(Tassonomia ambientale: la sostenibilità si misura)
Di cosa si tratta?
Il regolamento (Ue) 2020/852 o regolamento “tassonomia” è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, 22 giugno 2020, n. 198 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020. È un sistema di classificazione (da qui il termine “tassonomia”) coniato dall’Ue che fornisce definizioni e soglie quantitative appropriate per le quali le attività economiche possono essere considerate (e definirsi) sostenibili (vedere la tabella 1).
Tabella 1
Stralcio del factsheet relativo agli atti complementari approvati il 2 febbraio 2022 – European commission
La tassonomia è | La tassonomia non è: |
uno strumento di trasparenza basato su un sistema di classificazione che traduce gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE in criteri per specifiche attività economiche ai fini degli investimenti privati.
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Quadro normativo di riferimento
Nel marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato un “action plan” sulla finanza sostenibile, con il quale l’Europa punta a rafforzare il ruolo della finanza nel percorso verso un’economia sostenibile, in linea con l’Accordo di Parigi sul clima, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il piano d’azione prevede tre obiettivi (vedere la tabella 2) per indirizzare i capitali verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili:
- obiettivo 1 - attendibilità delle informazioni al fine di reindirizzare i capitali verso un’economia sostenibile: creazione di un sistema di classificazione delle attività sostenibili basato su dati scientifici;
- obiettivo 2 - integrare la sostenibilità nella gestione del rischio finanziario: spingere per una valutazione dei rischi finanziari anche nell’ottica di potenziali impatti ambientali e sociali (ad esempio cambiamento climatico, degrado ambientale, disuguaglianze sociali e consumo di risorse);
- obiettivo 3 - aumentare la trasparenza e la pianificazione a lungo termine: aumentare la disponibilità di informazioni Esg attraverso il rafforzamento degli obblighi di disclosure in capo alle raltà, sia finanziarie che non finanziarie (alla luce di un insieme di nuovi strumenti quali indici di riferimento, standard, norme e marchi).
Tabella 2
Stralcio del factsheet “Financing sustainable growth” della Commissione europea
Sfide principali | Azioni | |
Mancanza di una definizione comune di "investimento sostenibile | Classificazione Ue (tassonomia) per le attività sostenibili | Attendibilità delle informazioni |
Rischio di "greenwashing" dei prodotti di investimento | Standard ed etichette per prodotti finanziari sostenibili danno certezza agli investitori | |
Banche e assicurazioni spesso non tengono sufficientemente conto dei rischi climatici e ambientali | Verificare che i requisiti di capitale riflettano l'esposizione ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali. | Sostenibilità e gestione del rischio |
Gli investitori spesso trascurano i fattori di sostenibilità o ne sottovalutano l'impatto | Chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali di considerare la finanza sostenibile nell'allocazione degli asset | |
Poche informazioni sulle attività aziendali relative alla sostenibilità | Rafforzare la divulgazione delle informazioni non finanziarie | Pianificazione a lungo termine |
All’interno dell’obiettivo 1 viene riconosciuta come azione basilare e trasversale l’introduzione di una classificazione unitaria per la definizione delle attività eco sostenibili; si tratta, per l’appunto, della tassonomia europea, uno strumento di trasparenza.
È importante sottolineare che la tassonomia europea si inserisce in più ampio contesto normativo europeo (in divenire) per la finanza sostenibile che comprende, tra le altre:
- la proposta di una tassonomia sociale (vedere il box 1);
- la corporate sustainability reporting directive (Csrd) [1]Proposta di una corporate sustainability reporting directive (Csrd), ossia di una nuova direttiva sugli obblighi di informativa non finanziaria delle aziende, quale superamento della attuale direttiva 2014/95/Ue, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 254/2016. La Csrd è stata approvata a novembre 2022. - in risposta all’obiettivo 3 - che innova la già esistente non financial reporting directive (Nfrd);
- la sustainable finance disclosure regulation (SFDR) [2]Regolamento Ue n. 2019/2088 sulla trasparenza delle informazioni sulla finanza sostenibile (sustainable finance disclosure regulation - Sfdr), il cui oggetto esplicitato nell’art. 1 del testo recita: «Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari» – in risposta all’obiettivo 2;
- la proposta di modifica del regolamento benchmark [3]Regolamento (Ue) 2016/1011 sugli indici di riferimento (regolamento benchmark), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, mira a rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati in strumenti e contratti finanziari nell’Unione (benchmark)., con la previsione di due nuovi indici di riferimento legati al cambiamento climatico, adottata a novembre 2019;
- da ultima, la proposta di direttiva sulla corporate sustainability due diligence.
Il Teg e la piattaforma sulla finanza sostenibile
Per supportare la formazione di una tassonomia delle attività sostenibili, la Commissione europea si è dotata, a giugno 2018, di un technical expert group on sustainable finance (Teg) incaricato di sviluppare le basi per una tassonomia della finanza sostenibile, elaborare specifiche raccomandazioni e proporre criteri tecnici specifici.
Il focus del Teg è stato lo sviluppo di criteri di tassonomia relativamente ai primi due obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici). Nell'autunno del 2020, il Teg è stato sostituito da un nuovo organo denominato “Piattaforma sulla finanza sostenibile” Pfs con il compito, di sviluppare i criteri di tassonomia per i restanti quattro obiettivi ambientali, ampliare l'ambito di obiettivi sociali della tassonomia (riflettendo su una possibile tassonomia sociale) e mantenere aggiornata la normativa a seguito dell’evoluzione tecnologica e climatica.
Tassonomia sociale, un accento sulla “S” di Esg
Elemento di rilievo per lo sviluppo del piano di azione riguarda la maggiore attenzione verso gli investimenti sociali. Il rilievo delle questioni sociali negli investimenti finanziari non può essere subordinato a, o condizionato da, quelle ambientali. Infatti, vi possono essere attività o prodotti e servizi perfettamente sostenibili sotto il profilo ambientale, ma estremamente dannosi o comunque insostenibili sotto quello sociale.
La Commissione europea ha affidato due mandati riguardanti tematiche sociali al gruppo di lavoro della piattaforma sulla finanza sostenibile (Pfs).
Il primo ha riguardato il consigliare la Commissione europea su come rendere attuativo l’art. 18 del regolamento sulle garanzie minime di salvaguardia [vedere oltre il paragrafo “Minimum safeguards (Garanzie minime)”]
Il secondo ha richiesto l’estensione della tassonomia agli obiettivi sociali per una normativa coerente con l’impostazione seguita nella tassonomia ambientale, ai sensi dell’art. 16, regolamento n. 2020/852.
In risposta, dopo 18 mesi di lavoro, nel febbraio 2022 la piattaforma sulla finanza sostenibile ha emesso il report finale sulla tassonomia sociale (https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-08/220228-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy_en.pdf) che, partendo dalla tassonomia ambientale, estende appunto il campo d’azione in modo importante sugli obiettivi sociali.
Il risultato è una struttura simile a quella della tassonomia ambientale che prevede tre obiettivi (a loro volta declinati in sotto-obiettivi):
- assicurare un lavoro dignitoso;
- promuovere gli interessi dei consumatori;
- attivare comunità inclusive e sostenibili.
Ciascuno di questi tre ambiti dovrà includere criteri di misurazione validi per tutta la catena di valore:
- lavoro dignitoso: i sotto-obiettivi individuati si riferiscono al dialogo sociale, al livello di salute e sicurezza sul lavoro, alle misure contro il lavoro minorile, all’uguaglianza nel trattamento dei dipendenti e a un equo sistema di retribuzione;
- standard di vita adeguati: i sotto-obiettivi individuati si riferiscono alla garanzia di prodotti e servizi sani e sicuri, all’offerta di prodotti durevoli e riparabili e di servizi che permettano un’esperienza multimodale fluida. L’attenzione è inoltre rivolta alla sicurezza dei dati personali e della privacy, alle pratiche di marketing responsabili e all’accesso a istruzione e apprendimento;
- promozione di comunità e società inclusive: i sotto-obiettivi individuati fanno riferimento alle azioni volte a sostenere l’uguaglianza e l’inclusione (attraverso il supporto nei confronti di bambini, l’inclusione di persone con disabilità, l’approccio alle differenze di genere), nonché a evitare e affrontare gli impatti negativi delle operazioni aziendali sulle comunità interessate (consultando e informando le comunità, impegnandosi a negoziare con esse in buona fede).
Il primo passo: la valutazione
L’unità di misura della tassonomia è l’attività economica e, poiché sia le aziende sia i prodotti finanziari possono avere a oggetto più attività economiche, la tassonomia richiede di valutare la loro sostenibilità ambientale in modo analitico, attività per attività.
Nell’art. 3 del regolamento si stabiliscono le tre condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come sostenibile:
- dare un “contributo sostanziale” ad almeno uno dei seguenti sei obiettivi ambientali di seguito riportati ed introdotti dall’art. 9 del regolamento:
- mitigazione del cambiamento climatico;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- “non arrecare un danno significativo” (do no significant harm - Dnsh) a nessuno degli obiettivi ambientali;
- essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’Ocse e dai documenti delle Nazioni unite).
Con riferimento ai concetti di "contributo sostanziale" e "non arrecare un danno significativo", la tassonomia fissa, attraverso documenti specifici denominati “atti delegati”, i criteri di vaglio tecnico (screening criteria[4]I criteri di vaglio tecnico, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’art. 9 del regolamento “tassonomia”, hanno solide basi scientifiche e sono stati sviluppati sulla scorta del lavoro di: un gruppo esperto di tecnici (Teg) istituito dalla stessa Commissione europea nel luglio 2018; Il Joint research centre (Jrc) della Commissione europea; un gruppo selezionato di esperti, dal differente background, che svolge funzione di organo consultivo della Commissione.) cui le singole attività devono essere conformi.
A oggi risulta emesso il solo atto delegato relativo ai primi due obiettivi ambientali (atto delegato sul clima), quelli climatici (atto di recente integrato con il testo complementare relativo a gas e nucleare). Un secondo atto delegato per i restanti obiettivi sarà pubblicato nel corso del 2023.
A valle della verifica di rispondenza ai requisiti della tassonomia, a ogni soggetto è richiesto di rendere pubblica la percentuale (in termini finanziari di Capex, Opex e ricavi) delle attività svolte che risultano incluse o allineate alla tassonomia.
Una bussola per orientarsi
Per rendere più semplice la consultazione dei criteri di vaglio tecnico e delle strategie richieste per il Dnsh, l’Ue ha fornito uno strumento digitale, la bussola della tassonomia (taxonomy compass) per facilitare l’accesso ai contenuti degli atti delegati con i criteri tecnici della tassonomia delle attività economiche sostenibili a partire dall’atto delegato sugli obiettivi climatici, adottato il 4 giugno 2021. Questa bussola della tassonomia è un documento vivo che consente di accedere ad informazioni sempre aggiornate.
L’eleggibilità
La prima azione di verifica consiste nel predisporre un listato di tutte le attività comprese nella società o attività finanziaria e verificare che siano contemplate all’interno delle attività previste dalla tassonomia. Le attività ascrivibili alla tassonomia appartengono ai settori economici nel box 3 all’interno dei quali si aggiungono dal 2023 anche gas e nucleare.
Tassonomia, lista settori economici
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
- edilizia e attività immobiliari
- istruzione
- energia
- attività di protezione e ripristino ambientale
- attività finanziarie e assicurative
- silvicoltura
- sanità e assistenza sociale
- informazione e comunicazione
- attività manifatturiere
- attività professionali, scientifiche e tecniche
- trasporti
- fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
Per effettuare questo primo passo è necessario verificare la rispondenza principalmente alla descrizione dell’attività economica riportata per ogni attività nell’atto delegato sul clima.
Il contributo sostanziale (Cs)
Il primo requisito da soddisfare affinché un’attività economica possa essere qualificata come ecosostenibile è che essa fornisca un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali indicati in tassonomia.
Occorre evidenziare che il contributo richiesto non è un contributo marginale, bensì un contributo di natura sostanziale e, per questo, le richieste presenti nei criteri di vaglio tecnico alzano l’asticella rispetto alle best practice e normative in vigore.
Il contributo sostanziale a ciascun obiettivo ambientale è stato introdotto negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento sulla tassonomia. Questi principi generali sono poi stati tradotti in criteri di vaglio tecnico specifici per attività e dettagliati nell’atto delegato sul clima.
Con l’art 16, la tassonomia definisce anche il concetto di attività abilitante (enabling activity), cioè un’attività che possa consentire a un'altra attività un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale e il cui lavoro si volge essenzialmente a beneficio di altre attività economiche (ad esempio produzione e installazione di impianti per l’efficientamento energetico).
I principi generali presentati sopra sono poi stati tradotti in parametri specifici dettagliati nell’atto delegato sul clima e individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica.
Il principio del Dnsh – definizione e applicazione
Il vincolo di Dnsh (secondo requisito da soddisfare) è stato introdotto nell’articolo 17 del regolamento sulla tassonomia, definendo che un'attività economica arreca un danno significativo[5]Articolo 17, regolamento (UE) 2020/852.:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas serra (Ghg);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se nuoce:
- al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o
- al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se:
- l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
- l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o
- lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se nuoce
- in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o
- per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.
Questi principi generali sono poi stati tradotti in parametri specifici dettagliati nell’atto delegato sul clima, specificando le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica.
I criteri di vaglio tecnico specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell’impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica.
Le soglie identificate, per quanto possibile, sono state fissate in termini quantitativi e contengono dunque valori limite, altrimenti sono state espresse in termini qualitativi.
I principi Dnsh sono espressi per ciascuna attività, ma molti dei criteri tecnici sono trasversali alla tipologia di attività e sono dunque ripetuti in forma analoga.
Il principio Dnsh per l’adattamento ai cambiamenti climatici (dettagliato in appendice A dell’atto delegato sul clima) è, ad esempio, traversale alle attività e chiede una solida verifica dei rischi climatici potenziali cui l’attività è soggetta (costruiti su base scientifica con riferimento, ad esempio, alle proiezioni Ipcc) e una conseguente valutazione di rischio e strategie di adattamento.
Mentre per i criteri tecnici di contributo sostanziale l’Unione ha alzato l’asticella rispetto alla normativa vigente di settore, i principi Dnsh richiamano generalmente le normative europee e le loro declinazioni negli stati membri. Questo affinché la tassonomia diventi uno strumento utile anche per rendere cogenti le norme europee in Stati ove non siano ancora state declinate le direttive a livello Paese.
Principio del “Do no significant harm (Dnsh)” nel piano nazionale di ripresa e resilienza
Attenzione particolare va data ai piani nazionali per la ripresa e resilienza (Pnrr). ll dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento Ue 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Pnrr debbano soddisfare il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» ed è compito degli Stati membri (art. 25) dimostrare il rispetto di questo principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio Dnsh nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.
Per approfondire la modalità di applicazione del principio Dnsh ai progetti Pnrr vagliati dagli enti è possibile accedere sul portale del Pnrr https://www.italiadomani.gov.it/it/home.html nella pagina dedicata al Il principio Dnsh (Do no significant harm) nel Pnrr https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
Garanzie minime (minimum safeguards)
Un’attività economica, per essere considerata ecosostenibile, deve essere svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia (terzo requisito da soddisfare) previste dall’art. 18 del regolamento “tassonomia”.
Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida Ocse destinate alle imprese multinazionali e con i principi guida delle Nazioni unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla carta internazionale dei diritti dell’uomo.
Nell’attuare queste procedure, le attività dimostrano di rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento (Ue) 2019/2088 sull’informativa sulla finanza sostenibile - Sfdr.
L’art. 2, paragrafo 17 del regolamento (Ue) 2019/2088, richiamato dall’art. 18 del regolamento “tassonomia”, definisce infatti la nozione di “investimento sostenibile”, non solo con riferimento a obiettivi ambientali, ma anche a obiettivi sociali, con particolare riferimento alla lotta contro la disuguaglianza, alla promozione della coesione sociale, dell’integrazione sociale e delle relazioni industriali, all’investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate.
La Commissione europea ha affidato al gruppo di lavoro della piattaforma sulla finanza sostenibile (Pfs) il compito di consigliare la Commissione europea su come le garanzie minime di salvaguardia debbano concretamente essere verificate. In risposta a questa richiesta nel luglio 2022 la Pfs ha emesso una bozza di report sull’applicazione delle garanzie minime, aprendolo alla consultazione a settembre.
Raccolta dati, verifica dei KPIs e rendicontazione
Nel 2022, le aziende non finanziarie rendicontano unicamente le informazioni sulle attività eleggibili e allineate alla tassonomia rispetto ai primi due obiettivi ambientali, facendo attenzione a non rendicontare due volte la stessa attività qualora dia il contributo sostanziale a più di un obiettivo ambientale.
Le aziende dovranno indicare la proporzione di attività eleggibili/allineate sulla base dei propri Capex, Opex e ricavi, includendo informazioni qualitative.
Le società sono chiamate a rendicontare considerando tutte le proprie attività e dunque dovranno anche rendicontare Capex, Opex e ricavi (o dichiarazione equivalente), delle attività non ammissibili o in corso di verifica.
La società sarà a questo punto conforme con il regolamento “tassonomia” e in grado di rendicontare i propri indicatori chiave di performance (KPIs) associate alle attività sostenibili.
La fase applicativa
Attori coinvolti
Per quanto riguarda il campo di applicazione, il regolamento ha come destinatari i seguenti soggetti:
- il mondo della finanza (che deve indicare quanto sostenibile sia effettivamente un investimento);
- i governi (che devono stanziare incentivi ad aziende green);
- le aziende (che devono rendicontare il proprio impatto sull’ambiente).
Il regolamento sulla tassonomia si applica ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19-bis, direttiva 2013/34/Ue (direttiva sull'informativa di carattere non finanziario - Nfrd) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29-bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (Ue) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.
Il regolamento si applica, inoltre, alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.
Obbligatorietà
La tassonomia non pone nessun obbligo generale di rispetto dei requisiti di performance ambientale fissati dai criteri di vaglio tecnico, né impone al mercato di investire esclusivamente nelle attività economiche da essa considerate sostenibili. I principi di trasparenza richiesti nella rendicontazione (che saranno rafforzati dalla nuova direttiva in bozza mediante l’applicazione di tag digitali sulle informazioni) sono però essi stessi un principio cardine per il quale l’applicazione della tassonomia risulta necessaria.
Inoltre, i revisori che operano per la verifica sulle rendicontazioni chiederanno contezza dell’applicazione dello strumento nella definizione della sostenibilità delle attività svolte. È importante, inoltre, ricordare che, nella nuova direttiva sulla rendicontazione e gli standard Efrag a essa collegati, è fatto esplicito riferimento alle richieste della tassonomia Ue.
Prossimi passi
A oggi è già pienamente operativo l’atto delegato sul clima che tratta i primi due obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici -allegato I - e adattamento ai cambiamenti climatici - allegato II), nonché l’atto delegato che implementa l’art. 8 sulla rendicontazione dei Kpi finanziari.
Da gennaio 2023 sarà operativo l’atto complementare su gas e nucleare nonché quello sulla rendicontazione.
Entro il 2023 si attende il secondo blocco di criteri tecnici.
Poiché i documenti sono in continua evoluzione, si consiglia di verificare sempre il loro stato di aggiornamento alla pagina internet ufficiale e dedicata della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
Dnsh sull’adattamento ai cambiamenti climatici
Richiesta della tassonomia è che, per l’attività oggetto di valutazione, venga eseguita una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.
Prendendo come modello di riferimento la Iso 14091:21[6]La Iso 14091:2021, nello specifico, raccomanda tre fasi: preparazione, implementazione e comunicazione esterna. Le linee guida dell’Unione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” fanno esplicito riferimento alla Iso 14901. (Adaptation to climate change — Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment) i passaggi necessari per effettuare la valutazione richiesta possono essere riassunti nei quattro punti nel seguito descritti e riportati schematicamente nella figura 1.
Figura 1
Passaggi principali della valutazione del rischio climatico secondo la tassonomia Eu e la Iso 14091
In una prima fase si determina la durata dell’attività economica (con un’ottica di ciclo di vita) e si identificano i possibili elementi di indagine per la valutazione del rischio (ad esempio il sito di un edificio o un sito di produzione).
La seconda fase consiste nell’individuare i pericoli legati al clima che risultano potenzialmente rilevanti per l’attività economica in esame. Questo passaggio può essere fatto attraverso uno screening iniziale dei pericoli elencati nella sezione II dell’appendice A, allegato I all’Atto delegato sul clima (vedere la tabella 3).
Tabella 3
Classificazione dei pericoli legati al clima – appendice A
Temperatura | Venti | Acque | Massa solida | |
Cronici | Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine) | Cambiamento del regime dei venti | Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio) | Erosione costiera |
Stress termico | Variabilità idrologica o delle precipitazioni | Degradazione del suolo | ||
Variabilità della tempera- tura | Acidificazione degli oceani | Erosione del suolo | ||
Scongelamento del per-mafrost | Intrusione salina | Soliflusso | ||
Innalzamento del livello del mare | ||||
Stress idrico | ||||
Acuti | Ondata di calore | Ciclone, uragano, tifone | Siccità | Valanga |
Ondata di freddo/gelata | Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia) | Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ ghiaccio) | Frana | |
Incendio di incolto | Tromba d’aria | Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda) | Subsidenza | |
Collasso di laghi glaciali |
La terza fase rappresenta il cuore della valutazione del rischio e corrisponde alla parte di implementazione definita dalla Iso 14091:21.
Partendo dagli elementi di fase 1 e i pericoli individuati in fase 2, per attività con durata maggiore di 10 anni (tornando così utile l’aver determinato, nella fase 1, la durata dell’attività economica con un’ottica di ciclo di vita), si effettua una valutazione dei rischi prendendo in considerazione i rischi climatici attuali e futuri basati su proiezioni climatiche attendibili e con il massimo grado di accuratezza.
Esaminare le variazioni climatiche del passato recente, in corso e future è il fondamento della valutazione dei rischi/impatti e della definizione di strategie di adattamento. Non è una attività che spetta al tecnico che effettua le valutazioni in esame, ma a lui è richiesto di attingere a proiezioni di modelli climatici costruiti su base scientifica e sulle migliori pratiche e orientamenti disponibili. Tra questi, la tassonomia cita esplicitamente le valutazioni dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) – gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.
La quarta fase consiste in una valutazione della capacità di adattamento dell’attività economica ai rischi individuati nella fase precedente (vedere la figura 2). La capacità di adattamento (o resilienza) è definita come: «la capacità dei sistemi, delle istituzioni, degli esseri umani e altri organismi di adattarsi a potenziali danni, per sfruttare le opportunità o rispondere alle conseguenze[7]Ippc, 2013».
Figura 2
Esempio degli indicatori di capacità di adattamento utilizzati nelle diverse aree italiane (fonte: Masteradapt.eu)
Ognuno di questi passaggi deve essere opportunamente documentato per dimostrare di aver condotto una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità e per fornire evidenza alle possibili richieste dei revisori.
Infine, un’adeguata valutazione dei rischi climatici e della vulnerabilità riveste un ruolo significativo per un qualsiasi iter di adattamento al cambiamento climatico e per individuare le più efficaci misure di prevenzione da mettere in atto.
Note
1. | ↑ | Proposta di una corporate sustainability reporting directive (Csrd), ossia di una nuova direttiva sugli obblighi di informativa non finanziaria delle aziende, quale superamento della attuale direttiva 2014/95/Ue, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 254/2016. La Csrd è stata approvata a novembre 2022. |
2. | ↑ | Regolamento Ue n. 2019/2088 sulla trasparenza delle informazioni sulla finanza sostenibile (sustainable finance disclosure regulation - Sfdr), il cui oggetto esplicitato nell’art. 1 del testo recita: «Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari» |
3. | ↑ | Regolamento (Ue) 2016/1011 sugli indici di riferimento (regolamento benchmark), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, mira a rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati in strumenti e contratti finanziari nell’Unione (benchmark). |
4. | ↑ | I criteri di vaglio tecnico, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’art. 9 del regolamento “tassonomia”, hanno solide basi scientifiche e sono stati sviluppati sulla scorta del lavoro di: un gruppo esperto di tecnici (Teg) istituito dalla stessa Commissione europea nel luglio 2018; Il Joint research centre (Jrc) della Commissione europea; un gruppo selezionato di esperti, dal differente background, che svolge funzione di organo consultivo della Commissione. |
5. | ↑ | Articolo 17, regolamento (UE) 2020/852. |
6. | ↑ | La Iso 14091:2021, nello specifico, raccomanda tre fasi: preparazione, implementazione e comunicazione esterna. Le linee guida dell’Unione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” fanno esplicito riferimento alla Iso 14901. |
7. | ↑ | Ippc, 2013 |