Tariffa gestione rifiuti: gli adeguamenti all’emergenza da Covid-19

Le indicazioni nella deliberazione Arera 23 giugno 2020238/2020/R/RIF

Tariffa gestione rifiuti: gli adeguamenti all'emergenza da Covid-19 sono l'oggetto della deliberazione di Arera (autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) 23 giugno 2020238/2020/R/RIF «Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».

In pratica, agli enti territorialmente competenti viene concessa la possibilità di avvalersi, in fase di elaborazione della Tari, di elementi di flessibilità che tengano conto dell'impatto della emergenza sanitaria da Coronavirus sulle attività produttive.

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A questo proposito, presso la Cassa servizi energetici e ambientali (Csea), è stato istituito un fondo, a disposizione degli enti territoriali che ne faranno richiesta, per compensare le minori entrate per l’anno 2020.

Scopo finale è quello di riuscire a garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti domestici e non domestici.

Di seguito il testo della deliberazione di Arera 23 giugno 2020238/2020/R/RI.

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Deliberazione Arera 23 giugno 2020238/2020/R/RI

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
(omissis)

DELIBERA

Articolo 1

Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19

1.1 Al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, è data facoltà all’Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo ?192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19.

1.2 Qualora intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1.1, l’Ente territorialmente competente, nella predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, può determinare le entrate tariffarie di riferimento per garantire la copertura dei costi relativi all’emergenza da COVID-19 secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente abbia già trasmesso all’Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, il medesimo Ente potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite l’apposita procedura che verrà resa disponibile via extranet sul sito dell’Autorità.

1.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1.1, rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia di predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, per l’anno 2020 in coerenza con gli obiettivi definiti secondo i criteri di cui al MTR.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell’emergenza COVID-19

2.1 Dopo il comma 2.2 del MTR sono inseriti i seguenti commi:

“2.2 bis Per l’anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma precedente, possono essere considerate le seguenti componenti:

  • ?????? è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
  • ?????? è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;
  • ?????? è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2.

2.2 ter Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:

  • ?????? è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;
  • ??????/?’ è la rata annuale per il  recupero delle mancate  entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente
  • ??????, determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;
  • ?????,? è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.”

2.2 Dopo il comma 2.3 del MTR sono inseriti i seguenti commi:

“2.3 bis Per l’anno 2020, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:

  • ?????? è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.

2.3 ter Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definito al comma precedente, può essere considerata la seguente componente aggiuntiva:

  • ?????,? è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.”

2.3 Dopo il comma 4.3 del MTR è aggiunto il seguente comma:

“4.3 bis Per l’anno 2020, ai fini della determinazione del parametro ?? l’Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente ?192020 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19; tale coefficiente può essere valorizzato nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e può essere valorizzato laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:

  • adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo;
  • prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;
  • aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;
  • attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
  • effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
  • attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.”

2.4 Dopo il comma 4.4 del MTR è aggiunto il seguente comma:

“4.4bis Per l’anno 2020 il valore ? non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.”

2.5 Dopo il comma 4.5 del MTR è aggiunto il seguente comma:

“4.5 bis Per l’anno 2020, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell’emergenza da COVID-19 nell’anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”

2.6 Dopo il comma 7.1 del MTR sono aggiunti i seguenti commi:

“7.1bis Per l’anno 2020, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma 7.1 possono essere ricomprese le componenti ?????? , definita al successivo articolo 7 ter, ????????,2020  e ????????,2020, definite al successivo articolo 7 bis.

7.1 ter Per l’anno 2021, nei costi operativi di gestione di cui al precedente comma  7.1 può essere considerata la componente ?????? .”

2.7 Dopo l’articolo 7 del MTR sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 7 bis

Modalità di riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19

7 bis.1 La componente di costo variabile ?????? ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 bis. Nella componente di costo possono  essere  ricompresi,  oltre  agli  scostamenti  delle  componenti  di costo variabile di cui al comma 2.2 – in particolare la variazione della componente CRT causata dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta indifferenziata, della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l’accesso alle infrastrutture dedicate – i costi sorgenti nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall’attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria.

7 bis.2 La componente di costo fisso ?????? ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all’emergenza da COVID-19 di cui al comma 4.3 bis. Nella componente di costo possono essere ricompresi, oltre agli scostamenti delle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 – in particolare le variazioni della componente CSL a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente CC a copertura dei costi comuni – i costi sorgenti nell’anno 2020 riconducibili all’emergenza da COVID-19 quali, ad esempio, i costi sostenuti per le attività  di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, connesse all’emergenza da COVID-19.

7 bis.3 Le componenti ????????,2020 ? ????????,2020 devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto a titolo esemplificativo:

  • del numero di raccolte riconducibili all’emergenza da COVID-19, come ad esempio i servizi domiciliari di raccolta per i soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
  • dell’eventuale incremento della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per ridurre l’esposizione o l’accumulo di tali rifiuti sul territorio servito;
  • dell’eventuale riduzione della frequenza di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in esito all’interruzione della medesima nelle aree maggiormente colpite dal virus COVID-19;
  • delle eventuali modifiche delle modalità operative di effettuazione delle attività, quali il maggior impiego dello spazzamento manuale in luogo di quello meccanizzato o il passaggio, anche temporaneo o per talune frazioni, da modalità di raccolta porta a porta a quella stradale;
  • delle superfici territoriali incrementali trattate con interventi di lavaggio/sanificazione, intesi come interventi di igiene pubblica sul territorio, comprendente sia la sanificazione delle sedi stradali che dei contenitori, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
  • dell’eventuale riduzione/sospensione di taluni servizi all’utenza, quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature, nonché dei servizi relativi ai centri di raccolta aperti al pubblico;
  • del numero di mercati settimanali o periodici non effettuati, del numero di eventi non realizzati e, nelle aree caratterizzate da flussi turistici rilevanti, dal mancato potenziamento dei servizi a fini turistici;
  • del numero di interventi incrementali di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli automezzi per garantire la sicurezza dei lavoratori nonché del numero di dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre l’esposizione al rischio di contagio;
  • dei minori oneri connessi all’attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), strumenti a cui si sia fatto ricorso compatibilmente con la continuità di un servizio essenziale.

7 bis.4 In sede di individuazione dei criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2022, l’Autorità - al fine di evitare effetti di double counting – tiene conto degli effetti sui costi (ricompresi nelle citate componenti ????????,2020 ? ????????,2020) anticipati nel 2020. A tal fine, il gestore, nell’anno 2022 è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli effetti già intercettati, nelle previsioni 2020, attraverso la valorizzazione delle menzionate componenti.

Articolo 7 ter

Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all’emergenza da COVID-19

7 ter.1Per gli anni 2020 e 2021 la componente ?????? ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall’Articolo 3 della deliberazione 158/2020/R/RIF.

7 ter.2 Nell’anno 2020, l’Ente territorialmente competente può determinare la componente ?????? di cui al comma 2.2 bis nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

7 ter.3 La valorizzazione della compente ?????? può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.”

Articolo 3

Clausola integrativa dei contratti di affidamento del servizio in essere

3.1  Nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale ??????/?’ e la quota annuale ?????,? di cui al comma 2.2 ter e la quota annuale ?????,? di cui al comma 2.3 ter, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest’ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall’Ente territorialmente competente ai sensi del MTR.

Articolo 4

Strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF

4.1 L’Ente territorialmente competente può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l’anticipazione, per l’anno 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione della componente ??????, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

4.2 La richiesta di accesso al meccanismo di anticipazione può essere effettuata da tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano pertanto trasmesso all’Autorità la documentazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, secondo quanto stabilito al successivo articolo 8 della medesima deliberazione. Tali Enti possono richiedere a CSEA l’anticipazione di cui al precedente comma 4.1 indicando i gestori beneficiari delle risorse richieste, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse alla continuità dell’erogazione dei servizi essenziali.

4.3 L’ammissibilità all’anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità:

a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;

b) ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF con trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della menzionata deliberazione 443/2019/R/RIF, mediante il portale extranet appositamente predisposto dall’Autorità.

4.4 Gli Enti territorialmente competenti che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell’anticipazione trasmettono, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 4.3 da parte di tutti i gestori beneficiari dell’anticipazione;

4.5 Contestualmente alla richiesta di cui al comma 4.4, i medesimi Enti territorialmente competenti trasmettono – corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 – la documentazione riepilogativa dell’importo per cui si richiede l’anticipazione, evidenziando:

a) lo schema regolatorio selezionato, per la gestione interessata, nell’ambito della matrice di schemi di cui al comma 4.4 del MTR e il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al medesimo articolo 4 del MTR, ovvero la necessità di superamento del limite medesimo come risultante dalla relazione presentata all’Autorità ai sensi del comma 4.5 del MTR;

b) la valorizzazione della voce ?????? e il gestore ovvero i gestori beneficiari dell’anticipazione di cui al comma 4.1, indicando altresì i criteri per l’eventuale riparto dell’anticipazione medesima tra i gestori beneficiari nel caso in cui l’Ente territorialmente competente individui più soggetti beneficiari;

c) le modalità previste per il recupero in tariffa della componente ?????? , sulla base del piano economico-finanziario approvato dal medesimo Ente territorialmente competente per l’anno 2020;

d) una relazione attestante le tipologie di utenze non domestiche soggette a sospensione dell’attività per emergenza da COVID-19 evidenziando i giorni di sospensione e i fattori di correzione adottati dall’Ente territorialmente competente ai sensi della deliberazione 158/2020/R/RIF;

e) il riferimento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi all’Autorità ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF per l’anno 2020.

4.6 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi del comma 4.1, la CSEA, verificata la completezza formale della documentazione prodotta dagli Enti territorialmente competenti e la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4.3, provvede ad erogare ai gestori beneficiari gli importi di cui al menzionato comma 4.1 entro il 31 ottobre 2020.

4.7 Il gestore beneficiario dell’anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati, entro il 31 dicembre 2023, in tre annualità a partire dal 2021, secondo la procedura definita dalla CSEA, sentito il Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati. La somma complessivamente rimborsata deve includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

4.8 Le anticipazioni erogate dalla CSEA ai sensi del presente articolo sono poste a carico al “Conto emergenza COVID-19” di cui all’articolo 3 della deliberazione 60/2020/R/COM.

4.9 La CSEA, sentito il Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati dell’Autorità, provvede, entro il 31 luglio 2020, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l’invio della documentazione di cui ai commi 4.4 e 4.5.

4.10 Qualora, in esito a successivi controlli anche a campione sulle modalità di quantificazione dell’anticipazione di cui al comma 4.1 nonché la veridicità e la correttezza della documentazione di cui ai commi 4.3, 4.4 e 4.5, la CSEA accerti – anche avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati comunque forniti dagli Enti territorialmente competenti e dai gestori beneficiari – che il soggetto beneficiario abbia indebitamente percepito la menzionata anticipazione, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 7 (sette) giorni lavorativi dall’accertamento.

4.11 Qualora il gestore riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare alla CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.

4.12 Qualora, in esito alle verifiche istruttorie delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2020, l’Autorità approvi le stesse con modificazioni, l’Autorità medesima disciplina all’uopo gli effetti di una eventuale rideterminazione delle grandezze sottostanti alla quantificazione dell’anticipazione di cui al comma 4.1.

4.13 In caso di dichiarazione non veritiera dell’operatore sono fatte salve le conseguenze previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 5

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, nonché il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui all’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/RIF e la relativa Appendice 1, come integrati e modificati dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, alla CSEA e alle associazioni Anci, Anea, Cial, Cisambiente, Comieco, Conai, Corepla, Coreve, Coripet, Fise Assoambiente, Ricrea, Rilegno e Utilitalia.

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