Transizione ecologica: misure a supporto del ministero sono state introdotte in sede di conversione, con modifiche, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 nella legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188).
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Le misure, funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), riguardano:
- l'assunzione di personale presso il Mite;
- la struttura di missione per l'attuazione del Pnrr presso il Mite e il Mise;
- l'avvalimento da parte del ministero della Transizione ecologica di personale dell'Enea e dell'Ispra e la modifica della dipendenza funzionale del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'arma dei carabinieri;
- l'accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale;
- la nomina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico;
- il consiglio di amministrazione dell'Enea;
- disposizioni amministrative del regime transitorio in materia di Via.
Di seguito lo stralcio delle misure sopra elencate.
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Testo coordinato del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021), coordinato con la legge
di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in questo stesso S.O.),
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia.». (21A04886)
(in S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2021, n. 188)
Vigente al: 7-8-2021
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(omissis)
((Titolo II-bis
MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT))
((Art. 17 quinquies
Assunzione di personale presso il Ministero della transizione
ecologica
1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di
transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le
funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche'
di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica
ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n.
204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione
ecologica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante
procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita'
semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata
specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di
laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del
citato decreto-legge n. 44 del 2021.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto,
alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica, attivita' di
supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale
presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di
cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste
nella verifica dell'attivita' svolta.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica
del Ministero della transizione ecologica e' incrementata di 155
unita' di personale dell'Area III.
4. Al comma 317 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole: «nell'anno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole:
«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e
le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 2030»;
b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la SOGESID Spa di cui all'art. 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno
2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871
a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facolta'
assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto
a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.))
((Art. 17 sexies
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico
1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale
generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui
all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31
dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui
all'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 e'
prorogato al 31 luglio 2021.))
((Art. 17 septies
Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di
personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza
funzionale del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
1. Il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento
delle attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del
PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unita'
di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di
comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica.
L'individuazione delle unita' di personale e le modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno
2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al
presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza,
mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del Ministero
della transizione ecologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900
euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 800, comma 1, il numero: «4.207» e' sostituito dal
seguente: «4.204»;
b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: «1.131» e'
sostituito dal seguente: «1.128»;
c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: «1.108» e'
sostituito dal seguente: «1.105»;
d) all'art. 174-bis:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che,
ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di
stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i
compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza
funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il
Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per
lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita
funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei
confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto
all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito
al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale»;
2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi
strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle
materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della
transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e
forestali».))
((Art. 17 octies
Misure di accelerazione delle attivita' dei commissari in materia
ambientale
1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, al primo periodo, le parole: «e senza alcun onere aggiuntivo per
la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi
poteri e le deroghe previsti per il commissario» e il terzo periodo
e' sostituito dai seguenti: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra
estranei alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso
determinato nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a
carico del quadro economico degli interventi cosi' come risultante
dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il
soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una
pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento
di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario».
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, per la realizzazione
degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso
ogni commissario e' istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente
di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di
duecento unita'.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione
ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le
modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a
trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base
della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.
4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al
comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta unita' e nel
limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro
2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti
sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di
architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore
territoriale, biologo, dott. commercialista, avvocato, appartenenti
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da
individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal
Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a
decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma,
al quale si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per
l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750
euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. All'art. 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 5,
primo, secondo e terzo periodo, del citato art. 20,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo
periodo, del citato art. 20».
7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di
collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine
della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia e' nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di
Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o
maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione
ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici
di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che
svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle societa'
controllate da amministrazioni dello Stato, nonche' dei soggetti
privati da individuare con le procedure di cui all'art. 4, comma 3,
del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del
Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o completare, e' pari a
quello indicato dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le
funzioni di stazione appaltante e' autorizzata l'apertura di una
contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono
tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali,
nonche' le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.
Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una
struttura di supporto composta da un contingente di sei unita' di
personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma
4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31
dicembre 2026.
8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021
e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a
euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
((Art. 17 novies
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento
climatico. La durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui
all'art. 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si
tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di
comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento
di appartenenza e conserva, se piu' favorevole, il trattamento
economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di
appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma
la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti
spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello
dirigenziale previsti dalla normativa vigente.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000
per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.))
((Art. 17 decies
Consiglio di amministrazione dell'ENEA
1. All'art. 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
componenti».
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.))
((Art. 17 undecies
Regime transitorio in materia di VIA
1. L'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'art. 31, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza
statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a
10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2),
ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
2. All'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «numero massimo di
quaranta unita',» sono inserite le seguenti: «inclusi il presidente e
il segretario,» e dopo le parole: «delle amministrazioni statali e
regionali,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni
universitarie,»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione
di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione
del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel
caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma
2-bis, si applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari
percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il
compenso di cui al comma 5»;
b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto
ai sensi del presente comma».))