Terre e rocce da scavo: confermato l'arrivo di un nuovo decreto di semplificazione del settore. È l'effetto della conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cosiddetto "D.L. Pnrr 3") nella legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94.
In particolare, all'art. 48 è prevista l'emanazione di un decreto del Mase di concerto con il Mit e sentito il MinSalute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Ai temi già indicati dal D.L. n. 13/2023, la legge ha aggiunto «ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi».
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Non solo Trs
Altre misure del D.L. n. 13/2023 convertito dalla legge 41/2023 riguardano i temi dell'efficienza energetica e della tutela ambientale:
- art. 9 - Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;
- art. 15-bis - Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC;
- art. 16 - Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale;
- art. 19 - Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale;
- art. 22 - Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio;
- Art. 24 - Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali;
- Art. 29-bis - Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- art. 41 - Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile;
- art. 43 - Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC;
- art. 44 - estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR;
- art. 45 - Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico;
- art. 45-bis - Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS;
- art. 47 - Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
- art. 47-bis - Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento;
- art. 49 - Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici;
- art. 49-bis - Impianti alimentati a biomassa solida;
- art. 51-bis - Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale;
- art. 52 - Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale.
Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
Testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023), coordinato
con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune.». (23A02439)
(Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023, n. 94)
Vigente al: 21-4-2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
(omissis)
Art. 9
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare
lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle
misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche,
progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo
internazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del
Ministero dell'interno, ((da rappresentanti dei seguenti
amministrazioni e organismi)): Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della ricerca,
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al
Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti
degli or- dini e collegi professionali, delle associazioni di
categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
26 giugno 2015, n. 105.
6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, ((rimborsi di spese)) o
altri emolumenti comunque denominati.
(omissis)
((Art. 15 - bis
Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di
rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e
messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC
1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero
al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del
demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi
istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o
in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda
presentata da regioni, comuni, province e citta' metropolitane,
essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti enti
che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31
dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi
stimati di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso
per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano
in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime
finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di
legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze e di concerto con la competente amministrazione
titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni
e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica
l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo,
acquisisce la disponibilita' del bene, nelle more del completamento
del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni
altra attivita' propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento
della richiesta, il trasferimento del bene e' disposto con decreto
dell'Agenzia del demanio che prevede:
a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio
o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento;
b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un
periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare
esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli
stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili
appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti
uffici del Ministero della cultura secondo le modalita' di cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla
disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le
pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione
di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del
medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene
trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali
che acquisiscono in proprieta', ai sensi del presente articolo,
immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura
pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile
l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della
riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia
delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della
progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti
richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi
dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.))
Art. 16
Contributo dell'Agenzia del demanio
alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di
risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o
dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le
amministrazioni usuarie, ((i beni statali)) in uso alle stesse, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi
possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del
PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il
conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare
iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in
conformita' alle ((regole di Eurostat)), per l'affidamento ((delle
attivita' di progettazione)), costruzione e gestione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni
immobili di cui al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo
atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per
l'installazione di impianti di produzione di ((energia da fonti
rinnovabili)) di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che
forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale
ai sensi della normativa vigente.
((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti
di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio puo'
costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali, in via
prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con le
altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti
superiori a 1 MW, con facolta' di accedere ai regimi di sostegno
previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i
clienti finali nell'atto costitutivo della comunita', fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175.))
(omissis)
Art. 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro
componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei
procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo e' unica e
soddisfa i requisiti di procedibilita' e sostanziali propri di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»((; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo e'
sostituito dal seguente: «La Commissione opera con le modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente
decreto»;
a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'annualita' 2023, per i componenti
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si
applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC»;))
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il
seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento
di VIA non e' subordinata alla conclusione delle attivita' di
verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
((c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: «sono svolte
direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «,
che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di
inerzia da parte dell'autorita' competente, allo svolgimento delle
attivita' di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241».))
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025»;
((2-bis) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire
nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;))
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del
presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
((a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di
cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito
internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina
di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della
short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo
rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 1, e' redatta una short list recante i nominativi dei
soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente,
sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma
2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello
generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'
ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;))
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti((, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,))
con decreto del ((Capo del dipartimento)) competente, che definisce
l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il curriculum
vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalita'
richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;
c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023,
2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
(omissis)
Art. 22
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti
energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' in materia di antincendio
1. Al fine di assicurare la tempestivita' degli interventi di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici
destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a
trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la
possibilita' di avvalersi dei ((Provveditorati)) interregionali per
le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte
con le risorse del PNRR, ((afferenti alle attivita' e alle funzioni))
di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora
necessario e previa comunicazione ai ((Provveditorati))
interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del
medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui
all'articolo 3 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista
dall'articolo 3, comma 3, del ((regolamento di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello
unico per le attivita' produttive che riceve l'istanza di esame dei
progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini
antincendio e' tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni
dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame
dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo
l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a decorrere dal 1° marzo
2023, per un numero massimo di:
a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative;
b) 36 unita' nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi
logistico-gestionali;
c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
antincendi;
d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione
organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un
numero corrispondente di unita'.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3,
nonche' alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, ((il Corpo nazionale)) dei vigili
del fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi anche interni gia' espletati o da
concludersi nel corso del 2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro
6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro
7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 ((per l'anno 2030
ed euro)) 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
(omissis)
Art. 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi
di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del
merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte
degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, ((nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito,)) i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse controllate((;
i relativi oneri sono posti)) a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3
per cento del relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia
scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni
appaltanti, ((ove diverse)) dai soggetti attuatori, le centrali di
committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato
dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi
istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione.
((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli
interventi rientranti nel PNRR.))
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica ((rientranti nel PNRR,)) le deroghe
al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da
parte della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10,
comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e' autorizzata
((la spesa di 4 milioni)) di euro per l'anno 2023 finalizzata alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo ((13 aprile
2017)), n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del
concorso di progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di
progettazione, nonche' la direzione dei lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico-finanziari e ((tecnico-organizzativi)), la
cui verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli
stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica entro trenta giorni
dall'incarico.».
((6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciassette mesi»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le
fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo
2023»;
b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciassette mesi».))
(omissis)
((Art. 29 - bis
Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche
1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le
situazioni di criticita' ambientale delle aree urbanizzate del
territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di
alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto
necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare delle attivita' di impulso e
coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di
prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del
dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro
della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite
le seguenti: «e con il Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro della
transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto con
il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro
della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».))
(omissis)
Art. 41
Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti impianti di
produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da
fonti rinnovabili, ove previsti»;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), e'
inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno
verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno
verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita'
produttive funzionalmente connesse tra loro.».
Art. 42
Interventi di rinaturazione dell'area del Po ((e misure per
l'approvvigionamento idrico))
1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la
rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po ((n. 96
del 2 agosto 2022)) sono di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti.
((1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del
territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))
Art. 43
Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle
commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione
agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e
attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei maggiori costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi
beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 44
Estensione dello stanziamento per le annualita' 2025 e
2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' pari a 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 45
Utilizzo dei proventi delle ((aste per le emissioni di CO2)) e
supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico ((e ulteriori disposizioni in materia
di contrasto all'inquinamento atmosferico))
1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi di cui all'articolo
46, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonche' le spese, nel
limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico
operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica
ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma».
2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Con i medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente
a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle
((risorse del Fondo)) stesso, nel limite del due per cento delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno
per cento per gli anni successivi.».
((2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di
cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei
quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234
del 2021, dopo il comma 488 e' inserito il seguente: «488-bis. Le
risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto,
in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di gestore del
Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi
dell'articolo 547 del codice di procedura civile».
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a
ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche'
per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza
energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e
biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i
veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in
agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono
incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma
498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e
forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacita' di
assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle
prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di
conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati
su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito
denominato «Registro». I crediti di cui al presente comma sono
utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in
coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei
serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.
2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere
utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di
assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini
dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche
aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto
disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA
per le attivita' connesse all'Inventario nazionale delle foreste e
dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di
carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-septies, su
richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici
agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e
dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021, che realizzano attivita' di imboschimento,
rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale,
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea
e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e
dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i
criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a
definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del
Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le modalita' di
iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il
CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.))
((Art. 45 - bis
Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione
degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS))
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per
l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti
alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, puo'
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante
la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il
mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilita'
in merito all'attuazione degli interventi stessi nonche' delle
attivita' da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attivita' previste dal
presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono
inserite le seguenti: «, del GSE».
(omissis)
Art. 47
Disposizioni in materia di installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «ivi inclusa la
produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le
seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse»;
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle aree idonee ai
sensi del comma 8»;))
a) all'articolo 20, comma 8:
((01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e
in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale,
per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una
variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite
percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata
e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;))
1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza
degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti:
«dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;
2) alla lettera c-quater):
((2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h),
del medesimo decreto»;))
2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono
sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un
chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della
cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in
aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;
((a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti
e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili
interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle
subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8,
lettera c-bis), mediante subconcessione, a societa' controllate o
collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma
8-bis e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e
degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli
stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione
autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che
subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non
integralmente ammortizzati»;
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il
seguente:
«1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi',
indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture
elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo
comma 1»;))
b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di
impianti fotovoltaici). - 1. L'installazione, con qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di manutenzione ordinaria e
non e' subordinata all'((acquisizione di permessi)), autorizzazioni o
atti di assenso comunque denominati((, fatte salve le valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste)).
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato
alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti
di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma,
un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo.»;
c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche,
PMI,» sono inserite le seguenti: «((associazioni)) con personalita'
giuridica di diritto privato,»;
d) all'articolo 45, comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le relative modalita' di
alimentazione,»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma
7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145».
((1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino
a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di
accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate
nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti, eventualmente
comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti
interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti, che
non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza
complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che
ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani
o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale
strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile
offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano,
ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione
dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente a valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai
progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della
rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di
impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti
nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia' sottoposti positivamente a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del
proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del
titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.))
2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi ((provvedimenti applicativi a contenuto generale)),
incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalita' di
cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso
delle acque»;
b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «((qualora non sottoposti alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di
un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo
III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli
impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel caso
dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche in pendenza del
procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA».
3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: «rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: «dal Ministero dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso.))
4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo ((3 marzo 2011)), n. 28, gli enti locali nei
cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili
finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente
2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalita',
pubblicita', parita' di trattamento e non discriminazione, aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita' per la realizzazione
degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle
comunita' energetiche rinnovabili.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali di cui al
medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono
alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle
aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per
l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della
concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in
ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti
partecipanti a ciascuna comunita' energetica rinnovabile e
dell'entita' del canone di concessione offerto.
6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per un massimo
di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo
puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti
istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto ((di
installazione».))
((6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione di energia
da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza
energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018,
continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o
conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti
diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia
stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di
impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a
tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad
evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato
sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.))
7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta
tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che
risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle
sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere
utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da societa'
dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione
a fonti rinnovabili con le modalita' di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del
titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali e' prevista
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7,
del medesimo ((decreto legislativo n. 152 del 2006)), costituiscono
dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque
desumibili dal Piano stesso.
9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano
destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o
((impianti tecnologici)) al servizio delle stazioni elettriche
stesse».
((9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a
decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni di
euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto
decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai
soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti
dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR,
all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
impianti la cui realizzazione e' prevista in aree sulle quali
insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella
tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR)
2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o
dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa
realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture
medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei
territori circostanti, secondo criteri di prossimita',
proporzionalita' e precauzione».
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono
sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, gia' rilasciate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter,
alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno
funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata «Einstein
Telescope», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca
(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale,
e la cui collocazione sul territorio italiano e' identificata come
idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement
n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati,
all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede di prima
applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto,
nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione,
nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle
amministrazioni competenti di concerto con il Ministero
dell'universita' e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i territori comunali di
cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di
esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena
funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle
potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN.))
10. Le comunita' energetiche, i cui poteri di controllo siano
esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in
forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative
o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina
primaria, ((in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e
b),)) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199
del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli
impianti ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella
loro disponibilita'.
11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si
applicano altresi' alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati.
((11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche':
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia
situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente
elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3
annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre
2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le
parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per i
soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza
incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio,
non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici».))
((Art. 47 - bis
Introduzione di una regolazione cost reflective
delle tariffe del servizio di teleriscaldamento
1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole:
«Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da
armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti
il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».))
Art. 48
Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere
e delle infrastrutture ivi previste, nonche' per la realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare
riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate
come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non
assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina
di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti
oggetto di bonifica;
((e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i
cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di
terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;))
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai
principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come
modificata dalla ((direttiva (UE) 2018/851)) del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attivita' di
gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli
di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al
fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle
stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e il ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
((3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti:
«e ammodernamento».))
Art. 49
Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di
impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia
della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi
dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti
ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli
impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza
non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione
e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorita' paesaggistica competente, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta e per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, l'autorita' paesaggistica competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto
di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di
vista panoramici.».
2. (( (Soppresso) )).
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti
fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali
prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici
diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali
all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se sono
realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a
partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli
stessi imprenditori agricoli ai quali e' riservata l'attivita' di
((gestione imprenditoriale)) salvo che per gli aspetti tecnici di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza
fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalita'
realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per le piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o
ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da
attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in
collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purche' oneroso,
del fondo.».
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ((nonche'
all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di
zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali
criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del
rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime
imprese.))
5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei
prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo
Quadro.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
((6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari
all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per
ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione
verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, puo' essere
interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota
annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita' non versate
provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe
incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema
collettivo segnalante secondo le modalita' e le tempistiche definite
nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo
40, comma 3».))
((Art. 49 - bis
Impianti alimentati a biomassa solida
1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico
nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: «, prevedendo» e'
sostituita dalle seguenti: «nonche' impianti alimentati da biomassa
solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi
sostenibili».))
(omissis)
((Art. 51 - bis
Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio
per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del
disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per
il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, e' data
evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parita' di genere attraverso le
politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attivita' di protezione,
conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle
risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le
procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))
Art. 52
Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di
Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed
approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore
generale della direzione ((per il)) risanamento ambientale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel
2025, euro 7.380.000 nel ((2026 ed euro)) 3.837.000 nel 2027.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di
adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta,
ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata la spesa, in
favore del Commissario ((di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2022)), di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro
55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di
euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e
in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del
Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».
5. La societa' Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e con le relative societa' in house, societa' controllate e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del ((testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al))
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ((lettera a), del
codice dei contratti pubblici,)) di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, ((comma 6, del
medesimo codice di cui al)) decreto legislativo n. 50 del 2016, in
relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di
diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio nazionale,
nonche' in relazione alle ((aree e agli immobili)) dalle stesse
apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle
societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo ((del suolo e di
recupero)) sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo
lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di
recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la
societa' Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei soggetti indicati
al primo periodo attivita' di centralizzazione delle committenze e
attivita' di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma
con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
((5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16
milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a
titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178
del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma
di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei
fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e
tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo
dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di
tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo
precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui
rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della societa' Arexpo S.p.A., di
proprieta' del socio regione Lombardia, sono convertite, previo
adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate
nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice
civile, secondo le modalita' da stabilire da parte dell'assemblea
straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in
termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al
contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1
dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n.
17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare
secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice civile.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15
luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonche' alle concessioni di lavori
in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in
un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i citati appalti» e'
inserita la seguente: «, concessioni»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le concessioni
di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater e'
ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle
ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle
regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica».))
(omissis)
((Allegato 1
(articolo 47, comma 9-quinquies)
Codici ATECO delle attivita' i cui titoli abilitativi, comunque
denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero
dell'universita' e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN):
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie))