Trattamento dati e giornalismo: la nuova delibera del Garante

Il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 dicembre 2019

Trattamento dati e giornalismo. Si tratta di uno dei casi particolari trattati dall'Autorità Garante per la privacy. Si parla di questo tema nella delibera del 29 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 dicembre 2019. Il titolo: "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (delibera n. 491).

Infatti il principio di base per quanto riguarda il binomio trattamento dati e giornalismo si basa sul fatto che l'attività giornalistica ha necessità di trattamento specifiche. Necessità che si differenziano dalla memorizzazione e dal trattamento di personali a opera di banche dati o altri soggetti.

Le norme contenute nella delibera, quindi, hanno l'obiettivo di contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e alla libertà di stampa.

Si tratta di un provvedimento da tenere presente da parte di consulenti o responsabili del trattamento dati che operano per (o in una) azienda editoriale.

Trattamento dati e giornalismo: l'archivio personale del giornalista

Un aspetto importante: gli archivi personali dei giornalisti funzionali all'esercizio della professione sono tutelati per quanto riguarda le fonti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 (principi della professione) e dell'art. 14 del regolamento, nonché dell'art. 138 del codice. E di conseguenza il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Trattamento dati e giornalismo: i minori

Il garante ribadisce quanto ormati consolidato cioè che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario. Per inciso, la pubblicazione del nome del minore dovrà essere valutata in relazione all'interesse oggettivo del minore stesso.

Qui di seguito il testo integrale della delibera.

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Trattamento dati e giornalismo

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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 29 novembre 2018

Regole deontologiche  relative  al  trattamento  dei  dati  personali
nell'esercizio  dell'attivita'  giornalistica  pubblicate,  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101. (Delibera n. 491). (18A08452) 

(GU n.3 del 4-1-2019)

 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito, «regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); 
  Visto l'art. 85 del citato regolamento che demanda al diritto degli
Stati  membri  il  compito  di  conciliare  la  protezione  dei  dati
personali  con  il  diritto  alla  liberta'  di  espressione   e   di
informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici  o  di
espressione accademica,  artistica  o  letteraria,  anche  attraverso
l'introduzione  di  esenzioni  o  deroghe  ai  principi  dettati  dal
regolamento per la generalita' dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2,
del regolamento); 
  Visto il Titolo XII del Codice in materia di  protezione  dei  dati
personali,  cosi'  come   modificato   dall'art.   12   del   decreto
legislativo n. 101/2018, che, oltre a ridefinire  l'ambito  oggettivo
del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di
attivita' di  manifestazione  del  pensiero  in  campo  accademico  e
letterario,  prevede  specificamente  che  il  trattamento  dei  dati
indicati dagli articoli 9, par. 1, e 10, del regolamento, ovvero  dei
dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba
avvenire nel rispetto delle  regole  deontologiche  il  cui  rispetto
costituisce condizione essenziale per la liceita'  e  la  correttezza
del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater,  comma
4, del Codice; 
  Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018  che
demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica  della
conformita' al regolamento delle  disposizioni  contenute  in  alcuni
codici deontologici ivi indicati, tra i quali  quelle  contenute  nel
«Codice di deontologia relativo al  trattamento  dei  dati  personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», adottato il  29  luglio
1998, attualmente inserito nel Codice in materia di  protezione  come
allegato A.1 ed applicabile sino al  completamento  della  menzionata
procedura; 
  Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal  citato  art.  20,
comma  4,  del decreto  legislativo n.  101/2018,  al  termine  della
suddetta   procedura   di   verifica,   le   «disposizioni   ritenute
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  con  decreto  del
Ministro   della   giustizia,    sono    successivamente    riportate
nell'allegato A del Codice»; 
  Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni
con il regolamento non possa prescindere  da  una  loro  lettura  che
tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento; 
  Ritenuto, per tale ragione, che: 
    i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla  direttiva
95/46/CE contenuti in alcune  disposizioni  del  codice  deontologico
debbano intendersi  riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del
regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018; 
    eventuali  modifiche  normative  rilevanti  nella  disciplina  di
specie - quali l'inclusione dei dati genetici e dei  dati  biometrici
fra le categorie di  dati  particolari  -  debbano  essere  prese  in
considerazione per determinare la compatibilita'  delle  disposizioni
esistenti con il quadro normativo attuale; 
  Ritenuto  che  tali  elementi,  relativi  all'aggiornamento   della
disciplina  in  materia,  debbano  essere  recepiti   nelle   «Regole
deontologiche   relative   al   trattamento   dei   dati    personali
nell´esercizio dell´attivita' giornalistica»  in  ragione  di  quanto
disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018; 
  Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento
delle disposizioni previste nel «Codice di  deontologia  relativo  al
trattamento  dei   dati   personali   nell'esercizio   dell'attivita'
giornalistica»,  che  le  medesime,  riportate  nell'allegato  1   al
presente provvedimento e  che  ne  forma  parte  integrante,  debbano
essere  pubblicate  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del decreto
legislativo n.  101/2018  come  «Regole  deontologiche  relative   al
trattamento  dei   dati   personali   nell´esercizio   dell´attivita'
giornalistica»; 
  Considerato che le predette «Regole  deontologiche»  sono  volte  a
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di  un  auspicabile
aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater e 136 del
Codice; 
  Ritenuto  di  disporre  la  trasmissione  delle  suddette   «Regole
deontologiche»  all´Ufficio  pubblicazione  leggi   e   decreti   del
Ministero  della  giustizia  per  la  relativa  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  al  Ministero
della giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018,
verificata la  conformita'  al  regolamento  delle  disposizioni  del
«Codice di deontologia relativo al  trattamento  dei  dati  personali
nell'esercizio  dell'attivita'   giornalistica»,   dispone   che   le
medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento  e  che
ne  forma   parte   integrante,   siano   pubblicate   come   «Regole
deontologiche   relative   al   trattamento   dei   dati    personali
nell´esercizio dell´attivita' giornalistica» e ne dispone,  altresi',
la  trasmissione  all´Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti   del
Ministero della giustizia per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nonche'  al  Ministero  della
giustizia per essere riportato nell´Allegato A) al Codice. 
 
    Roma, 29 novembre 2018 
 
                                       Il presidente e relatore: Soro 
 
Il segretario generale: Busia 
                                                           Allegato 1 
 
A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali 
             nell'esercizio dell´attivita' giornalistica 
 
                               Art. 1. 
 
                          Principi generali 
 
    1.  Le  presenti  norme  sono  volte  a  contemperare  i  diritti
fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini
all´informazione e con la liberta' di stampa. 
    2. In forza  dell´art.  21  della  Costituzione,  la  professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni  o  censure.  In  quanto
condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di  cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e  la  diffusione  di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di  pensiero,
attuate nell´ambito dell´attivita'  giornalistica  e  per  gli  scopi
propri di tale attivita', si differenziano  nettamente  per  la  loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di  dati  personali  ad
opera di banche dati o altri soggetti.  Su  questi  principi  trovano
fondamento le necessarie deroghe  previste  dal  considerando  153  e
dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio  del  27  aprile  2016  (di  seguito  «regolamento»)  e
dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati  personali,  di  seguito  «Codice»),  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
 
                               Art. 2. 
 
               Banche dati di uso redazionale e tutela 
               degli archivi personali dei giornalisti 
 
    1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle  operazioni
di cui all'art. 4, n.  2,  del  regolamento  rende  note  la  propria
identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo
che cio' comporti rischi per la sua incolumita'  o  renda  altrimenti
impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici  e
pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il  giornalista  non
e' tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di  cui  agli
articoli 13 e 14 del regolamento. 
    2. Se i dati personali sono raccolti presso banche  dati  di  uso
redazionale, le imprese editoriali sono  tenute  a  rendere  noti  al
pubblico, mediante annunci,  almeno  due  volte  l´anno,  l'esistenza
dell´archivio e il luogo  dove  e'  possibile  esercitare  i  diritti
previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresi' fra
i dati della gerenza il responsabile  del  trattamento  al  quale  le
persone interessate  possono  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti
previsti dal regolamento. 
    3. Gli archivi personali  dei  giornalisti,  comunque  funzionali
all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art.  14,
par. 5, lett. d), del regolamento, nonche' dell'art. 138 del Codice. 
    4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti  per  tutto  il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie  della  sua
professione. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Tutela del domicilio 
 
    1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora
si estende ai  luoghi  di  cura,  detenzione  o  riabilitazione,  nel
rispetto delle  norme  di  legge  e  dell´uso  corretto  di  tecniche
invasive. 
 
                               Art. 4. 
 
                              Rettifica 
 
    1. Il giornalista corregge senza ritardo  errori  e  inesattezze,
anche in conformita' al dovere di  rettifica  nei  casi  e  nei  modi
stabiliti dalla legge. 
 
                               Art. 5. 
 
              Diritto all´informazione e dati personali 
 
    1.  Nel  raccogliere  dati  personali  atti  a  rivelare  origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose,  filosofiche  o  di  altro
genere,  opinioni   politiche,   adesioni   a   partiti,   sindacati,
associazioni o  organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,
politico o sindacale, nonche'  dati  genetici,  biometrici  intesi  a
identificare in modo  univoco  una  persona  fisica  e  dati  atti  a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il  giornalista
garantisce  il  diritto  all´informazione  su  fatti   di   interesse
pubblico, nel rispetto dell´essenzialita' dell´informazione, evitando
riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 
    2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi  noti
direttamente dagli interessati o  attraverso  loro  comportamenti  in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela. 
 
                               Art. 6. 
 
                   Essenzialita' dell´informazione 
 
    1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse  pubblico  o
sociale non contrasta con il  rispetto  della  sfera  privata  quando
l´informazione, anche  dettagliata,  sia  indispensabile  in  ragione
dell´originalita' del fatto o della  relativa  descrizione  dei  modi
particolari in cui e'  avvenuto,  nonche'  della  qualificazione  dei
protagonisti. 
    2. La sfera privata delle persone note o che esercitano  funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o  i  dati  non  hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 
    3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di informazione  nonche'  alla  liberta'  di  parola  e  di  pensiero
costituzionalmente garantita a tutti. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Tutela del minore 
 
    1. Al fine di  tutelarne  la  personalita',  il  giornalista  non
pubblica i nomi  dei  minori  coinvolti  in  fatti  di  cronaca,  ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 
    2. La tutela della personalita' del  minore  si  estende,  tenuto
conto della qualita' della notizia e delle sue componenti,  ai  fatti
che non siano specificamente reati. 
    3. Il diritto del minore alla  riservatezza  deve  essere  sempre
considerato come  primario  rispetto  al  diritto  di  critica  e  di
cronaca;  qualora,  tuttavia,  per  motivi  di  rilevante   interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della responsabilita' di valutare se  la  pubblicazione  sia  davvero
nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi  e  i  limiti
stabiliti dalla «Carta di Treviso». 
 
                               Art. 8. 
 
                 Tutela della dignita' delle persone 
 
    1. Salva l´essenzialita' dell´informazione,  il  giornalista  non
fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della  dignita'  della  persona,
ne' si sofferma su dettagli  di  violenza,  a  meno  che  ravvisi  la
rilevanza sociale della notizia o dell´immagine. 
    2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non  riprende  ne'  produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza  il  consenso
dell´interessato. 
    3. Le persone non possono essere presentate con ferri  o  manette
ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi. 
 
                               Art. 9. 
 
             Tutela del diritto alla non discriminazione 
 
    1. Nell´esercitare il diritto dovere di cronaca,  il  giornalista
e'  tenuto  a  rispettare  il  diritto   della   persona   alla   non
discriminazione per  razza,  religione,  opinioni  politiche,  sesso,
condizioni personali, fisiche o mentali. 
 
                              Art. 10. 
 
             Tutela della dignita' delle persone malate 
 
    1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato  di  salute  di
una determinata persona, identificata o identificabile,  ne  rispetta
la dignita', il diritto alla  riservatezza  e  al  decoro  personale,
specie nei casi di malattie gravi  o  terminali,  e  si  astiene  dal
pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 
    2. La pubblicazione  e'  ammessa  nell´ambito  del  perseguimento
dell´essenzialita' dell´informazione  e  sempre  nel  rispetto  della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica. 
 
                              Art. 11. 
 
              Tutela della sfera sessuale della persona 
 
    1. Il giornalista  si  astiene  dalla  descrizione  di  abitudini
sessuali  riferite  ad  una  determinata  persona,   identificata   o
identificabile. 
    2. La pubblicazione  e'  ammessa  nell´ambito  del  perseguimento
dell´essenzialita' dell´informazione e nel  rispetto  della  dignita'
della  persona  se  questa  riveste  una  posizione  di   particolare
rilevanza sociale o pubblica. 
 
                              Art. 12. 
 
                    Tutela del diritto di cronaca 
                       nei procedimenti penali 
 
    1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non  si
applica il limite previsto  dall´art.  10  del  regolamento,  nonche'
dall'art. 2-octies del Codice. 
    2.  Il  trattamento  di  dati   personali   idonei   a   rivelare
provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2  e  3,
del codice di procedura penale (1)   e'  ammesso  nell´esercizio  del
diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5. 
 

(1) L'art. 686 c.p.p. e' stato abrogato e sostituito dall'art. 3  del
    d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  al  quale   occorre   fare
    riferimento  ai  fini   dell'individuazione   dei   provvedimenti
    giudiziari cui la disposizione si riferisce. 
                              Art. 13. 
 
            Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari 
 
    1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti  professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro,  anche  occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica. 
    2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge  n.
69/1963,  si  applicano  solo  ai  soggetti  iscritti  all'albo   dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.

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