Vas: modifiche al testo unico ambientale

Vas testo unico ambientale
Le misure nel decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92

Vas: modifiche al testo unico ambientale per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021, n. 148 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport».

Il provvedimento, a parte due articoli dedicati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e al personale Coni, contiene una serie di misure che riguardano l'ambiente:

  • art. 1 - assunzione personale Ministero della transizione ecologica;
  • art. 2 - struttura di missione per l'attuazione del Pnrr presso il ministero della transizione ecologica e organizzazione del ministero dello Sviluppo economico;
  • art. 3 - avvalimento da parte del ministero della Transizione ecologica di personale di Enea e Ispra e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;
  • art. 4 - misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale;
  • art. 5 - inviato speciale per il cambiamento climatico;
  • art. 6 - consiglio di amministrazione Enea;
  • art. 7 - regime transitorio in materia di Via e per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione.

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Di seguito il testo degli articoli elencati sopra e degli allegati al decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92.

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Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero  della  transizione
ecologica e in materia di sport. (21G00108)

(Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021, n. 148)

 

Vigente al: 24-6-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»;

Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance

del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di

rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e

snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure

urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle

pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della

giustizia»;

Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  rafforzare

gli uffici del Ministero  della  transizione  ecologica  al  fine  di

conseguire  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione   e   di   politica

ambientale  assunti  in  ambito  europeo  e   internazionale,   anche

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  prevedendo

altresi' la  dipendenza  funzionale  del  Comando  unita'  forestali,

ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri  dal  Ministero

della transizione ecologica;

Ritenuta la necessita' di potenziare le  strutture  dei  Commissari

per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura

di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone

e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare  la  realizzazione  degli

interventi;

Considerata altresi' la straordinaria necessita'  di  prevedere  un

regime  transitorio  della  disciplina  di  valutazione  di   impatto

ambientale come da ultimo  modificata  dal  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la

tempestiva realizzazione degli interventi  previsti  in  vista  delle

Olimpiadi di Cortina 2026 nonche' per assicurare al CONI una  propria

ed effettiva dotazione organica  per  il  compimento  dei  suoi  fini

istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 17 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari  e

forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  della

difesa e per la pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

     Assunzione personale Ministero della transizione ecologica

1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   delle   politiche   di

transizione  ecologica  anche  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di

ripresa  e  resilienza  (PNRR),  di  supportare  le  funzioni   della

Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di  conseguire

gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica  ambientale  assunti

in ambito UE e con l'Accordo di  Parigi  collegato  alla  Convenzione

quadro delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  adottato  a

Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato  e  reso  esecutivo  ai  sensi

della legge 4 novembre 2016, n. 204,  per  il  biennio  2021-2022  il

Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad  assumere,  a

tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche  svolte

secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  duecentodiciotto  unita'  di

personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da

inquadrare in Area III in  possesso  di  laurea  specialistica  nelle

discipline tecniche di ingegneria,  fisica,  architettura,  economia,

scienze  biologiche,   scienze   chimiche,   scienze   geologiche   e

geofisiche,   scienze   della   comunicazione,   scienze    naturali,

ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I

bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli  valorizzando

l'esperienza  lavorativa  in  materia  ambientale  nell'ambito  della

pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  lettera

c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50  per  cento

dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al

medesimo comma 1 che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione

pubblica attivita' di supporto tecnico specialistico e  operativo  in

materia ambientale presso il soppresso Ministero  dell'ambiente,  del

territorio e del mare ovvero presso il  Ministero  della  transizione

ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  triennio

anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i  requisiti  di

cui al primo periodo, la fase  preliminare  di  valutazione  consiste

nella verifica dell'attivita' svolta.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  la  dotazione  organica

del Ministero della transizione  ecologica  e'  incrementata  di  155

unita' di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.

145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole  «nell'anno  2022»  sono  sostituite

seguenti:  «nell'anno  2026»,  le  parole   «nell'anno   2023»   sono

sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2027»;  le  parole  «nell'anno

2024» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'anno  2028»;  le  parole

«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2029»  e

le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno

2030»;

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al  comma  1,

le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica

e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge  27

dicembre  2006,  n.  296,  sono  ridotte  in  relazione  agli   oneri

riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto

ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per  l'anno

2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si  provvede  quanto

ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e  a  euro  2.106.871  a  decorrere

dall'anno  2023  nei  limiti  delle  vigenti  facolta'  assunzionali,

maturate  e  disponibili,  dell'amministrazione,  e  quanto  ad  euro

7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a  decorrere  dall'anno

2023  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di

riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 2

Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso  il  Ministero

  della transizione ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello

  sviluppo economico

1.  Per  il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di

missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio

2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR

e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura

di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo  30

luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale

generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello

dirigenziale non generale complessivi.

2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  sono   resi   indisponibili,

nell'ambito della dotazione organica del Ministero della  transizione

ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale

equivalente sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di  euro

222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal

2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale  generale.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di

riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine  di  cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'

prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli  fini  dell'adeguamento

dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  al  31

dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo  economico  il  termine  di  cui

all'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge  n.  22  del  2021,  e'

prorogato al 31 luglio 2021.

 

                        Art. 3

Avvalimento da parte del ministero  della  transizione  ecologica  di

  personale di ENEA e ISPRA e modifica  della  dipendenza  funzionale

  del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma

  dei carabinieri

1. Il Ministero della transizione ecologica  puo'  avvalersi  della

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e  lo  sviluppo

economico  sostenibile  (ENEA)  e  dell'Istituto  superiore  per   la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per  l'espletamento  delle

attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del  Piano

nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  fino  a  un  contingente

massimo  per  ciascun  ente  di  trenta  unita'  di   personale   non

dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di  comando  presso

gli   uffici   del    Ministero    della    transizione    ecologica.

L'individuazione  delle  unita'   di   personale   e   le   modalita'

dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a  titolo

gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di

cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto. Il  trattamento  economico  fondamentale

del  personale  di  cui   al   presente   comma   rimane   a   carico

dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico

accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  315.900  euro  per  l'anno

2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» e' sostituito dal

seguente: «4.204»;

b) alla tabella 4, quadro I, specchio B,  il  numero  «1.131»  e'

sostituito dal seguente: «1.128»;

c) alla tabella 4, quadro I, specchio C,  il  numero  «1.108»  e'

sostituito dal seguente: «1.105»;

d)   all'articolo   174-bis,   sono   apportate    le    seguenti

modificazioni:

1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)

Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari,  che,  ferme

restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal  Capo  di  stato

maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i  compiti

militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i

compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  ai  sensi

dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della

transizione ecologica,  fatta  salva  la  dipendenza  funzionale  dal

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando

carabinieri  per  la  tutela  agroalimentare.   Il   Ministro   della

transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela

agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni  riconducibili  alle

attribuzioni  del  medesimo  Ministero,  mentre  il  Ministro   delle

politiche agricole, alimentari e  forestali  si  avvale  del  Comando

unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari  per  lo  svolgimento

delle  funzioni  riconducibili   alle   attribuzioni   del   medesimo

Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari

e' retto da un generale di corpo d'armata che  esercita  funzioni  di

alta direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei

comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto  all'organico.

L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito  al  generale

di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»;

2) dopo il comma 2-ter, e' aggiunto il seguente: «2-quater.  Il

Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il  Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali e  con  il  Ministro

dell'economia e delle  finanze  definisce  gli  obiettivi  strategici

generali del Comando di cui al comma 2,  lettera  a),  nelle  materie

riconducibili  alle  attribuzioni  dei  Ministeri  della  transizione

ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

 

                               Art. 4

Misure di accelerazione delle attivita'  dei  Commissari  in  materia

                             ambientale

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno  2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.

116, le parole  «e  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  la  finanza

pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le

deroghe previsti per il Commissario» e il terzo periodo e' sostituito

dal seguente: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei  alla

pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato

nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del  quadro

economico  degli  interventi  cosi'  come  risultante   dai   sistemi

informativi  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Il  soggetto

attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica

amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,

aspettativa  o  altra  analoga  posizione  secondo  l'ordinamento  di

appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso

indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge

9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli  interventi  per  il

contrasto al  dissesto  idrogeologico,  presso  ogni  Commissario  e'

istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente  di  personale  non

dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unita'.

3. Per l'attuazione del comma 2,  il  Ministero  della  transizione

ecologica e' autorizzato per l'anno  2021  a  reclutare,  secondo  le

modalita' semplificate di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio 2021, n. 76, nonche' anche  mediante  scorrimento  di  vigenti

graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato

a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva  anche  superiore   a

trentasei mesi e comunque non  superiore  al  31  dicembre  2026,  un

contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area

Terza, posizione economica F1  -  Comparto  Funzioni  centrali  e  da

assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2  sulla  base

della tabella 1 di cui all'Allegato I.

4.  Il  restante  contingente  da  assegnare   ai   Commissari   e'

costituito, fino a un massimo di cinquanta unita'  e  nel  limite  di

spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850

per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite  sulla  base

della tabella 2 di cui  all'Allegato  II,  da  soggetti  in  possesso

dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  architetto,

geologo, ingegnere civile e ambientale,  pianificatore  territoriale,

biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale

docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle

istituzioni scolastiche, nonche' del personale  delle  Forze  Armate,

delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,

collocati fuori ruolo o in  posizione  di  comando  o  altra  analoga

posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da  individuare

tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero  della

transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto. Il personale di cui al  presente  comma,

al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio

1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico

fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro  3.079.917  per

l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal  2022

al 2026  si  provvede  quanto  a  3.079.917  euro  per  l'anno  2021,

9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro  dal  2023,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,  quanto  a

7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2026,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole  «ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive

modificazioni,» sono inserite le seguenti: «'ad eccezione  del  comma

5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,»;

b) al comma 2, dopo le parole  «ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»  sono  inserite  le

seguenti: «, ad  eccezione  del  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo

periodo, del citato articolo 20».

7. Al fine di  consentire  la  rapida  attuazione  del  sistema  di

collettamento e depurazione  del  lago  di  Garda  e  la  conseguente

tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta  al  termine

della propria vita  tecnica,  il  Prefetto  di  Brescia  e'  nominato

Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4,  commi

2 e 3, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la

progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per  il

collettamento e la depurazione della sponda  bresciana  del  lago  di

Garda.  Il  Commissario  straordinario  avvalendosi,  senza  nuovi  o

maggiori oneri,  delle  strutture  del  Ministero  della  transizione

ecologica, elabora un  Piano  degli  interventi  e  lo  sottopone  al

Ministro della transizione ecologica. Tale piano  deve  indicare,  ai

sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  i  codici

unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo

cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto  che

svolge  le  funzioni   di   stazione   appaltante.   Il   Commissario

straordinario per la realizzazione degli interventi  puo'  avvalersi,

sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali  e

periferiche  dello  Stato,  degli  enti  pubblici,   delle   societa'

controllate da amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  dei  soggetti

privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma

3, del predetto decreto-legge n. 32 del  2019,  dotati  di  specifica

competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di

cui  alle  predette  convenzioni  sono  posti  a  carico  dei  quadri

economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi

informativi della Ragioneria Generale dello Stato.  Il  compenso  del

Commissario, i cui oneri sono posti a  carico  del  quadro  economico

degli interventi  da  realizzare  o  completare,  e'  pari  a  quello

indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111. Nel caso in cui il Commissario svolga le  funzioni  di  stazione

appaltante e' autorizzata l'apertura  di  una  contabilita'  speciale

intestata al medesimo  nella  quale  confluiscono  tutte  le  risorse

finanziarie  pubbliche,  nazionali  e  regionali,  nonche'  le  altre

risorse  destinate  alla  realizzazione  delle  opere.  Alle  dirette

dipendenze del Commissario opera una struttura di  supporto  composta

da un  contingente  di  sei  unita'  di  personale  non  dirigenziale

reclutato con le modalita' di cui  al  comma  4,  in  possesso  delle

competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dallo stesso

Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni.

La  struttura  cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del  Commissario

straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021

e di euro 293.982 per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a  euro  97.994  per

l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026

l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto  a  euro

293.982  per  l'anno  2022  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

                               Art. 5

            Inviato speciale per il cambiamento climatico

1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione  italiana

agli eventi e ai negoziati internazionali sui  temi  ambientali,  ivi

inclusi quelli sul cambiamento climatico, il  Ministro  degli  affari

esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della

transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il  cambiamento

climatico. La durata dell'incarico e'  fissata,  nei  limiti  di  cui

all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165.

2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione

internazionale e il Ministero della transizione ecologica  assicurano

il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di  cui  al  comma  1

nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche  fra  estranei  alla

pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato

nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel  caso  in  cui  si

tratti di  un  dipendente  appartenente  ai  ruoli  di  una  pubblica

amministrazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale

docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle

istituzioni scolastiche,  e'  collocato  presso  il  Ministero  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale fuori  ruolo  o  in

posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione,  secondo

l'ordinamento di appartenenza e  conserva,  se  piu'  favorevole,  il

trattamento   economico   in   godimento,   che   resta   a    carico

dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori

ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del  collocamento  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni

caso ferma la corresponsione del trattamento economico  di  missione,

nei limiti spettanti al personale della pubblica  amministrazione  di

livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal  presente  articolo  e'

autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno  2021,  euro  350.000

per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

                               Art. 6

                  Consiglio di amministrazione ENEA

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le

parole «tre  componenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque

componenti».

2. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,

pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000  a  decorrere

dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a

legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

dicembre 2008, n. 189.

 

                               Art. 7

Regime transitorio in materia di VIA e  per  il  funzionamento  della

  Scuola nazionale della pubblica amministrazione

1. L'articolo 8, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, si applica alle istanze presentate  a  partire  dal  31

luglio 2021. L'articolo 31, comma  6,  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, che  trasferisce  alla  competenza  statale  i  progetti

relativi agli impianti fotovoltaici  per  la  produzione  di  energia

elettrica  con  potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,  di   cui

all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo  punto,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  applica  alle  istanze

presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio

in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o  altra

analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,  alla  data  di

adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del  presente

comma»;

b) al  comma  5,  le  parole  «comma  3»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 2-bis».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Il   dirigente

amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in

carica  per   il   disbrigo   degli   atti   strettamente   attinenti

all'ordinaria  amministrazione  fino  alla  nomina   del   Segretario

generale della Scuola medesima.».

 

(omissis)

                               Art. 10

                      Disposizioni finanziarie

1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del

presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                               Art. 11

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

ALLEGATO I

(Articolo 4, comma 3)

TABELLA 1

 

Regione Unità
Piemonte 12
Valle d'Aosta 2
Lombardia 12
Bolzano 4
Trento 3
Veneto 9
Friuli Venezia Giulia 4
Liguria 3
Emilia Romagna 11
Toscana 11
Umbria 4
Marche 5
Lazio 9
Abruzzo 5
Molise 2
Campania 7
Puglia 10
Basilicata 5
Calabria 8
Sicilia 12
Sardegna 12
TOTALE 150

 

 

ALLEGATO II

(Articolo 4, comma 4)

TABELLA 2

 

 

Regione

Risorse finanziarie 2021 Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte 65.330 195.988
Valle d'Aosta 16.332 48.997
Lombardia 65.330 195.988
Bolzano 16.333 48.997
Trento 16.333 48.997
Veneto 48.997 146.991
Friuli Venezia Giulia 16.332 48.997
Liguria 16.332 48.997
Emilia Romagna 65.330 195.988
Toscana 65.330 195.988
Umbria 16.332 48.997
Marche 32.664 97.994
Lazio 48.997 146.991
Abruzzo 32.664 97.994
Molise 16.332 48.997
Campania 32.664 97.994
Puglia 48.997 146.991
Basilicata 32.664 97.994
Calabria 32.664 97.994
Sicilia 65.330 195.988
Sardegna 65.330 195.988
TOTALE 816.617 2.449.850

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