Definiti i criteri e le modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata "vehicle to grid".
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È il contenuto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2020, n. 37, e con il quale sono stati definiti:
- le modalità di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
- le disposizioni per favorire la partecipazione dei veicoli elettrici al mercato dei servizi;
- la tutela dei soggetti che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020
Criteri e modalita' per favorire la diffusione della tecnologia di
integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata
vehicle to grid. (20A00891)
in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2020, n. 37
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di
seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), sono individuati
criteri e modalita' volti a favorire la diffusione della tecnologia
di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle
to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la
partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita
dell'energia;
Considerato che la norma richiamata si presta a favorire
contestualmente la diffusione dei veicoli elettrici e l'incremento
delle risorse di flessibilita' di cui il sistema elettrico necessita
per consentire adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in
particolare non programmabili, il cui apporto dovra' crescere nel
tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al
2020 e al 2030;
Considerato che alle esigenze di flessibilita' del sistema
elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado
di fornire servizi di regolazione e bilanciamento, quali la
generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10 MVA,
la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la
domanda;
Considerato che, nel vigente assetto del sistema elettrico,
l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di flessibilita'
e' il soggetto Gestore del sistema di trasmissione e responsabile
della sicurezza del sistema elettrico, di seguito TERNA, e che in
prospettiva anche i gestori dei sistemi di distribuzione potrebbero
acquisire servizi di flessibilita' dalle risorse connesse alle
proprie reti, per risolvere congestioni locali o per regolare la
tensione nei diversi punti della rete;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in
particolare l'art. 11, con il quale si da' mandato all'ARERA di
provvedere, tra l'altro, a regolare l'accesso e la partecipazione
della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri
servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori
dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la
partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi
gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di
unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti
mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli
aggregati;
Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA sia adottata nel
rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli
obiettivi di medio e lungo termine in materia di energia e clima,
contemperando costi e benefici, anche sulla base di indirizzi del
Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi, tra
cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi;
Considerato che i predetti mercati di bilanciamento, riserva ed
altri servizi di sistema sono oggi riconducibili al Mercato dei
servizi di dispacciamento (MSD);
Vista la deliberazione dell'ARERA n. 300/2017/R/eel e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito anche: deliberazione n.
300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art.
11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti
i criteri per consentire alla domanda, alle unita' di produzione non
gia' abilitate (quali quelle alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di accumulo
di partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento nell'ambito
di progetti pilota;
Considerato che la suddetta deliberazione n. 300/2017/R/eel
evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini
dell'ammissibilita' dei progetti pilota relativi alla partecipazione
delle unita' di consumo e delle unita' di produzione oggetto di
abilitazione;
Considerato, in particolare, che le condizioni e le modalita' di
partecipazione dei veicoli elettrici sono individuate nella
regolazione delle Unita' virtuali abilitate miste (UVAM), ovvero
unita' caratterizzate dalla presenza di unita' di produzione non
rilevanti (programmabili o non programmabili), unita' di consumo,
sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla rete
tramite infrastrutture di ricarica (di seguito individuate
semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica);
Considerato che le UVAM, per le dimensioni minime di potenza
modulabile da rendere disponibile, potrebbero richiedere
caratteristiche non necessariamente coincidenti con quelle della
mobilita' dei veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di
ricarica;
Sentita l'ARERA, che si e' espressa con parere n. 394/2019/I/EEL
del 26 settembre 2019;
Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di ARERA in
merito a:
revisione delle modalita' di sostegno alla tecnologia vehicle to
grid, da attuarsi mediante rimozione delle barriere ed abilitazione
alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo di agevolazioni
sugli oneri di sistema, anche con il riconoscimento regolato dei
costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari;
opportunita' che la stessa ARERA aggiorni la propria regolazione
affinche' i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a
ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta
rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di
ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificita'
delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonche' delle
esigenze dei veicoli per la mobilita', prevedendo in particolare che,
almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture
di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa
essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale;
eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 11 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri e modalita' per
favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli
elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, in
coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata da
ARERA in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al
presente articolo.
2. «Vehicle to grid»: e' l'interazione tra veicoli elettrici e
sistema elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare,
attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:
a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle
modalita' «a salire» ed «a scendere», nonche' di risoluzione delle
congestioni;
b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e
secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove
tecnicamente fattibile.
In particolare, qualora i servizi predetti comportino anche
iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la rete, essi
sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono denominati
«V1G».
3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica di
veicoli elettrici, anche bidirezionale, collegata alla rete,
esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di una
infrastruttura di ricarica puo' avvenire anche per il tramite di
punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di
veicoli elettrici.
4. «Unita' virtuali abilitate miste (UVAM)»: unita' virtuali
abilitate di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di
unita' di produzione non rilevanti (programmabili o non
programmabili), unita' di consumo, sistemi di accumulo, compresi
veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di
ricarica.
5. «Detentore del veicolo elettrico»: e' il titolare della garanzia
sul veicolo, comprese le batterie, o, alla scadenza, il soggetto
responsabile della gestione, che puo' essere il proprietario o
l'affidatario del veicolo.
Art. 3
Modalita' di partecipazione al mercato
per il servizio di dispacciamento
1. Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il
servizio di dispacciamento nonche' alla fornitura a termine di
risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle
condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni nonche' delle disposizioni del presente
decreto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
ARERA adotta disposizioni per integrare la propria regolazione del
dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinche' i requisiti
minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi
i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata
partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle
caratteristiche e della specificita' delle stesse infrastrutture,
incluse le domestiche, nonche' delle esigenze dei veicoli per la
mobilita'. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno
nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di
ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere
ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale.
La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed anche
con valenza piu' generale, le modalita' con le quali i distributori
utilizzano le UVAM per esigenze di esercizio della propria rete,
stabilendo altresi' le modalita' di coordinamento con TERNA.
3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del comma
2, sono definite possibili modalita' semplificate per i punti di
ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali il gestore
delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per il
loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi.
In collaborazione con il Comitato elettrico italiano (CEI), sono
inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo principi
di semplicita' ed economicita', che i dispositivi ed i misuratori
installati presso il punto di connessione, anche gia' integrati nelle
infrastrutture di ricarica, devono possedere ai fini della
partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento e le
eventuali apparecchiature di misura, ulteriori rispetto a quelle
previste dalla regolazione generale ovvero a quelle gia' inserite
nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili a tal fine, ferma
restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero
di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.
Art. 4
Disposizioni per favorire la partecipazione
dei veicoli elettrici al mercato dei servizi
1. Nell'ambito delle disposizioni attuative di cui all'art. 3,
comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via
forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla installazione dei
dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, per
entrambe le configurazioni V1G e V2G, l'interazione tra veicolo e
rete elettrica, nonche' l'interlocuzione tra il gestore
dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di cui fanno
parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio.
2. Il meccanismo dello scambio sul posto continua ad applicarsi,
con modalita' semplificate definite da ARERA, anche ai punti di
connessione con presenza di infrastrutture di ricarica, con le
seguenti modalita':
a) ferma restando la possibilita' di prelevare ed immettere
energia attraverso il punto di connessione per la partecipazione al
mercato per il servizio di dispacciamento, il contributo in conto
scambio e' erogato esclusivamente in riferimento alla produzione
dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento;
b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati in
riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono
applicate le componenti tariffarie variabili.
Art. 5
Tutela dei soggetti che partecipano al mercato
per il servizio di dispacciamento
1. Al fine di tutelare i detentori di veicoli elettrici che, ai
sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di
dispacciamento in entrambe le modalita' «a salire» ed «a scendere» di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante infrastrutture di
ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a
seguito di indagine sulle caratteristiche dei veicoli elettrici e
delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere
del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la
quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui
fanno parte le infrastrutture di ricarica, forniscono ai detentori
dei veicoli circa l'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli
stessi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai detentori di
veicoli elettrici in modo da consentire valutazioni degli effetti
della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di accumulo
e sulla loro compatibilita' con le garanzie offerte dai produttori
dei veicoli, nonche', nel caso di persone fisiche detentrici di
veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui
al comma 3.
3. In tutti i casi, i gestori delle UVAM di cui fanno parte
infrastrutture di ricarica sono tenuti ad acquisire l'esplicito
consenso del detentore del veicolo, fornendo preventivamente
informazioni dettagliate sulle modalita' e sulle condizioni, anche
economiche, in base alle quali il veicolo partecipa alla fornitura
dei servizi.
Art. 6
Disposizioni finali
1. TERNA aggiorna con frequenza annuale il Ministero dello sviluppo
economico e l'ARERA sullo stato di attuazione del presente
provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni di cui all'art.
3 e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio di
dispacciamento. Per le finalita' di cui all'art. 8, comma 5 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero dello
sviluppo economico estrae e trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti le informazioni eventualmente utili
per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica.
2. Tenendo conto dei rapporti trasmessi da TERNA ai sensi del comma
1 nonche' delle modalita' di attuazione del presente decreto e
dell'evoluzione del settore, il presente decreto puo' essere
aggiornato in modo da conferire maggiore efficacia alla misura.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.