrazione  finanziaria  relativamente   agli

strumenti utilizzati in ambito fiscale.

Allegato A

    Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei

contatori di energia elettrica attiva

    1. Gli elementi identificativi  degli  strumenti  utilizzati  nei

controlli e le  informazioni  significative  contenute  nei  relativi

certificati di taratura sono  registrati  nella  check  list  di  cui

all'allegato B della presente scheda.

    2.  Lo  strumento  campione  utilizzato   nell'esecuzione   della

verificazione periodica:

      a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori

massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare:

=====================================================================

|                |                |                |   Incertezza   |

|                | Errore massimo | Errore massimo |  massima (U)   |

|   Grandezza    | tollerato nel  |dello strumento |dello strumento |

|    misurata    |controllo (emt) |   utilizzato   |   utilizzato   |

+================+================+================+================+

|      kWh       |   Limite MID   | 1/3 limite MID |  1/3 dell'emt  |

+----------------+----------------+----------------+----------------+


      b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante.

    3.  Ai  fini  del  corretto  funzionamento   del   contatore   ha

particolare rilevanza:

    a) il controllo della data  e  ora  indicati  dal  contatore,  se

presenti;

    b) il controllo del parametro impostato per  la  conversione  dei

kWh misurati con il valore indicato nel  numeratore  (k  interno  del

contatore);

    c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o  meno

dell'eventuale presenza di trasformatori di misura;

    d) il controllo della corretta integrazione del numeratore.

    4. La verifica periodica prevede:

    a) controllo visivo finalizzato ad accertare  la  presenza  delle

iscrizioni regolamentari, della  presenza  dei  sigilli  o  di  altri

elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti  dalla

normativa applicabile;

    b)   identificazione   ed   annotazione   delle   caratteristiche

metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di  misura

sulla check list;

    c) controllo che, in caso di riparazione  che  ha  comportato  la

rimozione  di  un  elemento  di  protezione  o  sostituzione  di   un

componente  del  sistema  di  misura  vincolato  con  i  sigilli   di

protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto  metrologico

(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo  componente,

se presenti).

    5.  La  verifica  periodica   prevede   l'esecuzione   di   prove

metrologiche finalizzate ad accertare il corretto  funzionamento  del

contatore anche se associato a trasformatori di misura:

    a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo  scopo

di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in

combinazione con trasformatori di  misura  sono  verificati  anche  i

segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori,

ai fini del riscontro di  massima  del  rapporto  di  trasformazione,

della corretta  installazione  e  del  corretto  funzionamento  degli

stessi;

    b) verifica che il contatore  opera  nei  limiti  di  temperatura

previsti;

    c) verifica che il contatore, eventualmente in  combinazione  con

trasformatori  di  misura,  e'  correttamente  dimensionato   ed   e'

installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante;

      d)  verifica  che  il  contatore  integra  regolarmente  ed  il

numeratore avanza corrispondentemente all'energia  integrata  tenendo

conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori  di

misura.

    6. La prova di accuratezza del contatore si effettua  durante  il

suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico

reale non puo' essere eseguita se il carico reale e'  inferiore  alla

Imin contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto  della

prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico  reale,

la prova di accuratezza e' eseguita con carico fittizio alle seguenti

condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%;

100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore e' di  tipo  trifase  e'

eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della  corrente

nominale a f.d.p.=1.

    La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto

di misura, del rispetto  dell'errore  massimo  tollerato  in  cui  il

contatore e' funzionante. L'errore e' la differenza espressa in % fra

i kWh misurati  dal  contatore  e  i  kWh  misurati  dallo  strumento

campione, in un intervallo di tempo minimo di  60  sec  e  almeno  il

tempo necessario per registrare  il  numero  di  impulsi/giro  minimo

previsto dalla norme tecniche. I valori degli  errori  rilevati  sono

riportati nella checklist.

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato IV
                                                    (art. 4, comma 3)

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato V
                                                   (art. 4, comma 12)

    Informazioni minime che  devono  essere  riportate  sul  libretto

metrologico:

    Nome, indirizzo del titolare dello  strumento  eventuale  partita

IVA ;

    Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal

precedente;

    codice  identificativo  del  punto  di  prelievo   (POD)   o   di

riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;

    Tipo dello strumento;

    Marca e modello;

    Numero di serie;

    Anno di fabbricazione  per  gli  strumenti  muniti  di  bolli  di

verificazione prima nazionale;

    Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e  della  marcatura

supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;

    Data di messa in servizio;

    Nome  dell'organismo,   del   riparatore   e   del   verificatore

intervenuto;

    Data e descrizione delle riparazioni;

    Data della verificazione periodica e data di scadenza;

    Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;

    Controlli casuali, esito e data.

                                                          Allegato VI

                                                   (art. 4, comma 13)

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. n. 93/2017

Allegato III – primo inserto

Allegato III – secondo inserto

Allegato III – terzo inserto

Allegato III – quarto inserto

Allegato III – quinto inserto

Allegato IV

Allegato VI

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