Territori alluvionati: le misure ambientali a sostegno delle imprese

Territori alluvionati ambientali
Con la conversione del D.L. n. 61/2023 ad opera della legge 31 luglio 2023, n. 100 introdotte anche nuove disposizioni su scarichi idrici, autorizzazioni ambientali e prevenzione incendi

Territori alluvionati: le misure ambientali a sostegno delle imprese introdotte dal D.L. n. 61/2023 sono state ora rese definitive con la pubblicazione della legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 sulla Gazzetta Ufficiale del  31 luglio 2023, n. 177.

 

Le nuove disposizioni...

In fase di conversione sono state inserite le seguenti misure:

  • sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali (art. 4-bis);
  • sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali (art. 4-ter);
  • interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi (art. 12-bis);
  • misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche (art. 17-bis).

 

...e quelle confermate

  • sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi tra cui quelli in materia di acque, rifiuti ed energia (art. 1);
  • sostegno alle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022 tra cui una deroga sulla raccolta di legname da ardere (art. 12);

 

Altre misure

Indirettamente collegate al tema dell'ambiente sono:

  • le misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria e di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi (artt. 3 e 4);
  • il rafforzamento degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese tra cui quelli a copertura dei consumi energetici (art. 9);
  • il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali (art. 18);
  • le procedure di somma urgenza e di protezione civile (art. 19).

Nell'allegato II sono riportati i fondi destinati ai territori alluvionati, compresi quelli stanziati per misure ambientali ed energetiche.

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 

 

Testo del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 127 del 1°  giugno  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione  31  luglio  2023,  n.  100  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante:  «Interventi  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi a  partire  dal  1°  maggio  2023  nonche'  disposizioni
urgenti per la  ricostruzione  nei  territori  colpiti  dai  medesimi
eventi.». (23A04439) 

 

(Gazzetta Ufficiale del  31 luglio 2023, n. 177)

 

Vigente al: 31-7-2023

 

Capo I

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

                               Art. 1 

          Sospensione dei termini in materia di adempimenti 

                e versamenti tributari e contributivi 

 

1. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai

soggetti che, alla data del 1°  maggio  2023,  avevano  la  residenza

ovvero la sede legale o la  sede  operativa  nei  territori  indicati

nell'allegato 1 annesso  al  presente  decreto,  fatto  salvo  quanto

previsto ai commi 10, 11 e 12.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i

termini dei versamenti tributari  in  scadenza  nel  periodo  dal  1°

maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono  sospesi

i termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti  dei  contributi

previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione

obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai  versamenti

delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e  24  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  delle

trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche, operate dai  soggetti  di  cui  al

comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche  ai

versamenti, tributari e non, derivanti dalle  cartelle  di  pagamento

emesse dagli agenti della  riscossione,  dagli  atti  previsti  dagli

articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti  di

cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,  del  decreto-legge  2

marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26

aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico  delle

disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate

patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.

639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di  cui

all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e

dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27  dicembre

2019, n. 160.

4-bis. Nei confronti dei soggetti che,  alla  data  del  1°  maggio

2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede  operativa

nel  territorio  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1  annesso  al

presente decreto, il tasso di interesse di cui all'articolo 1,  comma

233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' azzerato.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso  di

quanto gia' versato.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1  sono  sospesi  i

termini degli adempimenti tributari in scadenza  dalla  data  del  1°

maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresi', per il periodo

dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i  termini  degli  adempimenti,

relativi ai rapporti di lavoro, verso  le  amministrazioni  pubbliche

previsti  a  carico  di  datori  di  lavoro,  di  professionisti,  di

consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino

nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende  e

clienti non operanti nei predetti  territori.  Conseguentemente,  nel

medesimo periodo, non  si  applicano  le  disposizioni  sanzionatorie

connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3  sono  effettuati,

senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro

il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi  alle  cartelle

di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29  del  decreto-legge

n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi  da  3-bis  a  3-sexies,  del

decreto-legge n.16 del 2012, non  ancora  affidati  all'agente  della

riscossione,  nonche'  agli  atti  previsti  dall'articolo   30   del

decreto-legge  n.  78  del  2010,  sospesi  ai  sensi  del  comma  2,

riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di  sospensione.  I

termini di versamento relativi alle ingiunzioni  previste  dal  testo

unico di cui al regio decreto n. 639  del  1910,  emesse  dagli  enti

territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge

n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792,

nonche' agli altri atti emessi dagli  enti  impositori,  sospesi  per

effetto del comma  2,  riprendono  a  decorrere  dalla  scadenza  del

periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai  versamenti,  non

eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro  il  20

novembre 2023.

8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,

comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la  disciplina  prevista

dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  24  settembre

2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  n.

159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti

territoriali e dai soggetti affidatari di  cui  all'articolo  53  del

decreto legislativo n. 446 del 1997.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano  anche  ai

versamenti e agli adempimenti previsti per  l'adesione  a  uno  degli

istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153

a 158 e da 166 a 226, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  che

scadono  nel  periodo  dal  1°  maggio  2023  al  31   agosto   2023.

Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono  prorogati  di  tre

mesi i termini e le scadenze previsti  dall'articolo  1,  commi  232,

233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della  legge  n.  197  del

2022.

10. Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari ubicate nei

territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110  per  cento

di  cui  all'articolo  119,  comma  8-bis,   secondo   periodo,   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'  estesa  alle  spese  sostenute

fino al 31 dicembre 2023.

11. Il pagamento delle rate in  scadenza  nell'esercizio  2023  dei

mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni  di

cui all'allegato 1  nonche'  alle  province  nel  cui  territorio  si

trovano i predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del

decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora

effettuato alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'

differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno

immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di

ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.  Agli  oneri

derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000,00  euro  per

ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai  sensi  dell'articolo

22.

12.  Con  riferimento  ai  territori  indicati   nell'allegato   1,

l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),  con

propri provvedimenti, disciplina  le  modalita'  per  la  sospensione

temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  1°

maggio 2023, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da

emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza  nel  predetto

periodo, nonche' dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel

predetto periodo e degli  importi  sospesi  e  non  pagati,  relativi

all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi  i  gas  diversi  dal  gas

naturale distribuiti a mezzo di  reti  canalizzate,  all'acqua  e  ai

rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo,  l'ARERA

disciplina altresi' le misure di integrazione  finanziaria  a  favore

delle imprese distributrici di  energia  elettrica  e  gas  naturale,

degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di  gas  diversi

dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del

servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato  di

gestione dei  rifiuti  urbani,  in  modo  da  garantire  l'equilibrio

economico  e  finanziario  delle  gestioni  coinvolte  dagli   eventi

alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i  quali

e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  le  delibere  del

Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25

maggio 2023.

13. Agli oneri derivanti dai commi  4,  8  e  9,valutati  in  12,96

milioni di euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano,  ai  fini  della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento

netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi

dell'articolo 22.

(omissis)

Art. 3

       Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, 

                  contabile, militare e tributaria 

1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023,  sono  sospesi  i  termini

processuali  per  il  compimento  di  qualsiasi  atto   nei   giudizi

amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi  quelli

per la proposizione degli atti  introduttivi  del  giudizio,  per  le

impugnazioni e per la proposizione  di  ricorsi  amministrativi,  nei

casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio  2023  era

residente,  domiciliata  o  aveva   sede   nei   territori   indicati

nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano

anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o  lo  studio

legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore

al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il

periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di

detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in

tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o

l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il

rispetto.

2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze  fissate  nel  periodo

che intercorre tra il 1°  maggio  2023  e  il  31  luglio  2023  sono

rinviate a data successiva, su istanza proposta  in  qualunque  forma

dalla parte  residente,  domiciliata  o  avente  sede  nei  territori

indicati nell'allegato 1 ovvero  dal  difensore  residente  o  avente

studio legale nei medesimi territori, nominato  anteriormente  al  1°

maggio 2023, salve quelle  che  si  siano  regolarmente  tenute  alla

presenza di tutte le parti.

 

                               Art. 4 

            Misure urgenti in materia di sospensione dei 

              procedimenti e dei termini amministrativi 

1. Per il periodo dal  1°  maggio  2023  al  31  agosto  2023,  nei

confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio  2023  avevano  la

residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede  operativa  o

esercitavano  la  propria  attivita'  lavorativa,  produttiva  o   di

funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i

termini ordinatori  o  perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,

finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi,  comunque

denominati,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2023  o  iniziati

successivamente a tale data,  ivi  inclusi  quelli  sanzionatori,  ad

esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con  ordinanze  di

protezione civile adottate per il coordinamento e la  gestione  dello

stato di emergenza di cui alle delibere del  Consiglio  dei  ministri

del 4 maggio 2023, del 23 maggio  2023  e  del  25  maggio  2023.  E'

facolta'  delle  amministrazioni  sospendere   i   termini   per   la

presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali

fino al 31 agosto 2023.

1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini  e  i  procedimenti  concernenti  i  concorsi  per  il

personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,   ove

richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione  all'esercizio  della

professione di medico chirurgo, nonche' i concorsi per  il  personale

della protezione civile;

b)  i  termini  relativi  a  procedimenti  individuati   con   atti

amministrativi regionali, al fine  di  evitare  ogni  pregiudizio  ai

soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali  e

di garantire, in  particolare,  la  piena  attuazione  dei  programmi

definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento  europei

2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui  al  comma

1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione  di  contributi  a

valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a

carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al  fine  del  rispetto

dei termini per l'esigibilita' della spesa nell'anno 2023;

d)  i  procedimenti  connessi  alle  selezioni  e  alle  iscrizioni

relative  all'anno  accademico  2023/2024,  nonche'  i   procedimenti

connessi al funzionamento dell'attivita' propria delle universita'  e

delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e

coreutica.

1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato  1  annesso  al

presente decreto, i termini dei  procedimenti  di  prevenzione  degli

incendi aventi ad oggetto le  attivita'  di  cui  all'allegato  I  al

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°

agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del  1°  maggio  2023  e

quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresi' sospesi

tutti   i   termini    ordinatori    o    perentori,    propedeutici,

endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi  relativi  a  procedimenti

amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio

2023 o iniziati successivamente  a  tale  data,  ivi  inclusi  quelli

sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  non  pregiudicano  la

facolta' delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere,  su

istanza  motivata   dei   soggetti   interessati,   alla   tempestiva

conclusione dei procedimenti relativi  alla  realizzazione  di  opere

connesse ai servizi pubblici locali a rete nonche' di quelli relativi

all'esercizio dei medesimi servizi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti,  per

il tempo corrispondente,  i  termini  di  formazione  della  volonta'

conclusiva   dell'amministrazione   nelle    forme    del    silenzio

significativo previste dall'ordinamento.

3-bis. Per gli  enti  locali  di  cui  all'allegato  1  annesso  al

presente  decreto  sono  sospesi,  su  richiesta   dell'ente   locale

interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i

termini connessi a richieste della Corte  dei  conti  in  materia  di

piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per  l'accesso

al pubblico impiego, residenti o  domiciliati  ai  fini  delle  prove

selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le  amministrazioni

che hanno in calendario  lo  svolgimento  di  prove  concorsuali  nel

periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31  agosto  2023  possono

prevedere lo svolgimento di apposite prove di  recupero,  su  istanza

del  candidato  che,  per  condizioni  di  oggettiva   impossibilita'

derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire

dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,

del 23 maggio 2023 e  del  25  maggio  2023,  non  sia  in  grado  di

partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati  di  cui  al

periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi  che

si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e  la  data

di entrata in vigore del presente decreto,  presentano  l'istanza  di

cui al presente comma entro i dieci giorni successivi  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa

idonea ad assicurare comunque  la  ragionevole  durata  e  la  celere

conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla  base

di motivate istanze degli interessati e con priorita' per  quelli  da

considerare urgenti, potendo ricorrere al  piu'  ampio  utilizzo  del

lavoro agile, anche in deroga ai contratti  collettivi  nazionali  di

lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per

il  personale  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti  dagli

eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal  1°  maggio

2023, per i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con

delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio

2023 e del 25 maggio 2023, non  sia  in  condizione  di  svolgere  la

prestazione lavorativa neppure  attraverso  la  modalita'  agile,  il

periodo di assenza dal servizio e' considerato  servizio  prestato  a

tutti gli  effetti  di  legge  e  l'amministrazione  non  corrisponde

l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non  e'

computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo

unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati

civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3.

6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per  il  periodo

dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini  per  la

fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  del  decreto

legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  quelli  per  l'avvio  e  lo

svolgimento   delle   indagini   statistiche   in   corso    condotte

dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   e   i   connessi

adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e  sulle  unita'  di

rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di

cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989,  nonche'

le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e

11 del medesimo decreto legislativo n. 322  del  1989.  Nei  predetti

casi e per il medesimo periodo sono altresi' prorogati i termini  per

il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT  per  le  rilevazioni

concluse prima del 1° maggio 2023.

6-bis. Per i comuni di  cui  all'allegato  1  annesso  al  presente

decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di

cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023,

sono prorogati di sei mesi.

7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai

procedimenti  relativi  al  raggiungimento  dei  traguardi  e   degli

obiettivi previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza

approvato con decisione di esecuzione del  Consiglio  del  13  luglio

2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione  degli  interventi

previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1  del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione  alle  procedure  di

assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo  per  l'avvio

di  opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la  sospensione  dei  termini  dei

procedimenti  non  si  applica  qualora  vi   sia   il   rischio   di

compromettere  parzialmente  o  totalmente  il   raggiungimento   dei

relativi traguardi e obiettivi.

 

                             Art. 4 bis 

Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti

  di emissione agli  scarichi  idrici  delle  infrastrutture  colpite

  dagli eventi alluvionali 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma  6,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di  consentire  il

risanamento e il successivo ripristino delle  infrastrutture  idriche

gravemente   danneggiate   a   seguito   degli   eventi   alluvionali

verificatisi  nei  territori  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1

annesso  al  presente  decreto,  con  particolare  riferimento   alle

fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti  di

sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque  reflue,  per

il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino,  comunque  non

oltre  il  1°  maggio  2024,  per  i  soli  impianti  di  depurazione

danneggiati o inaccessibili e' sospesa l'applicazione dei  limiti  di

emissione degli scarichi idrici di cui alle  tabelle  1,  2,  3  e  4

dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo  n.

152 del 2006.

                             Art. 4 ter 

Sospensione delle prescrizioni delle  autorizzazioni  ambientali  che

  disciplinano la gestione  degli  impianti  e  delle  infrastrutture

  colpiti dagli eventi alluvionali 

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo  ripristino

degli  impianti  e  delle  infrastrutture  gravemente  danneggiati  a

seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori

dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per  il

periodo  dal  1°  maggio  2023  al  1°   maggio   2024   e'   sospesa

l'applicazione delle prescrizioni  incompatibili  con  lo  stato  dei

luoghi, o inapplicabili per  cause  di  forza  maggiore  connesse  ai

medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai

sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208,  214  e  216

del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nei  provvedimenti

rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o

delle norme previgenti in materia di realizzazione e  gestione  delle

discariche nonche'  nei  provvedimenti  autorizzativi  rilasciati  ai

sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

 

(omissis)

 

                               Art. 9 

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e

  medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'

concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori  indicati

nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a)  nel   caso   di   garanzia   diretta,   dell'80   per   cento

dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90

per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti

notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per

misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito

dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»   di   cui   alla

comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo

dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo  livello.

Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a

quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro

temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a

sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro

l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C

101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di  primo

livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per

cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto

esclusivamente dei costi amministrativi.

2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito

della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

(omissis)

                               Art. 12 

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli  eventi  alluvionali

  verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  e  disposizioni  per  la

  ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme  per

  il ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole  colpite  dalla

  siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022 

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,

ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione

agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per  favorire

la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo

5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  a  condizione  che

abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali  verificatisi

a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate

nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto  o

per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere

del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e

del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo  aziendale,

previsto dall'articolo 9  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503,  i  cui  dati

risultino aggiornati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, le regioni  competenti  attuano,

anche  avvalendosi  di  strumenti  geospaziali,   la   procedura   di

delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,

per i danni riguardanti le  produzioni  vegetali  e  zootecniche,  le

strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali.  Il  Ministro

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  entro

quindici  giorni  dal  ricevimento  della  proposta  delle   regioni,

dichiara l'esistenza del carattere di  eccezionalita'  degli  eventi,

individuando i territori danneggiati e  le  provvidenze  applicabili.

Nel rispetto del regime di  aiuto  applicabile,  le  regioni  possono

chiedere  un'anticipazione  a  copertura  delle  spese  sostenute  in

situazione di emergenza dalle imprese agricole per  la  continuazione

dell'attivita' produttiva, nei limiti del 20 per cento delle  risorse

di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture  aziendali,  alle

infrastrutture interaziendali  e  alle  produzioni  zootecniche  sono

trasmesse alla regione competente, che  provvede  a  istruirle  e  ad

erogare gli aiuti.

4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali  sono  trasmesse

al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della

legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalita' previste  dal  Piano

di gestione  dei  rischi  in  agricoltura  2023,  adottato  ai  sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.  Sulla

base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2

del  presente  articolo,  il  soggetto  gestore  del  suddetto  Fondo

provvede al ricevimento della domanda, alla sua  istruttoria  e  alla

predisposizione  degli  elenchi  di  liquidazione.  L'erogazione  del

relativo  indennizzo,  previa  verifica  di  sovracompensazione,   e'

effettuata nel limite della disponibilita' delle risorse  di  cui  al

comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le  procedure  di

cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarieta'  nazionale

- interventi indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15  del  decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  come  rifinanziato  dall'articolo

13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate,

nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di

cui al comma 1 con le seguenti modalita':

a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni  sulla  base  dei

fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione  dei

territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni

zootecniche,  alle  strutture   aziendali   e   alle   infrastrutture

interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione

del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo  1,  comma  515,

della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  a  favore  delle  imprese

aderenti,  per  gli  indennizzi  alle  produzioni   vegetali,   senza

applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui

agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di  gestione  dei

rischi in agricoltura 2023, adottato ai  sensi  dell'articolo  4  del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al  100  per  cento

del danno d'area calcolato  sulla  base  dei  valori  indice  di  cui

all'allegato 12 al medesimo Piano.

5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma  5,  le  risorse

destinate alla finalita' di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  9

agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21

settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

6. Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese

agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso

dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge

n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal

regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n.

702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale

sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di

cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004,

la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province

autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di

dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,

con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'

alimentare e delle foreste.

7. La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i

seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno

comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel

corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione

alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo

alle domande istruite e da queste comunicato.

8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1,

comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10

milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno

2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a

sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al

medesimo   comma   428   realizzati   da    imprese    dei    settori

dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura

con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'

stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei

ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023.

I criteri e le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono

stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della

legge n. 197 del 2022.

9. All'articolo 1, comma 443, della legge n.  197  del  2022,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo  le  parole:  «raccolta  di  legname»  sono  inserite  le

seguenti: «avulso e»;

b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici,

mareggiate e piene» sono soppresse.

9-bis. Per il finanziamento dei progetti  di  cui  all'articolo  1,

comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato  dal

presente articolo, il fondo istituito dal comma  444  della  medesima

legge e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere

derivante dal primo periodo, pari a 2  milioni  di  euro  per  l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma

"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e

delle foreste.

10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3

del  decreto-legge  14  aprile   2023,   n.   39,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,  e'  attribuito  il

compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione  delle

opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque  meteoriche

realizzate sull'intero territorio nazionale.

10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non

rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono  essere

ristrutturati, previa comunicazione  dell'impresa  agricola,  per  un

periodo  di  rimborso  fino  a  venticinque  anni,  di  cui  uno   di

preammortamento, e secondo  modalita'  che  assicurino  l'assenza  di

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi  1

e 2, e conformemente a quanto  previsto  dal  comma  5  del  medesimo

articolo 4, i procedimenti per  l'erogazione  di  aiuti,  benefici  o

contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023

su istanza delle imprese aventi la sede legale o  la  sede  operativa

nei territori indicati nell'allegato 1 annesso  al  presente  decreto

non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di

assicurarne la celere conclusione.

 

                             Art. 12 bis 

                     Interventi urgenti in aree 

                      con soprassuoli boschivi 

1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in  cui  erano

presenti  soprassuoli  boschivi,  danneggiate  da  movimenti  franosi

conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a  far  data  dal  1°

maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione  prevista  dall'articolo

146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora siano necessari il taglio

o la rimozione della vegetazione compromessa.

 

(omissis)

 

                             Art. 17 bis 

         Misure compensative in materia di prevenzione degli 

            incendi a sostegno delle attivita' economiche 

1. Al fine di garantire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'

soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli  incendi  di

cui all'allegato I al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori  dei

comuni di cui all'allegato 1 annesso al  presente  decreto  e  i  cui

impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in

conseguenza delle  avverse  condizioni  meteorologiche  del  mese  di

maggio 2023, i responsabili  delle  attivita'  medesime,  purche'  in

regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5  del  citato

regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti  atte  a

compensare il rischio aggiuntivo di incendio.

2. L'idoneita' delle misure di cui al  comma  1,  in  relazione  al

maggior  rischio  di  incendio  nell'attivita',  deve  risultare   da

apposita attestazione, rilasciata da  un  professionista  antincendio

come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto  del

Ministro  dell'interno  7  agosto  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  201  del  29  agosto   2012.   L'attestazione   e   la

documentazione sono rese disponibili per i  controlli  di  competenza

degli organi ispettivi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio

2023 al 31 gennaio 2024.

 

                               Art. 18 

        Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 

1. Per la tempestiva realizzazione degli  interventi  piu'  urgenti

previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo  25  del

codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2

gennaio  2018,  n.  1,  sul  territorio  interessato   dagli   eventi

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'

stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei

ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,

nonche' per l'immediato avvio del ricondizionamento e  reintegro,  in

termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature  impiegate,  allo

scopo di ricostituire tempestivamente la  piena  capacita'  operativa

delle componenti e strutture operative del Servizio  nazionale  della

protezione civile, il Fondo  per  le  emergenze  nazionali,  previsto

dall'articolo 44  del  medesimo  codice  di  cui  al  citato  decreto

legislativo n. 1 del  2018,  e'  incrementato  nella  misura  di  200

milioni di euro nell'anno 2023.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25,  comma

2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  da

eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali  eventi

metereologici verificatisi a partire dal 15  settembre  2022,  per  i

quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con  delibere  del

Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022  e

successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e  a

valere sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  di  cui

all'articolo 12-bis del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6  e

all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

 

                             Art. 19 

                     Procedure di somma urgenza 

                       e di protezione civile 

1. In caso di somma urgenza relativa  all'immediata  esecuzione  di

lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture  necessari

a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire  dal  1°

maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza

con delibere del Consiglio dei ministri del 4  maggio  2023,  del  23

maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si  applicano,  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  le  disposizioni  di

cui all'articolo 140 del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229,

comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Agli appalti pubblici di lavori,  forniture  e  servizi  per  la

realizzazione degli interventi previsti dall'articolo  25,  comma  2,

lettere a), b) e c), del codice della protezione civile,  di  cui  al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  necessari  a  fronteggiare

gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per

i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza  con  delibere  del

Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25

maggio 2023, si applicano, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140,

commi 6, 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo  229,  comma

2, del medesimo decreto legislativo.

2-bis. I  comuni  indicati  nell'allegato  1  annesso  al  presente

decreto nonche' le relative  unioni  di  comuni,  province  e  citta'

metropolitane possono adottare  il  provvedimento  di  riconoscimento

delle  spese  per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  previsto

dall'articolo  191,  comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto 2000, n.  267,  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di

deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il

31 dicembre dell'anno in corso.

 

(omissis)    

Capo I-bis

Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamita'

(omissis)

Capo I-quater

Misure per la tutela ambientale

                           Art. 20 decies 

               Disposizioni in materia di trattamento 

                      e trasporto dei materiali 

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa  delle  regioni

interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella  contabilita'

speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva  il

piano  per  la  gestione  dei  materiali   derivanti   dagli   eventi

alluvionali e dagli inter-  venti  di  ricostruzione,  riparazione  e

ripristino  di  cui  agli  articoli  da  20-bis  a  20-duodecies,  in

continuita' con gli interventi gia' realizzati  o  avviati  ai  sensi

dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di:

a) fornire gli  strumenti  tecnici  e  operativi  per  la  migliore

gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli

e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse  occorrenti  e  coordinare  il  complesso

delle attivita' da porre in essere per la piu' celere  rimozione  dei

materiali derivanti dall'evento  calamitoso,  indicando  i  tempi  di

completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la  corretta  rimozione  e  gestione  dei

materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso,  la  possibilita'   di

recuperare le  originarie  matrici  storico-culturali  degli  edifici

crollati o delle aree interessate dagli  eventi  alluvionali  di  cui

all'articolo 20-bis;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che  tengano

conto delle diverse tipologie di materiale, al fine  di  favorire  il

trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero

dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di

intervento;

e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i  materiali  che

possono essere  utilmente  impiegati  come  nuova  materia  prima  da

mettere a disposizione per  la  ricostruzione  conseguente  ai  danni

causati dagli eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis;  tali

materiali,  se  non  utilizzati,  sono  venduti  mediante   procedura

pubblica di affidamento ai sensi del codice dei  contratti  pubblici,

di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  e  il  relativo

ricavato e' ceduto come contributo al  comune  da  cui  provengono  i

materiali stessi.

3. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, i materiali derivanti  dal  crollo  parziale  o  totale

degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali  di

cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle  attivita'  di

demolizione e abbattimento degli edifici  pericolanti,  disposte  dai

comuni  interessati  dagli  eventi  medesimi  o  da  altri   soggetti

competenti  o  comunque  svolte  su  incarico  degli   stessi,   sono

classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice  CER  20.03.99,

limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto  verso  i  centri  di

raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e

7, fatte  salve  le  situazioni  in  cui  e'  possibile  segnalare  i

materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni  di  sicurezza,  le

raccolte   selettive.   Ai   fini   dei    conseguenti    adempimenti

amministrativi, il  produttore  dei  materiali  di  cui  al  presente

articolo e' il comune di origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga

all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo

n. 152 del 2006.

4.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse

architettonico, artistico  e  storico  nonche'  quelli  dei  beni  ed

effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,

i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura

locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali  materiali  sono

selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti

autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Le

autorizzazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  di  tutela  del

patrimonio culturale, ove  necessarie,  si  intendono  acquisite  con

l'assenso manifestato mediante annotazione nel  verbale  sottoscritto

dal rappresentante del Ministero della  cultura  che  partecipa  alle

operazioni.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti  su  suolo

pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il  loro

trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di  raggruppamento

o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti  di  recupero

(R13 e R5), come definiti  dall'allegato  C  alla  parte  quarta  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche  dei

materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso  lo  consentono,   sono

operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione

integrata dei rifiuti urbani presso i  territori  interessati  o  dei

comuni territorialmente competenti o delle pubbliche  amministrazioni

a diverso titolo coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di

trasporto autorizzate da essi incaricate, o  attraverso  imprese  dai

medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo  76  del

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza

lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE

e' tenuto  a  prendere  in  consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano,

con oneri a proprio carico. Le disposizioni  del  terzo  periodo  del

presente  comma  si  applicano  anche  al  Centro  di   coordinamento

nazionale  pile  e  accumulatori  (CDCNPA)  per  i  rifiuti  di   sua

competenza. Ai fini dei conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'

considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

il comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo

183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del

2006. Limitatamente ai materiali di  cui  al  comma  3  del  presente

articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita'  di

raccolta e di trasporto e' effettuata con il  consenso  del  soggetto

avente titolo alla concessione dei contributi  per  la  ricostruzione

privata. A tal fine, il comune  provvede  a  notificare,  secondo  le

modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di

notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo  quelle

stabilite  dall'articolo  60  del  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso,  contenente

l'indicazione della data nella quale si  provvedera'  alla  rimozione

dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla  data  di  notificazione

dell'avviso,  il  comune,  salvo  che  l'interessato  abbia  espresso

motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi,  ai

fini della ricostruzione degli edifici di  interesse  architettonico,

artistico e storico nonche' di quelli aventi valore  anche  simbolico

appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione  e  di

contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile,

il  recupero  dei  materiali  e  la  conservazione  delle  componenti

identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.

7. I presidenti delle regioni interessate,  ciascuno  per  l'ambito

territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora  necessario,

l'utilizzo  di  impianti  mobili  per  le  operazioni  di  selezione,

separazione,  messa  in  riserva  (R13),  scambio  di   rifiuti   per

successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei

di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo

trasporto  della  frazione  non   recuperabile   agli   impianti   di

destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti  senza  pericolo

per la salute dell'uomo e  senza  usare  procedimenti  e  metodi  che

potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto  stabilito

dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del

2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui  all'articolo  178  del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei  principi  di  cui

all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 18  giugno  2020.  I  presidenti  delle  regioni

interessate,  ciascuno   per   l'ambito   territoriale   di   propria

competenza,  stabiliscono  le  modalita'   di   rendicontazione   dei

quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti  e  trasportati

nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  5

ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di

analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole

attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza

all'avvio  agli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  selezionati

presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti  altresi'

a  fornire  il   personale   di   servizio   per   eseguire,   previa

autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per

l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal

rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi

e dei RAEE, nonche' il loro  avvio  agli  impianti  autorizzati  alle

operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori

impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati

prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita

dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli  impianti  gia'

allo scopo autorizzati secondo il  principio  di  prossimita',  senza

apportare  modifiche   alle   autorizzazioni   vigenti,   in   deroga

all'eventuale definizione  dei  bacini  di  provenienza  dei  rifiuti

urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di  raccolta  si

accorda  preventivamente  con  i  gestori  degli   impianti   dandone

comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la  protezione

ambientale territorialmente competenti.

10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende

sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle

proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e

tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della  cultura,

al fine  di  evitare  il  caricamento  indifferenziato  dei  beni  di

interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto,

assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente

articolo.

11. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli  eventi

alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a

seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei

rifiuti di cui al comma 3.  Ad  essi  e'  attribuito  il  codice  CER

17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  al  presente

comma.  Tali  materiali  non  possono  essere  movimentati,  ma  sono

circoscritti adeguatamente con nastro  segnaletico.  L'intervento  di

bonifica  e'  effettuato  da  una  ditta  specializzata.  Qualora  il

rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato  dallo

scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita  di

tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi  e  dei  RAEE,

mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano  non  pericoloso  con

codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo  le  modalita'  di  cui  al

presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al

conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente

rifiuto, privato del materiale  contenente  amianto  e  sottoposto  a

eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto

urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere

gestito  per  l'avvio  a  successive   operazioni   di   recupero   e

smaltimento. In quest'ultimo  caso  i  siti  di  deposito  temporaneo

possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata   e

appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La  verifica  che  le

varie frazioni di rifiuto, derivanti  dalla  suddetta  separazione  e

cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre

sostanze pericolose e' svolta con i metodi per  la  caratterizzazione

previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per  la

valutazione dei limiti  di  concentrazione  in  peso  delle  sostanze

pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di  bonifica,

le ditte autorizzate, prima di  asportare  e  smaltire  correttamente

tutto  il  materiale,  devono  presentare  all'organo  di   vigilanza

competente  per  territorio  un  idoneo  piano  di  lavoro  ai  sensi

dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Tale

piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita'  pubblica

dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta.

I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori

esperti  che  svolge  attivita'  di  assistenza  alle  aziende  e  ai

cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. A esclusione degli interventi che sono  compresi  e  finanziati

nell'ambito del procedimento di concessione  dei  contributi  per  la

ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo  derivanti

dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative  alla  raccolta,

al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte

nel limite delle risorse disponibili nella contabilita'  speciale  di

cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera  e),  ovvero  a  valere  su

risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo  scopo.

Le  amministrazioni  competenti  operano  con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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