Tari e Tefa: unificati i pagamenti dal 2021

Nel D.M. Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020 le istruzioni per versamento unificato sulla piattaforma PagoPa

Tari e Tefa: unificati i pagamenti dal 2021. In particolare, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020, n. 277), ha dettato le modalità di versamento unificato della tassa sui rifiuti (Tari) e del tributo per l'esercizio  delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) mediante la piattaforma PagoPa.

Il provvedimento stabilisce anche le modalità di riversamento delle somme riscosse e della trasmissione dei dati di versamento

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A seguire il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020

Modalita' di versamento unificato, per le annualita' 2021 e seguenti,
della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo  per  l'esercizio  delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante
la piattaforma PagoPa. (20A05962)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020, n. 277)

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che

istituisce la tassa sui rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 667 della legge n. 147  del  2013,  il  quale

stabilisce i criteri per la realizzazione  da  parte  dei  comuni  di

sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti  conferiti

al  servizio  pubblico  o  di  sistemi  di  gestione   caratterizzati

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del

servizio nonche' il successivo comma  668  il  quale  dispone  che  i

comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale  della

quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,  in  luogo

della tassa sui rifiuti;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,

che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni  di  tutela,

protezione e igiene dell'ambiente;

Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del  decreto  legislativo  n.

504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato  alla

superficie  degli  immobili  assoggettata  dai  comuni  al   prelievo

collegato al servizio di raccolta e smaltimento  dei  rifiuti  solidi

urbani, ed e' dovuto dagli stessi  soggetti  che,  sulla  base  delle

disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;

Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del

1992, il quale  dispone  che  il  tributo  e'  liquidato  dai  comuni

unitamente  al  prelievo  collegato  al  servizio   di   raccolta   e

smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e  con  l'osservanza  delle

relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la  riscossione  e

le sanzioni e che al comune spetta una commissione,  posta  a  carico

della provincia  e  della  citta'  metropolitana  impositrice,  nella

misura dello 0,30 per  cento  delle  somme  riscosse,  senza  importi

minimi e massimi;

Visto il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del

1992,  il  quale  dispone  che  vengano  previste  le  modalita'  per

l'interscambio  tra  enti  locali  di  dati   e   notizie   ai   fini

dell'applicazione del  tributo  per  l'esercizio  delle  funzioni  di

tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del

1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge  26  ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre

2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo,  riscosso

in uno al prelievo collegato al servizio di  raccolta  e  smaltimento

dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota

del  compenso  della  riscossione,  e'  versato   direttamente   alla

Tesoreria della provincia o della citta' metropolitana;

Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto  legislativo  n.

504 del 1992, il quale stabilisce che,  salva  diversa  deliberazione

adottata dalla provincia o dalla citta'  metropolitana,  a  decorrere

dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per  cento

del prelievo collegato al servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei

rifiuti solidi urbani stabilito da  ciascun  comune  ai  sensi  delle

leggi vigenti in materia;

Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto  legislativo  n.

504 del 1992, il quale  dispone  che  con  uno  o  piu'  decreti  del

Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31

maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per

assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con

riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonche'

eventuali  ulteriori  criteri  e  modalita'   di   attuazione   della

disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i

decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche'  i

relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza

Stato-citta'  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima

dell'emanazione;

Visto l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  il

quale  stabilisce  che  con  decreto  del  direttore   generale   del

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze  sono  stabilite  le  modalita'  per  la  rendicontazione   e

trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente   per   ogni

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla  riscossione,

ai comuni e al sistema  informativo  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze;

Visto l'art. 2-bis del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,

come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre  2019,

n. 160, il quale dispone  che  in  deroga  all'art.  52  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  il  versamento  delle  entrate

tributarie  dei  comuni  e  degli  altri  enti  locali  deve   essere

effettuato direttamente sul conto  corrente  di  Tesoreria  dell'ente

impositore ovvero sui conti correnti postali  ad  esso  intestati,  o

mediante il sistema dei versamenti unitari di  cui  all'art.  17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti

di pagamento elettronici resi disponibili  dagli  enti  impositori  o

attraverso la piattaforma di cui all'art. 5  del  codice  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  o  utilizzando  le  altre

modalita' previste dallo stesso codice;

Visto l'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre  2017,

n. 217, il quale prevede che l'obbligo per i prestatori di servizi di

pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente  la  piattaforma  di

cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 per  i

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28  febbraio

2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte

dei cittadini, i soggetti di cui all'art.  2,  comma  2  del  decreto

legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a

integrare i loro  sistemi  di  incasso  con  la  piattaforma  di  cui

all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero ad

avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri  soggetti  di  cui

allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori  di  servizi  di  incasso

gia' abilitati ad operare sulla piattaforma;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1°

luglio  2020,  il  quale  all'art.  2  disciplina  le  modalita'   di

versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi

alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonche',  all'art.

3, disciplina le modalita' e i tempi di riversamento  del  TEFA  alle

province  e  alle  citta'  metropolitane,   rinviando   a   ulteriori

specifiche tecniche le modalita' per il versamento diretto del TEFA e

degli eventuali interessi e sanzioni agli enti impositori;

Vista  l'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e

autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020;

 

Emana

il seguente decreto:

 

                               Art. 1

     Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva

             e del TEFA attraverso la piattaforma PagoPa

1. Per le annualita' 2021 e successive, i  versamenti  della  tassa

sui rifiuti di cui all'art. 1, comma  639  della  legge  27  dicembre

2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della  tariffa  di

natura corrispettiva di cui al comma 668  della  medesima  legge  (di

seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per  l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione e igiene  dell'ambiente  di  cui

all'art. 19 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504  (di

seguito denominato TEFA)  e  degli  eventuali  interessi  e  sanzioni

effettuati dai soggetti passivi agli enti  impositori  attraverso  la

piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7  marzo  2005,

n.  82,  rispettano  le  «Specifiche  funzionali  TARI-TEFA»  di  cui

all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2

                  Riversamento delle somme riscosse

                e trasmissione dei dati di versamento

1. Gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o,  nel  caso

di  TARI-corrispettiva,  dai  soggetti  affidatari  del  servizio  di

gestione  dei  rifiuti  urbani,  devono  includere  le   informazioni

necessarie  all'incasso  unificato  TARI  e  TEFA   e   al   corretto

riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto.

2.  I  comuni  o,  nel  caso  di  TARI-corrispettiva,  i   soggetti

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  trasmettono

alle province e alle citta' metropolitane le informazioni concernenti

gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati  ai

soggetti passivi.

3. I Prestatori di servizi di  pagamento  (PSP)  che  incassano  la

TARI-tributo, la  TARI-corrispettiva  e  il  TEFA,  entro  il  giorno

successivo  all'incasso,   provvedono   all'accredito   delle   somme

spettanti alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni  ovvero

al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e

trasmettono ai soggetti creditori,  entro  i  due  giorni  successivi

all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati  analitici

dei versamenti eseguiti dai soggetti  passivi  secondo  gli  standard

rendicontativi PagoPa.

4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la  rendicontazione

analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai comuni

e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti  urbani

secondo gli standard previsti dalla piattaforma PagoPa, e  contengono

anche  i  dati  del  tributo  riversato  alle   province   e   citta'

metropolitane.

5. I  flussi  informativi  inviati  alle  province  e  alle  citta'

metropolitane secondo gli standard PagoPa contengono le  informazioni

della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun  comune  della

provincia o della citta' metropolitana interessata.

6. Gli stessi flussi informativi di cui  ai  commi  precedenti  del

presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del

Ministero dell'economia e delle finanze.

 

                              Art. 3

       Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi

1.  I  comuni  o,  nel  caso  di  TARI-corrispettiva,  i   soggetti

affidatari del servizio di gestione dei  rifiuti  urbani,  inviano  o

rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il  documento  per  il

pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva  e  del  TEFA

predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA.

                               Art. 4

Disposizioni relative alle  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle

  d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Il TEFA e' attribuito alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai

sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica  nella

Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 della legge  regionale  9

dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto

dell'art. 6 della legge provinciale 22  marzo  2001,  n.  3  e  nella

Provincia autonoma di Bolzano  in  virtu'  dell'art.  8  della  legge

provinciale 13 febbraio 1997,  n.  3,  come  modificato  dalla  legge

provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.

                               Art. 5

Applicazione per le  annualita'  2021  e  seguenti  del  decreto  del

  Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020.

1. Restano ferme per le annualita' 2021 e seguenti le  disposizioni

di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  1°

luglio 2020. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del  medesimo

decreto si applicano in tutti i casi diversi da  quelli  disciplinati

dal presente decreto  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  le

relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell'economia e

delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

                                                           Allegato A

                  Specifiche funzionali TARI - TEFA

In linea generale, tutti i comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa

(art. 5 del CAD - Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221), allo scopo di rendere semplici, sicuri  e  trasparenti

tutti i  pagamenti  verso  la  pubblica  amministrazione.  Attraverso

l'attivazione  di  PagoPa,  il  comune  offre  al   contribuente   la

possibilita' di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP)

con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di  pagamento

telematico (RPT) - ossia il documento  informatico  che  riporta  gli

estremi della posizione  debitoria  identificata  tramite  un  codice

univoco (IUV). Il comune, tramite la RPT, puo' incassare il pagamento

attraverso diversi canali  messi  a  disposizione  dai  numerosi  PSP

aderenti a PagoPa e ottenere, di contro, la Ricevuta telematica  (RT)

- ossia il documento informatico che il PSP predispone allo scopo  di

attestare l'avvenuto pagamento e  garantire  l'irrevocabilita'  dello

stesso - che e' liberatoria nei confronti del cittadino. Il pagamento

sara'  quindi  regolato  contabilmente   allorche'   il   PSP   abbia

predisposto e inviato il flusso di rendicontazione al  comune,  ossia

il documento informatico in cui vengono elencati  tutti  i  pagamenti

effettuati  nella  medesima   giornata   operativa,   precedentemente

accreditati tramite SCT cumulativo.

A  seguire  si  individuano  le  funzionalita'  previste  per  il

pagamento della TARI-tributo  e  TARI-corrispettiva  e  TEFA  con  la

piattaforma  PagoPa,  specificando  il  ruolo  dei   diversi   attori

coinvolti e le funzionalita' aggiuntive necessarie  al  fine  di  una

corretta  ripartizione  delle  predette  entrate  e  della   relativa

rendicontazione analitica.

 

In particolare.

 

1. Il comune e il soggetto affidatario del servizio  di  gestione

dei rifiuti urbani sono responsabili del servizio  di  incasso  delle

entrate in discorso. A detti soggetti spetta il  compito  di  calcolo

dell'importo da pagare e la  definizione  dettagliata  degli  importi

parziali,  anche  sulla  base   delle   indicazioni   fornite   dalla

provincia/citta'   metropolitana,   riferiti   rispettivamente   alla

TARI-tributo e alla  TARI-corrispettiva  destinate  al  comune  o  al

soggetto   affidatario   e   al   tributo   TEFA    destinato    alla

provincia/citta' metropolitana.

Il comune e il soggetto affidatario  dovranno  altresi'  emettere

gli  «Avvisi  di  pagamento   PagoPa»   da   recapitare   ai   propri

cittadini/utenti.  Tale  avviso   dovra'   contenere   le   opportune

indicazioni in merito al pagamento delle suddette entrate secondo  le

disposizioni vigenti. In  parallelo,  gli  stessi  soggetti  potranno

inoltre generare avvisature digitali tramite la piattaforma IO.

Il comune o il soggetto affidatario dovra'  essere  in  grado  di

accettare pagamenti PagoPa disposti  dal  PSP  e  attivare  l'incasso

on-line dal proprio sito (secondo gli standard PagoPa).

2.  Il  cittadino  deve  poter  far  fronte  a  quanto  riportato

sull'avviso tramite un'unica transazione di pagamento disposta o  dal

sito dell'Ente o presso i canali telematici, le App, gli sportelli di

tutti i PSP aderenti alla piattaforma PagoPa.

3. Il PSP  (Banche,  Poste,  Istituti  di  moneta  elettronica  e

Istituti di pagamento) dovra'  consentire  il  pagamento  cosi'  come

previsto  dalle  specifiche  PagoPa  generando   tempestivamente   le

ricevute  previste  dalle  suddette  specifiche.  Entro  la  giornata

operativa successiva a quella durante la quale e' stato  disposto  il

pagamento, il PSP  dovra'  accreditare,  in  quota  parte,  le  somme

incassate, sui  conti  di  accredito  dei  diversi  enti  beneficiari

(comune,  soggetto  affidatario  e  provincia/citta'  metropolitana),

cosi' come  previsto  dalle  specifiche  PagoPa.  Entro  un'ulteriore

giornata operativa, il PSP dovra' rendere disponibile  un  flusso  di

rendicontazione per ogni accredito effettuato,  cosi'  come  previsto

dalle specifiche PagoPa.

4. Le province/citta' metropolitane,  benche'  non  rivestano  un

ruolo attivo,  dovranno  essere  comunque  aderenti  e  attive  sulla

piattaforma PagoPa cosi' da poter ricevere,  contestualmente  a  ogni

pagamento, i documenti informatici  attestanti  il  pagamento,  cosi'

come previsto dalle specifiche PagoPa.

5. I comuni e i soggetti affidatari  che  non  saranno  stati  in

grado di sviluppare una soluzione  o  adottarne  una  fornita  da  un

partner tecnologico, oppure adottare una soluzione «in riuso» messa a

disposizione da numerose  societa'  «in  house»  regionali,  dovranno

ottemperare all'obbligo aderendo alla  soluzione  centralizzata  resa

disponibile in sussidiarieta' da PagoPa S.p.a.

Aderendo  a  tale  soluzione  i   medesimi   soggetti,   rendendo

disponibili, opportunamente integrati, i dati  attualmente  trasmessi

dai  loro  gestionali  per  la  postalizzazione  degli  avvisi  TARI,

potranno ottenere i seguenti servizi:

postalizzazione degli avvisi PagoPa;

generare,  a  richiesta,   un   avvisatura   digitale   tramite

infrastruttura IO;

consentire il pagamento con App IO;

consentire il pagamento mediante i canali resi  disponibili  su

PagoPa dai PSP aderenti alla piattaforma;

consentire  il  pagamento   on-line   mediante   risorse   rese

disponibili da PagoPa S.p.a.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del decreto  di  cui  l'allegato  e'  parte

integrante,  i  requisiti  sopra  esposti  saranno   recepiti   dalle

specifiche tecniche della piattaforma PagoPa e  pubblicate  sul  sito

www.pagopa.gov.it alla sezione Documentazione - Linee guida e  regole

tecniche.

Sullo stesso sito saranno pubblicati i termini  e  le  condizioni

per aderire alla soluzione centralizzata.

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