Tenore di zolfo nei combustibili marini: modificate le modalità di reporting

D.M. Ambiente 24 aprile 2023

Tenore di zolfo nei combustibili marini.
Con il D.M. Ambiente 24 aprile 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2023 - sono state apportate modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il testo unico dell'ambiente).

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In particolare, il testo unico ambientale prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo nei combustibili commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale e un reporting all'Unione europea. Di conseguenza è stato istituito un sistema di informazione Ue, denominato Thetis Ee, che opera come piattaforma per la registrazione e per lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità del tenore di zolfo nei combustibili marini. Ed è per questo motivo che il nuovo sistema ha determinato un aggiornamento delle prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, relative alle modalità del reporting.

Qui di seguito il testo integrale del decreto con le modifiche apportate.

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 24 aprile 2023

Aggiornamento delle modalità di «reporting» nazionale sul tenore di
zolfo nei combustibili marini, previsto dalla direttiva (UE)
2016/802, sulla base del sistema di informazione «Thetis EU».
(23A04101)

(Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2023)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di
zolfo di alcuni combustibili liquidi, che codifica la direttiva
1999/32/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, la Parte quinta, titolo
III, e il relativo allegato X, che reca la disciplina relativa al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
conformita' alla direttiva 1999/32/CE, prevede un regime di controlli
sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati e utilizzati
sul territorio nazionale e il «reporting» all'Unione europea su tale
tenore di zolfo;
Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16
febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che
disciplina le modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di
zolfo dei combustibili marittimi ed il «reporting» nella parte
riferita ai combustibili marittimi;
Considerato che e' stato istituito un Sistema di informazione
dell'Unione europea, denominato Thetis EU, operante come piattaforma
per la registrazione e per lo scambio delle informazioni sui
controlli di conformita' del tenore di zolfo nei combustibili
marittimi e che tale nuovo sistema impone un aggiornamento delle
prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alle modalita' del
«reporting»;
Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla
Parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati
con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» che, all'art. 2, ha ridenominato il «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica», nonche' attribuito al Ministero della
transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte gia'
spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a
piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti
e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti
climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale
anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas
ad effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 del 2022, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 4 che ridenomina il «Ministero
della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. n.
0003484 del 7 giugno 2022;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili con nota prot. n. 0030246 del 12 settembre
2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 12 ottobre 2022;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al punto 2-bis.7., le parole «battenti bandiera italiana» sono
soppresse;
b) al punto 3.1. sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole «sui combustibili di cui
all'art. 292, comma 2, lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti:
«e, limitatamente a quelli prodotti o importati e destinati alla
commercializzazione sul mercato nazionale, sui combustibili di cui
all'art. 292, comma 2, lettera d)»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) al quinto periodo, le parole «e, nel caso di combustibili
per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto
al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei
porti in cui si applica il limite» sono soppresse;
c) dopo il punto 3.1., e' aggiunto il seguente:
«3.1-bis. I soggetti competenti all'accertamento delle
infrazioni ai sensi dell'art. 296, comma 9, provvedono a inserire nel
Sistema di informazione dell'Unione europea, operante come
piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui
controlli di conformita', denominato Thetis EU, i dati inerenti ai
rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui combustibili
ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo tempestivo
rispetto alla data dell'accertamento. Il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto
amministratore per l'Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto
amministratore puo' altresi' formulare indirizzi operativi per i
soggetti tenuti all'inserimento dei dati, al fine di assicurare
l'omogeneita' dei riscontri e segnalare le eventuali criticita'. Il
Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA ai fini della formulazione di
tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema Thetis EU.
Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una
frequenza adeguata e con modalita' che assicurino la
rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato
e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di
mare e nei porti in cui si applica il limite.»;
d) al punto 3.5. il secondo periodo e' soppresso;
e) il punto 3.6. e' soppresso.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Tenore di zolfo nei combustibili marini)

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