Testo unico sulla sicurezza: confermate le modifiche per effetto della conversione nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
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La misura, inizialmente introdotta da un altro decreto-legge (D.L. n. 149/2020), è ora diventata definitiva con l'inserimento dell'articolo 13-sexiesdecies da parte della legge n. 176/2020 in fase di conversione del D.L. n. 137/2020, e ha modificato gli allegati:
- XLVII «indicazioni su misure e livelli di contenimento»;
- XLVIII «contenimento per processi industriali».
Altre misure del D.L. n. 137/2020 come convertito in legge, riguardano:
- la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l'acquisizione facilitata di dispositivi di protezione e medicali nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali;
- l'utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua;
- la funzionalità del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Di seguito i testi delle misure elencate sopra.
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Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato
con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo
stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.». (20A07144)
(in S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n.319)
(omissis)
Art. 13
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione ((obbligatoria)) per
i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria ((contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali)) dovuti per la competenza del
mese di novembre 2020.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che
svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati
identificativi verranno comunicati, ((a cura dell'Agenzia)) delle
Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai
beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza
dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con
la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Art. 13 bis
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti
ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2
1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di
novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei
datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti
ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione
non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria
INAIL.
2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai
settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono
comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti
la sospensione.
4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo
2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in
coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.
(omissis)
Art. 13 sexiesdecies
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739
1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
«ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
===================================================================== | A. Misure di | B. Livelli di contenimento | | contenimento | | | +================+================+===============+ | | 2 | 3 | 4 | +=================+================+================+===============+ |Luogo di lavoro | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |1. Il luogo di | | | | |lavoro deve | | | | |essere separato | | | | |da qualsiasi | | | | |altra attivita' | | | | |svolta nello | | | | |stesso edificio | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |2. Il luogo di | | | | |lavoro deve | | | | |essere | | | | |sigillabile in | | | | |modo da | | | | |consentire la | | | | |fumigazione | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Impianti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |3. Il materiale | | | | |infetto, compreso| | | | |qualsiasi | | | | |animale, deve | | | | |essere manipolato| | | | |in cabine di | | | | |sicurezza o in | | | | |condizioni di | |Si', in caso di | | |isolamento o di | | infezione | | |adeguato | | trasmessa per | | |contenimento | Se del caso | via aerea | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Attrezzature | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |4. L'aria in | | | | |entrata e in | | | | |uscita dal luogo | | | | |di lavoro deve | | | | |essere filtrata | | | | |con un sistema di| |Si', per l'aria | | |filtrazione | |in entrata e in |Si', per l'aria| |HEPA(1) o simile | No | uscita | in uscita | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ | | | Si', per | | | | | bancone, | | | | | pavimento e | | | | |altre superfici | Si' per | |5. Superfici | | determinate | bancone, | |impermeabili | | nella | pareti, | |all'acqua e |Si', per bancone|valutazione del | pavimento e | |facili da pulire | e pavimento | rischio | soffitto | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |6. Il luogo di | | | | |lavoro deve | | | | |essere mantenuto | | | | |a una pressione | | | | |negativa rispetto| | | | |alla pressione | | | | |atmosferica | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |7. Superfici | | | | |resistenti ad | | | | |acidi, alcali, | | | | |solventi e | | | | |disinfettanti | Raccomandato | Si' | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Sistema di funzionamento | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |8. L'accesso deve| | | | |essere limitato | | |Si', attraverso| |soltanto agli | | |una zona filtro| |operatori addetti| Raccomandato | Si' | (airlock)(2) | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |9. Controllo | | | | |efficace dei | | | | |vettori, per | | | | |esempio roditori | | | | |e insetti | Raccomandato | Si' | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |10. Procedure | | | | |specifiche di | | | | |disinfezione | Si' | Si' | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |11. Stoccaggio in| | | | |condizioni di | | | | |sicurezza | | |Si', stoccaggio| |dell'agente | | | in condizioni | |biologico | Si' | Si' | di sicurezza | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |12. Il personale | | | | |deve fare una | | | | |doccia prima di | | | | |uscire dall'area | | | | |di contenimento | No | Raccomandato | Raccomandato | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Rifiuti | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |13. Processo di | | | | |inattivazione | | | | |convalidato per | | | | |lo smaltimento | | | | |sicuro delle | | | | |carcasse di | |Si', sul sito o | | |animali | Raccomandato | fuori sito | Si', sul sito | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Altre misure | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |14. Il | | | | |laboratorio deve | | | | |contenere la | | | | |propria | | | | |attrezzatura | No | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |15. Presenza di | | | | |una finestra di | | | | |osservazione, o | | | | |di una soluzione | | | | |alternativa, che | | | | |consenta di | | | | |vedere gli | | | | |occupanti | Raccomandato | Raccomandato | Si' | +-----------------+----------------+----------------+---------------+
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti.".
ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
sua parte.
===================================================================== | A. Misure di | B. Livelli di contenimento | | contenimento | | | +==============+==============+===============+ | | 2 | 3 | 4 | +=====================+==============+==============+===============+ |Informazioni generali | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |1. Gli organismi vivi| | | | |devono essere | | | | |manipolati in un | | | | |sistema che separi | | | | |fisicamente il | | | | |processo | | | | |dall'ambiente | Si' | Si' | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |2. I gas di scarico | | | | |del sistema chiuso | | | | |devono essere |minimizzare la| impedire la | impedire la | |trattati in modo da: | dispersione | dispersione | dispersione | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |3. Il prelievo di | | | | |campioni, l'aggiunta | | | | |di materiale a un | | | | |sistema chiuso e il | | | | |trasferimento di | | | | |organismi vivi ad un | | | | |altro sistema chiuso | | | | |devono essere | | | | |effettuati in modo |minimizzare la| impedire la | impedire la | |da: | dispersione | dispersione | dispersione | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |4. La massa dei | | | | |fluidi di coltura non| | | | |puo' essere rimossa | | | | |dal sistema chiuso a |inattivati con|inattivati con|inattivati con | |meno che gli |mezzi chimici |mezzi chimici |mezzi chimici o| |organismi vivi non | o fisici | o fisici | fisici | |siano stati: | convalidati | convalidati | convalidati | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |5. I sigilli devono | | | | |essere progettati in |minimizzare la| impedire la | impedire la | |modo da: | dispersione | dispersione | dispersione | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |6. L'area controllata| | | | |deve essere | | | | |progettata in modo da| | | | |trattenere l'intero | | | | |contenuto del sistema| | | | |chiuso in caso di | | | | |fuoriuscita | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |7. L'area controllata| | | | |deve essere | | | | |sigillabile in modo | | | | |da consentire la | | | | |fumigazione | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |Impianti | | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |8. Il personale deve | | | | |avere accesso a | | | | |impianti di | | | | |decontaminazione e di| | | | |lavaggio | Si' | Si' | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |Attrezzature | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |9. L'aria in entrata | | | | |e in uscita dall'area| | | | |controllata deve | | | | |essere filtrata con | | | | |un sistema di | | | | |filtrazione HEPA (1) | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |10. L'area | | | | |controllata deve | | | | |essere mantenuta a | | | | |una pressione | | | | |negativa rispetto | | | | |alla pressione | | | | |atmosferica | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |11. L'area | | | | |controllata deve | | | | |essere adeguatamente | | | | |ventilata per ridurre| | | | |al minimo la | | | | |contaminazione | | | | |dell'aria | Raccomandato | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |Sistema di | |funzionamento | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |12. I sistemi | | | | |chiusi (2) devono | | | | |essere situati | | | Si', e | |all'interno di | | |costruiti a tal| |un'area controllata | Raccomandato | Raccomandato | fine | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |13. Affissione di | | | | |avvisi di pericolo | | | | |biologico | Raccomandato | Si' | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |14. L'accesso deve | | | | |essere limitato | | |Si', attraverso| |soltanto al personale| | |una zona filtro| |addetto | Raccomandato | Si' | (airlock) (3) | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |15. Il personale deve| | | | |fare una doccia prima| | | | |di uscire dall'area | | | | |controllata | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |16. Il personale deve| | | Si', cambio | |indossare indumenti |Si', indumenti| | completo di | |protettivi | da lavoro | Si' | indumenti | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | Rifiuti | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ |17. Gli effluenti dei| | | | |lavandini e delle | | | | |docce devono essere | | | | |raccolti e inattivati| | | | |prima dello scarico | No | Raccomandato | Si' | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | |Inattivati con|Inattivati con|Inattivati con | |18. Trattamento degli|mezzi chimici |mezzi chimici |mezzi chimici o| |effluenti prima dello| o fisici | o fisici | fisici | |scarico finale | convalidati | convalidati | convalidati | +---------------------+--------------+--------------+---------------+
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency
Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti.".
(omissis)
Art. 19 novies
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture
residenziali
1. Al fine di fronteggiare le criticita' straordinarie derivanti
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la
tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali
(DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n.
4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a
prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie
assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per
anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore
accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private,
accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative
regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere
sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,
socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con
disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri
soggetti in condizione di fragilita', e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al
comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di
tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le
strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del
processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne
residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6,
del presente decreto.
Art. 31 duodecies
Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei
corsi d'acqua
1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla
manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli
altri enti competenti, nonche' la produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui
legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati
in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti,
contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali
ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilita' e
rintracciabilita' di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente
considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto
decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto.
(omissis)
Art. 32
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e
fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche'
dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280
per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale
delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del
personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze
di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in
corso e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro
734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.
Art. 32 bis
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di
polizia penitenziaria, nonche' per l'emersione del lavoro
irregolare
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino
al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per
l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del
personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita' di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al
31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi
all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162
per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000.000 di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 25, primo periodo, le parole: «euro 24.615.384 per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,» sono sostituite
dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021».
5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a
garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva
di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
16 ottobre al 31 dicembre 2020.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede,
per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34)).