Tutela da Covid-19: le responsabilità dei datori di lavoro sono state fissate dall'art. 29-bis del D.L. n. 23/2020 (cosiddetto decreto liquidità) come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, n. 143). Il provvedimento riporta anche altre misure in materia di sicurezza e ambiente tra cui:
- gestione degli pneumatici fuori uso;
- norme in materia di rifiuti sanitari;
- procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche.
Di seguito il testo degli articoli in materia di sicurezza e ambiente contenuti nel D.L. n. 23/2020, come convertito in legge.
Testo coordinato del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.». (20A03082)
(in Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, n. 143)
Vigente al: 6-6-2020
(omissis)
Capo II
Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
(omissis)
Art. 4 - bis
Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono abrogate; b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».
Art. 4 - ter
Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso
1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attivita' commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
(omissis)
Capo IV
Misure fiscali e contabili
(omissis)
Art. 29 - bis
Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19,
i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra
il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e
integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi
previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni,
rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
(omissis)
Art. 30 bis
Norme in materia di rifiuti sanitari
1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino
a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al
regime giuridico dei rifiuti urbani.
(omissis)
Capo VI
Disposizioni in materia di salute e di lavoro
(omissis)
Art. 39
Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche
1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela
dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle
radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche
medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai
capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello
stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio
dell'attivita', corredata del benestare dell'esperto qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di
pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini
dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano
soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura
acquisisce agli atti.
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
(omissis)
Art. 41
Disposizioni in materia di lavoro
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di
bollo.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo
netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui
al comma 12 dell'articolo 13.
4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in
agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di
iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la
ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di
gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui
sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento,
nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli
preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda
nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola
e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi
forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con
una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria
dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto
delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21.
4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono
inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova
costituzione».