Tasso di interesse dei premi Inail: la modifica dopo l’intervento della Bce

Circolare n. 13 dell'11 giugno 2024

(Tasso di interesse dei premi Inail)

Con la circolare n. 13 dell'11 giugno 2024 l'Inail informa che dal 12 giugno 2024 è modificato il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.

Tasso di interesse dei premi InailTutto ciò a fronte della decisione della Banca centrale europea che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 12 giugno 2024, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 9,75% a decorrere dal 12 giugno 2024.

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Qui di seguito uno stralcio della circolare. Il testo integrale è riportato, in fondo allo stralcio, insieme agli allegati 1 e 2.

Circolare Inail n. 13 dell'11 giugno 2024

Premessa
La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024 (allegato 1), ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) . Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 12 giugno 2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti: - 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; - 9,75% misura delle sanzioni civili.

1. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 giugno 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (allegato 2).

(...)

(Tasso di interesse dei premi Inail)

Allegati

Circolare Inail n. 13 dell’11 giugno 2024

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