Tari e Tefa: unificati i pagamenti dal 2021. In particolare, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020, n. 277), ha dettato le modalità di versamento unificato della tassa sui rifiuti (Tari) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa) mediante la piattaforma PagoPa.
Il provvedimento stabilisce anche le modalità di riversamento delle somme riscosse e della trasmissione dei dati di versamento
Ti occupi di rifiuti? Clicca qui
A seguire il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020
Modalita' di versamento unificato, per le annualita' 2021 e seguenti,
della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante
la piattaforma PagoPa. (20A05962)
(in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020, n. 277)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
istituisce la tassa sui rifiuti;
Visto l'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, il quale
stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di
sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio nonche' il successivo comma 668 il quale dispone che i
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo
della tassa sui rifiuti;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente;
Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n.
504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato alla
superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle
disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;
Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del
1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato dai comuni
unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle
relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e
le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico
della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella
misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi
minimi e massimi;
Visto il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del
1992, il quale dispone che vengano previste le modalita' per
l'interscambio tra enti locali di dati e notizie ai fini
dell'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del
1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso
in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota
del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla
Tesoreria della provincia o della citta' metropolitana;
Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n.
504 del 1992, il quale stabilisce che, salva diversa deliberazione
adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento
del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle
leggi vigenti in materia;
Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n.
504 del 1992, il quale dispone che con uno o piu' decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche'
eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della
disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche' i
relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima
dell'emanazione;
Visto l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
quale stabilisce che con decreto del direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione,
ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, il quale dispone che in deroga all'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate
tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere
effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell'ente
impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o
mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti
di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o
attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre
modalita' previste dallo stesso codice;
Visto l'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217, il quale prevede che l'obbligo per i prestatori di servizi di
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di
cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio
2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte
dei cittadini, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto
legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a
integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui
all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero ad
avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui
allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso
gia' abilitati ad operare sulla piattaforma;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1°
luglio 2020, il quale all'art. 2 disciplina le modalita' di
versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi
alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonche', all'art.
3, disciplina le modalita' e i tempi di riversamento del TEFA alle
province e alle citta' metropolitane, rinviando a ulteriori
specifiche tecniche le modalita' per il versamento diretto del TEFA e
degli eventuali interessi e sanzioni agli enti impositori;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva
e del TEFA attraverso la piattaforma PagoPa
1. Per le annualita' 2021 e successive, i versamenti della tassa
sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della tariffa di
natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di
seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di
seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni
effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la
piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, rispettano le «Specifiche funzionali TARI-TEFA» di cui
all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Riversamento delle somme riscosse
e trasmissione dei dati di versamento
1. Gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o, nel caso
di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni
necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto
riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto.
2. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono
alle province e alle citta' metropolitane le informazioni concernenti
gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai
soggetti passivi.
3. I Prestatori di servizi di pagamento (PSP) che incassano la
TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno
successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme
spettanti alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni ovvero
al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi
all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici
dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard
rendicontativi PagoPa.
4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione
analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai comuni
e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani
secondo gli standard previsti dalla piattaforma PagoPa, e contengono
anche i dati del tributo riversato alle province e citta'
metropolitane.
5. I flussi informativi inviati alle province e alle citta'
metropolitane secondo gli standard PagoPa contengono le informazioni
della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun comune della
provincia o della citta' metropolitana interessata.
6. Gli stessi flussi informativi di cui ai commi precedenti del
presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi
1. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviano o
rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il
pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA
predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA.
Art. 4
Disposizioni relative alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
1. Il TEFA e' attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai
sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella
Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9
dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto
dell'art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella
Provincia autonoma di Bolzano in virtu' dell'art. 8 della legge
provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla legge
provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.
Art. 5
Applicazione per le annualita' 2021 e seguenti del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020.
1. Restano ferme per le annualita' 2021 e seguenti le disposizioni
di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1°
luglio 2020. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo
decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati
dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le
relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
Specifiche funzionali TARI - TEFA
In linea generale, tutti i comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa
(art. 5 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221), allo scopo di rendere semplici, sicuri e trasparenti
tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Attraverso
l'attivazione di PagoPa, il comune offre al contribuente la
possibilita' di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP)
con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di pagamento
telematico (RPT) - ossia il documento informatico che riporta gli
estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice
univoco (IUV). Il comune, tramite la RPT, puo' incassare il pagamento
attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi PSP
aderenti a PagoPa e ottenere, di contro, la Ricevuta telematica (RT)
- ossia il documento informatico che il PSP predispone allo scopo di
attestare l'avvenuto pagamento e garantire l'irrevocabilita' dello
stesso - che e' liberatoria nei confronti del cittadino. Il pagamento
sara' quindi regolato contabilmente allorche' il PSP abbia
predisposto e inviato il flusso di rendicontazione al comune, ossia
il documento informatico in cui vengono elencati tutti i pagamenti
effettuati nella medesima giornata operativa, precedentemente
accreditati tramite SCT cumulativo.
A seguire si individuano le funzionalita' previste per il
pagamento della TARI-tributo e TARI-corrispettiva e TEFA con la
piattaforma PagoPa, specificando il ruolo dei diversi attori
coinvolti e le funzionalita' aggiuntive necessarie al fine di una
corretta ripartizione delle predette entrate e della relativa
rendicontazione analitica.
In particolare.
1. Il comune e il soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani sono responsabili del servizio di incasso delle
entrate in discorso. A detti soggetti spetta il compito di calcolo
dell'importo da pagare e la definizione dettagliata degli importi
parziali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla
provincia/citta' metropolitana, riferiti rispettivamente alla
TARI-tributo e alla TARI-corrispettiva destinate al comune o al
soggetto affidatario e al tributo TEFA destinato alla
provincia/citta' metropolitana.
Il comune e il soggetto affidatario dovranno altresi' emettere
gli «Avvisi di pagamento PagoPa» da recapitare ai propri
cittadini/utenti. Tale avviso dovra' contenere le opportune
indicazioni in merito al pagamento delle suddette entrate secondo le
disposizioni vigenti. In parallelo, gli stessi soggetti potranno
inoltre generare avvisature digitali tramite la piattaforma IO.
Il comune o il soggetto affidatario dovra' essere in grado di
accettare pagamenti PagoPa disposti dal PSP e attivare l'incasso
on-line dal proprio sito (secondo gli standard PagoPa).
2. Il cittadino deve poter far fronte a quanto riportato
sull'avviso tramite un'unica transazione di pagamento disposta o dal
sito dell'Ente o presso i canali telematici, le App, gli sportelli di
tutti i PSP aderenti alla piattaforma PagoPa.
3. Il PSP (Banche, Poste, Istituti di moneta elettronica e
Istituti di pagamento) dovra' consentire il pagamento cosi' come
previsto dalle specifiche PagoPa generando tempestivamente le
ricevute previste dalle suddette specifiche. Entro la giornata
operativa successiva a quella durante la quale e' stato disposto il
pagamento, il PSP dovra' accreditare, in quota parte, le somme
incassate, sui conti di accredito dei diversi enti beneficiari
(comune, soggetto affidatario e provincia/citta' metropolitana),
cosi' come previsto dalle specifiche PagoPa. Entro un'ulteriore
giornata operativa, il PSP dovra' rendere disponibile un flusso di
rendicontazione per ogni accredito effettuato, cosi' come previsto
dalle specifiche PagoPa.
4. Le province/citta' metropolitane, benche' non rivestano un
ruolo attivo, dovranno essere comunque aderenti e attive sulla
piattaforma PagoPa cosi' da poter ricevere, contestualmente a ogni
pagamento, i documenti informatici attestanti il pagamento, cosi'
come previsto dalle specifiche PagoPa.
5. I comuni e i soggetti affidatari che non saranno stati in
grado di sviluppare una soluzione o adottarne una fornita da un
partner tecnologico, oppure adottare una soluzione «in riuso» messa a
disposizione da numerose societa' «in house» regionali, dovranno
ottemperare all'obbligo aderendo alla soluzione centralizzata resa
disponibile in sussidiarieta' da PagoPa S.p.a.
Aderendo a tale soluzione i medesimi soggetti, rendendo
disponibili, opportunamente integrati, i dati attualmente trasmessi
dai loro gestionali per la postalizzazione degli avvisi TARI,
potranno ottenere i seguenti servizi:
postalizzazione degli avvisi PagoPa;
generare, a richiesta, un avvisatura digitale tramite
infrastruttura IO;
consentire il pagamento con App IO;
consentire il pagamento mediante i canali resi disponibili su
PagoPa dai PSP aderenti alla piattaforma;
consentire il pagamento on-line mediante risorse rese
disponibili da PagoPa S.p.a.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di cui l'allegato e' parte
integrante, i requisiti sopra esposti saranno recepiti dalle
specifiche tecniche della piattaforma PagoPa e pubblicate sul sito
www.pagopa.gov.it alla sezione Documentazione - Linee guida e regole
tecniche.
Sullo stesso sito saranno pubblicati i termini e le condizioni
per aderire alla soluzione centralizzata.