Trasporto interno di merci pericolose: le deroghe alla direttiva 2008/68/Ce

La decisione 2019/1094 prevede una nutrita serie di deroghe per ciascun Stato membro, che prevedono modifiche agli allegati I e II alla direttiva 2008/68/CE

La decisione di esecuzione (Ue) 2019/1094 della Commissione del 17 giugno 2019 (in G.U.C.E. L del 27 giugno 2019, n. 173) ha autorizzato gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Si ricorda che dal 1° luglio entra definitivamente in vigore l'Adr 2019 (qui il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019 con il quale è stato recepito nell'ordinamento italiano), venendo a cessare il periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa.

Di seguito il testo degli articoli della decisione n. 2019/1094, mentre l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2019/1094 della Commissione del 17 giugno 2019 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(in G.U.C.E. L del 27 giugno 2019, n. 173)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)  L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)  Tali deroghe dovrebbero essere autorizzate.

(3)  L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono pertanto essere adeguati e in considerazione di ciò, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituirli integralmente.

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 

Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2 

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegati

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