Unità di missione per il Pnrr: pronta l’organizzazione

DPCM 4 ottobre 2021

Unità di missione per il Pnrr.

Unità di missione per il Pnrr: il decreto

Con DPCM 4 ottobre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021) la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della Funzione pubblica) ha reso nota l'organizzazione dell'Unità di missione per il Pnrr. L'Unità di missione per il Pnrr, fra gli altri compiti, rappresenta il punto di contatto con il servizio centrale per il Pnrr per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (Ue) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.

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Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento in merito all'Unità di missione per il Pnrr.

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Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica
Decreto 4 ottobre 2021  

Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del
PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica
amministrazione. (21A06283)

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021)

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle
determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del
Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14
che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione
pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;
Visto il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica
amministrazione, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento
della funzione pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi
dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Ciascuna amministrazione
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito
della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di
livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e
comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di
tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di
organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto in particolare il primo periodo del comma 1 dell'art. 7 del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate
le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attivita'
di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,
registrato in data 3 agosto 2021, recante l'individuazione delle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,
registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto del contingente
di quattrocento unita' di personale non dirigenziale a tempo
determinato di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,
registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto delle risorse
del fondo previsto dall'art. 7, comma 4, secondo periodo del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
luglio 2021, recante l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del
Consiglio, delle unita' di missione e delle unita' organizzative cui
sono assegnate le attivita' di coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR;
Considerata la necessita' di garantire l'efficace attuazione del
Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nonche' il conseguimento e
la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre;
Considerato che l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, individua, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, quali amministrazioni
abilitate alla costruzione delle nuove unità di missione di livello
dirigenziale generale dedicate alle attivita' di coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR
anche il Dipartimento per la funzione pubblica;
Tenuto conto altresi' che una maggiore efficienza, un costante
coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla efficace attuazione
del PNRR sono raggiungibili attraverso l'istituzione di una apposita
unita' di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Ritenuto pertanto, di doversi avvalere della facolta' prevista dal
citato l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 luglio 2021, di istituire una apposita unita' di missione
e di adottarne il provvedimento di definizione dell'organizzazione
interna;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, la predetta unita' di missione rappresenta il
punto di contatto con il Servizio centrale del PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n.
241/2021;

Decreta:

Art. 1

Costituzione dell'Unità di missione per il coordinamento attuativo
del PNRR

1. E' costituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unita' di missione per
il coordinamento attuativo del PNRR prevista dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 101. L'Unita'
rappresenta il punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE)
2021/241, relativamente agli interventi a titolarita' del
Dipartimento della funzione pubblica.
2. L'Unita' di missione di cui al presente articolo e' coordinata
da una figura dirigenziale di livello dirigenziale generale che ne
coordina le attivita' e le funzioni, partecipa alla rete dei
referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento, come
individuate dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n.
77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si raccorda con
l'Unita' di missione istituita nell'ambito dell'ufficio del
segretario generale e con il servizio centrale per il PNRR, e informa
il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarita'
del Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'unita' di missione attiva una funzione specifica per le
attivita' di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di
doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei
fondi del PNRR che partecipa alla rete dei referenti antifrode del
PNRR attivata presso il servizio centrale per il PNRR del Ministero
dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di
Finanza.
4. All'unita' di missione sono assegnati le unita' di personale non
dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, richiamati in premessa.
5. L'unita' di missione e' articolata nei seguenti servizi:
a) servizio di coordinamento della gestione PNRR - svolge
funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di
competenza del Dipartimento della funzione pubblica e sul
raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e
target). Nell'ambito delle proprie attivita', il servizio assicura,
tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative
all'attivazione dei progetti a titolarita' e a regia, nonche' la
definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa
manualista. Il servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria
degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza
del Dipartimento della funzione pubblica. Il servizio vigila
affinche' siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti
con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa, il rispetto dei i
vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di
trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative
necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare
il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
b) servizio di monitoraggio PNRR - coordina le attivita' di
monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di
competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Nell'ambito
delle proprie attivita', il servizio verifica il conseguimento di
Milestone e Target e provvede a trasmettere al servizio centrale per
il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target),
attraverso le funzionalita' del sistema informatico di cui all'art.
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
c) servizio di rendicontazione e controllo PNRR - provvede,
relativamente agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento
della funzione pubblica, a trasmettere al servizio centrale per il
PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di
pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2
del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente
dichiarazione di cui all'Annex III dell'accordo di finanziamento
stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la
regolarita' delle procedure e delle spese, riceve e controlla le
domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento
finanziario e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali
(milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al
recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o
ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attivita', il
servizio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le
frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento.

(Unità di missione per il Pnrr)

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