Valutazione di impatto ambientale: cambia la disciplina comunitaria

Possibilità per gli Stati membri di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale, né di una VIA; obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull’ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative UE diverse dalla nuova direttiva; obbligo per gli Stati membri di assicurare l’accesso tempestivo alle informazioni ambientali, attraverso un portale centrale in formato elettronico. Queste sono alcune delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/Ue «Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici».

In concomitanza con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006, dall’articolo 15, decreto-legge n. 91/2014[1] , convertito in legge n. 114/2014[2], l’Unione europea ha adottato la direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/ Ue «Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici ». La modifica si è resa necessaria - recita il terzo considerando - per:

  • rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale ;
  • allineare questa procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) ;
  • rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale.

Di qui la rielaborazione della direttiva 2011/ 92/ UE, che registra:

  • l’integrazione/la sostituzione/la soppressione di gran parte dei suoi articoli ;
  • l’inserimento del nuovo Allegato II A («Informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell’Allegato II») ;
  • la rielaborazione degli Allegati III e IV, recanti, rispettivamente, «Criteri di selezione intesi a stabilire se i progetti indicati nell’Allegato II debbano essere sottoposti a VIA» e «Informazioni per il rapporto di Valutazione dell’impatto ambientale» ;
  • l’esclusione dal proprio campo di applicazione di progetti (o di parti di progetti) aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o gli interventi di protezione civile, purché ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri.

In questo contesto, particolare rilievo assume la definizione di “valutazione di impatto ambientale”, intesa come processo che comprende:

  • la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, da parte del committente (si veda il box 1) ;
  • lo svolgimento delle consultazioni con il pubblico, le autorità locali e/o quelle degli Stati membri transfrontalieri;
  • l’esame del rapporto di valutazione ambientale e delle informazioni fornite dal committente o dalle Autorità consultate e la conclusione dell’Autorità competente, accompagnata dalla relativa decisione debitamente motivata.

01Altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute negli articoli:

  • 4 «verifica di assoggettabilità» (screening);
  • 6 «informazioni» ;
  • 9-bis «Separazione funzionale tra Autorità competente e Autorità committente».

Nell’ordine, fatta salva la formulazione originaria dell’articolo 4 , paragrafi 1 e 2, che lascia agli Stati membri un’ampia libertà d’azione per decidere quali progetti sottoporre a VIA, le integrazioni apportate dai nuovi paragrafi da 3 a 6 stabiliscono che:

  • la procedura di assoggettabilità deve tener conto delle informazioni contenute nell’Allegato II e dei criteri di selezione di cui all’Allegato III ;
  • gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale, né di una VIA «e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti devono comunque essere sottoposti a una valutazione per l’impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione » ;
  • il committente deve fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull’ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative UE diverse dalla direttiva 2014/52/Ue ;
  • gli Stati membri devono garantire che l’Autorità competente adotti una propria determinazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del committente (termine prorogabile soltanto in casi eccezionali).

L’articolo 6 stabilisce che, per consentire l’efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico, gli Stati membri devono assicurare l’accesso tempestivo alle informazioni ambientali, attraverso un portale centrale in formato elettronico destinato a raccogliere:

  • le domande di autorizzazione ;
  • i rapporti di valutazione ambientale ;
  • le informazioni sulle Autorità a cui possono essere presentate eventuali osservazioni e/o proposte ;
  • l’indicazione dei tempi e delle modalità con le quali tali informazioni sono rese disponibili.

Infine, l’articolo 9-bis, inserito dal legislatore eu ropeo allo scopo di garantire l’obbiettività dell’Autorità compente. Di qui la previsione secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché l’Autorità competente o le Autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla direttiva in modo obbiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi».

Regime transitorio

La nuova direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017, fermo restando che i progetti per i quali il processo decisionale è stato avviato prima di tale data continuano a essere assoggettati alla direttiva 2011/92/UE.

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