Transizione ecologica: i finanziamenti per le startup sono l'oggetto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105.
Si tratta dell'investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del Pnrr.
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A seguire il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022
Attuazione dell'Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture
capital attivi nella transizione ecologica» del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. (22A02720)
(Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n.105)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;
Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del
Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR
dell'Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio,
recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a
misure e investimenti del medesimo PNRR;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN
recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto, in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.4 «Supporto
a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica»,
previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile» del predetto Piano, che prevede
l'istituzione di un fondo denominato «Green Transition Fund» al fine
di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di
innovazione, con particolare focus sui settori della transizione
verde, tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti;
Viste le indicazioni riferite all'investimento 5.4 contenute
nell'allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali e' specificato, tra l'altro,
che l'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive
nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione del
predetto «Green Transition Fund», avente dotazione di euro
250.000.000,00, con una strategia di investimento focalizzata, in
particolar modo, su rinnovabili, economia circolare, mobilita',
efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio
dell'energia, ed e' previsto, per le operazioni, un periodo di
investimento di cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di
gestione del portafoglio, nonche' che il Fondo investe in fondi
rilevanti di venture capital, start-up e programmi di
incubazione/accelerazione, affiancando i principali gestori di
venture capital e operatori del sistema;
Visti, altresi', i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori
disposizioni definiti per l'investimento 5.4 dal medesimo allegato
alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare:
a) che la Milestone dell'investimento M2C2-42, da raggiungere
entro il mese di giugno 2022, e' costituita dalla firma dell'accordo
finanziario, che delinei gli investimenti indiretti nei gestori di
fondi di venture capital (VC) finanziario con investimenti e
imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione verde,
al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e
start-up, rafforzare l'azione dei fondi VC attivi e sviluppare
iniziative nuove e innovative in partenariato con le imprese,
includendo i seguenti elementi:
politica di investimento;
criteri di ammissibilita';
conformita' delle operazioni sostenute nell'ambito di questo
intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante la
verifica della sostenibilita', l'uso di un elenco di esclusione e il
requisito di conformita' alla normativa ambientale dell'UE e
nazionale;
b) che il Target M2C2-43 dello stesso investimento, da conseguire
entro il 30 giugno 2026, e' dato dall'attivazione, da parte del
predetto Fondo, di almeno 250.000.000 euro di investimenti privati
nel settore delle tecnologie verdi, specificando che:
il contributo climatico dell'investimento secondo la
metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 deve
rappresentare il 100 % del costo totale dell'investimento sostenuto
dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;
al fine di garantire che la misura sia conforme agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» (2021/C58/01), i criteri di ammissibilita'
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare
progetti dovranno escludere le attivita' di cui al seguente elenco:
i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii)
attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e
agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attivita' nel
cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe
causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve inoltre
prevedere che siano selezionate solo le attivita' conformi alla
pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che detta, tra
l'altro, disposizioni per la razionalizzazione del sistema del
venture capital nazionale e, in particolare:
a) il comma 116, che prevede che, al fine di semplificare e
rafforzare il settore del venture capital e il tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa' di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art. 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art. 1, comma 897, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge n. 145
del 2018;
b) il comma 117, che attribuisce il diritto di opzione a Cassa
depositi e prestiti, in qualita' di Istituto nazionale di promozione
ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in
Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da essa
gestiti;
c) i commi 206 e 207, che prevedono la possibilita' di
sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il Ministero dello
sviluppo economico, di quote o azioni di uno o piu' fondi per il
venture capital o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il
venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2, del
decreto-legge n. 98 del 2011, anche unitamente ad altri investitori
istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione
dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di
investimento;
d) l'art. 1, comma 208, che prevede che, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato
di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014;
e) l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui
al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con
una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2025;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, commi 116 e 117, la
societa' CDP Equity ha acquistato quote di partecipazione di
maggioranza in Invitalia Ventures SGR, la cui denominazione e' stata
modificata in CDP Venture Capital SGR S.p.a. - Fondo nazionale
innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
il Sud 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2019, n. 176, recante «Definizione delle modalita' di
investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il
Fondo di sostegno al venture capital»;
Ritenuto opportuno, al fine di perseguire con maggiore efficacia
gli obiettivi previsti e garantire una adeguata sinergia con gli
strumenti gia' in essere, che le risorse di cui all'investimento 5.4
della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza siano investite in un fondo di investimento alternativo
mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR
S.p.a. - Fondo nazionale innovazione, scaturente dalle operazioni di
cui all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018 e che
con tale societa' sia, dunque, sottoscritto l'accordo finanziario per
la gestione del predetto Fondo «Green Transition Fund»;
Vista la necessita' di definire le disposizioni necessarie ad
attuare l'investimento 5.4 alla luce della predetta allocazione,
tenendo conto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento,
relative sia agli interventi di venture capital sia alle condizioni
di utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Vista la comunicazione del 22 gennaio 2014 della Commissione
europea e successive modificazioni, recante gli «Orientamenti sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), e la successiva omologa
comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'art. 9, che individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, «Do
no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del
4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C280/01 del
13 luglio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sulla verifica
della sostenibilita' per il Fondo InvestEU»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio
2021, n. 2021/241;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare,
l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che «le amministrazioni
di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno
il quaranta per cento delle risorse allocabili territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n.
108 del 2021;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in
particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del
quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione
titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ai corrispondenti milestone e target, che, in
particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico
l'importo di euro 250.000.000,00 per l'attuazione del richiamato
Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella
transizione ecologica»;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di cui al
punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la
Commissione europea»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni,
recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi
del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare
adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti
codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso»;
Visto la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto
(CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici
che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
b) «Fondo GTF»: il fondo «Green Transition Fund» di cui alla
Missione 2, Componente 2, Investimento 5.4 del PNRR, costituito come
fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato per le
finalita' di cui al predetto investimento;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
d) «milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi
IT, ecc.);
e) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali
di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e
cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e
coesione; Salute);
f) «OLAF» l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;
g) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del
regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021;
h) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.A.;
i) Principio (DNSH): il principio definito all'art. 17 del
regolamento UE 2020/852, cui devono conformarsi gli investimenti e le
riforme del PNRR;
j) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per il Sud 27 giugno 2019, recante
definizione delle modalita' di investimento del Ministero attraverso
il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1, comma
209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;
k) target: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di
edificio ristrutturato, ecc.).
Art. 2
Finalita' e risorse
1. Il presente decreto fornisce le disposizioni atte a consentire
la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale
di riferimento, dell'Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture
capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell'ambito
della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica»,
Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita'
sostenibile», del PNRR.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento di cui al
comma 1, pari ad euro 250.000.000,00, sono utilizzate per il
finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target»
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti
fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di
investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF,
istituito e gestito ai sensi dell'art. 3, comma 1.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obiettivo di cui
all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e
successive modifiche e integrazioni, nella gestione del Fondo GTF la
SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa, da definire anche in
sede di stipula dell'accordo finanziario di cui all'art. 3, per
investire un importo almeno pari al 40 (quaranta) per cento delle
risorse di cui all'art. 2 per il finanziamento di operazioni che
prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
Art. 3
Istituzione del Fondo GTF e modalita' di gestione
1. Il Fondo GTF e' istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di
un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il Ministero e
la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono disciplinati
i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
dell'Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilita' sostenibile» del PNRR.
2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte
a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in
particolare, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
dell'economia circolare, della mobilita' sostenibile, dell'efficienza
energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia,
ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette
finalita', il Fondo GTF:
a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a
favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con
particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere
della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che
realizzano progetti innovativi, anche gia' avviati, non prima del 1
febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di
scalabilita';
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti
dalla SGR ovvero, su un flusso delle opportunita' di investimento
generato dalla stessa SGR nonche' con altri fondi di investimento
purche' gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e
positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto
organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni:
a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni,
seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
b) con importo dell'investimento compreso tra euro 1.000.000,00
ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro
5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
c) rivolte agli ambiti di cui al comma 2;
d) conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). A tal
fine la SGR, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma
4, assicura:
d.1) la verifica della sostenibilita', effettuata ai sensi
degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di
sostenibilita' per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni
contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e
tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla
medesima circolare per liInvestimento di cui al presente decreto;
d.2) la verifica della conformita' giuridica dei progetti alla
pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale.
e) che concorrono al 100% al raggiungimento dell'«obiettivo
climatico», sulla base della metodologia prevista dall'allegato VI
del regolamento (UE) 2021/241;
f) ferme restando le specificita' derivanti dalla forma di
intervento di cui al presente decreto, rispettano il divieto di
doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
g) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di
riferimento.
4. Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF
operazioni riferite alle seguenti attivita':
a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia
elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonche' le
relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione
che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per
quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle
azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di
rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti
quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica,
catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o
recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni
non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti
dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto
attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico,
l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di
trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono
intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le
operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purche' tali azioni non determinino un aumento della
capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione
della sua durata di vita;
d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
5. Nell'ambito dell'accordo finanziario di cui al comma 1 sono
definite le modalita' operative per l'attuazione della strategia di
investimento prevista dal presente articolo, specificando, tra
l'altro gli obiettivi di investimento; l'ambito di applicazione e i
beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il
processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di
rischio e rendimento per ogni tipo di investitore; la politica di
rischio e la politica antiriciclaggio; la governance; i limiti di
diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale
proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari;
la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi
e per l'attuazione Il medesimo accordo finanziario specifica,
altresi':
a) le modalita' di monitoraggio del rispetto delle condizioni di
cui al comma 3, lettera d), anche nel corso della realizzazione
dell'operazione;
b) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone e target
associati all'investimento PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 1043
della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art.
22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli
ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio previste dalle
norme europee o nazionali;
c) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente
assegnati;
d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa, nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
e) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
f) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
g) le disposizioni volte a favorire la parita' di genere e la
protezione e valorizzazione dei giovani;
h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse
fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e
controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su
richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR,
dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della
Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti
Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF,
la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art.
129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM)
1046/2018;
i) gli obblighi a rispondere a tutte le richieste di
informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal
Ministero;
j) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 27 giugno 2019
e successive modifiche e integrazioni.
2. Ferma restando la gestione delle risorse destinate
all'Investimento 5.4 di cui al presente decreto ad opera della SGR,
il Ministero vigila, fornendo alla SGR le direttive occorrenti, sul
rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il
raggiungimento dei risultati dell'investimento, cosi' come
individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio
del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e
integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi
finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo
dei fondi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.