Tutela del lavoro: modifiche al "Jobs act" (D.Lgs. 81/2015), piattaforme digitali e premi Inail, fondo per la riduzione dei costi dell'energia nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone, fondo per i disabili. Sono questi alcuni dei dei temi contenuti nel decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 dal titolo "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 (e in vigore dal 5 settembre 2019).
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Ora il provvedimento sulla tutela del lavoro dovrà affrontare il passaggio in Parlamento. Qui di seguito, in prima battuta, il testo integrale dei due capi e dei 12 articoli. Non perdete i prossimi approfondimenti sulla tutela del lavoro che saranno pubblicati sulla rivista Ambiente&Sicurezza e sulla sua Banca Dati di contenuti.
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di
crisi aziendali. (19G00109)
(GU n.207 del 4-9-2019)
Vigente al: 5-9-2019
Capo I
Tutela del lavoro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare
protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori
particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attivita'
di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' e i lavoratori
con disabilita', nonche' disposizioni volte a consentire la piena
attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di
cittadinanza;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso
in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli
occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art 1
Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015
- Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
- b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti
alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
- 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia,
l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il
congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti
reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori
interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione
dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la
data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
- La misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e'
aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura
dell'indennita' giornaliera di malattia.»;
- c) dopo il Capo V e' aggiunto il seguente:
«Capo V-bis
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Al
fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella
prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i
prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le
disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela
per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o
veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme
anche digitali.
- Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali
i programmi e le procedure informatiche delle imprese che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita'
di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita'
di esecuzione della prestazione.
- Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo' essere
determinato in base alle consegne effettuate purche' in misura non
prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi
retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita'
di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Il corrispettivo orario e' riconosciuto a condizione che, per
ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Art. 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori
di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali di cui decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL
e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio
corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio
assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo
corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva
attivita', indipendentemente dal numero delle ore giornaliere
lavorative.
- Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della
piattaforma anche digitale e' tenuta a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
- 1124 del 1965.
- L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale e'
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 47-quater (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il
monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del
presente Capo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un
suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei
lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio
verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli
effetti delle disposizioni del presente Capo e puo' proporre
eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e
della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
- Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 2
Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
mese».
Art. 3
Copertura finanziaria
- Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3
milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni
di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro
nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel
2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027,
12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a
decorrere dal 2029, si provvede:
- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro
nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel
2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025,
11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1
milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal
2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Art. 4
Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa
- All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa
e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019
per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».
- Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
- 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, e' abrogato.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui
a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma
Art. 5
Misure urgenti in materia di personale INPS
- All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica
dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi
del presente comma»;
- b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata di n. 1003
unita'.».
Art. 6
Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU
- All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2019».
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di ISEE
- L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4-sexies (Termini di validita' della dichiarazione
sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita' dal
momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In
ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante
modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."».
Art. 8
Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
- All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di
cui al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello
stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per
la famiglia e la disabilita' ove nominato, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
Capo II
Crisi aziendali
Art. 9
Aree di crisi industriale complessa
Regioni Sardegna e Sicilia
- All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna
puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5
milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni
occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante
dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 282 e' inserito il seguente:
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione
Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite
di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni
occupazionali gia' presenti nel suo territorio. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si
provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Art. 10
Area di crisi industriale complessa Isernia
- Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell'area di crisi
industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016,
risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di
un trattamento di mobilita' in deroga, salvo che gli stessi, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori
di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Esonero dal contributo addizionale
- All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita' e con
unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al
fine di mantenere la produzione esistente con la stabilita' dei
livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarieta',
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono
nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di
durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla
contribuzione di cui al comma 1. L'esonero e' autorizzato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo
governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi
alla continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei livelli
occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
decorsi i quali si intendono non piu' presenti i predetti impegni
aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma e'
riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo'
procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e
conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori
domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.».
- Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10
milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede:
- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio
dello Stato;
- b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo
delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
- L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 12
Potenziamento della struttura
per le crisi di impresa
- Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del
Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla
struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari
di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze
ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in
materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando
o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione
di destinazione.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno
2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si
provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite
definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 13
Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare
crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la chiusura delle
centrali a carbone.
- All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella
misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27,
comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di
efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota
fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori
in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il
Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per
la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate
centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite
di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle
aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove
necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei
proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.».
- All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
"Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per
sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori
considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di
gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il
Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e
6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE
2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con
uno o piu' decreti adottati entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure
per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto
del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa
notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.».
Art. 14
Disposizioni urgenti in materia
di ILVA S.p.A.
- All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono
adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal
suddetto Piano Ambientale, nonche' esecuzione»;
- c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere
fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta
eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi
funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo
periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in
esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei
termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna
prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle
condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei piu' brevi
termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare
nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in
amministrazione straordinaria.»;
- d) e' aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta
ferma la responsabilita' in sede penale, civile e amministrativa
derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori».
Art. 15
Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34
- All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono
sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori,
sub-affidatari»;
- b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del
sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso
l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso
l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente
generale»;
- c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:
«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai
crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la
sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il
pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo
salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in
favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa
edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e
8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento
in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di accedere alle
risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi
e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia
aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione
di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti
previdenziali e assicurativi.».
Art. 16
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.