La decisione di esecuzione (Ue) 2019/1094 della Commissione del 17 giugno 2019 (in G.U.C.E. L del 27 giugno 2019, n. 173) ha autorizzato gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Si ricorda che dal 1° luglio entra definitivamente in vigore l'Adr 2019 (qui il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019 con il quale è stato recepito nell'ordinamento italiano), venendo a cessare il periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa.
Di seguito il testo degli articoli della decisione n. 2019/1094, mentre l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2019/1094 della Commissione del 17 giugno 2019 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
(in G.U.C.E. L del 27 giugno 2019, n. 173)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) Tali deroghe dovrebbero essere autorizzate.
(3) L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono pertanto essere adeguati e in considerazione di ciò, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituirli integralmente.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.