Partito il processo di riforma della tariffa rifiuti. Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (pubblicato in Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2017, n. 117) sono stati, infatti, messi a punto i «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati».
Tra le misure disposte dal provvedimento:
- l'identificazione delle utenze mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco a ciascuna utenza;
- la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti tramite la determinazione, come requisito minimo, del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione. La pesatura può essere effettuata direttamente o per via indiretta mediante la rilevazione del volume conferito da ciascuna utenza;
- la possibilità per il comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
Determinate anche le modalità di conferimento per le utenze:
- aggregate domestiche;
- non domestiche all'interno di utenze aggregate.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (17A03338) in Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2017, n. 117 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti; Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»; Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI»; Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione puntuale della quantita' di rifiuti, e' finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato comma 668; Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso e' tra gli strumenti economici piu' efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerato che la determinazione puntuale della quantita' dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di: a) sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. 2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. Art. 2 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per: a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301); b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu' utenze; c) «utenza»: unita' immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»; d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o piu' utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantita' conferita da ciascuna utenza. Art. 3 Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati 1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'art. 5. 2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». 3. Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita', l'inalterabilita' e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati. Art. 4 Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantita' di rifiuti 1. La misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantita' di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. 2. Possono altresi' essere misurate le quantita' di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. 3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6. 4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantita' conferite. Art. 5 Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantita' di rifiuto 1. L'identificazione dell'utenza a cui e' associata la misurazione puntuale della quantita' di rifiuto avviene in modalita' diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto e' conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalita' di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi. 2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di: a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti; b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalita' organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo; c) misurare la quantita' di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformita' a quanto stabilito all'art. 6. Art. 6 Misurazione della quantita' di rifiuto 1. La misurazione della quantita' di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e puo' essere: a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. 2. Nei casi di pesatura diretta, la quantita' di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (RIFut), e' calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e' determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf. 3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacita' del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico. 4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantita' di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), puo' essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) e' determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso. 5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densita' media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita' totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. 6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico puo' essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito. 7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantita' di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), e' individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalita' di misurazione. 8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonche' gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi. Art. 7 Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche 1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantita' o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. 2. Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 e' ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilita' economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Art. 8 Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate 1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche. 2. Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di produttivita' per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantita' tipici del territorio di riferimento. Art. 9 Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale 1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune puo' adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualita' del servizio reso alla singola utenza, nonche' al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi. 2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale e' stato svolto il servizio di ritiro e' identificata ovvero e' registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio. Art. 10 Norme transitorie 1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.