Vas: modifiche al testo unico ambientale per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021, n. 148 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 «Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport».
Il provvedimento, a parte due articoli dedicati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e al personale Coni, contiene una serie di misure che riguardano l'ambiente:
- art. 1 - assunzione personale Ministero della transizione ecologica;
- art. 2 - struttura di missione per l'attuazione del Pnrr presso il ministero della transizione ecologica e organizzazione del ministero dello Sviluppo economico;
- art. 3 - avvalimento da parte del ministero della Transizione ecologica di personale di Enea e Ispra e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;
- art. 4 - misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale;
- art. 5 - inviato speciale per il cambiamento climatico;
- art. 6 - consiglio di amministrazione Enea;
- art. 7 - regime transitorio in materia di Via e per il funzionamento della scuola nazionale della pubblica amministrazione.
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Di seguito il testo degli articoli elencati sopra e degli allegati al decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92.
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Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92
Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione
ecologica e in materia di sport. (21G00108)
(Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021, n. 148)
Vigente al: 24-6-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare
gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di
conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica
ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo
altresi' la dipendenza funzionale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero
della transizione ecologica;
Ritenuta la necessita' di potenziare le strutture dei Commissari
per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura
di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone
e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' di prevedere un
regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto
ambientale come da ultimo modificata dal decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire la
tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle
Olimpiadi di Cortina 2026 nonche' per assicurare al CONI una propria
ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini
istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e
forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della
difesa e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assunzione personale Ministero della transizione ecologica
1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di
transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire
gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti
in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il
Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad assumere, a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte
secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unita' di
personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da
inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle
discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia,
scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e
geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali,
ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I
bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando
l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione
pubblica attivita' di supporto tecnico specialistico e operativo in
materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del
territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di
cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste
nella verifica dell'attivita' svolta.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica
del Ministero della transizione ecologica e' incrementata di 155
unita' di personale di area terza.
4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole «nell'anno 2022» sono sostituite
seguenti: «nell'anno 2026», le parole «nell'anno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»; le parole «nell'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028»; le parole
«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e
le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno
2030»;
b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno
2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto
ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere
dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali,
maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro
7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno
2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico
1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale
generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31
dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, e'
prorogato al 31 luglio 2021.
Art. 3
Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di
personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma
dei carabinieri
1. Il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi della
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle
attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente
massimo per ciascun ente di trenta unita' di personale non
dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso
gli uffici del Ministero della transizione ecologica.
L'individuazione delle unita' di personale e le modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale
del personale di cui al presente comma rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico
accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno
2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» e' sostituito dal
seguente: «4.204»;
b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero «1.131» e'
sostituito dal seguente: «1.128»;
c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero «1.108» e'
sostituito dal seguente: «1.105»;
d) all'articolo 174-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme
restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato
maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi
dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della
transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della
transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle
attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento
delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di
alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei
comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.
L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito al generale
di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»;
2) dopo il comma 2-ter, e' aggiunto il seguente: «2-quater. Il
Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici
generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie
riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione
ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
Art. 4
Misure di accelerazione delle attivita' dei Commissari in materia
ambientale
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, le parole «e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le
deroghe previsti per il Commissario» e il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del quadro
economico degli interventi cosi' come risultante dai sistemi
informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di
appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli interventi per il
contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario e'
istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non
dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unita'.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione
ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a
trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area
Terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali e da
assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base
della tabella 1 di cui all'Allegato I.
4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari e'
costituito, fino a un massimo di cinquanta unita' e nel limite di
spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base
della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto,
geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale,
biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare
tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma,
al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per
l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021,
9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a
7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «'ad eccezione del comma
5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,»;
b) al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo
periodo, del citato articolo 20».
7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di
collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine
della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia e' nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi
2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di
Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o
maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione
ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici
unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che
svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo' avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle societa'
controllate da amministrazioni dello Stato, nonche' dei soggetti
privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del
Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico
degli interventi da realizzare o completare, e' pari a quello
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione
appaltante e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale
intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse
finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonche' le altre
risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette
dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta
da un contingente di sei unita' di personale non dirigenziale
reclutato con le modalita' di cui al comma 4, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dallo stesso
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni.
La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.
8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021
e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro
293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento
climatico. La durata dell'incarico e' fissata, nei limiti di cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si
tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo
l'ordinamento di appartenenza e conserva, se piu' favorevole, il
trattamento economico in godimento, che resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni
caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione,
nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di
livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000
per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 6
Consiglio di amministrazione ENEA
1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
componenti».
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Art. 7
Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della
Scuola nazionale della pubblica amministrazione
1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31
luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti
relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio
in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente
comma»;
b) al comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2-bis».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente
amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in
carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti
all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario
generale della Scuola medesima.».
(omissis)
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del
presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO I
(Articolo 4, comma 3)
TABELLA 1
Regione | Unità |
Piemonte | 12 |
Valle d'Aosta | 2 |
Lombardia | 12 |
Bolzano | 4 |
Trento | 3 |
Veneto | 9 |
Friuli Venezia Giulia | 4 |
Liguria | 3 |
Emilia Romagna | 11 |
Toscana | 11 |
Umbria | 4 |
Marche | 5 |
Lazio | 9 |
Abruzzo | 5 |
Molise | 2 |
Campania | 7 |
Puglia | 10 |
Basilicata | 5 |
Calabria | 8 |
Sicilia | 12 |
Sardegna | 12 |
TOTALE | 150 |
ALLEGATO II
(Articolo 4, comma 4)
TABELLA 2
Regione |
Risorse finanziarie 2021 | Risorse finanziarie 2022-2026 |
Piemonte | 65.330 | 195.988 |
Valle d'Aosta | 16.332 | 48.997 |
Lombardia | 65.330 | 195.988 |
Bolzano | 16.333 | 48.997 |
Trento | 16.333 | 48.997 |
Veneto | 48.997 | 146.991 |
Friuli Venezia Giulia | 16.332 | 48.997 |
Liguria | 16.332 | 48.997 |
Emilia Romagna | 65.330 | 195.988 |
Toscana | 65.330 | 195.988 |
Umbria | 16.332 | 48.997 |
Marche | 32.664 | 97.994 |
Lazio | 48.997 | 146.991 |
Abruzzo | 32.664 | 97.994 |
Molise | 16.332 | 48.997 |
Campania | 32.664 | 97.994 |
Puglia | 48.997 | 146.991 |
Basilicata | 32.664 | 97.994 |
Calabria | 32.664 | 97.994 |
Sicilia | 65.330 | 195.988 |
Sardegna | 65.330 | 195.988 |
TOTALE | 816.617 | 2.449.850 |