Veicoli fuori uso: modificate alcune direttive per effetto dell'attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (Ue) 2020/362 e (Ue) 2020/363 del 17 dicembre 2019, che introducono, a loro volta, variazioni all'allegato II alla direttiva 2000/53/Ce. È quanto ha reso noto il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020, n. 295.
Di recente la disciplina sui veicoli fuori uso è stata oggetto di riforma da parte del D.Lgs. n. 119/2020, uno dei quattro decreti attuativi del cosiddetto pacchetto "economia circolare" (clicca qui per il testo integrale).
Qui sotto il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 luglio 2020
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE)
2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche
all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.
(20A06469)
in Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2020, n. 295
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ed
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a
40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre
2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come
anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio
nei frigoriferi ad assorbimento dei camper e, in particolare, l'art.
2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5
aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE)
2020/362;
Vista la direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre
2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti
di piombo nei componenti e, in particolare, l'art. 2, che dispone che
gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a
conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/363;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione
della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11,
il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si
provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del
decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede
comunitaria;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle citate direttive
(UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 provvedendo, a tal fine, a modificare
l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
Decreta:
Articolo unico
Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
- All’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:
«8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso) |
[2] |
X» |
b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:
«8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X» |
c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:
«8. g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» |
Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
8. g) ii). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione
«Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: i) un nodo tecnologico del semi- conduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; ii) una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qual- siasi nodo tecnologico del semi- conduttore; iii) package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori. |
[2] Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X» |
d) è aggiunta la seguente voce 8. k):
«8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [4]» |
e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:
«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:
i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in con- dizioni di funzionamento costanti; iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico. |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X» |