Valutazione di incidenza ambientale: la sentenza della Consulta n. 38/2015 “boccia” parzialmente il Veneto

La Regione Veneto non può, nemmeno ricorrendo ad apposite linee guida, escludere qualsiasi intervento a tutela della rete ecologica “Natura 2000” dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Questa la conclusione della sentenza n. 38/2015 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale parte dell’art. 65 della legge regionale Veneto 2 aprile 2014, n. 11 «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014». In particolare, la Consulta, richiamando alcuni principi giurisprudenziali, ha stabilito che la disciplina della VINCA sulle aree protette ai sensi di “Natura 2000”, è di competenza esclusiva dello Stato statale e che l’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale non legittima, in ogni caso, l’intervento del legislatore regionale in materia di VINCA. “Indenne” dalla censura della Consulta, invece, l’art. 56, L.R. Veneto n. 11/2014, relativo alla combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati.

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