Transizione ecologia: definitiva l'istituzione del ministero per effetto della conversione, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2021, n. 102), del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri.
Oltre a rettifiche di singoli termini o periodi, le modifiche principali riguardano:
- il funzionamento del comitato interministeriale per la transizione ecologica;
- la contrattualistica e il trattamento economico del personale del ministero.
Di seguito il testo della legge di conversione n. 55/2021 coordinato con il D.L. n. 22/2021 (le modifiche sono inserite in grassetto corsivo tra parentesi).
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Testo coordinato del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22
Testo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione 22 aprile 2021, n. 55 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri.». (21A02552)
(in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2021, n.102)
Vigente al: 29-4-2021
Capo I
Disposizioni generali
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
- All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della
transizione ecologica;»;
2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;
3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero
della cultura;»;
4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero
del turismo.»;
- b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e'
sostituita dalla seguente: «quindici».
Capo II
Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Art. 2
Ministero della transizione ecologica
- Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
- Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli
obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione
dei piani di ((emergenza energetica));» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria,
finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono
soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione
ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo
sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
- a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte
salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della ((Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi
della legge 19 dicembre 1975, n. 874)), e dei relativi regolamenti
europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della
comunicazione ambientale;
- b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;
((autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza
statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in
mare)); rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti ((con
l'Unione europea)) nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il
recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul
mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei
processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione
della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'
e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti
nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di
ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle
miniere; ((ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione,
dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione
di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in
sicurezza dei siti; risorse geotermiche)); normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi
di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti
nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; ((radioprotezione
e radioattivita' ambientale)); agro-energie; rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
- c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e
delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei
veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche ((per il contrasto
dei cambiamenti climatici)) e per la finanza climatica e sostenibile
e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la
riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
- d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
- e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
- f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta
salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
- g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
- h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico;
- i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento
del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e'
individuato il responsabile della contaminazione ((e quelli)) per i
quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli
interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
- l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e
alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno ((dell'ambiente)); prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico e dai rischi industriali;
- m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.»;
- e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono sostituite
dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero
delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».
- Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
- Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo
economico».
5 Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli
174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo
le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la
transizione ecologica».
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero della transizione ecologica.
- Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dal presente decreto, rientrano:
- a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle
societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere
di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
- b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati
dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti ((del Gestore
dei servizi energetici - GSE Spa));
- c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del
mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione
dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a
qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia
di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione
con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' nei settori energetici)).
- Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e'
autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro
332.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.
((8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e
dal Ministro della transizione ecologica)).
Art. 3
Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione
ecologica
- Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le
risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei
residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal presente decreto.
- A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma
4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione
organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale
generale e non generale, sono trasferite al Ministero della
transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del
personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di
livello non generale.
- La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero
della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello
generale e in 67 posizioni di livello non generale.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello
sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura
corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il
personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica e la Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento
economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione
di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam
riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e
continuative del trattamento economico dell'amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. ((Al personale dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla
data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente
decreto)).
((4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento
economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello
sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della
transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno
2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle
destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il
medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di
35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro
per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l'indennita' di amministrazione in
godimento del personale non dirigenziale del Ministero della
transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale
trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, in
deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per
l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)).
- Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima
data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del
personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono
allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo
considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale
trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,
del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro
straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
- Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero
della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data
di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi. ((A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo
transitano al)) Ministero della transizione ecologica i rapporti
giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia
e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del
Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente
articolo, nonche' la Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria gia' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del
territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica e'
incrementato di venti unita', anche estranee alla pubblica
amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro ((annui)) a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di
amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo
economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle
direzioni generali trasferite al Ministero della transizione
ecologica, puo' optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo
Ministero.
- Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati
dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito
un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non
generale e sette unita' di personale a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 4
Comitato interministeriale per la transizione ecologica
- Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo
57, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis. (Comitato interministeriale per la transizione
ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica
(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione,
((ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)).
- Il CITE presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o,
in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, e' composto
dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle
politiche ((agricole alimentari)) e forestali. Ad esso partecipano,
altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine
del giorno.
- Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine
di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto ((del dissesto)) idrogeologico e ((del consumo)) del
suolo;
((c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici));
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
((f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi
compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile)).
- Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure. ((Sulla proposta di
Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di
trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via
definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri
ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo
periodo)).
((4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del
CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto
delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate)).
- Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente
dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
((5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte
per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi
ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti
sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del
presente articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n.
221, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro
della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di
ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi
ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente
favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano
per la transizione ecologica)).
- Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione
degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede
europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e
ritardi.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2,
designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le
questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato
tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di
presenza, ((rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque
denominati.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nella ((Gazzetta Ufficiale))
della Repubblica italiana.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
((10. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.»)).
((1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica,
su proposta del Ministro della transizione ecologica».
1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica
istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al
medesimo articolo 57-bis)).
Art. 5
Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili
- Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e'
ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili».
- Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».
(omissis)
Art. 10
Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri
- Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della
transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
((1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione
degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la
medesima procedura di cui al comma 1)).