(Termini e modalità a sostegno dell'idrogeno)
Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2024, il ministero delle Imprese ha specificato termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo Ipcei a sostegno della realizzazione dell'Ipcei Idrogeno 3.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza al ministero. L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 12 novembre 2024 e non oltre il 14 gennaio 2025, con le modalità indicate sulla pagina del sito del ministero dedicata all’Ipcei Idrogeno 3.
Qui di seguito il testo integrale del comunicato e, in coda, il link per consultare gli allegati.
Comunicato del ministero delle Imprese e del made in Italy
Comunicato relativo al decreto 11 ottobre 2024 concernente termini e modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 3. (24A05641)
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2024
Avviso pubblico per la trasmissione delle istanze di finanziamento delle attività ammissibili al Fondo IPCEI per la realizzazione dell’importante progetto di comune interesse europeo nella catena del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno - SA.102815 - IPCEI Hydrogen Infrastructure (Hy2Infra) c.d. IPCEI Idrogeno 3
DA FINANZIARE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 3 LUGLIO 2024 IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 414/01 del 28 ottobre 2022, inerente alla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
VISTO il Regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l’articolo 17 recante il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) agli obiettivi ambientali di cui al medesimo Regolamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
VISTI l’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, e l’articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui al predetto articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
VISTO il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2021 che prevede:
- al comma 1 che, preliminarmente all’attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell’individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano;
- al comma 3 che, nel rispetto del richiamato articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica di cui al comma 2 del medesimo articolo 6;
VISTO l’invito, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (già dello sviluppo economico), a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo nella catena del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno;
VISTA la notifica dell’aiuto n. SA.102815 del 24 gennaio 2024, relativo al progetto nell’ambito della catena del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno (anche, in breve, IPCEI Idrogeno 3), individuato in esito alla valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 5 febbraio 2021;
VISTO il decreto 3 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2024, recante, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI a sostegno, tra l’altro, del predetto IPCEI Idrogeno 3, notificato con SA.102815;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, del predetto decreto 3 luglio 2024, che prevede: - al comma 1 che l’attivazione del Fondo IPCEI è effettuata nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal decreto interministeriale 21 aprile 2021, dei contenuti della richiamata Comunicazione C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021 e delle decisioni di autorizzazione degli aiuti di Stato adottate dalla Commissione europea; - al comma 2 che, per l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI, sono rese disponibili risorse pari a euro 994.388.346,73 (novecentonovantaquattromilionitrecentottantottomilatrecento quarantasei,73); VISTO, altresì, l’articolo 4 del predetto decreto 3 luglio 2024, che prevede in particolare che con provvedimento di attuazione del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy: - come indicato al comma 1, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze, con indicazione della relativa data; - come indicato al comma 8, è adottata la modulistica ed individuate le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO l’articolo 19, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ai commi 6 e 7 introduce norme relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
VISTO l’articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di modifica dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
VISTA la nota 12 luglio 2023, n. 267782, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, come integrata dalla nota 10 giugno 2024, n. 11162, che, in attuazione delle predette norme, prevede che, nei casi in cui la misura agevolativa preveda l’ammissibilità di spese sostenute anche prima dell’atto concessorio, al fine di rispettare l’obbligo dell’inserimento del CUP in fattura, lo stesso CUP dovrà essere creato contestualmente alla richiesta dell’incentivo pubblico ovvero alla presentazione della proposta progettuale preliminare, fermo restando che nel rispetto del comma 7 dell’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nelle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del CUP, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche;
VISTA la circolare 12 dicembre 2023, n. 418933, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante elementi e disposizioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal Fondo IPCEI;
VISTA la circolare 22 gennaio 2024, n. 140, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante elementi e disposizioni inerenti alle variazioni derivanti da operazioni straordinarie nell’assetto aziendale, occorrenti nell’ambito delle iniziative finanziate dal Fondo IPCEI;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; VISTO l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
VISTO l’articolo 1, comma 125 e successivi, della legge 4 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, e in particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 8 recanti misure di semplificazione degli oneri pubblicitari e di trasparenza previsti in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, e in particolare l’articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese; VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;
VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 10 gennaio 2024, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;
VISTA la nomina del dott. Giuseppe BRONZINO a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024, al n. 200; VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare l’articolo 2 che al comma 1 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy, e al comma 4 che le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la decisione della Commissione europea C(2024) 1053 final del 15 febbraio 2024, di autorizzazione della proposta di aiuti per il sostegno all’importante progetto di interesse comune europeo sulla catena del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno comprensiva dell’aiuto n. SA.102815 inerente alla predetta misura dell’Italia notificata in data 24 gennaio 2024 e delle partecipazioni associate ed indirette dagli Stati membri; VISTA la nota prot. n. 0045854 del 23 febbraio 2024 con cui la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo Ministero le risultanze inerenti ai soggetti ammissibili alle agevolazioni del Fondo IPCEI, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e comma 3, nell’ambito della realizzazione dell’IPCEI autorizzato;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere all’adozione del provvedimento di attuazione dell’intervento del Fondo IPCEI attivato dal decreto 3 luglio 2024 a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 3, notificato con n. SA.102815 ed autorizzato agli aiuti di Stato con la citata decisione della Commissione europea C(2024) 1053 final del 15 febbraio 2024, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 4, comma 8, del decreto 3 luglio 2024;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 21 aprile 2021, le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;
TENUTO CONTO che il citato decreto interministeriale 21 aprile 2021 non prevede l’applicazione al Fondo IPCEI dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che dispone che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzate alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, siano disposti anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;
DECRETA:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Comunicazione IPCEI: la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, recante i “Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo”, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa;
b) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
c) CUP: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
d) Decisione di autorizzazione: la decisione della Commissione europea C(2024) 1053 final del 15 febbraio 2024, di autorizzazione della proposta di aiuti comprensiva degli aiuti SA.102815, per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 3 nonché delle partecipazioni associate ed indirette dagli Stati membri, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell’ambito dell’IPCEI medesimo;
e) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all’articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;
f) Decreto ministeriale: il decreto 3 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2024, che recepisce e attiva il Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 3;
g) Deficit di finanziamento (o “funding gap”): differenza, secondo la definizione di cui al punto 33 della Comunicazione IPCEI, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi; h) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI; i) Frode sospetta: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;
j) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
k) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; l) IPCEI: importante progetto di interesse comune europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea m) IPCEI Idrogeno 3: l’IPCEI integrato nell’ambito della catena del valore dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno, anche denominato IPCEI Hydrogen Infrastructure (Hy2Infra), come richiamato dal decreto ministeriale, notificato dall’Italia con SA.102815 ed approvato dalla Decisione di autorizzazione, che si compone del documento comune (“Chapeau”), degli allegati tecnici comuni e dei project portfolio dei singoli partecipanti;
n) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese per l’attuazione dei procedimenti agevolativi;
o) Organi di governo: le competenti strutture della “governance” dell’IPCEI, individuate nella Decisione di autorizzazione;
p) Principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
q) Project portfolio: il progetto individuale dell’impresa e/o dell’organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto, comprensivo del piano finanziario del progetto secondo il prospetto recante il deficit di finanziamento autorizzato. In caso di progetto integrato, i project portfolio rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione IPCEI;
r) Soggetto beneficiario: soggetto rientrante tra i destinatari selezionati per beneficiare delle agevolazioni del Fondo IPCEI per la realizzazione delle attività dell’IPCEI Idrogeno 3, nel rispetto dei requisiti e condizioni stabiliti dal decreto interministeriale e dal decreto ministeriale. Articolo 2 (Ambito di applicazione e risorse disponibili)
1. Il presente decreto definisce i termini e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 3, a valere sulle risorse e nel rispetto delle procedure, condizioni e disposizioni previste dal decreto ministeriale.
2. Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale, sono destinati euro 994.388.346,73 (novecentonovantaquattromilioni trecentottantottomilatrecentoquarantasei,73) resi disponibili dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale.
Articolo 3 (Soggetti, interventi e spese ammissibili)
1. Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:
a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 3;
2. Le iniziative sono ammissibili nel rispetto delle condizioni, dei criteri e delle modalità previste dal decreto ministeriale. Possono concorrere alle attività agevolabili i soggetti individuati nei project portfolio per la realizzazione dell’iniziativa nell’ambito delle attività autorizzate.
3. Le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione delle attività ammesse nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 3 conformemente ai contenuti della decisione di autorizzazione, nel rispetto dei limiti, dei requisiti e delle condizioni applicabili di ammissibilità delle attività e delle spese progettuali stabiliti dal decreto ministeriale e dal decreto interministeriale.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese e i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’allegato n. 10 al presente decreto. Nei casi consentiti dal predetto allegato, le spese e i costi ammissibili possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale, nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 3.
5. I progetti devono essere avviati e attuati in conformità al project portfolio autorizzato, e rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione.
6. Le variazioni progettuali sono consentite nei limiti previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale.
7. Il soggetto beneficiario è tenuto a riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa. Il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il CUP associato al progetto finanziato sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione, e devono essere comprovati i ricavi generati dalle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse.
8. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Le spese e i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate.
9. Il Ministero genera il CUP secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, utile all’annullamento dei titoli di spesa che saranno poi presentati dai soggetti beneficiari nelle richieste di erogazione ad avanzamento lavori. Nell’allegato n. 10 al presente provvedimento sono riportate le indicazioni relative all’apposizione del CUP sui titoli di spesa, e le istruzioni necessarie per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche nel caso delle spese sostenute successivamente alla presentazione della manifestazione d’interesse e prima della generazione del CUP.
Articolo 4 (Termini e modalità di presentazione delle istanze)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, devono presentare apposita istanza al Ministero. L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 12 novembre 2024 e non oltre il 14 gennaio 2025, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Idrogeno 3.
2. L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione:
a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato;
b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente);
f) eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni, secondo quanto indicato dal Ministero in sede attuativa.
3. La mancata presentazione dell’istanza nei termini indicati dal comma 1 comporta la decadenza dalle agevolazioni del Fondo IPCEI per il soggetto beneficiario nell’ambito dell’IPCEI Idrogeno 3.
4. Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592 per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
5. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Ministero genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari.
Articolo 5 (Valutazione della domanda e concessione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse a seguito del positivo completamento dell’istruttoria e delle verifiche di ammissibilità previste dall’articolo 4 del decreto ministeriale.
2. L’ammissione alle agevolazioni avviene nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale.
3. Le istanze di accesso che risultino ammissibili sono accolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
4. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale, in forma di contributo alla spesa, a positivo completamento delle procedure individuate dall’articolo 4 del decreto ministeriale. Alle agevolazioni costituenti aiuti di Stato si applicano tutte le condizioni e limiti stabiliti previsti nella decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all’allegato I della stessa ove applicabile.
5. È fatta salva la possibilità di integrare gli importi destinati alla concessione delle agevolazioni in conseguenza delle disponibilità emergenti dalle ulteriori attivazioni previste dall’articolo 2, comma 3, anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di concessione di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale.
Articolo 6 (Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese)
1. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono apposita istanza al Ministero, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale. Le richieste di erogazione devono essere predisposte dal soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 3 ed essere trasmesse nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto di concessione, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all’IPCEI Idrogeno 3.
2. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 6;
b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 4, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
c) dichiarazione che i costi esposti nell’allegato di cui alla precedente lettera a) sono congrui e pertinenti al progetto, regolarmente sostenuti e integralmente pagati ovvero determinati nel rispetto delle opzioni semplificate di costo ammissibili, redatta secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 7;
d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 8;
e) l’ulteriore documentazione prevista dall’allegato n. 5.
3. Le spese devono essere determinate e rendicontate conformemente ai criteri e alle modalità di cui all’allegato n. 10. In sede di attuazione degli interventi, i soggetti beneficiari sono altresì tenuti ad attenersi alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del 12 dicembre 2023, n. 418933, come successivamente modificata ed integrata, e nei relativi allegati, comprendenti il manuale di rendicontazione.
4. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale, a seguito del positivo completamento dell’istruttoria e delle verifiche di ammissibilità ivi previste, compatibilmente con la natura giuridica del soggetto beneficiario e con il regime applicabile alle agevolazioni concesse ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.
5. Le rendicontazioni sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del Ministero.
6. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, nell’ambito degli adempimenti istruttori di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 6 del decreto ministeriale, il Ministero effettua le verifiche e controlli previsti dalle norme applicabili.
7. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nei limiti e alle condizioni previsti dall’articolo 6, comma 9, del decreto ministeriale, per un importo non superiore al 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse. L’anticipazione può essere erogata esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario, redatta utilizzando il facsimile di schema di cui all’allegato n. 9 e dietro presentazione:
a) nel caso delle imprese, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 9-bis;
8. La rendicontazione a saldo dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute, recando la relazione di consuntivo dell’avanzamento corredata del rapporto tecnico finale redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4-bis; dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione ed essere accompagnata dalla relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario di assenza di doppio finanziamento e dall’ulteriore documentazione richiesta dal Ministero per comprovare il rispetto dei vincoli e condizioni di finanziabilità delle iniziative e l’avanzamento degli indicatori di realizzazione. In aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l’ulteriore documentazione relativa al personale che ha svolto attività nell’ambito del progetto (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale) e dei ricavi generati dall’iniziativa agevolata. Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti, e deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività agevolate.
9. Ulteriori specifiche circa le modalità di rendicontazione delle attività sostenute e dei risultati raggiunti, la documentazione a corredo, lo svolgimento delle verifiche attuative finalizzate alla valutazione di ammissibilità e finanziabilità delle attività progettuali e all’erogazione e conferma delle agevolazioni spettanti, anche in relazione ai contenuti di cui al comma 6, potranno essere indicate dal Ministero nelle successive fasi di attuazione del procedimento agevolativo. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti di gestione e controllo, reportistica, monitoraggio e valutazione stabiliti ai fini del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
10. Per il rispetto del principio DNSH, nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, anche in funzione della lista di esclusione e note di dettaglio di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale, fornendo le relative evidenze in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi.
Articolo 7 (Obblighi dei soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, comunicando al Ministero, con una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la data di avvio entro 30 giorni dalla stessa o comunque in allegato all’istanza di concessione laddove il progetto sia stato avviato antecedentemente. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
b) concludere l’attività progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal project portfolio approvato, rispettare le tempistiche di realizzazione previste e sottoporre al Ministero le eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale;
c) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse pubbliche concesse;
e) rilevare separatamente i costi sostenuti, e comprovare i ricavi generati dalle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse;
f) adottare adeguate misure di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento;
g) assicurare il rispetto della legislazione e delle disposizioni nazionali applicabili per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni pubbliche concesse;
h) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – nei tempi e nei modi previsti dal decreto ministeriale, dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative;
i) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle procedure e delle richieste del Ministero;
j) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;
k) conformarsi agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni previste dalle norme applicabili;
l) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti per l’agevolazione
m) provvedere alle richieste di informazioni, documentazione e dati del Ministero per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto e della documentazione probatoria pertinente;
n) corrispondere alle richieste del Ministero e adottare il sistema utilizzato dallo stesso per la raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit; o) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
p) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;
q) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali rispetti il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
r) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e obblighi di carattere generale previsti dall’ordinamento;
s) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero e agli organi preposti sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
t) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
u) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso le unità dei soggetti beneficiari;
v) rispondere direttamente della realizzazione del progetto agevolato nonché dell’adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dal medesimo anche per le attività svolte da soggetti terzi;
w) assicurare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale;
x) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
y) garantire il rispetto delle condizioni e dei contenuti stabiliti dalla decisione di autorizzazione;
z) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato. 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni recepisce gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari nell’ambito degli elementi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale, e indica le cause di revoca e gli ulteriori vincoli realizzativi e condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.
Articolo 8 (Trattamento dei dati personali)
1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata all’intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Idrogeno 3.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
1. In allegato n. 12 sono riportati gli oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministero garantisce:
a) la partecipazione alle attività degli organi di governo per quanto di competenza;
b) l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla decisione di autorizzazione in carico alle autorità nazionali competenti, tra cui quelli in materia di monitoraggio dell’esecuzione progetti da parte dei partecipanti beneficiari, di rispetto degli impegni degli stessi con riguardo, tra l’altro, a risultati, sostenibilità e rispetto del principio DNSH, e di quelli assunti dai medesimi in materia di disseminazione e di effetti positivi di traboccamento delle attività agevolate;
c) il rispetto degli adempimenti sulla trasparenza e comunicazione richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai sensi dell’articolo 18-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente provvedimento.
5. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente atto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Gli allegati sono disponibili qui.
(Termini e modalità a sostegno dell'idrogeno)