Transizione ecologica: approvato il piano sviluppo e coesione (Psc). Ad annunciarlo è la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021, n.180.
Stanziati 3.547,20 milioni di euro i cui interventi, confermati per articolazione tematica, risultano ripartiti tra Mezzogiorno per complessivi 2.159,14 milioni di euro e Centro-Nord per complessivi 1.388,06 milioni di euro.
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Di seguito il testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
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Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 29 aprile 2021
Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione
del Ministero della transizione ecologica. (Delibera n. 6/2021).
(Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021, n.180)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la
denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione
territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le
funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6,
concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso
delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e
l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di
coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.
101 del 2013;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1,
comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo
delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance,
modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni
finanziarie»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art.
1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante
disposizioni in materia di «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120;
Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare
il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli
interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale
procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una
riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione
denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di
gestione e monitoraggio»;
Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con
i Programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e coesione,
di seguito PSC, e' articolato per aree tematiche, in analogia agli
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;
Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019, e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo
quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le
dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di
riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore
del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle assegnazioni
deliberate dal CIPE, nonche' i soggetti attuatori, ove gia'
individuati;
Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019, e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima
approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo'
contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui
alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del
Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di
coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre
2021»;
Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del
2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi
di cui al comma 7, lettera b), il CIPE stabilisce, al fine di
accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento
alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e
della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di
cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e
valutazione dell'attuazione degli interventi del FSC assegnate a
ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana con
riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del
decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di
contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di
ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle
risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente
alinea;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in
fase di conversione, e, in particolare, l'art. 2 con il quale il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
ridenominato Ministero della transizione ecologica, nonche' l'art.
10, il quale prevede che siano adottati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Turismo, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione;
Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la
delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro
per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44,
comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina
ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti
in un quadro unitario;
Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale
approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC
o Piano, e' costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo
restando la specificita' di ciascun Piano:
Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai
sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019,
e successive modificazioni;
Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad
esito istruttoria ai sensi del citato art. 44, comma 7, del
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive
modificazioni;
Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per
articolazione tematica (suddistinti tra Mezzogiorno e Centro-Nord);
Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e
nuove assegnazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'
stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021,
con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato
Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata
assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e programmazione degli
investimenti pubblici di interesse nazionale;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, prot. n. 324-P del 31 marzo 2021, e l'allegata
proposta di delibera per il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal
competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, cosi' come integrata dalla nota prot. n.
1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione,
in prima istanza, del PSC a titolarita' del Ministero della
transizione ecologica, articolato nelle Tavole 1, 2, 3.1, 3.2,
allegate alla citata nota informativa, in conformita' allo schema
generale sopra descritto, cosi' come disposto dalla citata delibera
ordinamentale approvata in data odierna da questo Comitato;
Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art.
44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella
predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC del Ministero della
transizione ecologica e' pari a 3.547,20 milioni di euro e che la
provenienza contabile delle risorse e' la seguente: ciclo 2007-2013
per 110,00 milioni di euro e ciclo 2014-2020 per 3.437,20 milioni di
euro;
Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti
riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC del Ministero
della transizione ecologica sono state confermate le seguenti
risorse:
867,63 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a),
2.639,57 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b);
Preso atto che e' stata data autonoma evidenza alle assegnazioni
oggetto di disciplina speciale e segnatamente: CIS Taranto per
l'importo complessivo pari a 40,00 milioni di euro;
Vista la tavola allegata in appendice al PSC che fornisce
informazioni sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria per
articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di
attuazione;
Considerato che non appena verranno attuate le disposizioni per la
riorganizzazione dei Ministeri di cui al citato art. 10 del
decreto-legge n. 22 del 2021 si provvedera' con successiva delibera
di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della
transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative
risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero
dello sviluppo economico.;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Delibera:
1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarita' del
Ministero della transizione ecologica
1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione
del Ministero della transizione ecologica, cosi' come articolato
nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante
della presente delibera, avente un valore complessivo FSC di 3.547,20
milioni di euro.
1.2 Il PSC in sede di prima approvazione e' articolato in una
sezione ordinaria per un valore di 3.547,20 milioni di euro i cui
interventi confermati per articolazione tematica risultano ripartiti
tra Mezzogiorno (Tavola 3.1) per complessivi 2.159,14 milioni di euro
e Centro-Nord (Tavola 3.2) per complessivi 1.388,06 milioni di euro.
1.3 La sezione ordinaria si compone di:
risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 34
del 2019, per complessivi 867,63 milioni di euro;
risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34
del 2019, per complessivi 2.639,57 milioni di euro;
risorse per contratti istituzionali di sviluppo per complessivi
40,00 milioni di euro.
1.4 Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni
per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del
citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con
successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del
Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione
e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Norme finali
2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori
riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo
restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di
cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna,
recante «Fondo di sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il
Piano di sviluppo e coesione».
2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero della
transizione ecologica, in quanto Amministrazione titolare del Piano,
provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel
caso previsto dal citato art. 44, comma 2, del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui
partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica,
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie, delle regioni, nonche' del
partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui
alle lettere d) ed e), comma 3, del citato art. 44 del decreto-legge
n. 34 del 2019.
2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC,
il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con:
settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi
finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi
perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con
esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita' del
primo triennio, anche in formato standard elaborabile.
2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli
interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato art. 44 del
decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di
coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per
la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di
rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di
convenzioni gia' esistenti con societa' in house, misure di
accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta del
Ministero della transizione ecologica, responsabile del PSC in
oggetto.
2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle
disponibilita' di bilancio annuali afferenti ai cicli di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.
2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla
citata delibera Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, recante «Fondo sviluppo e
coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».