Veicoli a basse emissioni: rimodulati gli incentivi

Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024

Veicoli a basse emissioni: rimodulati gli incentivi con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 (in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024, n. 121).

Destinatari del provvedimento sono:

  • persone fisiche e giuridiche rispondenti a determinati requisiti;
  • piccole e medie imprese esercenti attività di  trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Previsti anche:

  • maggiorazioni del contributo per l'acquisto di  veicoli  elettrici e ibridi plug-in;
  • contributi per l'installazione di impianti a Gpl e metano per autotrazione.

Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 

Rimodulazione degli incentivi  per  l'acquisto  di  veicoli  a  basse
emissioni inquinanti. (24A02694)
(Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024, n. 121)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il

trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di  linea»  e,

in particolare,  l'art.  3  relativo  al  servizio  di  noleggio  con

conducente;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in

particolare,  l'art.  17  relativo  al  versamento  unitario  e  alla

compensazione;

Visto l'art. 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, comma 53;

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,

commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di  contributi  per

l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  20  marzo

2019, recante «Disciplina applicativa dell'incentivo "ecobonus"»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,

commi da 652 a 659 e 691, in materia di contributi per l'acquisto  di

veicoli a basse emissioni inquinanti;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del

gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il

rilancio delle politiche industriali» convertito, con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare,  l'art.  22,  il

quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di  euro

per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal

2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde,  la  ricerca,

gli investimenti nella filiera  del  settore  automotive  finalizzati

all'insediamento, alla riconversione e  alla  riqualificazione  verso

forme produttive innovative e sostenibili, nonche' per la concessione

di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il

recupero e il riciclaggio dei materiali;

Visto, altresi', il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto-legge

n. 17 del 2022, il quale prevede che  con  uno  o  piu'  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

imprese e del made in Italy (gia' Ministro dello sviluppo economico),

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  (gia'  Ministro  delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili)   e   il   Ministro

dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  (gia'  Ministro  della

transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata  in  vigore  del  decreto,  sono  definiti   gli   interventi

ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 nel rispetto

della normativa  europea  sugli  aiuti  di  Stato,  i  criteri  e  le

modalita' di attuazione del presente  articolo,  nonche'  il  riparto

delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile

2022, recante  «Riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di

veicoli non inquinanti», che ha individuato in 650 milioni  di  euro,

per ciascuna delle annualita' dal 2022 al 2024, le risorse del  Fondo

destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli

non inquinanti;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del  citato  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale prevede

che  «con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri, su proposta del Ministro  per  lo  sviluppo  economico,  di

concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  della  transizione

ecologica,  anche   in   ragione   dell'andamento   del   mercato   e

dell'evoluzione tecnologica, possono essere  rimodulati,  nel  limite

dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma

2 e gli incentivi di cui all'art. 2»;

Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  recante  «Misure

urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla

osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni

finanziarie e sociali» e, in  particolare,  l'art.  40-bis  che,  per

l'anno 2022, ha ridotto le  risorse  destinate  alla  concessione  di

incentivi per l'acquisto di  nuovi  veicoli  di  categoria  M1  nella

fascia di emissione 2160 grammi di anidride carbonica per  chilometro

(g/km di CO2), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto

del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2022,  di  20

milioni di euro al fine di incrementare  del  medesimo  ammontare  la

dotazione della misura di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  e),  del

medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (veicoli

elettrici L1e L7e);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto

2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio  dei

ministri  6  aprile  2022  -  Riconoscimento  degli   incentivi   per

l'acquisto di veicoli non inquinanti», che ha rimodulato  le  risorse

stanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6

aprile 2022, destinando 40 milioni all'incentivo per l'acquisto delle

infrastrutture di ricarica domestiche;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre

2022, n. 204;

Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,   recante

«Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi»,  e,  in

particolare l'art. 12, comma 3, il quale prevede che la misura di cui

all'art. 2, comma 1, lettera f-bis), del decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, e' estesa alle annualita'  2023

e 2024 e, conseguentemente, le risorse assegnate dal  citato  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli  anni

2023 e 2024 alla concessione di incentivi  per  l'acquisto  di  nuovi

veicoli, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del  citato

decreto, sono ridotte di  40  milioni  di  euro  per  ciascuna  delle

annualita' 2023 e 2024  per  essere  destinate  alla  misura  di  cui

all'art. 2,  comma  1,  lettera  f-bis),  del  medesimo  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto  il  decreto-legge  10   agosto   2023,   n.   104,   recante

«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'

economiche  e  finanziarie   e   investimenti   strategici»   e,   in

particolare, l'art. 3, commi 4 e  5,  che  prevedono  dalla  data  di

entrata in vigore del presento decreto e fino al 31 dicembre 2024, il

riconoscimento di incentivi all'acquisto  di  veicoli  con  emissioni

comprese nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135  di  g/km  di  CO2,  per  i

vincitori del  concorso  straordinario  per  il  rilascio,  a  titolo

oneroso, di nuove licenze per l'esercizio del servizio di taxi; per i

titolari di licenze taxi che  sostituiscono  il  proprio  autoveicolo

adibito al servizio e per i soggetti  autorizzati  all'esercizio  del

servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3,  della  legge

15 gennaio 1992, n. 21,  che  sostituiscono  il  proprio  autoveicolo

adibito al servizio;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  17  ottobre   2023,

registrato alla Corte  dei  conti  in  data  dicembre  2023,  che  ha

modificato l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 20 marzo  2019

estendendo  il  termine  per  la  conferma  delle  prenotazioni   dei

contributi  da  centottanta   giorni   a   duecentosettanta   giorni,

decorrenti  dalla  data  di  inserimento  della  prenotazione   sulla

piattaforma informatica;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il

rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di

pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia

di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero

gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla

banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico

ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che

assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio

2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi

dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge  n.  78  del  2009,  ai

sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali

conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le

predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi

relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi

stessi»;

Visto l'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia  nell'elenco

delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC;

Vista la nota del 9 febbraio 2024 (prot. MIMIT n.  37283)  con  cui

Invitalia ha comunicato le risorse di cui al decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto

del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  agosto  2022,  non

utilizzate per l'acquisto di veicoli per gli anni 2022 e 2023;

Considerata  la  necessita'  di  promuovere  una   mobilita'   piu'

sostenibile attraverso strumenti di incentivazione;

Considerato che alla data  del  7  febbraio  2024  le  risorse  non

utilizzate per l'acquisto di veicoli per l'anno 2022, per  le  misure

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  aprile

2022, come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  4  agosto  2022,  sono  pari   complessivamente   ad   euro

330.278.133,53;

Considerato che alla data  del  7  febbraio  2024  le  risorse  non

utilizzate per l'acquisto di veicoli per l'anno 2023, per  le  misure

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  aprile

2022, come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  4  agosto  2022,  sono  pari   complessivamente   ad   euro

312.264.475,31;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma  2,  lettera  c),  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  6  aprile  2022  e

successive modificazioni  ed  integrazioni,  le  risorse  disponibili

destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli

per l'annualita' 2024 sono pari  a  complessivi  606,566  milioni  di

euro;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  decreto

del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2022,  alla

rimodulazione degli incentivi, in ragione dell'andamento del  mercato

e  dell'evoluzione  tecnologica,  nonche'  di  dare  attuazione  alle

disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 4 a 7, del decreto-legge

10 agosto 2023, n. 104;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'

delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione

di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio

dei ministri;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                              Finalita'

1. Il presente decreto rimodula le risorse e le destinazioni  delle

risorse e gli incentivi per l'acquisto di veicoli di cui all'art.  2,

effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente

decreto e  sino  al  31  dicembre  2024,  nei  limiti  delle  risorse

individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  agosto  2022,   recante

«Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6

aprile 2022  -  Riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di

veicoli non inquinanti».

 

                               Art. 2

                  Requisiti e soggetti beneficiari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti  contributi  al

ricorrere dei requisiti indicati:

a) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle  che

esercitano  attivita'  rientranti  nel  codice  ATECO  45.11.0,   che

acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia

veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non

inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km  di

CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi  ufficiale  della  casa

automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  35.000  euro  IVA

esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se  e'

contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da  Euro

0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000  se  e'  rottamato  un  veicolo

omologato nella classe Euro  3  o  di  ulteriori  euro  3.000  se  e'

rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle  che

esercitano  attivita'  rientranti  nel  codice  ATECO  45.11.0,   che

acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia

veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non

inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di

CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi  ufficiale  della  casa

automobilistica produttrice  pari  o  inferiore  a  45.000  euro  IVA

esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se  e'

contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da  Euro

0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000  se  e'  rottamato  un  veicolo

omologato nella classe Euro  3  o  di  ulteriori  euro  1.500  se  e'

rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

c) alle  persone  fisiche  che  acquistano,  anche  in  locazione

finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1  nuovi

di fabbrica omologati in una classe  non  inferiore  a  Euro  6,  con

emissioni comprese nella  fascia  61-135  g/km  di  CO2,  con  prezzo

risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa  automobilistica

produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo

di euro 3.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in

una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000  se  e'  rottamato  un

veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se e' rottamato

un veicolo omologato nella classe Euro 4;

d) alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle  che

esercitano  attivita'  rientranti  nel  codice  ATECO  45.40.1,   che

acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia

veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie  L1e,  L2e,  L3e,

L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un  contributo  pari  al  30  per

cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo  di  euro  3.000.  Il

contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo

di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato

per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3  di  cui

si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero  di  cui

sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un  familiare

convivente;

e) alle piccole e medie imprese esercenti attivita' di  trasporto

di cose in conto proprio o in conto terzi che  acquistano,  anche  in

locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli  commerciali

di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto un contributo

differenziato in base alla massa totale a terra  e  all'alimentazione

del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che,  per  i

veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative

(CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione  tradizionale,  il

riconoscimento  del  contributo  e'  subordinato   alla   contestuale

rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in  una

classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per  cento  delle  risorse

relative a tali categorie di veicoli e' riservata ai  contributi  per

l'acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV)

e a idrogeno (FCEV);

f) alle  persone  fisiche  che  acquistano,  anche  in  locazione

finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione

in Italia, per i quali non sono gia' stati riconosciuti gli incentivi

di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e

di cui all'art. 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  e

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  aprile

2022 e successive modificazioni ed  integrazioni,  omologati  in  una

classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di  CO2,

con prezzo  risultante  dalle  quotazioni  medie  di  mercato  e  non

superiore  a  25.000  euro,  un  contributo  di  euro  2.000  se   e'

contestualmente  rottamato  un  veicolo  della   medesima   categoria

omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l'acquirente o  un  suo

familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici

mesi;

g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio  a

lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni  di

uno dei veicoli di cui alle  precedenti  lettere  a),  b)  e  c),  e'

riconosciuto un contributo, nei limiti  degli  stanziamenti  previsti

dall'art. 6, comma 2. Con decreto del Ministero delle imprese  e  del

made in Italy, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuati  l'entita'

del contributo, i criteri e le modalita'  operative  per  usufruirne,

nonche' l'ente incaricato della gestione del programma;

h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,  L7e,

nuovi di fabbrica, non  oggetto  di  incentivazione  ai  sensi  della

lettera d), omologati in una  classe  non  inferiore  ad  Euro  5,  a

condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno

il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento

del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro  2.500  se

e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3

ovvero un veicolo che sia stato oggetto di  ritargatura  obbligatoria

ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011.

2. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone fisiche,

sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria,  di

un veicolo, il quale deve essere intestato al  soggetto  beneficiario

del contributo e la  proprieta'  deve  essere  mantenuta  per  almeno

dodici mesi.

3. I contributi  di  cui  al  comma  1,  in  favore  delle  persone

giuridiche, sono riconosciuti  per  l'acquisto,  anche  in  locazione

finanziaria, di  un  veicolo,  il  quale  deve  essere  intestato  al

soggetto beneficiario del contributo  e  la  proprieta'  deve  essere

mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

4. Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e

N2 BEV  o  FCEV  effettuato  da  una  societa'  di  noleggio,  previa

presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula

di un contratto di noleggio sottoscritto  con  una  piccola  e  media

impresa esercente attivita' di trasporto di cose in conto  proprio  o

in conto terzi, di durata non inferiore a  tre  anni,  il  contributo

nella misura prevista dalla lettera e) del comma 1 e' previsto  sotto

forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili  di

noleggio per la piccola e  media  impresa  che  noleggia  il  veicolo

incentivato.

5. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1,  sia  in

favore delle persone fisiche sia in favore delle persone  giuridiche,

il veicolo consegnato per la rottamazione deve  essere  intestato  da

almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno

dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo  veicolo,

ovvero, in caso di locazione  finanziaria  del  veicolo  nuovo,  deve

essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del

suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  1,  lettera  g),  i

contributi di cui al presente articolo sono corrisposti dal venditore

all'acquirente  mediante  compensazione  con  il  prezzo  d'acquisto.

L'importo dei  contributi  previsti  dal  comma  1,  lettera  f)  del

presente articolo, e' riconosciuto all'acquirente dal venditore,  che

recupera tale importo quale credito d'imposta. Per  i  contributi  di

cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), h) del presente articolo,

le imprese costruttrici o importatrici del veicolo  nuovo  rimborsano

al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale

credito  di   imposta.   Il   credito   d'imposta   e'   utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di

cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'art.  1,

comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  presentando  il

modello F24  unicamente  attraverso  i  servizi  telematici  messi  a

disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto

dell'operazione di versamento, a decorrere dal  giorno  10  del  mese

successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  confermata   l'operazione.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione  non

deve eccedere  l'importo  concesso  dal  Ministero,  pena  lo  scarto

dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la  regolazione

contabile  delle  compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente

articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia

delle entrate - Fondi di bilancio». Il Ministero delle imprese e  del

made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno  5

di ciascun  mese  e  con  modalita'  telematiche  definite  d'intesa,

l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo

del  credito  d'imposta  concesso.  Con  le  stesse  modalita'   sono

comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,  dei

crediti d'imposta concessi.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  al

medesimo  Ministero  con  modalita'  telematiche  e  secondo  termini

definiti d'intesa, l'elenco delle imprese  che  hanno  utilizzato  in

compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 20 marzo 2019 e di cui ai commi  da  1033  a

1038 e da 1058 a 1062 dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018  e  al

comma 656, secondo periodo, dell'art.  1,  della  legge  30  dicembre

2020, n. 178.

                               Art. 3

Maggiorazione del contributo per l'acquisto di  veicoli  elettrici  e

  ibridi plug-in di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE

  inferiore a 30.000 euro

 

1. Il contributo per l'acquisto di veicoli  previsto  dall'art.  2,

comma 1, lettere a) e b), e' aumentato del 25 per cento nel  caso  in

cui  l'acquirente,  persona  fisica,  abbia   un   indicatore   della

situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Il contributo per l'acquisto di veicoli  previsto  dall'art.  2,

comma 1, lettere a) e  b),  in  caso  in  cui  l'acquirente,  persona

fisica, abbia un indicatore della  situazione  economica  equivalente

(ISEE)  inferiore  ad  euro  30.000,  e'  riconosciuto  anche  se  e'

contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe  Euro  5,

ed e' rispettivamente pari ad euro 8.000 (art. 2,  comma  1,  lettera

a)) ed euro 5.000 (art. 2, comma 1, lettera b)).

3. L'innalzamento del  contributo  di  cui  al  primo  comma  e  il

contributo di cui al  secondo  comma  sono  riconosciuti  a  un  solo

soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della

prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,

n. 445,  attestante  che  il  valore  dell'ISEE  relativo  al  nucleo

familiare di cui fa  parte  e'  inferiore  a  30.000  euro  e  che  i

componenti dello stesso nucleo non hanno  gia'  fruito  dei  medesimi

contributi, corredata dalla copia del documento di  identita'  e  del

codice fiscale dell'acquirente e degli altri  componenti  del  nucleo

familiare.

                             Art. 4

Maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli  di  categoria

  M1 da  parte  dei  titolari  di  licenze  di  taxi  e  di  soggetti

  autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Nel caso in cui  l'acquirente  sia  un  soggetto  vincitore  del

concorso e assegnatario di nuove licenze, ai sensi dell'art. 3, commi

2 e 3, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,  dalla  data  di

entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e fino  al

giorno precedente  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'

raddoppiato  il  contributo  per  l'acquisto  di   veicoli   previsto

dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022. Per la  medesima  tipologia

di beneficiario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino  al  31  dicembre  2024,  e'  raddoppiato  il  contributo  per

l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e

c) del presente decreto.

2. Il contributo per l'acquisto di veicoli e' raddoppiato,  secondo

le modalita' indicate al comma 1, inoltre, per:

a) i titolari  di  licenza  taxi  che  sostituiscono  il  proprio

autoveicolo adibito al servizio;

b) i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di  noleggio

con conducente, di cui all'art. 3, della legge 15  gennaio  1992,  n.

21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

3. La misura di cui ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'

riconosciuta nel rispetto della  normativa  europea  sugli  aiuti  in

misura «de minimis». Agli  adempimenti  connessi  alla  registrazione

della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,

provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

                               Art. 5

Contributo per  l'installazione  di  impianti  a  GPL  e  metano  per

             autotrazione su autoveicoli di categoria M1

1. Alle persone fisiche che installano impianti nuovi  a  GPL  o  a

metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1  omologati  in

una classe non inferiore a Euro  4,  e'  riconosciuto  un  contributo

fisso:

a) pari ad euro 400 per il GPL;

b) pari ad euro 800 per il metano.

2. Il contributo e' corrisposto dall'installatore  al  beneficiario

dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante  compensazione

con  il   prezzo   relativo   all'impianto   ed   all'operazione   di

installazione.

3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL  o

metano rimborsano all'installatore l'importo del  contributo  e,  per

l'esercizio in cui  si  provvede  all'aggiornamento  della  carta  di

circolazione del veicolo, recuperano tale importo  quale  credito  di

imposta, secondo la disciplina  di  cui  all'art.  2,  comma  6,  del

presente decreto.

4. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali  del  Ministero  delle

imprese e del made in Italy sono stabilite le modalita' di attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

                               Art. 6

                     Rimodulazione delle risorse

                 e delle destinazioni delle risorse

1. Le risorse non utilizzate per l'anno 2022  di  cui  all'art.  3,

comma 2, lettera a), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 6 aprile 2022 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,

pari complessivamente ad euro 330.278.133,53, sono cosi' rimodulate e

destinate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti  degli  stanziamenti

previsti dalla medesima lettera a):

il 94,7% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma  1,

lettera c);

il 5,3% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2,  comma  1,

lettera d).

2. Le risorse non utilizzate per l'anno 2023  di  cui  all'art.  3,

comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 6 aprile 2022 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,

pari  a  complessivi  euro  312.264.475,31,  sono  cosi'   in   parte

rimodulate e destinate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri  anzidetto,  nei  limiti  degli

stanziamenti previsti dalla medesima lettera b):

il 19,21% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1,

lettera a);

il 9,61% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma  1,

lettera b);

il 28,55% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1,

lettera c);

lo 0,05% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma  1,

lettera d);

il 16,97% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1,

lettera e). Una quota  pari  al  25%  e'  riservata  all'acquisto  di

veicoli elettrici (BEV) e a idrogeno (FCEV);

il 6,40% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma  1,

lettera f);

il 16,01% ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g);

il 3,20% ai contributi  di  cui  all'art.  5,  da  ripartirsi  in

proporzione  alle  domande  ricevute  e,  comunque,  in  misura   non

inferiore al 30% con riferimento ai contributi di cui alla lettera b)

del comma 1 del medesimo art. 5.

3. Le risorse non  utilizzate  negli  anni  2022  e  2023,  che  si

renderanno disponibili successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono rimodulate e destinate  al  riconoscimento

degli incentivi per l'acquisto dei veicoli di cui all'art. 2, secondo

i criteri di ripartizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente

articolo.

4. Per l'anno 2024 una quota pari  a  310  milioni  di  euro  delle

risorse di cui all'art. 3, comma  2,  lettera  c),  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri  6  aprile  2022  e  successive

modificazioni ed integrazioni, e' rimodulata come segue:

180.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di  cui  all'art.

2, comma 1, lettera a);

110.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di  cui  all'art.

2, comma 1, lettera b);

5.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art.  2,

comma 1, lettera h);

15.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2,

comma 1, lettera d).

5. Una quota pari a 20 milioni di euro delle  risorse  riconosciute

dal presente articolo ai contributi di cui alle lettere a), b)  e  c)

dell'art. 2, comma 1, e' riservata ai beneficiari di cui all'art.  4;

in particolare, 10.000.000,00 euro per i veicoli di cui  all'art.  2,

comma 1, lettera a), 4.000.000,00 euro per i veicoli di cui  all'art.

2, comma 1, lettera b), e 6.000.000,00 euro  per  i  veicoli  di  cui

all'art. 2, comma 1, lettera c).

6. Le risorse per l'annualita' 2024, di cui all'art.  3,  comma  2,

lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  6

aprile 2022, non  utilizzate  ai  sensi  del  comma  4  del  presente

articolo saranno destinate con successivo decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e  del

made in Italy, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle

finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della

sicurezza energetica.

 

                               Art. 7

                        Attivita' di gestione

1. Per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle  attivita'

di  accompagnamento,  monitoraggio  e  controllo  della   misura   di

incentivo, nonche' la gestione dell'apposito sistema informatico,  il

Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia di

cui all'art. 6, comma 1, del decreto  del  Ministero  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 marzo 2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 82 del 6 aprile 2019, recante  «Disciplina  applicativa

dell'incentivo "ecobonus"», nonche', ove necessario,  per  la  misura

agevolativa di cui dall'art. 2, comma 1, lettera g),  di  altro  ente

pubblico con idonee competenze in  materia  di  servizi  legati  alla

mobilita',  anche  a  titolo  oneroso,  nel  rispetto  della  vigente

normativa applicabile. A tal fine, la percentuale di  cui  all'ultimo

periodo del suddetto art. 6, comma 1, del richiamato decreto 20 marzo

2019  e'  incrementata  per  il  solo  anno  2024,   dell'1,4%,   con

riferimento alle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera c),  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022.

 

                               Art. 8

           Disposizioni finali e di invarianza finanziaria

1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente

decreto, si rinvia  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 6 aprile 2022, come modificato dal  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

2. Il presente decreto interviene su stanziamenti gia'  previsti  a

legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

nonche' sul sito istituzionale del Ministro delle imprese e del  made

in Italy.

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