Territori alluvionati: le misure ambientali a sostegno delle imprese introdotte dal D.L. n. 61/2023 sono state ora rese definitive con la pubblicazione della legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n. 177.
Le nuove disposizioni...
In fase di conversione sono state inserite le seguenti misure:
- sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali (art. 4-bis);
- sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali (art. 4-ter);
- interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi (art. 12-bis);
- misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche (art. 17-bis).
...e quelle confermate
- sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi tra cui quelli in materia di acque, rifiuti ed energia (art. 1);
- sostegno alle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022 tra cui una deroga sulla raccolta di legname da ardere (art. 12);
Altre misure
Indirettamente collegate al tema dell'ambiente sono:
- le misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria e di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese tra cui quelli a copertura dei consumi energetici (art. 9);
- il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali (art. 18);
- le procedure di somma urgenza e di protezione civile (art. 19).
Nell'allegato II sono riportati i fondi destinati ai territori alluvionati, compresi quelli stanziati per misure ambientali ed energetiche.
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.
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Testo coordinato del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2023), coordinato con la
legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni
urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi
eventi.». (23A04439)
(Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n. 177)
Vigente al: 31-7-2023
Capo I
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Sospensione dei termini in materia di adempimenti
e versamenti tributari e contributivi
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza
ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati
nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fatto salvo quanto
previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i
termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle
trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al
comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di
cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio
2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa
nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1 annesso al
presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma
233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di
quanto gia' versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i
termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti,
relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche
previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino
nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel
medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie
connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro
il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle
di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge
n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del
decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della
riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del
decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I
termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo
unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti
territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge
n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792,
nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per
effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del
periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20
novembre 2023.
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti
territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai
versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli
istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153
a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre
mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232,
233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del
2022.
10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei
territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento
di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' estesa alle spese sostenute
fino al 31 dicembre 2023.
11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di
cui all'allegato 1 nonche' alle province nel cui territorio si
trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000,00 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo
22.
12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con
propri provvedimenti, disciplina le modalita' per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1°
maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da
emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto
periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel
predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi
all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai
rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA
disciplina altresi' le misure di integrazione finanziaria a favore
delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale,
degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi
dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del
servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio
economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali
e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9,valutati in 12,96
milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 22.
(omissis)
Art. 3
Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa,
contabile, militare e tributaria
1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini
processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi
amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le
impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei
casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era
residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati
nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio
legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore
al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo
che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono
rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma
dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori
indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente
studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1°
maggio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla
presenza di tutte le parti.
Art. 4
Misure urgenti in materia di sospensione dei
procedimenti e dei termini amministrativi
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei
confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la
residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o
esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di
funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque
denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati
successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad
esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di
protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello
stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri
del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. E'
facolta' delle amministrazioni sospendere i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali
fino al 31 agosto 2023.
1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:
a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il
personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove
richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo, nonche' i concorsi per il personale
della protezione civile;
b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti
amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai
soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e
di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi
definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei
2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;
c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma
1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a
valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a
carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto
dei termini per l'esigibilita' della spesa nell'anno 2023;
d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni
relative all'anno accademico 2023/2024, nonche' i procedimenti
connessi al funzionamento dell'attivita' propria delle universita' e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli
incendi aventi ad oggetto le attivita' di cui all'allegato I al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e
quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti
amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio
2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli
sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la
facolta' delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su
istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva
conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere
connesse ai servizi pubblici locali a rete nonche' di quelli relativi
all'esercizio dei medesimi servizi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per
il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta'
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale
interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i
termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di
piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso
al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove
selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni
che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel
periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono
prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza
del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilita'
derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di
partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al
periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che
si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data
di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di
cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base
di motivate istanze degli interessati e con priorita' per quelli da
considerare urgenti, potendo ricorrere al piu' ampio utilizzo del
lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per
il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la
prestazione lavorativa neppure attraverso la modalita' agile, il
periodo di assenza dal servizio e' considerato servizio prestato a
tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e'
computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la
fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo
svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi
adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unita' di
rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonche'
le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e
11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti
casi e per il medesimo periodo sono altresi' prorogati i termini per
il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni
concluse prima del 1° maggio 2023.
6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente
decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di
cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023,
sono prorogati di sei mesi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio
2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di
assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio
di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei
procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di
compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei
relativi traguardi e obiettivi.
Art. 4 bis
Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti
di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite
dagli eventi alluvionali
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il
risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche
gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali
verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1
annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle
fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di
sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per
il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non
oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione
danneggiati o inaccessibili e' sospesa l'applicazione dei limiti di
emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4
dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n.
152 del 2006.
Art. 4 ter
Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che
disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture
colpiti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino
degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a
seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori
dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il
periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 e' sospesa
l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei
luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai
medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai
sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti
rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o
delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle
discariche nonche' nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
(omissis)
Art. 9
Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati
nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento
dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90
per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti
notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo
dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello.
Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a
quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C
101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo
livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per
cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto
esclusivamente dei costi amministrativi.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)
Art. 12
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per
il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla
siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire
la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che
abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi
a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate
nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e
del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale,
previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati
risultino aggiornati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano,
anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di
delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,
per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le
strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro
quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni,
dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi,
individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono
chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in
situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione
dell'attivita' produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse
di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle
infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono
trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad
erogare gli aiuti.
4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse
al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalita' previste dal Piano
di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla
base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2
del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo
provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla
predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del
relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, e'
effettuata nel limite della disponibilita' delle risorse di cui al
comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di
cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarieta' nazionale
- interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo
13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate,
nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di
cui al comma 1 con le seguenti modalita':
a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei
fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei
territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni
zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture
interaziendali;
b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione
del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese
aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza
applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui
agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei
rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento
del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui
all'allegato 12 al medesimo Piano.
5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese
agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso
dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal
regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale
sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro il termine di
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
7. La ripartizione di cui al comma 6 e' effettuata secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno
comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel
corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo
alle domande istruite e da queste comunicato.
8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1,
comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10
milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno
2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, e' destinato a
sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al
medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori
dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura
con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
I criteri e le modalita' di attuazione di tali interventi sono
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della
legge n. 197 del 2022.
9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le
seguenti: «avulso e»;
b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici,
mareggiate e piene» sono soppresse.
9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1,
comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal
presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima
legge e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere
derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e' attribuito il
compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle
opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche
realizzate sull'intero territorio nazionale.
10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non
rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere
ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un
periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di
preammortamento, e secondo modalita' che assicurino l'assenza di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo
articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o
contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023
su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa
nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto
non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di
assicurarne la celere conclusione.
Art. 12 bis
Interventi urgenti in aree
con soprassuoli boschivi
1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano
presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi
conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo
146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio
o la rimozione della vegetazione compromessa.
(omissis)
Art. 17 bis
Misure compensative in materia di prevenzione degli
incendi a sostegno delle attivita' economiche
1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita'
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di
cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei
comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui
impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di
maggio 2023, i responsabili delle attivita' medesime, purche' in
regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato
regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a
compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
2. L'idoneita' delle misure di cui al comma 1, in relazione al
maggior rischio di incendio nell'attivita', deve risultare da
apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la
documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza
degli organi ispettivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio
2023 al 31 gennaio 2024.
Art. 18
Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi piu' urgenti
previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
nonche' per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in
termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo
scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa
delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto
dall'articolo 44 del medesimo codice di cui al citato decreto
legislativo n. 1 del 2018, e' incrementato nella misura di 200
milioni di euro nell'anno 2023.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma
2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da
eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi
metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e
successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui
all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e
all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 19
Procedure di somma urgenza
e di protezione civile
1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di
lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari
a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23
maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di
cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,
lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare
gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per
i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140,
commi 6, 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma
2, del medesimo decreto legislativo.
2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente
decreto nonche' le relative unioni di comuni, province e citta'
metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento
delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto
dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il
31 dicembre dell'anno in corso.
(omissis)
Capo I-bis
Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamita'
(omissis)
Capo I-quater
Misure per la tutela ambientale
Art. 20 decies
Disposizioni in materia di trattamento
e trasporto dei materiali
1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni
interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il
piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi
alluvionali e dagli inter- venti di ricostruzione, riparazione e
ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in
continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore
gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli
e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso
delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilita' di
recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui
all'articolo 20-bis;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano
conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il
trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero
dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di
intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che
possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da
mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni
causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali
materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura
pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo
ricavato e' ceduto come contributo al comune da cui provengono i
materiali stessi.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale
degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di
cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle attivita' di
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai
comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti
competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono
classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99,
limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e
7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i
materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le
raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente
articolo e' il comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse
architettonico, artistico e storico nonche' quelli dei beni ed
effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,
i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura
locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti
autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le
autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del
patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con
l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto
dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle
operazioni.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo
pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro
trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento
o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero
(R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei
materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono
operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei
comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni
a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di
trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai
medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza
lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE
e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano,
con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del
presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento
nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua
competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e'
considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del
2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente
articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di
raccolta e di trasporto e' effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione
privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle
stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione
dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione
dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai
fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico,
artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile,
il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti
identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito
territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario,
l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione,
separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per
successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei
di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo
trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di
destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito
dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni
interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria
competenza, stabiliscono le modalita' di rendicontazione dei
quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati
nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di
analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole
attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza
all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati
presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per
l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi
e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle
operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori
impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita
dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti gia'
allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza
apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga
all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si
accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone
comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione
ambientale territorialmente competenti.
10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle
proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e
tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura,
al fine di evitare il caricamento indifferenziato dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto,
assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente
articolo.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a
seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei
rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il codice CER
17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente
comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono
circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di
bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo
scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di
tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,
mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le modalita' di cui al
presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al
conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente
rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a
eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto
urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere
gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e
smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo
possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le
varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e
cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre
sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione
previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la
valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze
pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica,
le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente
tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza
competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi
dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale
piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita' pubblica
dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta.
I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori
esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai
cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la
ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo derivanti
dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta,
al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte
nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di
cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su
risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo.
Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.