Recepiti nella legislazione nazionale l'Adr e il Rid 2019, ovvero i regolamenti comunitari per il trasporto di merci pericolose su strada e su ferrovia, unitamente all' Adn, che riguarda le vie di navigazione interna. È quanto ha disposto il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2019) che ha recepito la direttiva (Ue) n. 2018/1846 che ha modificato gli allegati della direttiva n. 2008/68/Ce, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
Clicca qui per l'approfondimento (accesso riservato agli abbonati)
Sei interessato ai temi
dell’ambiente, della sicurezza
e dell’efficienza energetica?
Clicca sulla copertina
per scoprire l’offerta
di abbonamento
ad Ambiente&Sicurezza
più adatta alle tue
esigenze professionali
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019
Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli
allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine
di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238)
in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2019, n. 81
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre
2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre
2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio
2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati
della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre
2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 26
novembre 2018;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite,
le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo
stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35
del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada,
recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati
all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2018/1846/UE;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35
- Le lettere a),b) e c) dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "parte contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;
- b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i
termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato
membro", se del caso;
- c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2019, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'
sostituito con "Stato membro", se del caso».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.