Trasporto di rifiuti: le regole per il settore dell’arredamento

La risposta nella circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 luglio 2019, n. 6

Che codice EER applicare al trasporto di rifiuti legati alla vendita, produzione e montaggio di componenti di arredamento? La risposta arriva dalla circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 luglio 2019, n. 6, a seguito di alcune richieste di attribuzione proprio di questo codice nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che, nell'ambito della loro attività di commercio di beni, si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.

Il Comitato nazionale ha chiarito quale sia la soluzione per le imprese che svolgono l'attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, arredamento in genere e complementi di arredamento e simili.

Di recente l'Albo gestori ambientali ha emanato due deliberazioni su requisiti ed esami del responsabile tecnico rifiuti.

Di seguito il testo integrale della circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 luglio 2019, n. 6.

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Circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 10 luglio 2019, n. 6

Oggetto: attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013

Sono pervenute a questo Comitato nazionale numerose richieste di attribuzione del codice EER 20.03.07 nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che nell'ambito della loro attività di commercio di beni si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.

Com'è noto, con circolare n. 691 del 12 giugno 2013, il Comitato nazionale ha stabilito che i rifiuti ingombranti, qualora prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, utilizzando il codice EER 20.03.07. In questi casi, le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione".

Il Comitato nazionale ritiene che gli stessi codici di rifiuti possano essere attribuiti anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che svolgono l'attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, arredamento in genere e complementi di arredamento e simili.

In questi casi, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, arredamento in genere e complementi di arredamento e simili".

Le citate annotazioni devono essere riportate, oltre che nei provvedimenti di iscrizione, anche sul sito web dell'Albo.

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