Transizione ecologica: i finanziamenti per le startup

Transizione ecologia startup
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105 il decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022. Previsti 250 milioni di euro

Transizione ecologica: i finanziamenti per le startup sono l'oggetto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105.

Si tratta dell'investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione  ecologica» previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e  transizione   ecologica», Componente 2 «Energia  rinnovabile,  idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del Pnrr.

Prevista la disponibilità di 250.000.000,00 (250 milioni) €.

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A seguire il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022 

 

Attuazione dell'Investimento  5.4  «Supporto  a  start-up  e  venture
capital attivi nella transizione ecologica» del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. (22A02720)
 

(Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n.105)

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre

2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la

ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi

COVID-19;

  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la

ripresa e la resilienza;

  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  approvato  con

decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata

all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21

del 14 luglio 2021;

  Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del

Consiglio  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del   PNRR

dell'Italia,  trasmesso  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio,

recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari  in  relazione  a

misure e investimenti del medesimo PNRR;

  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali

e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la

notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN

recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10

«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da

parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di

attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto

disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle

risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

  Visto, in particolare, la misura M2C2 - Investimento 5.4  «Supporto

a start-up e venture capital  attivi  nella  transizione  ecologica»,

previsto  nell'ambito  della  Missione   2   «Rivoluzione   verde   e

transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile,  idrogeno,

rete  e  mobilita'  sostenibile»  del  predetto  Piano,  che  prevede

l'istituzione di un fondo denominato «Green Transition Fund» al  fine

di  incoraggiare  e  stimolare  la  crescita  di  un  ecosistema   di

innovazione, con particolare  focus  sui  settori  della  transizione

verde, tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti;

  Viste  le  indicazioni  riferite  all'investimento  5.4   contenute

nell'allegato alla citata decisione  di  approvazione  del  Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali e' specificato, tra  l'altro,

che l'investimento mira a favorire lo  sviluppo  di  start-up  attive

nell'ambito  della  transizione  verde  mediante  l'istituzione   del

predetto  «Green  Transition  Fund»,   avente   dotazione   di   euro

250.000.000,00, con una strategia  di  investimento  focalizzata,  in

particolar  modo,  su  rinnovabili,  economia  circolare,  mobilita',

efficienza   energetica,   gestione   dei   rifiuti   e    stoccaggio

dell'energia, ed e'  previsto,  per  le  operazioni,  un  periodo  di

investimento di cinque anni, seguiti  da  ulteriori  cinque  anni  di

gestione del portafoglio, nonche'  che  il  Fondo  investe  in  fondi

rilevanti   di   venture   capital,   start-up   e    programmi    di

incubazione/accelerazione,  affiancando  i  principali   gestori   di

venture capital e operatori del sistema;

  Visti,  altresi',  i  traguardi,  gli  obiettivi  e  le   ulteriori

disposizioni definiti per l'investimento 5.4  dal  medesimo  allegato

alla citata decisione di approvazione del  Consiglio  ECOFIN  del  13

luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare:

    a) che la Milestone  dell'investimento  M2C2-42,  da  raggiungere

entro il mese di giugno 2022, e' costituita dalla firma  dell'accordo

finanziario, che delinei gli investimenti indiretti  nei  gestori  di

fondi  di  venture  capital  (VC)  finanziario  con  investimenti   e

imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione  verde,

al fine di ampliare il  capitale  a  disposizione  di  ricercatori  e

start-up, rafforzare  l'azione  dei  fondi  VC  attivi  e  sviluppare

iniziative  nuove  e  innovative  in  partenariato  con  le  imprese,

includendo i seguenti elementi:

      politica di investimento;

      criteri di ammissibilita';

      conformita' delle operazioni sostenute  nell'ambito  di  questo

intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del  principio

«non arrecare  un  danno  significativo»  (2021/C58/01)  mediante  la

verifica della sostenibilita', l'uso di un elenco di esclusione e  il

requisito  di  conformita'  alla  normativa  ambientale   dell'UE   e

nazionale;

    b) che il Target M2C2-43 dello stesso investimento, da conseguire

entro il 30 giugno 2026,  e'  dato  dall'attivazione,  da  parte  del

predetto Fondo, di almeno 250.000.000 euro  di  investimenti  privati

nel settore delle tecnologie verdi, specificando che:

      il   contributo   climatico   dell'investimento   secondo    la

metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 deve

rappresentare il 100 % del costo totale  dell'investimento  sostenuto

dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;

      al  fine  di  garantire  che  la  misura  sia   conforme   agli

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un

danno  significativo»  (2021/C58/01),  i  criteri  di  ammissibilita'

contenuti nel capitolato d'oneri dei  prossimi  inviti  a  presentare

progetti dovranno escludere le attivita' di cui al  seguente  elenco:

i) attivita' connesse  ai  combustibili  fossili,  compreso  l'uso  a

valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di  quote  di

emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra

previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;  iii)

attivita' connesse alle discariche di rifiuti,  agli  inceneritori  e

agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv)  attivita'  nel

cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei  rifiuti  potrebbe

causare un danno all'ambiente. Il  capitolato  d'oneri  deve  inoltre

prevedere che siano  selezionate  solo  le  attivita'  conformi  alla

pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante

«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e

bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021»,  che  detta,  tra

l'altro,  disposizioni  per  la  razionalizzazione  del  sistema  del

venture capital nazionale e, in particolare:

    a) il comma 116, che prevede  che,  al  fine  di  semplificare  e

rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto

economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico

puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte

dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di

partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di

gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,

nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per

favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art. 1, comma 897, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge n.  145

del 2018;

    b) il comma 117, che attribuisce il diritto di  opzione  a  Cassa

depositi e prestiti, in qualita' di Istituto nazionale di  promozione

ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge  28  dicembre  2015,  n.

208, per  l'acquisto  della  quota  di  partecipazione  azionaria  in

Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione in fondi da  essa

gestiti;

    c)  i  commi  206  e  207,  che  prevedono  la  possibilita'   di

sottoscrizione da parte  dello  Stato,  tramite  il  Ministero  dello

sviluppo economico, di quote o azioni di uno  o  piu'  fondi  per  il

venture capital o di uno o piu' fondi che investono in fondi  per  il

venture  capital,  come  definiti  dall'art.   31,   comma   2,   del

decreto-legge n. 98 del 2011, anche unitamente ad  altri  investitori

istituzionali, pubblici o privati,  privilegiati  nella  ripartizione

dei proventi derivanti  dalla  gestione  dei  predetti  organismi  di

investimento;

    d) l'art. 1, comma 208, che prevede che, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello  Stato

di cui ai commi 206 e 207  nel  rispetto  della  comunicazione  della

Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli  «Orientamenti  sugli

aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il

finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della

Commissione, del 17 giugno 2014;

    e) l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di  cui

al comma 206, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero

dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con

una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,

2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022

al 2025;

  Considerato che, ai sensi del citato art. 1, commi 116  e  117,  la

societa'  CDP  Equity  ha  acquistato  quote  di  partecipazione   di

maggioranza in Invitalia Ventures SGR, la cui denominazione e'  stata

modificata in CDP  Venture  Capital  SGR  S.p.a.  -  Fondo  nazionale

innovazione;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per

il Sud 27 giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29

luglio  2019,  n.  176,  recante  «Definizione  delle  modalita'   di

investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il

Fondo di sostegno al venture capital»;

  Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  con  maggiore  efficacia

gli obiettivi previsti e garantire  una  adeguata  sinergia  con  gli

strumenti gia' in essere, che le risorse di cui all'investimento  5.4

della Missione 2, Componente 2, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza siano investite in un fondo  di  investimento  alternativo

mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital  SGR

S.p.a. - Fondo nazionale innovazione, scaturente dalle operazioni  di

cui all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018  e  che

con tale societa' sia, dunque, sottoscritto l'accordo finanziario per

la gestione del predetto Fondo «Green Transition Fund»;

  Vista la necessita'  di  definire  le  disposizioni  necessarie  ad

attuare l'investimento 5.4  alla  luce  della  predetta  allocazione,

tenendo conto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento,

relative sia agli interventi di venture capital sia  alle  condizioni

di  utilizzo  delle  risorse  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e

resilienza;

  Vista la  comunicazione  del  22  gennaio  2014  della  Commissione

europea e successive modificazioni, recante gli  «Orientamenti  sugli

aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il

finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), e  la  successiva  omologa

comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);

  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;

  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro

che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del

regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'art. 9, che individua

gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio  di

non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH,  «Do

no significant harm»);

  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18

febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione

del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del

4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852   del

Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio

tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa

considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo

sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o

all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno

significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e

che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

  Vista la comunicazione della Commissione europea  2021/C280/01  del

13 luglio 2021,  concernente  «Orientamenti  tecnici  sulla  verifica

della sostenibilita' per il Fondo InvestEU»;

  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,

il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.

tagging) e gli allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio

2021, n. 2021/241;

  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e

milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che

stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale

dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.

223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,

ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia

e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili

per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'

le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al

comma 1037;

  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  medesima  legge

30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine  di  supportare

le attivita' di gestione, di monitoraggio, di  rendicontazione  e  di

controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria

generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema

informatico;

  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e

delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto;

  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente

«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,

l'art.  8  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale

titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento

delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,

rendicontazione e controllo;

  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto

decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che «le  amministrazioni

di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di  definizione

delle procedure di  attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  almeno

il quaranta per  cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,

anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di

provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le

specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali

titolari di interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto  decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.

108 del 2021;

  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per

il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche

amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in

particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del

quale «con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6

agosto 2021 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo

all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna  amministrazione

titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza  e  ai  corrispondenti  milestone  e   target,   che,   in

particolare, ha  assegnato  al  Ministero  dello  sviluppo  economico

l'importo di euro  250.000.000,00  per  l'attuazione  del  richiamato

Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi  nella

transizione ecologica»;

  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione

delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,

ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,

riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  e  successive

modificazioni ed integrazioni, nonche'  le  disposizioni  di  cui  al

punto 7 del medesimo  decreto,  ai  sensi  delle  quali  «le  singole

amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del

sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30

dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero

dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  ragioneria  generale

dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e

degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed

obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle

richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22

del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la

Commissione europea»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11

ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria

delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza di cui all'art. 1, comma 1042,  della  legge  30  dicembre

2020, n. 178;

  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre

2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con

particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi

perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne

beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione

previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di

risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la

valutazione degli interventi;

  Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3  e  successive  modificazioni,

recante  «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di   pubblica

amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai  sensi

del quale «Gli atti  amministrativi  anche  di  natura  regolamentare

adottati dalle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del

decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il

finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di

investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti

codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale

dell'atto stesso»;

  Visto la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce

la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto

(CUP), codice identificativo dei progetti  di  investimento  pubblici

che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema

di monitoraggio degli investimenti pubblici;

  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano

nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle

istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano

nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto

del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente

(DNSH)»;

  Vista la circolare RGS-MEF del 31  dicembre  2021,  n.  33,  «Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla

circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni

tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',

finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio

finanziamento»;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

 

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che

riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di

intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo

di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;

  b) «Fondo GTF»: il  fondo  «Green  Transition  Fund»  di  cui  alla

Missione 2, Componente 2, Investimento 5.4 del PNRR, costituito  come

fondo di  investimento  alternativo  mobiliare  e  riservato  per  le

finalita' di cui al predetto investimento;

    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    d) «milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite  una

determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che

rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello

nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi

IT, ecc.);

    e)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi

generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali

che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.

Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali

di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e

cultura; Rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture

per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e

coesione; Salute);

    f) «OLAF» l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

    g) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato

alla Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  del

regolamento (UE) 2021/241 e approvato  con  decisione  del  Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021;

    h) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.A.;

    i) Principio  (DNSH):  il  principio  definito  all'art.  17  del

regolamento UE 2020/852, cui devono conformarsi gli investimenti e le

riforme del PNRR;

    j) «decreto 27  giugno  2019»:  il  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con  il  Ministro  per  il  Sud  27  giugno  2019,  recante

definizione delle modalita' di investimento del Ministero  attraverso

il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'art. 1,  comma

209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;

  k) target: il traguardo quantitativo  da  raggiungere  tramite  una

determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che

rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello

nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero

di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di

edificio ristrutturato, ecc.).

 

                               Art. 2  

                         Finalita' e risorse

  1. Il presente decreto fornisce le disposizioni atte  a  consentire

la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea  e  nazionale

di riferimento, dell'Investimento 5.4 «Supporto a start-up e  venture

capital attivi  nella  transizione  ecologica»  previsto  nell'ambito

della  Missione  2  «Rivoluzione  verde  e  transizione   ecologica»,

Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e   mobilita'

sostenibile», del PNRR.

  2. Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento di cui  al

comma  1,  pari  ad  euro  250.000.000,00,  sono  utilizzate  per  il

finanziamento  di  operazioni  di  sostegno  alle  «imprese   target»

conformi ai requisiti previsti  dal  presente  decreto.  Ai  predetti

fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in  un  fondo  di

investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo  GTF,

istituito e gestito ai sensi dell'art. 3, comma 1.

  3. Allo scopo di  assicurare  il  rispetto  dell'obiettivo  di  cui

all'art.  2,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021  e

successive modifiche e integrazioni, nella gestione del Fondo GTF  la

SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa, da  definire  anche  in

sede di stipula dell'accordo  finanziario  di  cui  all'art.  3,  per

investire un importo almeno pari al 40  (quaranta)  per  cento  delle

risorse di cui all'art. 2 per  il  finanziamento  di  operazioni  che

prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e

Sicilia.

 

                               Art. 3

          Istituzione del Fondo GTF e modalita' di gestione  

  1. Il Fondo GTF e' istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di

un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il  Ministero  e

la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono disciplinati

i  reciproci  rapporti,  gli  obblighi  delle  parti  e  definite  le

modalita'  di  utilizzo  delle   risorse   destinate   all'attuazione

dell'Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e transizione

ecologica», Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e

mobilita' sostenibile» del PNRR.

  2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono  volte

a favorire la transizione ecologica delle filiere  negli  ambiti,  in

particolare,  dell'utilizzo  di   fonti   di   energia   rinnovabile,

dell'economia circolare, della mobilita' sostenibile, dell'efficienza

energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia,

ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per  le  predette

finalita', il Fondo GTF:

    a) opera  attraverso  investimenti  diretti  ovvero  indiretti  a

favore  di  start-up  con  elevato  potenziale   di   sviluppo,   con

particolare riguardo verso le piccole e medie imprese  delle  filiere

della  transizione  ecologica  e  le  piccole  e  medie  imprese  che

realizzano progetti innovativi, anche gia' avviati, non prima  del  1

febbraio  2020,  ma  caratterizzati   da   significativo   grado   di

scalabilita';

    b) favorisce il co-investimento con  fondi  istituiti  e  gestiti

dalla SGR ovvero, su un flusso  delle  opportunita'  di  investimento

generato dalla stessa SGR nonche' con  altri  fondi  di  investimento

purche' gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza  e

positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto

organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.

  3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni:

    a) con periodo di  investimento  non  superiore  a  cinque  anni,

seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;

    b) con importo dell'investimento compreso tra  euro  1.000.000,00

ed  euro  15.000.000,00,  per  investimenti  diretti,  e   tra   euro

5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;

    c) rivolte agli ambiti di cui al comma 2;

    d)  conformi  agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del

principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). A  tal

fine la SGR, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al  comma

4, assicura:

      d.1) la verifica  della  sostenibilita',  effettuata  ai  sensi

degli  orientamenti  tecnici  della  Commissione  sulla  verifica  di

sostenibilita'  per  il  Fondo  InvestEU,  secondo   le   indicazioni

contenute nella circolare RGS-MEF  n.  32  del  30  dicembre  2021  e

tenendo conto del regime relativo  ai  vincoli  DNSH  indicato  dalla

medesima circolare per liInvestimento di cui al presente decreto;

      d.2) la verifica della conformita' giuridica dei progetti  alla

pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale.

    e) che  concorrono  al  100%  al  raggiungimento  dell'«obiettivo

climatico», sulla base della metodologia  prevista  dall'allegato  VI

del regolamento (UE) 2021/241;

    f) ferme  restando  le  specificita'  derivanti  dalla  forma  di

intervento di cui al  presente  decreto,  rispettano  il  divieto  di

doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

    g) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed  europee  di

riferimento.

  4. Non sono in ogni caso ammissibili  al  sostegno  del  Fondo  GTF

operazioni riferite alle seguenti attivita':

    a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso  l'uso  a

valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia

elettrica e/o di calore  a  partire  dal  gas  naturale,  nonche'  le

relative infrastrutture di trasmissione,  trasporto  e  distribuzione

che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui

all'allegato III degli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del

principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);

    b) attivita' nell'ambito del  sistema  di  scambio  di  quote  di

emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra

previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

    c)  attivita'  connesse  alle   discariche   di   rifiuti,   agli

inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.  Per

quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non  si  applica  alle

azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento  di

rifiuti pericolosi  non  riciclabili,  ne'  agli  impianti  esistenti

quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza  energetica,

catturare i  gas  di  scarico  per  lo  stoccaggio  o  l'utilizzo,  o

recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni

non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti

dell'impianto o un'estensione della sua durata di  vita.  Per  quanto

attiene   agli   impianti   di   trattamento   meccanico   biologico,

l'esclusione non si applica alle azioni previste  negli  impianti  di

trattamento meccanico biologico esistenti  quando  tali  azioni  sono

intese  ad  aumentare  l'efficienza  energetica   o   migliorare   le

operazioni di  riciclaggio  dei  rifiuti  differenziati  al  fine  di

convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti

organici, purche'  tali  azioni  non  determinino  un  aumento  della

capacita' di trattamento dei rifiuti  dell'impianto  o  un'estensione

della sua durata di vita;

    d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a  lungo  termine  dei

rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

  5. Nell'ambito dell'accordo finanziario di  cui  al  comma  1  sono

definite le modalita' operative per l'attuazione della  strategia  di

investimento  prevista  dal  presente  articolo,  specificando,   tra

l'altro gli obiettivi di investimento; l'ambito di applicazione  e  i

beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il

processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di

rischio e rendimento per ogni tipo di  investitore;  la  politica  di

rischio e la politica antiriciclaggio; la  governance;  i  limiti  di

diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale

proprio, compresa la strategia di uscita per  investimenti  azionari;

la politica di investimento e il calendario per la raccolta di  fondi

e  per  l'attuazione  Il  medesimo  accordo  finanziario   specifica,

altresi':

    a) le modalita' di monitoraggio del rispetto delle condizioni  di

cui al comma 3, lettera  d),  anche  nel  corso  della  realizzazione

dell'operazione;

    b) gli  adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e

imputazione  dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  per   il

monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei

progetti e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone  e  target

associati all'investimento PNRR, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1043

della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art.

22, paragrafo 2, lettera d), del  regolamento  (UE)  2021/241  e  gli

ulteriori adempimenti per finalita' di  monitoraggio  previste  dalle

norme europee o nazionali;

    c) il  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione

finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario

(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,

in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica

dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  della  corruzione  e  di

recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente

assegnati;

    d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa, nel

rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;

    e) gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione

previsti dall'art. 34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  incluse  le

dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle

risorse dell'Unione europea -  NextGenerationEU  e  le  modalita'  di

valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

    f)  gli  obblighi  necessari  ad  assicurare  la   tracciabilita'

dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

    g) le disposizioni volte a favorire la parita'  di  genere  e  la

protezione e valorizzazione dei giovani;

    h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto  anche  di  quanto

previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse

fasi di controllo e verifica  previste  dal  sistema  di  gestione  e

controllo del PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su

richiesta  del  Ministero,  del  Servizio  centrale  per   il   PNRR,

dell'Unita' di audit, della  Commissione  europea,  dell'OLAF,  della

Corte dei conti europea, della Procura  europea  e  delle  competenti

Autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF,

la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti  di  cui  all'art.

129,  paragrafo  1,  del  regolamento   finanziario   (UE;   EURATOM)

1046/2018;

    i)  gli  obblighi  a  rispondere  a   tutte   le   richieste   di

informazioni, di dati e di rapporti tecnici  periodici  disposte  dal

Ministero;

    j) le ulteriori disposizioni operative  volte  ad  assicurare  il

rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

 

                               Art. 4

                         Disposizioni finali

  1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 27 giugno  2019

e successive modifiche e integrazioni.

  2.   Ferma   restando   la   gestione   delle   risorse   destinate

all'Investimento 5.4 di cui al presente decreto ad opera  della  SGR,

il Ministero vigila, fornendo alla SGR le direttive  occorrenti,  sul

rispetto  delle  condizioni  e  delle  tempistiche  previste  per  il

raggiungimento   dei   risultati   dell'investimento,   cosi'    come

individuati in allegato alla decisione di  esecuzione  del  Consiglio

del 13 luglio 2021 e dai successivi  eventuali  atti  modificativi  e

integrativi e adotta le opportune misure per tutelare  gli  interessi

finanziari dell'Unione europea e per garantire il  corretto  utilizzo

dei fondi.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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