Tutela del lavoratore: le nuove norme armonizzate sugli indumenti protettivi sono riportate in allegato alla decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 4 marzo 2021, n. 2021/395 (in G.U.C.E. L del 5 marzo 2021, n. 77).
Tra le varie categorie, il provvedimento prende in considerazione:
- le proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione;
- gli indumenti di protezione per vigili del fuoco;
- gli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati;
- l’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio;
- gli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico.
Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 4 marzo 2021, n. 2021/395.
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull’attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12., in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)., i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con il mandato M/031, intitolato «Standardisation mandate to CEN/CENELEC concerning standards for personal protective equipment» (Mandato di normazione al CEN/CENELEC relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio[3]Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18)..
(3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
(4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione[4]Decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio..
(5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell’ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal CENELEC durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.
(6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN e il CENELEC hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici; EN ISO 20320:2020 sui protettori del polso per l’utilizzo nello snowboard, la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati e EN 61482-2:2020 sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico.
(7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 469:2005, quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalle norma EN 469:2005/AC:2006, e la norma armonizzata EN 1149-5:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea[5]GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.. Tale revisione ha portato rispettivamente all’adozione della norma armonizzata EN 469:2020 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio e della norma armonizzata EN 1149-5:2018 sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione.
(8) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 13595-1:2002 e EN 13595-3:2002, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea[6]GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.. Tale revisione ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 17092-2:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AAA, EN 17092-3:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AA, EN 17092-4:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe A, EN 17092-5:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe B e EN 17092-6:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe C.
(9) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1150:1999 e EN 13356:2001, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea[7]GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 17353:2020 sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio.
(10) La Commissione, unitamente al CEN e al CENELEC, ha valutato la conformità di tali norme redatte e riviste dal CEN e dal CENELEC alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.
(11) Le norme armonizzate EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020 e EN 61482-2:2020 e la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(12) È pertanto necessario ritirare i riferimenti della norma armonizzata EN 469:2005 quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalla norma EN 469:2005/AC:2006, delle norme armonizzate EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 ed EN ISO 27065:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste.
(13) L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione[8]Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13). elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, mentre l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.
(15) Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute e modificate, è necessario rinviare il rispettivo ritiro dei riferimenti di tali norme figuranti nell’allegato II.
(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Riferimento della norma |
«20. |
EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione |
21. |
EN 17092-2:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 2: Indumenti di classe AAA — Requisiti |
22. |
EN 17092-3:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 3: Indumenti di classe AA — Requisiti |
23. |
EN 17092-4:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 4: Indumenti di classe A — Requisiti |
24. |
EN 17092-5:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 5: Indumenti di classe B — Requisiti |
25. |
EN 17092-6:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 6: Indumenti di classe C — Requisiti |
26. |
EN 17109:2020 Attrezzatura per alpinismo — Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici — Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
27. |
EN 61482-2:2020 Lavori sotto tensione — Indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico — parte 2: Requisiti |
28. |
EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l’utilizzo nello snowboard — Protettori del polso — Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020) |
29. |
EN 17353:2020 Indumenti di protezione — Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio — Metodi di prova e requisiti |
30. |
EN 469:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio |
31. |
EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017). EN ISO 27065:2017/A1:2019» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«15. |
EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l’incendio EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006 |
5 settembre 2022 |
16. |
EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione |
5 settembre 2022 |
17. |
EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 1: Requisiti generali |
5 settembre 2022 |
18. |
EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 3: Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio |
5 settembre 2022 |
19. |
EN 1150:1999 Indumenti di protezione — Indumenti di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti |
5 settembre 2022 |
20. |
EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti |
5 settembre 2022 |
21. |
EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017) |
5 settembre 2022». |
Note
1. | ↑ | GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. |
2. | ↑ | Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51). |
3. | ↑ | Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18). |
4. | ↑ | Decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
5, 6, 7. | ↑ | GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41. |
8. | ↑ | Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13). |