Tariffa rifiuti: verso un modello commisurato al servizio

Tariffa rifiuti
Previste l'identificazione delle utenze mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco a ciascuna utenza e la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti tramite la determinazione, come requisito minimo, del peso o del volume della quantità di RUR

Partito il processo di riforma della tariffa rifiuti. Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (pubblicato in Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2017, n. 117) sono stati, infatti, messi a punto i «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati».

Tra le misure disposte dal provvedimento:

  • l'identificazione delle utenze mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco a ciascuna utenza;
  • la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti tramite la determinazione, come requisito minimo, del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza  al servizio pubblico di gestione. La pesatura può essere effettuata direttamente o per via indiretta mediante la rilevazione del volume conferito da ciascuna utenza;
  • la possibilità per il comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

Determinate anche le modalità di conferimento per le utenze:

  • aggregate domestiche;
  • non domestiche all'interno di utenze aggregate.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
20 aprile 2017 


Criteri per la realizzazione  da  parte  dei  comuni  di  sistemi  di

misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio

pubblico o di sistemi di  gestione  caratterizzati  dall'utilizzo  di

correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo  del  servizio,

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al

servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. (17A03338)


           in  Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2017, n. 117

                   IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                   TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                         di concerto con
                        IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                            E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158  «Regolamento  recante  norme  per  l'elaborazione   del   metodo

normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  gestione  del

ciclo dei rifiuti urbani»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale e, in  particolare,  la  parte  quarta  recante

norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti

inquinanti;

  Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,

come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre  2015,

n. 221, secondo cui «Al fine di dare  attuazione  al  principio  "chi

inquina paga", sancito dall'art. 14 della  direttiva  2008/98/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008,  entro  un

anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono

stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi

di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti  conferiti  al

servizio  pubblico  o   di   sistemi   di   gestione   caratterizzati

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del

servizio, finalizzati ad attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati,

svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»;

  Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui

«i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale  della

quantita' di rifiuti conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  con

regolamento di cui all'art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del

1997,  prevedere  l'applicazione  di  una   tariffa   avente   natura

corrispettiva, in luogo della TARI»;

  Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art.  1

della legge n. 147 del 2013, da cui  si  evince  che  la  misurazione

puntuale della quantita' di rifiuti, e'  finalizzata  ad  attuare  un

modello di tariffa avente natura  corrispettiva,  di  cui  al  citato

comma 668;

  Considerato che tale tariffa commisurata al servizio  reso  e'  tra

gli  strumenti  economici  piu'  efficaci  per   l'attuazione   della

gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi  dell'art.  179  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  Considerato che la  determinazione  puntuale  della  quantita'  dei

rifiuti prodotti dalle  singole  utenze  permette  di  rafforzare  il

principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;

  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017;

  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017;
  
                              Decreta:
    
                               Art. 1
                           Oggetto e finalità

   1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da

parte dei comuni di:

    a) sistemi di misurazione puntuale  della  quantita'  di  rifiuti

conferiti dalle utenze al servizio pubblico;

    b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi

ai criteri di ripartizione del costo del  servizio  in  funzione  del

servizio reso.

  2. I criteri di cui al comma 1,  sono  finalizzati  ad  attuare  un

effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura

integrale dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti

urbani e dei rifiuti  assimilati,  svolto  nelle  forme  ammesse  dal

diritto dell'Unione europea.

                                 Art. 2
                               Definizioni
   1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del  presente  decreto  si

intende per:

    a) «rifiuto urbano residuo - RUR»:  il  rifiuto  residuale  dalla

raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

    b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a

qualsiasi titolo, una o piu' utenze;

    c)  «utenza»:  unita'  immobiliari,  locali   o   aree   scoperte

operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre  rifiuti

urbani e/o assimilati  e  riferibili,  a  qualsiasi  titolo,  ad  una

persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

    d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato  a  due  o

piu' utenze per le quali non sia  possibile  la  misurazione  diretta

della quantita' conferita da ciascuna utenza.

                                 Art. 3
                 Identificazione delle utenze, trattamento
                       e conservazione dei dati
 
  1. L'identificazione delle utenze avviene  mediante  l'assegnazione

di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza,  secondo  quanto

precisato all'art. 5.

  2.  Il  trattamento,  la  gestione  e  la  conservazione  dei  dati

personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto

legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali».

  3. Le  infrastrutture  informatiche  di  rilevazione,  misurazione,

elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono

essere strutturate  per  garantire  l'esattezza,  la  disponibilita',

l'accessibilita', l'integrita', l'inalterabilita' e  la  riservatezza

dei dati  dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  stesse,  nel  pieno

rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.

82,  per  permetterne  l'utilizzo  facilitato,  il  riutilizzo  e  la

ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.

179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette

a standard di sicurezza certificati.

 
                               Art. 4
   Criteri per la realizzazione di sistemi per la  misurazione  puntuale
                      della quantita' di rifiuti
 
  1. La misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti  si

ottiene determinando, come requisito minimo,  il  peso  o  il  volume

della quantita' di RUR  conferito  da  ciascuna  utenza  al  servizio

pubblico di gestione dei rifiuti.

  2. Possono altresi' essere misurate le quantita' di altre  frazioni

o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i

conferimenti effettuati dagli utenti  presso  i  centri  di  raccolta

comunali.

  3. I sistemi di misurazione di cui al  comma  1  devono  rispettare

quanto stabilito all'art. 6.

  4. Per la misurazione di frazioni o  flussi  di  rifiuti  conferiti

diversi da quelli  previsti  al  precedente  comma  1,  sono  ammessi

sistemi semplificati di determinazione delle quantita' conferite.
 

                               Art. 5
  Requisiti  minimi  dei  sistemi  di  identificazione  e   misurazione
                   puntuale della quantita' di rifiuto
 
  1. L'identificazione dell'utenza a cui e' associata la  misurazione

puntuale della quantita' di rifiuto avviene in  modalita'  diretta  e

univoca,  attraverso  idonei  dispositivi  elettronici  di  controllo

integrati  nel  contenitore  o  nel  sacco  con  cui  il  rifiuto  e'

conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi

punti di conferimento quali ad esempio i contenitori  con  limitatore

volumetrico. Il riconoscimento avviene  mediante  il  codice  utenza,

ovvero attraverso altre  modalita'  di  univoca  identificazione  che

permettano di risalire al codice utenza anche attraverso  ad  esempio

il  codice  fiscale  dell'utente  titolare  dell'utenza  e  dei  suoi

familiari conviventi.

  2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

    a)  identificare  l'utenza  che  conferisce  mediante  un  codice

univocamente   associato   a   tale    utenza    oppure    attraverso

l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;

    b)  registrare  il  numero   dei   conferimenti   attraverso   la

rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del

conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a  volume

limitato o degli accessi nei centri comunali di  raccolta  effettuati

da ciascuna  utenza.  I  dispositivi  e  le  modalita'  organizzative

adottate  devono  garantire  la  registrazione  di  ciascun   singolo

conferimento,  associato   all'identificativo   dell'utenza   o   del

contenitore, con indicazione del momento del prelievo;

    c) misurare la quantita' di rifiuti conferiti, attraverso  metodi

di pesatura diretta o indiretta in  conformita'  a  quanto  stabilito

all'art. 6.
 
                               Art. 6
                 Misurazione della quantita' di rifiuto

   1. La misurazione della  quantita'  di  rifiuto  conferito  avviene

mediante pesatura diretta, con  rilevazione  del  peso,  o  indiretta

mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da  ciascuna

utenza e puo' essere:

    a) effettuata a bordo  dell'automezzo  che  svolge  la  raccolta,

attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;

    b)  effettuata  da  un  dispositivo  in  dotazione  all'operatore

addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore  o

del sacco;

    c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;

    d) effettuata presso un centro di raccolta.

  2. Nei casi di pesatura  diretta,  la  quantita'  di  rifiuti,  per

frazione di rifiuto oggetto di  misurazione  prodotta  dalla  singola

utenza (RIFut), e' calcolata come sommatoria delle registrazioni  del

peso conferito (PESconf) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Pertanto, la quantita' di rifiuto di riferimento per  utenza  (RIFut)

e' determinata dalla formula: RiFut = ΣPESconf.

  3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei  rifiuti  conferito

e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o

dalla capacita'  del  sacco  conferito  ovvero  ritirato  dall'utente

oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori

con limitatore volumetrico.

  4. Nei casi di registrazione di cui al comma  3,  la  quantita'  di

rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut),

puo' essere calcolata anche come sommatoria del prodotto  del  volume

espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del

sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di  contenitore  con

limitatore volumetrico, moltiplicato  per  il  coefficiente  di  peso

specifico (Kpeso). Pertanto, la quantita' di rifiuto  di  riferimento

per utenza (RIFut) e' determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso.

  5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento  e  per

ciascuna frazione di  rifiuto,  il  coefficiente  di  peso  specifico

(Kpeso) in  base  alla  densita'  media  dello  specifico  flusso  di

rifiuto, determinata come rapporto tra la quantita' totale di rifiuti

raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

  6. In sede di prima applicazione,  se  non  sono  disponibili  dati

storici appropriati, il coefficiente di peso  specifico  puo'  essere

ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di  rifiuti

di volume predefinito.

  7. In  caso  di  compresenza  di  sistemi  di  pesatura  diretta  e

indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa  quantita'

di rifiuti conferita dalla singola  utenza  (RIFut),  e'  individuata

mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti  dalle  singole

modalita' di misurazione.

  8. Sia nel caso di pesatura diretta che di  pesatura  indiretta  le

dotazioni  elettroniche,  i  contenitori  nonche'  gli  strumenti  di

pesatura devono rispettare tutti gli  standard  tecnici  applicabili,

fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4  in  materia  di

protezione dei dati personali  e  di  gestione  informatizzata  degli

stessi.

                                Art. 7
  Determinazione  dei  conferimenti  nel  caso  di   utenze   aggregate
                               domestiche
   
  1.  Qualora  non  sia  tecnicamente  fattibile  o  conveniente  una

suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini

dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantita' o i volumi

di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti  tra  le

singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero

di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

  2. Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando

i  coefficienti  indicati  nella   tabella   2,   «Coefficienti   per

l'attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze

domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente  della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

  3. L'uso dei parametri di cui al  comma  2  e'  ammesso  anche  per

quelle porzioni di territorio in  cui,  per  ragioni  tecniche  o  di

dispersione territoriale  o  di  sostenibilita'  economica,  non  sia

possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

                                Art. 8
   Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche  all'interno
                          di utenze aggregate
   
  1. Il rifiuto  residuo  proveniente  dalle  utenze  non  domestiche

presenti  in  utenze  aggregate  deve  essere  conferito  in  maniera

separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

  2.  Alternativamente,  il  comune  utilizza   i   coefficienti   di

produttivita' per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati

nelle tabelle 4a e 4b,  «Intervalli  di  produzione  kg/m²  anno  per

l'attribuzione della parte variabile della tariffa  alle  utenze  non

domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del  Presidente  della

Repubblica  27  aprile  1999,  n.   158,   ovvero   coefficienti   di

distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati  a  livello

locale  ovvero  coefficienti   ottenuti   dalla   rilevazione   della

distribuzione  dei  conferimenti  e  delle   quantita'   tipici   del

territorio di riferimento.
     

                               Art. 9
         Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

   1. In fase di definizione della parte variabile della  tariffa  per

il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune  puo'  adottare

criteri di ripartizione  dei  costi  commisurati  alla  qualita'  del

servizio reso alla singola utenza,  nonche'  al  numero  dei  servizi

messi a disposizione della  medesima,  anche  quando  questa  non  li

utilizzi.

  2.  Le  frazioni  avviate  al  riciclaggio  devono  dare  luogo   a

correttivi ai criteri  di  ripartizione  dei  costi.  In  tali  casi,

l'utenza per la quale e'  stato  svolto  il  servizio  di  ritiro  e'

identificata ovvero e'  registrato  il  numero  dei  conferimenti  ai

centri comunali di raccolta,  effettuato  dalla  singola  utenza,  di

frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

   
                               Art. 10
                           Norme transitorie
     1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del  presente  decreto,

hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile  della

tariffa,  adeguano  le  proprie   disposizioni   regolamentari   alle

prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata  in

vigore.

  Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici  giorni  dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 20 aprile 2017

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