Il 19 maggio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di D.P.R. di riordino della normativa sulle terre e rocce da scavo e il 14 giugno 2017 il Presidente della Repubblica lo ha firmato. Nell’attesa di leggere il testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si può dare conto degli elementi essenziali della nuova disciplina.
Il nuovo D.P.R., che attua quanto previsto dall’art. 34, del D.L. n. 133/2014 (convertito nella legge n. 164/2014, cosiddetta "sblocca Italia" [1]) contiene:
- disposizioni di carattere generale (artt. 1-3);
- la disciplina delle terre e rocce qualificate come “sottoprodotti” (distinguendo tra cantieri di piccole e grandi dimensioni e tra questi ultimi quelli non sottoposti a via e aia, artt. 4-22);
- i nuovi limiti del deposito temporaneo per le terre e rocce qualificate come “rifiuti” (art. 23);
- la nuova disciplina per le terre - già escluse dalla normativa sui rifiuti - che si intendono riutilizzare nello stesso sito di produzione (art. 24);
- la nuova disciplina per la gestione delle terre scavate in siti in bonifica (artt. 25-26);
- le disposizioni transitorie e finali (artt. 27-31)
Completano l’impianto della norma dieci allegati.
L’obiettivo di riordinare, in un unico regolamento, una disciplina complessa e frammentaria è stato raggiunto, tuttavia, come si avrà modo di chiarire in un prossimo commento approfondito, il “riordino” non significa, necessariamente, “semplificazione” della disciplina, né – come si auspicava – la risoluzione di quelle criticità con le quali gli operatori del settore si confrontano ormai da vent’anni. Sotto il primo profilo basti considerare, ad esempio, che, in merito al riutilizzo nello stesso sito di produzione, la nuova disciplina introduce oneri e procedure che prima non esistevano. Per quanto riguarda le criticità irrisolte, sarà solo l’esperienza pratica a chiarire se il richiamo ai valori del regolamento clp, quali nuovi limiti per le sostanze non tabellate presenti nei materiali di scavo, offrirà finalmente una regola certa e di immediata verifica in merito alle caratteristiche che alcune terre debbono avere ai fini del riutilizzo.
[1] Per un approfondimento si rimanda a F. Peres, “Conversione “Sblocca Italia”: più novità che conferme su trs, rifiuti e bonifiche”, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2014, p. 60.