(Transizione ecologica per il tessile e la moda)
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 novembre 2024 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni destinate alle imprese del settore tessile, moda e accessori. Queste agevolazioni mirano a sostenere la transizione ecologica e digitale delle aziende operanti in questi settori.
Gli stanziamenti sono pari a cinnque milioni di euro per il 2023 e a 10 milioni di euro per il 2024.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 dell'11 dicembre 2024 fino alle ore 12 del 31 gennaio 2025.
Il testo completo del decreto è pubblicato qui in coda.
Questo decreto si inserisce nel contesto delle iniziative previste dal decreto interministeriale dell'8 agosto 2024, come indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2024.
Comunicato del ministero delle Imprese e del made in Italy relativo al decreto direttoriale 8 novembre 2024 - Misure per la transizione verde e digitale nella moda. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione. (24A06094) (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2024)
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Decreto direttoriale 8 novembre 2024 - Misure per la transizione verde e digitale nella moda. Termini e modalità di presentazione delle istanze
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”;
Visto, in particolare, l’articolo 11 della predetta legge n. 206 del 2023, che, al fine di promuovere e sostenere investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro per l’anno 2024;
Visto il comma 2 del citato articolo 11 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto ad individuare le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della misura;
Visto il comma 4 del citato articolo 11 che prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, prevedendo a tal fine l’utilizzo parziale dell’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni; Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello 2 sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del 3 Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;
Visto l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”; Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Visto il decreto 8 agosto 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2024, al numero 1354, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 2024;
Visto, in particolare, l’articolo 7 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l’accesso alle agevolazioni, ed in particolare il comma 1 che demanda ad un successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy l’individuazione dei termini 4 iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni necessarie per la corretta attuazione dell’intervento;
DECRETA
Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) “decreto 8 agosto 2024”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 agosto 2024, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 220 del 19 settembre 2024; b) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy; c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia; d) “Carta di Identità Elettronica”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019; e) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell’amministrazione digitale); f) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 2. (Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto 8 agosto 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto 8 agosto 2024 volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto 8 agosto 2024, all’attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore di cui all’articolo 3 del medesimo decreto
Art. 3 (Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)
1. Le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 8 agosto 2024, devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025. L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.
2. Alla predetta domanda devono essere allegati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto 8 agosto 2024, i seguenti documenti: a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 8 agosto 2024; b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati di cui all’articolo 7, comma 4 del decreto 8 agosto 2024 relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; c) una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma, volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l’erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione. Con riferimento all’ottenimento delle certificazioni in materia ambientale, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 8 agosto 2024, la relazione dovrà dare evidenza delle certificazioni in materia ambientale che si intende acquisire, tenuto conto che l’elenco fornito nell’ambito della richiamata lettera c) ha carattere indicativo e non esaustivo; d) i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda predisposti dai soggetti di cui alla lettera c) contenenti i seguenti elementi minimi: i. oggetto della prestazione; ii. elenco delle attività previste ai fini dell’espletamento della prestazione; iii. indicazione della durata della prestazione; iv. corrispettivo economico per l’esecuzione della prestazione. 6 e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere.
3. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto 8 agosto 2024 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione nell’ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento. 5. Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC), pertanto, i soggetti proponenti devono disporre di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore.
Art. 4 (Criteri di formazione dell’ordine di valutazione delle domande di agevolazione)
1. Decorso il termine finale di cui all’articolo 3, comma 1, il Soggetto gestore, sulla base dei dati resi nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del presente provvedimento, procede a definire il punteggio attribuibile alle singole domande di agevolazione pervenute, sulla base dei parametri e delle modalità indicati all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto 8 agosto 2024. 2. In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza alla domanda che ha conseguito il punteggio maggiore per il criterio di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a) del decreto 8 agosto 2024. 3. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1, procede a formare l’ordine di valutazione delle domande; entro il medesimo termine, il predetto ordine di valutazione è pubblicato nel sito internet di cui all’articolo 3, comma 1, del presente provvedimento e nella competente sezione del sito internet del Ministero.
Art. 5 (Valutazione delle istanze e concessione delle agevolazioni)
1. A seguito della pubblicazione dell’ordine di valutazione delle domande, il Soggetto gestore avvia le attività istruttorie di competenza sulla base di quanto definito dall’articolo 8 del decreto 8 agosto 2024, procedendo, laddove necessario, alla richiesta di chiarimenti o integrazioni ulteriori rispetto ai dati e ai documenti forniti. 7 2. Nell’ambito delle attività istruttorie di cui al comma 1 il Soggetto gestore verificherà, tra l’altro, l’ammissibilità delle spese che possono riguardare unicamente l’acquisizione di prestazioni specialistiche concernenti gli ambiti individuati all’articolo 5, comma 2, del decreto 8 agosto 2024, rese dai soggetti individuati al comma 3 del medesimo articolo. Non sono ammissibili spese diverse da quelle indicate al precedente periodo, ivi comprese quelle relative a macchinari, impianti e attrezzature seppure connesse agli ambiti individuati dal richiamato articolo 5, comma 2. 3. In esito alle attività istruttorie di cui al comma 1, da espletare nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto 8 agosto 2024, il Soggetto gestore procede, in riferimento alle domande di agevolazioni per le quali le predette attività si sono concluse con esito positivo, ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto 8 agosto 2024. In caso di adozione di un provvedimento cumulativo, lo stesso è pubblicato nel sito internet di cui all’articolo 3, comma 1, e nella competente sezione del sito internet del Ministero.
Art. 6 (Erogazione e revoca delle agevolazioni)
1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 9 del decreto 8 agosto 2024. 2. Il Soggetto gestore procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, nonché al recupero delle agevolazioni concesse maggiorate di eventuali interessi o sanzioni, qualora ricorra uno dei casi individuati dall’articolo 11, comma 1 del decreto 8 agosto 2024.
Art. 7 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 8 agosto 2024. 2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato 1, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese. 3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le imprese che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di 8 compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nelle sezioni dei siti internet del Soggetto gestore e del Ministero dedicata alla misura.
Per l'allegato I clicca qui.
(Transizione ecologica per il tessile e la moda)