Tutela delle foreste: al via il testo unico

I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. Previste anche misure per la valorizzazione economica dei prodotti spontanei non legnosi

Nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2018, n. 92) sono riportate misure finalizzate:

  • alla programmazione delle attività di tutela e manutenzione e delle opere compensative;
  • alla valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi;
  • alle attività di monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060)

in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2018, n. 92

Vigente al: 5-5-2018 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 5 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,  recante

deleghe  al  Governo  e  ulteriori   disposizioni   in   materia   di

semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori

agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca

illegale, e, in particolare, il comma 2, lettera h);

  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante

riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di

terreni montani;

  Visto  il  regio  decreto  16  maggio  1926,   n.   1126,   recante

approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto  30

dicembre 1923, n. 3267, concernente il  riordinamento  e  la  riforma

della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della

legge 6 luglio 2002, n. 137;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta

dell'11 gennaio 2018;

  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari e della  Commissione  parlamentare

per la semplificazione;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  14  marzo

2018, con il quale l'on. dott. Paolo  Gentiloni  Silveri,  Presidente

del Consiglio dei  ministri,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad

interim,  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e

forestali;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 16 marzo 2018;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  ad

interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del

turismo,  il  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;




                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:







                               Art. 1

                            Principi

  1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale  nazionale  come

parte del capitale  naturale  nazionale  e  come  bene  di  rilevante

interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilita'  e  il

benessere delle generazioni presenti e future.

  2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione,  delle

potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative

norme di attuazione alle regioni a statuto speciale e  alle  Province

autonome di Trento e di Bolzano e  in  attuazione  del  principio  di

leale collaborazione, il presente decreto reca le norme  fondamentali

volte a garantire l'indirizzo unitario e il  coordinamento  nazionale

in materia di foreste e di  filiere  forestali,  nel  rispetto  degli

impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

  3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive  competenze,

promuovono attraverso il fondamentale contributo  della  selvicoltura

la gestione  forestale  sostenibile  con  particolare  riferimento  a

quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze  ministeriali  per

la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al  fine  di

riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e

valorizzare il patrimonio forestale, il  territorio  e  il  paesaggio

nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel  tempo,

la multifunzionalita' e la diversita'  delle  risorse  forestali,  la

salvaguardia ambientale, la  lotta  e  l'adattamento  al  cambiamento

climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane  e  interne

del Paese.

  4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste  delegati,  promuovono

in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione  attiva

del patrimonio forestale anche  al  fine  di  garantire  lo  sviluppo

equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni  assunti  a

livello internazionale ed europeo.

  5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo  unico  o

sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita

modifica,  integrazione,  deroga  o  sospensione   delle   specifiche

disposizioni in esso contenute ai sensi  dell'articolo  13-bis  della

legge 23 agosto 1988, n. 400.




                               Art. 2

                               Finalita'

  1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:

    a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione,

distribuzione,  ripartizione  geografica,  diversita'   ecologica   e

bio-culturale;

    b) promuovere la  gestione  attiva  e  razionale  del  patrimonio

forestale nazionale al fine  di  garantire  le  funzioni  ambientali,

economiche e socio-culturali;

    c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana

e  le  rispettive  filiere  produttive  nonche'  lo  sviluppo   delle

attivita'  agro-silvo-pastorali  attraverso  la   protezione   e   il

razionale  utilizzo  del  suolo  e  il  recupero   produttivo   delle

proprieta'  fondiarie  frammentate   e   dei   terreni   abbandonati,

sostenendo  lo  sviluppo  di  forme  di  gestione   associata   delle

proprieta' forestali pubbliche e private;

    d) proteggere la foresta promuovendo  azioni  di  prevenzione  da

rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli

incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di  adattamento  al

cambiamento  climatico,  di   recupero   delle   aree   degradate   o

danneggiate, di sequestro del  carbonio  e  di  erogazione  di  altri

servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

    e)  promuovere  la  programmazione  e  la  pianificazione   degli

interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni

e delle autonomie locali;

    f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e

di  indirizzo  nazionali  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  del

patrimonio forestale e del paesaggio rurale,  con  riferimento  anche

agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;

    g)  favorire  la  partecipazione  attiva  del  settore  forestale

italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia

forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

    h) garantire e promuovere la conoscenza  e  il  monitoraggio  del

patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche  al  fine

di supportare l'esercizio delle funzioni di  indirizzo  politico  nel

settore forestale e ambientale;

    i)  promuovere  e  coordinare,  nel  settore,  la  formazione   e

l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

    l)  promuovere  l'attivita'   di   ricerca,   sperimentazione   e

divulgazione tecnica nel settore forestale;

    m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,

d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per  quanto

di rispettiva competenza, con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e  delle

attivita' culturali e del turismo, adotta gli  atti  di  indirizzo  e

assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a  garantire  il

perseguimento unitario e  su  tutto  il  territorio  nazionale  delle

finalita' di cui al comma 1.

  3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui ai comma  1,

lo Stato e le regioni  promuovono  accordi,  intese  istituzionali  e

progetti di valenza interregionale e internazionale.

  4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa

fronte nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.




                               Art. 3

                              Definizioni




  1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

  2. Si definiscono:

    a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi,  di  cui

ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui  all'articolo

4, radicati sul territorio dello  Stato,  di  proprieta'  pubblica  e

privata;

    b) gestione forestale  sostenibile  o  gestione  attiva:  insieme

delle azioni selvicolturali  volte  a  valorizzare  la  molteplicita'

delle funzioni del bosco, a garantire la  produzione  sostenibile  di

beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste

e dei terreni forestali nelle forme e ad un  tasso  di  utilizzo  che

consenta  di  mantenere   la   loro   biodiversita',   produttivita',

rinnovazione, vitalita'  e  potenzialita'  di  adempiere,  ora  e  in

futuro, a rilevanti  funzioni  ecologiche,  economiche  e  sociali  a

livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad  altri

ecosistemi;

    c) pratiche selvicolturali: i tagli, le  cure  e  gli  interventi

volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione  di  incendi,

al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e  alla  produzione  di

quanto previsto alla lettera d);

    d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti  di

origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati

dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso

il legno in ogni sua forma;

    e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere  di

carattere intensivo ed estensivo attuati, anche  congiuntamente,  sul

territorio, al  fine  di  stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i

terreni dal  dissesto  idrogeologico  e  di  migliorare  l'efficienza

funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

    f) viabilita' forestale e silvo-pastorale:  la  rete  di  strade,

piste, vie di esbosco, piazzole e opere  forestali  aventi  carattere

permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con

fondo prevalentemente  non  asfaltato  e  a  carreggiata  unica,  che

interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali  a

garantire il governo del territorio, la  tutela,  la  gestione  e  la

valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica  del  patrimonio

forestale, nonche' le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli

incendi boschivi;

    g)  terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto  previsto   dalle

normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali  i  boschi

cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,  almeno  della

meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali,  ed  i

boschi d'alto fusto in cui non  siano  stati  attuati  interventi  di

sfollo o diradamento negli  ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni

agricoli sui quali non sia stata  esercitata  attivita'  agricola  da

almeno tre anni, in base ai principi e alle  definizioni  di  cui  al

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,

ad esclusione dei  terreni  sottoposti  ai  vincoli  di  destinazione

d'uso;

    h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali  di  cui  alla

lettera g) per i  quali  i  proprietari  non  siano  individuabili  o

reperibili a seguito di apposita istruttoria;

    i)  prato  o  pascolo  permanente:  le  superfici  non   comprese

nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni,

in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e  altre  piante

erbacee da foraggio,  spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere

sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno,  o  sulle

quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o  usate  per  il

pascolo  del  bestiame,  che  possono   comprendere   altre   specie,

segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo  o  che

producano mangime animale, purche' l'erba e le altre  piante  erbacee

da foraggio restino predominanti;

    l) prato o  pascolo  arborato:  le  superfici  in  attualita'  di

coltura con copertura arborea forestale inferiore al  20  per  cento,

impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

    m)  bosco  da   pascolo:   le   superfici   a   bosco   destinate

tradizionalmente  anche  a  pascolo  con   superficie   erbacea   non

predominante;

    n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in

terreni non boscati o soggetti  ad  ordinaria  lavorazione  agricola,

finalizzata  prevalentemente  alla  produzione   di   legno   a   uso

industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al  termine

del ciclo colturale;

    o) programmazione forestale: l'insieme delle  strategie  e  degli

interventi volti, nel lungo periodo,  ad  assicurare  la  tutela,  la

valorizzazione, la gestione attiva  del  patrimonio  forestale  o  la

creazione di nuove foreste;

    p)  attivita'  di  gestione  forestale:  le  attivita'  descritte

nell'articolo 7, comma 1;

    q) impresa  forestale:  impresa  iscritta  nel  registro  di  cui

all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  che  esercita

prevalentemente  attivita'  di  gestione  forestale,  fornendo  anche

servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli

elenchi o  negli  albi  delle  imprese  forestali  regionali  di  cui

all'articolo 10, comma 2;

    r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata  che  per  la

propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta

di  persone,  beni  e  infrastrutture  da  pericoli  naturali   quali

valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e

altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

    s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo

2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003,  n.

386.

  3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  sono

definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea,

associata  o  meno  a  quella  arbustiva,  di  origine   naturale   o

artificiale in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con

estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza  media  non

inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale  maggiore  del

20 per cento.

  4. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle

proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e

socio-economiche, possono adottare  una  definizione  integrativa  di

bosco rispetto a quella  dettata  al  comma  3,  nonche'  definizioni

integrative di aree assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla

definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli  4  e  5,

purche' non venga diminuito il  livello  di  tutela  e  conservazione

cosi'  assicurato  alle  foreste  come  presidio  fondamentale  della

qualita' della vita.




                               Art. 4

                        Aree assimilate a bosco




  1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo

quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143

e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati

a bosco:

    a) le formazioni  vegetali  di  specie  arboree  o  arbustive  in

qualsiasi stadio di  sviluppo,  di  consociazione  e  di  evoluzione,

comprese  le  sugherete  e  quelle  caratteristiche   della   macchia

mediterranea,  riconosciute  dalla  normativa  regionale  vigente   o

individuate dal  piano  paesaggistico  regionale  ovvero  nell'ambito

degli  specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati,  ai   sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle  regioni  e

dai competenti organi territoriali del Ministero  dei  beni  e  delle

attivita' culturali  e  del  turismo  per  il  particolare  interesse

forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che  non

risultano gia' classificate a bosco;

    b)  i  fondi  gravati  dall'obbligo  di  rimboschimento  per   le

finalita' di difesa idrogeologica del  territorio,  di  miglioramento

della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio  idrico,  di

conservazione della biodiversita',  di  protezione  del  paesaggio  e

dell'ambiente in generale;

    c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite  monetizzazione,

in ottemperanza agli  obblighi  di  intervento  compensativo  di  cui

all'articolo 8, commi 3 e 4;

    d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e

arbustiva a causa di interventi antropici,  di  danni  da  avversita'

biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa  di

trasformazioni  attuate   in   assenza   o   in   difformita'   dalle

autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

    e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a

2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del  bosco,  non

riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati  o  pascoli

arborati;

    f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive

aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a  20  metri  che

interrompono  la  continuita'  del  bosco,  comprese  la   viabilita'

forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra

e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento  della

vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a

garantire l'efficienza delle opere stesse e che  non  necessitano  di

ulteriori atti autorizzativi.

  2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956,  n.  759,

non si  applicano  le  definizioni  di  cui  al  comma  1  e  di  cui

all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli  interventi  colturali

disciplinati  dalla  medesima  legge  e  da  specifiche  disposizioni

regionali.




                               Art. 5

                Aree escluse dalla definizione di bosco

  1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo

quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e

156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  non  rientrano

nella definizione di bosco:

    a) le formazioni di origine  artificiale  realizzate  su  terreni

agricoli anche a seguito dell'adesione  a  misure  agro-ambientali  o

nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola  comune

dell'Unione europea;

    b) l'arboricoltura da legno, di  cui  all'articolo  3,  comma  2,

lettera  n),  le  tartufaie  coltivate  di  origine  artificiale,   i

noccioleti e i castagneti  da  frutto  in  attualita'  di  coltura  o

oggetto di ripristino colturale, nonche' il bosco ceduo  a  rotazione

rapida  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  lettera   k),   del

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 dicembre 2013;

    c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le

alberature stradali, i  vivai,  compresi  quelli  siti  in  aree  non

forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi  del  decreto

legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree  non  forestali,

le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale,  gli  impianti

di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi,  i

filari e i gruppi di piante arboree;

    d)  le  aree  soggette  a  misure  e  piani  di  eradicazione  in

attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

  2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto  salvo

quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e

156 del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  non  sono

considerati  bosco,  esclusivamente  ai  fini  del  ripristino  delle

attivita' agricole e pastorali  o  del  restauro  delle  preesistenti

edificazioni,  senza  aumenti  di  volumetrie  e  superfici  e  senza

l'edificazione di nuove costruzioni:

    a) le formazioni di specie arboree, associate  o  meno  a  quelle

arbustive, originate da processi naturali o artificiali  e  insediate

su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche  a  seguito  di

abbandono colturale o di preesistenti attivita' agro-silvo-pastorali,

riconosciute  meritevoli   di   tutela   e   ripristino   dal   piano

paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di

collaborazione stipulati ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali  compenti  in  materia

agro-silvo-pastorale, ambientale e  paesaggistica  e  dai  competenti

organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'

culturali e del turismo, conformemente ai  criteri  minimi  nazionali

definiti ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  11,  e  fatti  salvi  i

territori gia' tutelati per subentrati interessi naturalistici;

    b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come  paesaggi

rurali di interesse storico e inserite nel  «Registro  nazionale  dei

paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle

conoscenze  tradizionali»,  istituito  presso  il   Ministero   delle

politiche agricole alimentari e forestali;

    c) i manufatti e i nuclei rurali gia' edificati che  siano  stati

abbandonati e  colonizzati  da  vegetazione  arborea  o  arbustiva  a

qualunque stadio d'eta'.

  3. Le fattispecie  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  2

continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione

degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole  e

pastorali autorizzati dalle strutture competenti.




                               Art. 6

               Programmazione e pianificazione forestale

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del  mare,  il  Ministro  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e  del  turismo  e  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

e' approvata la  Strategia  forestale  nazionale.  La  Strategia,  in

attuazione dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e  2

e degli impegni assunti a  livello  internazionale  ed  europeo,  con

particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione  europea

COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed  in  continuita'  con  il

Programma quadro per il settore forestale,  definisce  gli  indirizzi

nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione  attiva  del

patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e  delle

sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la

filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita'

di  venti  anni  ed  e'  soggetta   a   revisione   e   aggiornamento

quinquennale.

  2. In coerenza con la Strategia  forestale  nazionale  adottata  ai

sensi del comma 1,  le  regioni  individuano  i  propri  obiettivi  e

definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle

specifiche esigenze socio-economiche,  ambientali  e  paesaggistiche,

nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico,  di

mitigazione e di adattamento al  cambiamento  climatico,  le  regioni

adottano  Programmi  forestali  regionali  e  provvedono  alla   loro

revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri  e

degli indicatori da esse  stesse  individuati  tra  quelli  contenuti

nella Strategia forestale nazionale.

  3. Le  regioni  possono  predisporre,  nell'ambito  di  comprensori

territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche,

economico-produttive o amministrative, piani forestali  di  indirizzo

territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e  alla

valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle

attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva,  nonche'  al

coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di  cui  al

comma 6. L'attivita' di cui al  presente  comma  puo'  essere  svolta

anche in accordo tra piu' regioni ed  enti  locali  in  coerenza  con

quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani  forestali

di  indirizzo  territoriale  concorrono  alla  redazione  dei   piani

paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto  legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145

del medesimo decreto legislativo.

  4. All'approvazione dei piani forestali di  indirizzo  territoriale

di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione  di  cui

al punto A.20  dell'Allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

  5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,  garantiscono  e

curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo  territoriale,

anche attraverso le forme di sostituzione diretta  o  di  affidamento

della gestione previste all'articolo 12. Con  i  piani  forestali  di

indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:

    a)  le  destinazioni  d'uso   delle   superfici   silvo-pastorali

ricadenti all'interno del territorio sottoposto a  pianificazione,  i

relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione  necessari  alla  loro

tutela, gestione e valorizzazione;

    b)  le  priorita'  d'intervento  necessarie  alla  tutela,   alla

gestione   e   alla   valorizzazione    ambientale,    economica    e

socio-culturale dei boschi e dei pascoli  ricadenti  all'interno  del

territorio sottoposto a pianificazione;

    c)  il  coordinamento  tra  i  diversi  ambiti   e   livelli   di

programmazione e di pianificazione territoriale e forestali  vigenti,

in  conformita'  con  i  piani  paesaggistici  regionali  e  con  gli

indirizzi di gestione  delle  aree  naturali  protette,  nazionali  e

regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

e dei siti della Rete ecologica istituita ai  sensi  della  direttiva

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

    d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio  del

bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita'  forestale

di cui all'articolo 9, e le azioni  minime  di  gestione,  governo  e

trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e  allo

sviluppo delle filiere forestali locali;

    e) gli indirizzi di gestione  silvo-pastorale  per  la  redazione

degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

  6. Le regioni in attuazione dei Programmi  forestali  regionali  di

cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali  di  indirizzo

territoriale di cui al comma 3, ove  esistenti,  promuovono,  per  le

proprieta' pubbliche e private, la redazione  di  piani  di  gestione

forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale

o sovraziendale di livello locale, quali strumenti  indispensabili  a

garantire la tutela, la valorizzazione e  la  gestione  attiva  delle

risorse  forestali.  Per  l'approvazione  dei   piani   di   gestione

forestale,  qualora  conformi  ai  piani   forestali   di   indirizzo

territoriale di cui al comma  3,  non  e'  richiesto  il  parere  del

Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento

della viabilita' forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato  A  del

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, adottato di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni

per la definizione dei criteri minimi nazionali di  elaborazione  dei

piani forestali di indirizzo territoriale di cui al  comma  3  e  dei

piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma

6,  al  fine  di  armonizzare  le  informazioni  e  permetterne   una

informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si  adeguano  alle

disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data

di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

  8. Le regioni,  in  conformita'  a  quanto  statuito  al  comma  7,

definiscono i criteri di elaborazione,  attuazione  e  controllo  dei

piani forestali di indirizzo territoriale di cui al  comma  3  e  dei

piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui  al  comma

6. Definiscono, altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi  e

i termini per il loro  periodico  riesame,  garantendo  che  la  loro

redazione e  attuazione  venga  affidata  a  soggetti  di  comprovata

competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli

professionali richiesti per l'espletamento di tali attivita'.

  9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e  incentivare

la gestione attiva razionale del  patrimonio  forestale,  le  regioni

possono prevedere un accesso prioritario  ai  finanziamenti  pubblici

per il settore  forestale  a  favore  delle  proprieta'  pubbliche  e

private e dei beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di

gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

  10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si

avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio  rurale  di  cui  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,

n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e  la

gestione dei paesaggi rurali e tradizionali  iscritti  nel  «Registro

nazionale dei paesaggi rurali di interesse  storico,  delle  pratiche

agricole e delle  conoscenze  tradizionali»  e  ricadenti  nei  Piani

forestali  di  indirizzo  territoriale   elaborati   dalle   regioni.

All'attuazione del presente comma  si  fa  fronte  nell'ambito  delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.




                               Art. 7

           Disciplina delle attivita' di gestione forestale

  1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le  pratiche

selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di  cui

all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali,

gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli  interventi  di

prevenzione  degli  incendi  boschivi,   i   rimboschimenti   e   gli

imboschimenti,  gli  interventi  di  realizzazione,   adeguamento   e

manutenzione della viabilita' forestale al servizio  delle  attivita'

agro-silvo-pastorali e le opere di  sistemazione  idraulico-forestale

realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la

prima  commercializzazione  dei  prodotti  legnosi   quali   tronchi,

ramaglie e cimali, se  svolta  congiuntamente  ad  almeno  una  delle

pratiche o degli interventi predetti. Tutte le  pratiche  finalizzate

alla   salvaguardia,   al   mantenimento,   all'incremento   e   alla

valorizzazione  delle  produzioni  non   legnose,   rientrano   nelle

attivita' di gestione forestale.

  2. Lo Stato  e  le  regioni,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie

competenze,  sostengono  e  promuovono  le  attivita'   di   gestione

forestale di cui al comma 1.

  3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu'

idonee  al  trattamento  del  bosco,  alle   necessita'   di   tutela

dell'ambiente,   del   paesaggio   e   del   suolo,   alle   esigenze

socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose,  alle

esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio  forestale  anche

in  continuita'  con  le  pratiche  silvo-pastorali  tradizionali   o

ordinarie.

  4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle  disposizioni  del

presente articolo, le attivita' di gestione  forestale  coerentemente

con le specifiche misure in materia di  conservazione  di  habitat  e

specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al

precedente  periodo  si   applica,   ove   non   gia'   autonomamente

disciplinate, anche alle superfici  forestali  ricadenti  all'interno

delle aree naturali protette di cui  all'articolo  2  della  legge  6

dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti  della  Rete  ecologica

istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21

maggio 1992 e di altre aree di  particolare  pregio  e  interesse  da

tutelare.

  5. Nell'ambito delle attivita' di  gestione  forestale  di  cui  al

comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo

i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni:

    a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso

dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni

ai fini della difesa fitosanitaria, del  ripristino  post-incendio  o

per altri motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a

condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o  artificiale

del bosco;

    b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso

nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui  non  matricinati,  fatti

salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti  dai  piani

di gestione forestale o dagli  strumenti  equivalenti,  nel  rispetto

delle disposizioni di  cui  agli  articoli  146  e  149  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche'  siano  trascorsi  almeno

cinque  anni  dall'ultimo  intervento,  sia   garantita   un'adeguata

distribuzione  nello  spazio  delle  tagliate  al  fine  di   evitare

contiguita' tra le stesse, e  a  condizione  che  sia  assicurata  la

rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

    c) e' sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi  governati  o

avviati a fustaia in  boschi  governati  a  ceduo,  fatti  salvi  gli

interventi autorizzati dalle regioni  e  volti  al  mantenimento  del

governo a ceduo in presenza di adeguata  capacita'  di  rigenerazione

vegetativa, anche  a  fini  ambientali,  paesaggistici  e  di  difesa

fitosanitaria,  nonche'  per  garantire   una   migliore   stabilita'

idrogeologica dei versanti.

  6. Le regioni individuano, nel rispetto  delle  norme  nazionali  e

regionali  vigenti,  gli  interventi  di  ripristino  obbligatori  da

attuare in  caso  di  violazioni  delle  norme  che  disciplinano  le

attivita'  di  gestione   forestale,   comprese   le   modalita'   di

sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza

pubblica ovvero mediante affidamento ad enti  delegati  dalle  stesse

per la gestione forestale,  dei  lavori  di  ripristino  dei  terreni

interessati dalle violazioni, anche previa occupazione  temporanea  e

comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'.  Nel  caso

in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un  danno

o un  danno  ambientale  ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  del

Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla

riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva  e  della

relativa normativa interna di recepimento.

  7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  e'  vietata   la

sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie

esotiche.  Le  regioni  favoriscono   la   rinaturalizzazione   degli

imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone  rare  e

sporadiche,  nonche'  il  rilascio  di   piante   ad   invecchiamento

indefinito e di necromassa in piedi o al suolo,  senza  compromettere

la stabilita' delle formazioni forestali e  in  particolare  la  loro

resistenza agli incendi boschivi.

  8. Le regioni, coerentemente con quanto  previsto  dalla  Strategia

forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659  del  20  settembre

2013, promuovono sistemi di pagamento  dei  servizi  ecosistemici  ed

ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale

sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali

informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei

servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli

accordi  contrattuali.  I  criteri  di  definizione  dei  sistemi  di

remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano

essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.

221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di

pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo

70.

  9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma  8,  deve  avvenire

anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

    a)  la  volontarieta'  dell'accordo,  che  dovra'   definire   le

modalita' di fornitura e di pagamento del servizio;

    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle

condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

    c) la permanenza delle  diverse  funzioni  di  tutela  ambientale

presenti prima dell'accordo.

  10.  Le  pratiche  selvicolturali  previste  dagli   strumenti   di

pianificazione forestale vigenti,  condotte  senza  compromettere  la

stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso  al

taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa  l'ordinaria  gestione

del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la  rinnovazione

naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto

e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a  buona

pratica forestale e assoggettabili agli impegni  silvo-ambientali  di

cui al comma 8.

  11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e

forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare e il Ministro dei beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di  criteri

minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle

attivita'  agropastorali  preesistenti  per  le  superfici   di   cui

all'articolo 5, comma 2, lettera a).  Le  regioni  si  adeguano  alle

disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data

di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

  12. Con i  piani  paesaggistici  regionali,  ovvero  con  specifici

accordi di collaborazione stipulati tra le  regioni  e  i  competenti

organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'

culturali e del turismo ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli  interventi  previsti  ed

autorizzati dalla  normativa  in  materia,  riguardanti  le  pratiche

selvicolturali, la  forestazione,  la  riforestazione,  le  opere  di

bonifica, antincendio e di conservazione,  da  eseguirsi  nei  boschi

tutelati ai  sensi  dell'articolo  136  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con  i

valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi  di  cui

al periodo precedente, vengono  definiti  nel  rispetto  delle  linee

guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle  aree

ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del  Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il

Ministro dei  beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

  13.  Le  pratiche  selvicolturali,  i   trattamenti   e   i   tagli

selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  c),  eseguiti

in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed  alle  norme

regionali, sono equiparati ai tagli  colturali  di  cui  all'articolo

149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42.




                               Art. 8

               Disciplina della trasformazione del bosco

                        e opere compensative

  1. Ogni intervento che comporti  l'eliminazione  della  vegetazione

arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attivita' diverse dalla

gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce

trasformazione del bosco.

  2. E' vietato ogni  intervento  di  trasformazione  del  bosco  che

determini un danno o un danno ambientale  ai  sensi  della  direttiva

2004/35/CE e della relativa normativa interna di  recepimento  e  che

non sia stato preventivamente autorizzato,  ove  previsto,  ai  sensi

dell'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,

delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero  ai  fini

del  ripristino  delle  attivita'  agricole  tradizionali   e   della

realizzazione  di  opere  di  rilevante  interesse  pubblico   e   di

viabilita' forestale connessa alle attivita'  selvicolturali  e  alla

protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del

bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di

stabilita' dei terreni,  di  regime  delle  acque,  di  difesa  dalle

valanghe  e  dalla  caduta  dei   massi,   di   conservazione   della

biodiversita' e di tutela della pubblica incolumita'.

  3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto  del  presente

articolo deve essere compensata  a  cura  e  spese  del  destinatario

dell'autorizzazione alla trasformazione. Le  regioni  stabiliscono  i

criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per

gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di

ripristino obbligatori da applicare in caso di  eventuali  violazioni

all'obbligo di compensazione. Le  regioni,  sulla  base  delle  linee

guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre

i casi di esonero dagli interventi  compensativi.  La  trasformazione

del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai  sensi  del

comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della  direttiva

2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

  4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione  del

bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della

direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere  e  servizi

di:

    a) miglioramento e restauro  dei  boschi  esistenti  nonche'  del

paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;

    b) rimboschimenti e creazione di  nuovi  boschi  su  terreni  non

boscati e in aree  con  basso  coefficiente  di  boscosita',  tramite

l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale

e certificata,  anche  al  fine  di  ricongiungere  cenosi  forestali

frammentate e comunque in  conformita'  alle  disposizioni  attuative

della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del  22  dicembre  1999.  I

nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi  di  compensazione

sono equiparati a bosco;

    c)  sistemazioni  idraulico-forestali   o   idraulico-agrarie   o

realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al  servizio

del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio,  che

rispettino  i  criteri  e  requisiti  tecnici   adottati   ai   sensi

dell'articolo 9, comma 2;

    d) prevenzione  di  incendi  boschivi  e  di  rischi  naturali  e

antropici;

    e)  altre  opere,  azioni  o  servizi  compensativi  di  utilita'

forestale   volti   a   garantire   la   tutela   e    valorizzazione

socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il

riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche piu' sensibili.

  5. I richiedenti l'autorizzazione alla  trasformazione  del  bosco,

presentano i progetti delle opere o  dei  servizi  compensativi  alle

regioni  che  individuano  le  aree  dove  dovra'  essere  effettuato

l'intervento a cura e spese del destinatario.  Ove  non  diversamente

previsto dalla legislazione regionale,  tali  aree  sono  individuate

all'interno del  medesimo  bacino  idrografico  nel  quale  e'  stata

autorizzata la trasformazione  del  bosco.  Ai  fini  dell'esecuzione

degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di

adeguate garanzie.

  6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi  compensativi,

le  regioni  possono  prevedere,  relativamente  agli  interventi  di

trasformazione del bosco che non determinino  un  danno  o  un  danno

ambientale ai sensi  della  direttiva  2004/35/CE,  che  il  soggetto

autorizzato versi in uno  specifico  fondo  forestale  regionale  una

quota almeno  corrispondente  all'importo  stimato  dell'opera  o  al

servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma  alla

realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se  ricadenti

in altri  bacini  idrografici,  considerando  gli  eventuali  aspetti

sperequativi tra l'area in cui e' realizzata  la  trasformazione  del

bosco e gli interventi compensativi.

  7. I boschi aventi funzione di protezione diretta  di  abitati,  di

beni e infrastrutture strategiche, individuati e  riconosciuti  dalle

regioni, non possono essere trasformati e non puo' essere  mutata  la

destinazione d'uso del suolo, fatti salvi  i  casi  legati  a  motivi

imperativi di rilevante interesse pubblico  nonche'  le  disposizioni

della direttiva 2004/35/CE e  della  relativa  normativa  interna  di

recepimento.

  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

sono adottate linee  guida  per  la  definizione  di  criteri  minimi

nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma

3. Le regioni si adeguano alle  disposizioni  di  cui  al  precedente

periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.



                               Art. 9

                 Disciplina della viabilita' forestale

           e delle opere connesse alla gestione del bosco

  1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3,

comma 2, lettera f), e' volta a garantire la salvaguardia ambientale,

l'espletamento  delle  normali  attivita'  agro-silvo-pastorali,   la

tutela e la gestione  attiva  del  territorio,  la  sorveglianza,  la

prevenzione  e  l'estinzione  degli  incendi  boschivi,   il   pronto

intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e  antropica,

le attivita' di  vigilanza  e  di  soccorso,  gli  altri  compiti  di

interesse  pubblico,  la  conservazione  del  paesaggio  tradizionale

nonche' le attivita' professionali, didattiche e scientifiche.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, adottato di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni  per  la

definizione dei criteri  minimi  nazionali  inerenti  gli  scopi,  le

tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive  della  viabilita'

forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla  gestione  dei

boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

  3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui

al comma 2.




                               Art. 10

                        Promozione ed esercizio

             delle attivita' selvicolturali di gestione

  1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano  nel

settore  forestale  e  ambientale,   della   selvicoltura   e   delle

utilizzazioni  forestali,  nella   gestione,   difesa,   tutela   del

territorio e  nel  settore  delle  sistemazioni  idraulico-forestali,

nonche' nel settore della prima trasformazione e  commercializzazione

dei prodotti legnosi quali tronchi,  ramaglie  e  cimali,  se  svolta

congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui

all'articolo  7,  comma  1.  Promuovono  altresi'  la  formazione   e

l'aggiornamento professionale  degli  operatori,  anche  al  fine  di

garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

  2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi  o

albi delle imprese che  eseguono  lavori  o  forniscono  servizi  nei

settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a

seconda della diversa natura giuridica delle  imprese  tenendo  anche

conto delle loro capacita' tecnico-economiche e  della  tipologia  di

prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per  le

imprese  agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  codice   civile,

coerentemente con i criteri minimi  nazionali  di  cui  al  comma  8,

lettera a).

  3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui  all'articolo  80  del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui

al comma  2  possono  iscriversi  le  imprese,  in  forma  singola  e

associata,  che   siano   in   possesso   dei   requisiti   generali,

professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle  attivita'

di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono  essere

partecipate anche dai proprietari di  aree  agro-silvo-pastorali.  La

partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga  al

disposto di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 175.

  4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia  di

contratti pubblici, dettano norme  per  la  concessione  in  gestione

delle superfici forestali  pubbliche  agli  operatori  iscritti  agli

elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici  o

privati, al fine di favorirne la gestione attiva,  assicurandosi  che

resti  inalterata  la  superficie,  la  stabilita'  ecosistemica,  la

destinazione  economica   e   la   multifunzionalita'   dei   boschi.

Costituisce  titolo  preferenziale  ai  fini  della  concessione   in

gestione delle superfici forestali pubbliche,  la  partecipazione  di

imprese iscritte negli elenchi o negli albi di  cui  al  comma  2  ed

aventi centro aziendale  entro  un  raggio  di  70  chilometri  dalla

superficie forestale oggetto di concessione.

  5. Al fine di garantire  la  tutela  e  la  gestione  attiva  delle

risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi  abbandonati

e la ricostituzione di unita' produttive  economicamente  sostenibili

in  grado  di  favorire  l'occupazione,   la   costituzione   ed   il

consolidamento  di  nuove  attivita'  imprenditoriali,   le   regioni

promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei  terreni

pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4

del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,   nonche'   la

costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative

che operano prevalentemente in  campo  forestale  o  ad  altre  forme

associative tra i proprietari e i titolari della  gestione  dei  beni

terrieri,  valorizzando   la   gestione   associata   delle   piccole

proprieta', i demani, le proprieta' collettive e gli usi civici delle

popolazioni.

  6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via

prevalente,  anche  nell'interesse  di  terzi,  servizi   in   ambito

forestale e lavori nel settore della selvicoltura,  ivi  comprese  le

sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati  agli  imprenditori

agricoli.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole

alimentari e forestali, da emanarsi entro 60  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le

condizioni di equiparazione di cui al presente comma.

  7. Le regioni definiscono coerentemente  con  i  criteri  nazionali

minimi di cui al comma 8, lettera b), i  criteri  per  la  formazione

professionale degli operatori forestali e i  requisiti  professionali

minimi per l'esecuzione degli interventi  di  gestione  forestale  in

relazione alla loro natura e complessita'.

  8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e

forestali, adottato d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:

    a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli  elenchi  o

albi regionali di cui al comma 2;

    b) dei criteri minimi nazionali per la  formazione  professionale

degli operatori forestali e  per  l'esecuzione  degli  interventi  di

gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con  gli  indirizzi

europei.

  9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate  ai  sensi  del

comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto

di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri,

gli elenchi o gli albi gia' istituiti  dalle  regioni  conservano  la

propria efficacia.

  10.  Le  regioni  promuovono  la  certificazione  volontaria  della

gestione forestale  sostenibile  e  la  tracciabilita'  dei  prodotti

forestali,  l'utilizzo  di  prodotti  forestali   certificati   nelle

politiche  di  acquisto  pubblico  nonche'  la  valorizzazione  della

bioeconomia forestale e delle produzioni legnose  e  non  legnose  di

qualita', con particolare attenzione ai  servizi  ambientali  forniti

dagli ecosistemi forestali.

  11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,

d'intesa con le regioni e le province  autonome,  intraprende  azioni

volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti  in  legno

di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,

del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005,

del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del  Consiglio  del

20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli  7  e

10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

  12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono  esonerate

dall'obbligo di  iscrizione  al  registro  degli  operatori  previsto

dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

  13. All'attuazione del presente articolo si fa  fronte  nell'ambito

delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica.

  14. Continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  all'articolo  15

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  ed  all'articolo  2,

comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




                               Art. 11

               Prodotti forestali spontanei non legnosi

  1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica  dei  prodotti

forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e  non  alimentare,

definiscono adeguate modalita' di gestione,  garantiscono  la  tutela

della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano  la  raccolta

nel rispetto dei diritti riconosciuti ai  soggetti  titolari  di  uso

civico,  differenziando   tra   raccoglitore   per   auto-consumo   e

raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa  specifica  di

settore.

  2. I diritti di uso  civico  di  raccolta  dei  prodotti  forestali

spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta  occasionale  non

commerciale,  qualora  non  diversamente  previsto  dal  singolo  uso

civico.




                               Art. 12

                 Forme di sostituzione della gestione

             e di conferimento delle superfici forestali

  1.   Per    la    valorizzazione    funzionale    del    territorio

agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico,  la

prevenzione e il contenimento  del  rischio  incendi  e  del  degrado

ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle  condizioni  di

sicurezza  in  caso  di  rischi  per  l'incolumita'  pubblica  e   di

instabilita'  ecologica  dei  boschi,  e   promuovono   il   recupero

produttivo delle  proprieta'  fondiarie  frammentate  e  dei  terreni

abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse

in stato di abbandono.

  2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui

al comma 1 provvedono coordinatamente  e  in  accordo  con  gli  enti

competenti alla realizzazione degli interventi di gestione  necessari

per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri

terreni.

  3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere  gli  interventi

di cui al comma 2 o non  sia  possibile  raggiungere  un  accordo  o,

ancora, nel caso di terreni silenti,  le  regioni  possono  procedere

all'attuazione degli interventi di  gestione  previsti  conformemente

alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici,  con  forme

di sostituzione diretta o  affidamento  della  gestione  dei  terreni

interessati e delle  strutture  ivi  presenti  a  imprese,  consorzi,

cooperative di cui  all'articolo  10,  comma  5,  ad  altri  soggetti

pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle

stesse  per  la  gestione  forestale,  privilegiando  l'imprenditoria

giovanile.

  4. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  le  regioni

provvedono:

    a)  alla  definizione  dei  criteri   e   delle   modalita'   per

l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli  interventi  di

gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni

dei  boschi  e  delle  loro  funzioni   protettive,   ambientali   ed

economiche, anche nell'ambito e  in  attuazione  degli  strumenti  di

pianificazione forestale di cui all'articolo 6;

    b) alla definizione degli accordi con i proprietari  dei  terreni

interessati e all'individuazione degli strumenti piu' idonei  per  la

realizzazione degli interventi  di  gestione  forestale  da  attuare,

nonche'  alla  definizione   delle   eventuali   procedure   per   la

sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3

al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei  boschi  e  le

loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

    c) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il  calcolo

e il riconoscimento  degli  eventuali  frutti,  al  netto  dei  costi

sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di  gestione

forestale  previsti  per  i  terreni  la  cui  proprieta'   non   sia

individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5.

  5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti  di  cui  al

comma 4, lettera c), per un periodo massimo di  2  anni  a  decorrere

dalla disponibilita' degli stessi. Decorso il termine di cui al primo

periodo, in  assenza  di  richiesta  di  liquidazione  da  parte  dei

legittimi  proprietari  delle  superfici,  i  frutti  possono  essere

impiegati dalla regione per la realizzazione di opere e servizi volti

garantire   la    valorizzazione    ambientale,    paesaggistica    e

socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da  cui

i frutti sono stati  ricavati.  Le  opere  e  i  servizi  di  cui  al

precedente  periodo  devono  prevedere  attivita'  di  gestione,   di

prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e  di

ripristino dei danni causati da calamita' naturali  o  da  eventi  di

eccezionale gravita', nonche' interventi fitosanitari in aree colpite

da gravi od estese infestazioni.




                               Art. 13

                Materiale forestale di moltiplicazione

  1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini

forestali e' certificata in conformita' alle disposizioni del decreto

legislativo 10 novembre  2003,  n.  386.  Il  medesimo  materiale  di

moltiplicazione deve essere  in  condizioni  fito-sanitarie  conformi

alle normative di settore  ed  adeguato  alle  condizioni  ambientali

della stazione di impianto.

  2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base  previsti

dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in

cui vengono iscritti i  materiali  forestali  di  base  presenti  nel

proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri  di

cui al primo periodo il registro  nazionale  dei  materiali  di  base

conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e

forestali.

  3. Al fine di tutelare la biodiversita'  del  patrimonio  forestale

nazionale, in relazione  alle  competenze  previste  all'articolo  2,

comma 2, del decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  i  Centri

nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco

Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e  la

conservazione della biodiversita' forestale. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,

sentito il Ministro della difesa, sono individuati  ulteriori  centri

rispetto a quelli di cui al primo  periodo,  in  numero  e  modalita'

sufficienti  a  rappresentare  zone  omogenee  dal  punto  di   vista

ecologico, ed e' loro riconosciuta la qualifica di  Centri  nazionali

per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.

  4. I centri di cui al comma 3 sono  abilitati  alla  certificazione

ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali  e  possono

coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e

dei materiali di base collaborando con  i  centri  di  ricerca  e  le

istituzioni  europee  e  nazionali  che  operano  nel   campo   della

conservazione delle risorse genetiche forestali.

  5. La Commissione  tecnica  di  cui  all'articolo  14  del  decreto

legislativo del  10  novembre  2003,  n.  386,  istituita  presso  il

Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  redige,

conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali  di  base  di

cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale  nazionale,

secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle  politiche

agricole alimentari e forestali.

  6. All'attuazione del presente articolo si  fa  fronte  nell'ambito

delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica.




                               Art. 14

                             Coordinamento

  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

elabora specifiche linee di programmazione,  di  coordinamento  e  di

indirizzo in materia di politica forestale nazionale,  in  attuazione

della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con  la  normativa

europea e gli impegni assunti in sede  europea  e  internazionale  in

materia  di  ambiente,  paesaggio,  clima,  energia  e  sviluppo   in

coordinamento con i Ministeri competenti.

  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in

accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e  indirizzo

nazionale  in  materia  di  programmazione,  di  pianificazione,   di

gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre  che  di

sviluppo delle filiere forestali,  anche  ai  fini  della  promozione

degli interessi nazionali del settore  a  livello  internazionale  ed

europeo.

  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

puo' istituire  un  tavolo  di  settore  al  fine  di  migliorare  la

governance dei processi decisionali per  lo  sviluppo  delle  filiere

forestali. Le regioni e le  province  autonome,  possono  promuovere,

coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole  alimentari

e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore  o  filiera

al fine di garantire il coordinamento territoriale o  settoriale  per

la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale  e  per

lo sviluppo delle diverse  componenti  delle  filiere  forestali.  Il

Ministero puo' parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato.

  4. All'attuazione del presente articolo si  fa  fronte  nell'ambito

delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi  di  cui  al

comma 3 non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  indennita',

emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.




                               Art. 15

                  Monitoraggio, statistiche, ricerca,

                      formazione e informazione

  1.  A  fini  statistici,  di  inventario  e  di  monitoraggio   del

patrimonio forestale nazionale  e  delle  filiere  del  settore,  nel

rispetto degli  impegni  internazionali  e  degli  standard  definiti

dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle  Nazioni  Unite,  la

definizione di foresta e' quella adottata dall'Istituto nazionale  di

statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale  delle  foreste  e

dei serbatoi forestali di carbonio.

  2.  In  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,   il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il

coordinamento,   l'armonizzazione   e   la   digitalizzazione   delle

informazioni  statistiche  e  cartografiche  inerenti  al  patrimonio

forestale, la gestione delle attivita' di settore e  le  sue  filiere

produttive,  nonche'  delle  informazioni  di  carattere   ambientale

inerenti la materia forestale. Tale attivita' e'  svolta  sentiti  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il

Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  il

Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  e  con

l'Istituto  nazionale  di  statistica.  Al  fine  di  facilitare  una

migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero

delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali    promuove

l'elaborazione di criteri  per  la  realizzazione  della  cartografia

forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito  istituzionale

del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2003.  A  tale

attivita' si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

predispone altresi' un rapporto pubblico periodico  sullo  stato  del

patrimonio forestale nazionale,  del  settore  e  delle  sue  filiere

produttive  coerentemente  con  gli  standard   di   monitoraggio   e

valutazione definiti dal processo pan-europeo  Forest  Europe  e  con

quelli forniti  dall'Unione  europea  e  dalle  organizzazioni  delle

Nazioni Unite. Il rapporto e' pubblicato sul sito  istituzionale  del

Ministero ed e' comunicato alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato

della Repubblica.

  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

promuove,  anche  avvalendosi  dei  propri  enti  strumentali  ed  in

collaborazione con le Universita', gli  enti  di  ricerca  nazionali,

europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo  sviluppo  della

ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformita' al

Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo,

alimentare forestale e alle disposizioni del decreto  legislativo  29

ottobre 1999, n. 454.

  5. Le regioni possono promuovere d'intesa con  il  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e  forestali,  forme  di  coordinamento

interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei

titoli  e  dei  crediti  formativi   nell'ambito   della   formazione

professionale  e  dell'aggiornamento  tecnico  degli  operatori   del

settore forestale.

  6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,

anche d'intesa con le  regioni,  puo'  promuovere  nei  limiti  delle

risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attivita' di

informazione  e  divulgazione  pubblica  nonche'  di   educazione   e

comunicazione sul significato  e  ruolo  del  bosco,  della  gestione

forestale, delle filiere produttive  e  dei  servizi  generati  dalle

foreste e della loro razionale gestione, in favore della societa'.




                               Art. 16

                     Disposizioni di coordinamento

  1. Alla legge 14 gennaio 2013, n.10,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a)  alla  rubrica  dell'articolo  7,  dopo  le  parole:   «alberi

monumentali,», sono inserite le seguenti: «dei boschi vetusti,»;

    b) all'articolo 7, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:

«1-bis.  Sono  considerati  boschi  vetusti  le  formazioni  boschive

naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  che  per  eta',  forme  o

dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o

paesaggistiche,  culturali  e  spirituali  presentino  caratteri   di

preminente interesse, tali da richiedere  il  riconoscimento  ad  una

speciale azione di conservazione.»;

    c) all'articolo 7, il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.

Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

stabiliti i principi e i criteri direttivi per  il  censimento  degli

alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per  la

redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e  dei

comuni degli elenchi di cui al comma  3,  ed  e'  istituito  l'elenco

degli alberi monumentali e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  alla  cui

gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari  e

forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data

pubblicita' mediante l'albo pretorio,  con  la  specificazione  della

localita'  nella  quale  esso  sorge,  affinche'  chiunque  vi  abbia

interesse  possa  ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli

alberi monumentali  e  dei  boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato

periodicamente ed e' messo a  disposizione,  tramite  sito  internet,

delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.»;

    d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le

regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale  di  cui  al

comma 1 e di boschi vetusti di cui  al  comma  1-bis,  effettuano  la

raccolta dei dati risultanti dal censimento  operato  dai  comuni  e,

sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi  regionali  e

li trasmettono al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali. L'inottemperanza o la persistente  inerzia  delle  regioni

comporta, previa diffida ad adempiere entro un  determinato  termine,

l'attivazione dei poteri sostitutivi da  parte  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali.».

  2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.

Per l'iscrizione dei  cloni  di  pioppo  al  registro  nazionale  dei

materiali di base, e'  competente  l'Osservatorio  nazionale  per  il

pioppo,  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari  e  forestali  che  sostituisce  nelle  sue  funzioni   la

Commissione nazionale per il pioppo di  cui  alla  legge  3  dicembre

1962, n. 1799, e che  riferisce  del  suo  operato  alla  commissione

tecnica.  Dalla  partecipazione  all'Osservatorio  nazionale  per  il

pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di

presenza,  indennita',  emolumenti  ne'   rimborsi   spese   comunque

denominati.»;

    b) all'articolo 13, comma 2, le parole:  «della  Comunita'»  sono

sostituite dalle seguenti: «dell'Unione  europea»;  all'articolo  13,

comma 3, le parole: «nella Comunita'» sono sostituite dalle seguenti:

«nell'Unione europea»;

    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 14 (Commissione tecnica). -  1.  Con  decreto  del  Ministero

delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica, presso il  Ministero  delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali,  la   Commissione   tecnica   che

sostituisce la commissione tecnico - consultiva di  cui  all'articolo

16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

  2. La Commissione tecnica di cui  al  comma  1  e'  coordinata  dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  3. La Commissione tecnica di cui al comma 1  supporta  il  Ministro

delle politiche agricole alimentari  e  forestali  nello  svolgimento

delle funzioni di  indirizzo  e  raccordo  generale  tra  i  soggetti

istituzionali competenti,  garantendo  altresi'  lo  svolgimento  dei

compiti previsti dal presente  decreto.  La  Commissione  tecnica  in

particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

    a) i modelli di registro di carico e scarico di cui  all'articolo

5, comma 2;

    b) le modalita'  di  raccolta  dei  dati  sulla  consistenza  del

materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;

    c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo  8,

comma 12;

    d)  i  criteri  per  l'individuazione   e   la   rappresentazione

cartografica delle regioni di provenienza, di  cui  all'articolo  10,

comma 4;

    e)  i   criteri,   cui   devono   rispondere   i   materiali   di

moltiplicazione importati  a  garanzia  dell'equivalenza  qualitativa

rispetto  ai  materiali  prodotti   nell'Unione   europea,   di   cui

all'articolo 13, comma 3;

    f) il peso minimo dei campioni di  sementi  da  prelevare  per  i

controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;

    g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

  4. I documenti di cui al comma 3 sono  adottati,  con  uno  o  piu'

decreti,  dal  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e

forestali.

  5. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da  nove  membri,

come di seguito specificato:

    a) un rappresentante del mondo scientifico universitario  esperto

in vivaistica forestale designato di concerto tra il  Ministro  delle

politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

    b) tre rappresentanti delle regioni e  delle  province  autonome,

esperti del settore, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

    c) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e

forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;

    d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare;

    e) un  rappresentante  dei  produttori  privati,  nominato  dalle

associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale

maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni

e possono essere riconfermati. Le  funzioni  di  coordinamento  e  di

segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un

funzionario della competente struttura del Ministero. I membri  della

Commissione eleggono al proprio interno il Presidente  e  definiscono

un regolamento di funzionamento.

  7. Ai componenti della Commissione tecnica non  spettano  compensi,

gettoni  di  presenza,  indennita',  emolumenti  ne'  rimborsi  spese

comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del

presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.».

  3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 227, contenuti  in  altri  testi  normativi,  sono  da  intendersi

riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.




                               Art. 17

                Disposizioni applicative e transitorie

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono  alle

finalita' del  presente  decreto  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti

speciali e  delle  relative  norme  di  attuazione,  nell'ambito  dei

rispettivi ordinamenti.

  2. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  ministeriali  e  delle

disposizioni di indirizzo elaborate ai  sensi  del  presente  decreto

restano valide  le  eventuali  normative  di  dettaglio  nazionali  e

regionali vigenti.




                               Art. 18

                              Abrogazioni

  1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato.




                              Art. 19

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 34/2018

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