Tari: nuove proroghe per la riscossione all'art. 2 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese» (in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155).
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Altre disposizioni del D.L. riguardano:
- il settore elettrico (art. 3);
- la semplificazione e il rifinanziamento della misura Nuova Sabatini (art. 5).
Di seguito il testo del D.L. 30 giugno 2021, n. 99.
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Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei
consumatori e di sostegno alle imprese. (21G00110)
(in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155)
Vigente al: 30-6-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre
2019, n. 160;
Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che prevedeva lo stanziamento nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito
fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli
anni 2021 e 2022;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»;
Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto l'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni
per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156 recante «Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di stanziare
ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro nonche'
di disporre proroghe in materia di riscossione, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
ulteriori misure di sostegno alle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito
d'imposta POS
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 novembre 2020, n. 156 e' sospeso per il semestre di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo decreto.
3. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24
novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I
rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre
2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria
elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi
dell'articolo 10, comma 5.»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Avverso il
mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo
sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente puo' presentare
reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per
quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)
e c), l'aderente puo' presentare reclamo avverso la mancata o
inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a
disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c),
ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Consap decide il
reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e
regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni a
partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi
del comma 2.»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. L'attribuzione dei
rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di
euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma
2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di
cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse
finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei
limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette
risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di
accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto
accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse
complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap - Concessionaria servizi
assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere
conto della sospensione di cui al comma 1.
6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una
dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al
finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori
sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156
incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma:
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021
al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui
gli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni, che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti
di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico
collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di pagamento
evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.».
11. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e' aggiunto il seguente:
«Articolo 22-bis. Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con i registratori telematici.
1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti
di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono
forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto,
di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' delle spese
di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento
tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo
di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a
200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di
pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle
seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a
200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
testo unico delle imposte sui redditi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Art. 2
Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto
2021».
2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni
di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 7.
4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata
in vigore della presente disposizione.
Art. 3
Misure per il settore elettrico
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe
del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno
2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica
e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
e' destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al
sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe
dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di
euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7;
b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle
medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilita' in conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti
sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Art. 4
Misure in materia di tutela del lavoro
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, puo', in via
eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e delle regioni interessate, anche per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui
all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di
12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per
l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
e' incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7
milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma complessivamente pari a 19,7 milioni di
euro per l'anno per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno
2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche Ateco2007, con i codici
13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente
decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane
nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun
contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima
data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano,
altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 pari a 185,4 milioni di euro
per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 7.
8. Dopo l'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e'
inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare
difficolta' economica presentate al Ministero dello sviluppo
economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai
trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 , e' riconosciuto, nel limite di spesa di
351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di
integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di
tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti
di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima
legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 351 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8,
primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata
di 146,4 milioni di euro per l'anno 2021 e l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 e' incrementata di 97,6 milioni di euro per l'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari
a 244 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2021, n. 61.
11. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il
potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale»
(FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno
2021. Il Fondo e' finalizzato a contribuire al finanziamento di
progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti
di integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12
mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 7.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
al comma 11.
13. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni e'
sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del
comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30,
comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;
b) gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno
ordinario con causale COVID19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7
del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti
prioritariamente a carico delle disponibilita' dei rispettivi Fondi
di solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto
previsto dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa
integrazione ordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19,
comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 sono posti a
carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 ai sensi di quanto previsto alla lettera a).
14. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 in ragione di quanto previsto al
comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del
rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di
spesa complessivo.
Art. 5
Semplificazione e rifinanziamento
della misura Nuova Sabatini
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi
agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio
2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese
beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma
2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica
soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese
beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative
propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare
continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 425
milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi
dell'articolo 7.
Art. 6
Disposizioni in materia di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche' della conseguente modifica del programma in corso di
esecuzione di cui al comma 4, Alitalia - Societa' Aerea Italiana
s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria
sono autorizzate alla prosecuzione dell'attivita' di impresa, ivi
compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita
anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in
conformita' al piano industriale valutato dalla Commissione stessa,
Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.
in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono
in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto dirette, anche ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della
Commissione.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla decisione della Commissione europea di cui al richiamato
articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono
procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di
cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Le
modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la
scadenza del termine del primo programma autorizzato, e possono
prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere
effettuata tramite perizia disposta da soggetto terzo individuato
dall'Organo Commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di 3 giorni dalla
richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 puo' essere autorizzato, in
quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle
verifiche di affidabilita' del piano industriale previste
dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria
in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della
Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari
straordinari di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia
Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quinto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n., 267, al pagamento degli oneri e dei
costi funzionali alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa di
ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di tutti i costi di
funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni
altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.
7. I Commissari straordinari di Alitalia - Societa' Aerea Italiana
s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria,
ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica,
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti,
che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei
compendi aziendali e che non risultino piu' funzionali alla
procedura.
8. L'esecuzione del programma nei termini rivenienti dalla
decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79 del
decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto
dall'articolo 73, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa di
Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.
in amministrazione straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al
programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con
finalita' liquidatoria.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli
di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in
conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del
trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al
contraente analogo servizio di trasporto, ed e' quantificato in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Societa' Aerea
Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai
sensi dell'articolo 7.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gia' nella disponibilita'
della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate
sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 e' abrogato.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2, 3, 4,
commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6 milioni di euro per
l'anno 2021, 186,1 milioni di euro nel 2022, che aumentano, in
termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7 milioni di
euro per l'anno 2021, e, in termini di indebitamento netto e
fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni
di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede:
a) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 1, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia
delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per
l'anno 2021;
b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 22,86 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di
competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme
da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul
fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro
complesso;
d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 147,8 milioni di euro per l'anno 2022 in
termini di -saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni di
euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e
125,89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle
maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4, comma
10, e 5.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.