Terre e rocce da scavo: gestione semplificata più vicina? A offrire lo spunto è l'art. 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47.
In particolare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., è prevista l'adozione di un decreto avente ad oggetto:
- la gestione delle Trs qualificate come sottoprodotti;
- i casi di esclusione, la disciplina del deposito temporaneo;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle Trs escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione nei siti oggetto di bonifica.
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Il D.L. n. 13/2023, contiene inoltre disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio. In particolare, suddivise tra:
- il Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile;
- il Capo V - Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni;
- il Capo VIII - Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica;
- il Capo X - Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.
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Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47)
Vigente al: 25-2-2023
Parte I
Governance per il PNRR e il PNC
Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono,
altresi', prevedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di
livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di
livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita'
di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale
generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di
trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di
missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale
di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali
attribuite all'unita' di missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione
riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi
dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di
titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata
ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le
previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono
soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente
aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo
stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita'
attuative»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i)
assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e
territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia
partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia,
il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base
della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di
regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della
ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti
sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema
dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute
della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
c) l'articolo 3 e' abrogato;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «e il Tavolo permanente» sono
soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
2.2) la lettera b) e' sostituta dalla seguente:
«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR,
anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;»;
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita' previste
dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per
materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera
b-bis)»;
e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo
e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle
finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next
Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono
istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di
prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di
livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnati
al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un
ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento
operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del
PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai
sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e
di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione
del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili
dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del
supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto
all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio
delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove
nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate,
l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture
centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste
ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al
monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al
supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per
gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla
stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con
amministrazioni pubbliche,»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di
livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli
e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure
di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni
titolari di interventi PNRR, nonche' con le istituzioni e gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei
controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il
medesimo Dipartimento.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in
euro 533.950 per l'anno 2023 e in euro 640.730 annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».
Art. 2
Struttura di missione PNRR presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto un coordinatore e
articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione
PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica delegata in
materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente
all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea
quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonche'
per la verifica della coerenza dei risultati derivanti
dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a
livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica
la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli
obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali
misure correttive ritenute necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di
modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il
PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento
delle attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita' del
PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione
PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021, come modificato dal presente decreto, nonche' quelli
previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di
euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, e'
assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le
informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e' composta da
un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale e
di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato anche
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi,
enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e
con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di
spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta
Struttura e' assegnato un contingente di esperti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui
compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel
limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o fuori
ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma
5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di
personale di livello non dirigenziale puo' essere composto da
personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato
mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e'
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non
superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale
assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa
di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,
altresi', nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del
contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31
dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui
all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto
secondo le modalita' di cui al primo periodo viene inquadrato nel
livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione
PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7,
le modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e di
chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita'
richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello
generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generali
relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del
decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della
Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria
tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3
Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso
1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del
Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di
societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;
2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta
deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri
sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o
infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo
del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una
pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma
di interventi.»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR
di cui all'articolo 6».
Art. 4
Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato
alle Unita' di missione PNRR
1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei
limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia
prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella
qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della
valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni
di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale
a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attivita' di
assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli
interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
Art. 5
Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione
degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie
1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i
sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che,
a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei
dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi
alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente
necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai
benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente
proporzionate alla finalita' perseguita.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione
comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di
investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione,
valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e
raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili
i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli
fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito
delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a
tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo
115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del predetto regolamento
(UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a
soggetti minori di eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101,
per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta,
anche ai fini del trasferimento delle risorse relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara
(CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri
soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di
cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato
nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di
incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data
di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le
amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito
delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime
misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da
riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la
spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli
incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di
concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa
all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il
supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato,
sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da
stipulare.».
Art. 6
Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR
1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei
progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del
bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'
articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo'
disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi
compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste
dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari
degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono
trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva
degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori
sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria
l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli
interventi.»;
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni
delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali
titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita' di
cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55.».
Art. 7
Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi
PNC
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei
prodotti energetici e della necessita' di consentire il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi del Piano, ferma restando la necessita' che sia assicurato
il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli
impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento
della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi
del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma
procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori
entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non
siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi
adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023,
l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma
369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il
conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali,
individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di
notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non
compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in
linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la
necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano.».
Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
Rafforzamento della capacità amministrativa
Art. 8
Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le
esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in
particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione,
erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse
del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la
percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per
cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e
operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e
2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si
applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma
4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei
confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino
in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui
all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni
derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti
connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi
per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio,
anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti
locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di
bilancio";
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei
parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al
totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi
dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto
dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti
dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per gli anni dal
2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e
previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata,
la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR,
l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto
nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si
applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101.
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
"Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarita' del Ministero del
turismo e' costituita una direzione generale, articolata in due
uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la
dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata di una
posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di
livello dirigenziale non generale.
8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «e'
pari a 5».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le
parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero
di 19».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica
necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla
Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR del Ministero
del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630
per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero
del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario
2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella
misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a
98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5,
comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano
applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale,
conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 9
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare
lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle
misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza
tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e
propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti
i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a
combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi
e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai
cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri
di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli
indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi
evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche,
progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo
internazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del
Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in
Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero
dell'universita' e della ricerca, Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In
relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere
invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi
professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro
organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei
Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali
dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
26 giugno 2015, n. 105.
6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 10
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia -
Missione 1, Componente 2, Asse 2
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui
alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per
magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia
del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre
2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia puo'
chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di
quelli messi a concorso.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il
primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500
unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera
a)»;
b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un
contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente
massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con
contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della
durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui
al comma 7, lettera b)».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro 836.169 per
l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
Art. 11
Attuazione delle misure PNRR di titolarita' del Ministero delle
imprese e del made in Italy
1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e
di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo
delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in
Italy e' istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo
Ministero, con una dotazione complessiva di 500 mila euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il «Fondo per l'attuazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in
Italy.
Art. 12
Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA
1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi
comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita' e riservatezza dei
dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle
procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
di cui al comma 2.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
indicato nel primo periodo del presente comma, le modalita' di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.
Art. 13
Disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza",
del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione
della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla
luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi
pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta
organica dell'Autorita' e' aumentata in misura di otto unita' di
ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo nella
carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per
l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per
l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per
l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per
l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si
provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui
all'articolo 10, commi 7-ter e 7- quater della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le
assunzioni.
Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60
Capo I
Art. 14
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti
amministrativi
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei
casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione
anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater e' aggiunto il
seguente:
«6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Amministrazione competente ha gia' chiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in
materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui
e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi
di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari,
il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento puo'
proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;
d) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate
con dette risorse»;
2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione
ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui al
comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di
cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle
relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e' effettuata senza
il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione
di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della
conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1
del medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono
corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di
assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei
servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il
soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo
articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e,
comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le
modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale
sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto
presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici
vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di
rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi
di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26,
comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle
prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di
valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del
progetto posto a base della procedura di affidamento nonche' dei
successivi livelli progettuali.»;
e) all'articolo 53-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del
PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle
infrastrutture ferroviarie, nonche' degli interventi relativi alla
edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture
di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies.»;
2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di
cui all'articolo 48, comma 5»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e' abrogato.
2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite
dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti
l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le
prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a),
del medesimo decreto legislativo,».
3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di
assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un
unico soggetto attuatore.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, limitatamente agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che
sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure
espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con
riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la
realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo
le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241».
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla
meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo
unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo
unico.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, in caso di
emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «e' in facolta' delle amministrazioni
procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le
amministrazioni procedenti adottano»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto
dell'Unione europea;».
9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 451 e' inserito il seguente:
«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui
al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e'
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
Art. 15
Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa
all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, individua beni immobili di proprieta' dello Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' i beni per i quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in
operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza
delle medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni
normative in materia di residenze universitarie, per il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in
concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati
dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti
sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare le
risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per cento del quadro economico degli interventi necessari di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il credito sportivo, nonche' con le suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti sportivi supportandola nella valutazione della
sostenibilita' economica e finanziaria dei progetti e nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad apportare le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti
di competenza e puo' avviare iniziative di partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole Eurostat, in
via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari
dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in
concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della
progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione
delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da
realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della
normativa vigente e previa verifica della disponibilita' delle
risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di
favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche
e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al
predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al presente
articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,
dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse
stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, Ministero della
difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in
uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere
di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica
destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni
in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di
conformita' ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della
difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.
Art. 16
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica
nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di
risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o
dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le
amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi
possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del
PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il
conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare
iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in
conformita' alle regole Eurostat, per l'affidamento della
progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui
al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo
atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per
l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di
competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il
proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi
della normativa vigente.
Art. 17
Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle
centrali di committenza
1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere, anche tenuto conto delle eventuali
precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della
convenzione o dell'accordo quadro.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle
stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle
societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli
interventi».
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla
realizzazione delle condizionalita' previste dalla milestone M6C2-7
del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore
iniziale, anche laddove sia stato gia' raggiunto l'importo o il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente e'
autorizzato purche' si tratti di convenzioni o accordi quadro,
diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da
precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario puo' esercitare
il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui
al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole
amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -
Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento
riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero
della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti
istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi
regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in
ambito "Sanita' digitale - sistemi informativi
clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023,
esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei
relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.
Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR,
nonche' di digitalizzazione dei procedimenti
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma
1.».
2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente
necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono
essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica,
difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia
economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti,
conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati
nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'»
sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate
sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede
ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per l'adozione
dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale
che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla
ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci
giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di
cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni prima, puo'
dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche
che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni
caso salva la possibilita' per gli organi competenti di comunicare,
prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori
prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla
circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi
ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il comma
5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera
di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro
mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di
inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato
una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e
prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».
5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o
servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla
installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36»;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono
inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici
non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici».
6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di
minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi
di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al
primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano
effettuati nelle localita' sismiche indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e' necessario procedere al preventivo deposito presso
il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini
esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da
apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al
predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative
finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi
di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui
all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono
inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77 del 2021, il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea,
nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17,
comma 3, secondo periodo e»;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».
Art. 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro
componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei
procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo e' unica e
soddisfa i requisiti di procedibilita' e sostanziali propri di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»;
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il
seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione delle
attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del
presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che
definisce l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata
dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato
il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della
professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;
c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023,
2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 20
Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza
speciale per il PNRR
1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei
beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo
riconoscibile per singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' al personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del
relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche'
a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50
del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei
mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 n. 50 del
2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025
per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della segretaria
tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.
(omissis)
Art. 22
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti
energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' in materia di antincendio
1. Al fine di assicurare la tempestivita' degli interventi di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici
destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a
trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la
possibilita' di avvalersi dei Provveditori interregionali per le
opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte
con le risorse del PNRR, afferenti le attivita' e le funzioni di
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora
necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per
le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono
convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista
dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attivita'
produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli
interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio e' tenuto a
trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la
documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame
dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo
l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a decorrere dal 1° marzo
2023, per un numero massimo di:
a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative;
b) 36 unita' nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi
logistico-gestionali;
c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
antincendi;
d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione
organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un
numero corrispondente di unita'.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3,
nonche' alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, il predetto Corpo nazionale dei
vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi anche interni gia' espletati o da
concludersi nel corso del 2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro
6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro
7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030,
euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
(omissis)
Art. 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia
scolastica a sostegno degli enti locali
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del
merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte
degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, i sindaci e i presidenti delle province e delle citta'
metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' di societa' da esse controllate, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro
economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia
scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli
interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti
attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato
dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi
istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte
della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e' autorizzata
la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione
di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017,
n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del
concorso di progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di
progettazione, nonche' la direzione dei lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la cui
verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli
stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica entro trenta giorni
dall'incarico.».
(omissis)
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Art. 29
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli
obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la
disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la
possibilita' di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le
stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione
dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi
riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano nei cui territori e' prevista la realizzazione
degli interventi di cui al primo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito,
con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, n. 159, ai soli
fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilita'
speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e
successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le
risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano
ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' dei
piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152
del 2021, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono
prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonche' di un
anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del
territorio e efficienza energetica dei Comuni
Art. 30
Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente:
«139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target
associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica -
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai
comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025, sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro
il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della
misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;
b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178»;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la
data del 31 gennaio 2023».
Art. 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per
l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi
turistici».
1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' agire».
2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni
del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di:
arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e di ogni altra
attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera
realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area
verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le
finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo'
ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge n. 77 del 2021per l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti
agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito,
secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie
previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio
delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le
necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia'
individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della
rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli
investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale
per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle
attivita' giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia
di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento
rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e
indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al
comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da
parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo
alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto
conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si
conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte
alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma
1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma precedente, approva il progetto e consente la
realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta'
alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente
comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la
questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di
esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo
32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto
attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis,
si applicano, altresi', in quanto compatibile, le procedure e le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in
tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».
(omissis)
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza
energetica
Art. 41
Semplificazione per lo sviluppo
dell'idrogeno verde e rinnovabile
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti impianti
di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da
fonti rinnovabili, ove previsti»;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), e'
inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione
su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie
unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.».
Art. 42
Interventi di rinaturazione dell'area del Po
1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4,
Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la
rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po 2 agosto
2022, n. 96, sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
Art. 43
Disposizioni per l'efficienza energetica
a valere sui fondi PREPAC
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle
commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione
agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e
attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei maggiori costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi
beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 44
Estensione dello stanziamento per le annualita' 2025 e 2026 delle
risorse di assistenza tecnica per il PNRR
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' pari a 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 45
Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del
Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico
1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole:
«dai costi di cui all'articolo 46, comma 5» sono inserite le
seguenti: «, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni
di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a
prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione
delle attivita' di cui al presente comma».
2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Con i medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente
a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle
risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno
per cento per gli anni successivi.».
(omissis)
Capo X
Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
Art. 47
Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 8:
1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di
pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno
del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;
2) alla lettera c-quater):
2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri»
sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di
un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento
metri»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero
della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati
in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;
b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
«Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione
di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione, con qualunque
modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, e' considerata attivita' di manutenzione ordinaria e
non e' subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti
di assenso comunque denominati.
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta
a vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente
comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei
requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo
comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo.»;
c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole:
«fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti:
«le associazioni con personalita' giuridica di diritto
privato,»;
d) all'articolo 45, comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono
inserite le seguenti: «definendo altresi' le relative modalita' di
alimentazione,»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma
7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145».
2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree
contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai
relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo
periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalita' di
cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al
comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso
delle acque»;
b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree contermini ai
beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti a valutazione
di impatto ambientale»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il
provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a costruire
ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve
contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla
esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a
centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale
in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il procedimento unico di cui al presente comma puo' essere avviato
anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento
di valutazione di impatto ambientale.».
4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui
territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a
valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalita',
pubblicita', parita' di trattamento e non discriminazione, aree
ovvero superfici nelle proprie disponibilita' per la realizzazione
degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle
comunita' energetiche rinnovabili.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali di cui al
medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo
adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono
alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle
aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per
l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della
concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in
ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della
superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano
la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai
fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti
partecipanti a ciascuna comunita' energetica rinnovabile e
dell'entita' del canone di concessione offerto.
6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo
n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al
secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per un massimo
di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo
puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti
istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di
installazione.»;
7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le
infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente
funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della
rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. o da societa' dalla stessa controllate per la
connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le
modalita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210;».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi
del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali e'
prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6,
comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano
stesso.
9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano
destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o
impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse».
10. Le comunita' energetiche, i cui poteri di controllo siano
esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in
forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative
o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto
della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti
agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il
pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina
primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b)
del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del
2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti
ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella loro
disponibilita'.
11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si
applicano altresi' alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso
da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie
alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice
Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001
n. 228 indipendentemente dai propri associati.
Art. 48
Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere
e delle infrastrutture ivi previste, nonche' per la realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare
riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate
come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non
assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina
di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti
oggetto di bonifica;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai
principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come
modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attivita' di gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse,
anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120.
Art. 49
Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di
impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia
della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi
dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori
di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli
impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione
che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e
altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero
immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante
apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138
a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di
installazione e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da
parte dell'autorita' paesaggistica competente, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta e per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, l'autorita' paesaggistica competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto
di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli
ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di
vista panoramici.».
2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione
di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in esercizio
ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.».
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti
consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a
vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti
strumentali all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se
sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a
partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli
stessi imprenditori agricoli ai quali e' riservata l'attivita' di
gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza
fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalita'
realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per le piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o
ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da
attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in
collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata al previo assenso del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purche' oneroso,
del fondo.».
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in
considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni
di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale della medesima impresa.
5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro», sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei
prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo
Quadro.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Parte III
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune
Titolo I
Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
(omissis)
Art. 52
Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di
Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed
approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore
generale della direzione risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel
2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di
adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di
Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata
la spesa, in favore del Commissario nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, di euro
5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro
100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di
euro 25.000.000 nell'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e
in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del
Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».
5. La societa' Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e con le relative societa' in house, societa' controllate e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi
dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari
di diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio
nazionale, nonche' in relazione alle aree e agli immobili dalle
stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti
dalle societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di
interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del
suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al
contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o
di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi,
la societa' Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei soggetti
indicati al primo periodo, attivita' di centralizzazione delle
committenze e attivita' di committenza ausiliarie sull'intero
territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal
presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 53
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle
risorse FSC
1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi
infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento,
definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7 quater, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche
di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite
dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in
cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in
relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino
pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per
l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
2. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla
base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti
interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e
coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle
disponibilita' annuali di bilancio.
(omissis)
Art. 58
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.