Veicoli fuori uso: quali cambiamenti dal nuovo decreto?

Veicoli fuori uso nuovo decreto
Il D.Lgs. n. 119/2020 modifica il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Veicoli fuori uso: quali cambiamenti dal nuovo decreto? Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227, è stato, infatti, pubblicato il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, che attua l'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva  2000/53/Ce relativa, appunto, ai veicoli fuori uso.

Il provvedimento introduce nella legislazione italiana una delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto economia circolare". Non a caso, il D.Lgs. n. 119/2002 punta molto sul riutilizzo e il recupero di materiale da parti dismesse. Gli altri provvedimenti attuativi sono:

Tra le novità la sostituzione del «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da  tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» con il «registro unico telematico dei veicoli fuori uso».

Il nuovo decreto legislativo entra in vigore dal 27 settembre 2020.

Approfondimenti a breve sulla Banca Dati degli articoli on-line di Ambiente&Sicurezza e sulla rivista.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119.

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Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 

Attuazione  dell'articolo  1  della  direttiva  (UE)  2018/849,   che
modifica la direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori  uso.
(20G00137)

(in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227)

 

Vigente al: 27-9-2020 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);

  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/849,  che  modifica  la  direttiva

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti;

  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante

attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

  Visto il decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  149,  recante

disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  24

giugno 2003, n. 209, recante attuazione  della  direttiva  2000/53/CE

relativa ai veicoli fuori uso;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  particolare

l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per  l'adozione

di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e  il  31

agosto 2020, che non siano scaduti alla data  di  entrata  in  vigore

della legge, sono prorogati di tre mesi,  decorrenti  dalla  data  di

scadenza di ciascuno di essi;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 18 giugno 2020;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 7 agosto 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 1:

  1)  alla  lettera  b),  le  parole  «dell'articolo  6  del  decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152,»;

  2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate»

sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;

  3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28  o  33  del  decreto

legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli

208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

  4) alla lettera p),  dopo  le  parole  «di  cui  alla  lettera  o),

autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente,  per

le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla  Parte  quarta

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli

27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle

seguenti: «articoli 208 e 209 del  decreto  legislativo  n.  152  del

2006»;

  5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del

1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto

legislativo n. 152 del 2006»;

  6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del

1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto

legislativo n. 152 del 2006»;

  b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola  «reclamati»

sono aggiunte le  seguenti:  «come  disciplinati  dall'articolo  231,

comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

  c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole  «destinati  ai  musei,»

sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa  di

settore,»;

  d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita'  produttive»

sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

  e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita  dalla

seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un  centro  di  raccolta»

sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato  con  uno  dei

produttori di autoveicoli»;

  f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.

Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario,

dal   gestore   della   succursale   della   casa   costruttrice    o

dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari

alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti,  ai  sensi

dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6,  comma  8-bis,  ai

fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;

  g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono  sostituite

dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

  h) all'articolo 5, comma 3:

  1)  dopo  le  parole  «a  ritirare»  sono  aggiunte  le   seguenti:

«sull'intero territorio nazionale,»;

  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I  produttori  si

dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure  di

selezione dei centri raccolta affiliati e  le  relative  informazioni

anagrafiche.»;

  i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la  parola  «ovvero»  e'

sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del  veicolo

per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma  1,  avviene  a

cura»;

  l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite

dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2,

lettera a), il titolare»;

  m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di  entrata  e  di

uscita dei veicoli,  da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni

emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono

sostituite dalle seguenti: «registro  unico  telematico  dei  veicoli

fuori  uso,  istituito  presso  il  centro  elaborazione  dati  della

Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle

infrastrutture e  dei  trasporti,  da  tenersi  in  conformita'  alle

disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica,  da

adottare, su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto

1988, n. 400.»;

  n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio  1997,  n.  22.»

sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;

  o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e'  previsto»  sono

sostitute dalle seguenti:  «sono  previsti»  e  dopo  le  parole  «di

raccolta» sono inserite  le  seguenti:  «o  sistemi  di  gestione  di

filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152»;

  p) all'articolo 6, comma 2:

  1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  5

febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli

177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

  2) alla lettera a), le parole  «al  piu'  presto»  sono  sostituite

dalle seguenti: «entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'ingresso  del

veicolo nel  centro  di  raccolta»  e,  in  fine,  sono  aggiunte  le

seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non  fosse  ancora

stato cancellato dal PRA»;

  3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le

operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera  e),

consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della  loro

funzionalita',  al  fine  di  essere  reimpiegati  nel  mercato   del

ricambio.»;

  q) all'articolo 6, dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:

«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le  migliori  prestazioni

ambientali  e  l'efficienza  dei  centri  di  raccolta  convenzionati

attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione  ambientale

previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso,  ove  disponibile,

delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS  o  altro   sistema

equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che

comprenda  anche  i  processi  di  trattamento  ed  il   monitoraggio

ambientale interno all'azienda.»;

  r) all'articolo 6, comma 4:

  1) le parole «la provincia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la

citta' metropolitana o la provincia»;

  2) le parole «27 del decreto legislativo n.  22  del  1997  ovvero»

sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo  n.  152

del 2006, oppure»;

  3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22

del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo  208

del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

    s) all'articolo 6, comma 5:

  1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997»  sono

sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n.  152

del 2006»;

  2) le parole «della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«della citta' metropolitana o della provincia»;

  3) alla lettera b), le  parole  «5  febbraio  1997,  n.  22,»  sono

sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;

  4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto  legislativo

n. 22 del 1997» sono sostitute  dalle  seguenti:  «214  del  medesimo

decreto legislativo n. 152 del 2006»;

  t)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole  «la  provincia»   sono

sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;

  u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite

dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le  parole

«all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;

  v) all'articolo 6, comma 8:

  1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «L'autorizzazione

all'esercizio delle operazioni di trattamento  prevista  al  comma  1

dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'

rilasciata agli impianti di  trattamento  disciplinati  dal  presente

decreto in conformita' a quanto disposto dal comma  12  del  medesimo

articolo  208  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  ed   e'

rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.»;

  2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001»  e  le

parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle  seguenti:

«ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

  z) all'articolo 6, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo: «Tale deposito  e'  consentito  anche  in  aree  scoperte  e

pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di  liquidi

e gas e che abbiano integre le componenti destinate  alla  successiva

messa in sicurezza.»;

  aa) all'articolo 7, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:

«1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico  dei

materiali  e  dei  componenti  non  metallici,  le  associazioni   di

categoria dei produttori dei veicoli, le  associazioni  di  categoria

delle  imprese  che  effettuano  la  raccolta  nonche'   quelle   che

effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni

delle  imprese  che  effettuano  recupero  di  energia  o  utilizzano

materiali e componenti non  metallici  in  qualita'  di  combustibile

solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare un accordo di  programma,  con

validita' triennale, atto al conferimento a sistemi  di  gestione  di

filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152.»;

  bb)  all'articolo  7,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «comunicano

annualmente» sono  aggiunte  le  seguenti:  «il  peso  effettivo  dei

veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso

del centro di raccolta e»;

  cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma  1,  del  decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi  dell'APAT»

sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;

  dd) all'articolo  10,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole

«informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in  sicurezza

e la»;

  ee) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per

ogni anno civile  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea,  per  via

elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2,

entro 18 mesi dalla  fine  dell'anno  per  il  quale  sono  raccolti,

utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4.  I  dati

sono  comunicati  secondo  il  formato  stabilito  dalla  Commissione

europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo  1-quinquies,  della

direttiva  2000/53/CE  e  sono  accompagnati  da  una  relazione   di

controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio

il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione

che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;

  ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» e' sostituita  dalla

seguente: «ISPRA»;

  gg) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito  dal  seguente:  «3.

Fino al  termine  di  piena  operativita'  del  Registro  elettronico

nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis  del

decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  i  soggetti  che

effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto  e  di  trattamento

dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti  e   materiali

comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli  fuori  uso  ed  ai

pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i

dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti  ed

avviati al reimpiego, al riciclaggio e al  recupero,  utilizzando  il

modello unico di  dichiarazione  ambientale  di  cui  alla  legge  25

gennaio 1994, n. 70.»;

  hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» e' sostituita  dalla

seguente: «ISPRA»;

  ii) all'articolo 12, comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «delle

attivita'  produttive,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dello

sviluppo economico»;

  ll) all'articolo 13, il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.

Chiunque non effettua la  comunicazione  prevista  dall'articolo  11,

comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la

sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000  euro.  Nel

caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica

altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da  due  a

sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto  o  inesatto

puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine  di

sessanta giorni dalla data di presentazione prevista  per  la  stessa

comunicazione.»;

  mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «208  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

  nn) all'articolo  15,  comma  4,  le  parole  «La  provincia»  sono

sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia»;

  oo) all'articolo 15, comma 6:

  1) le parole «28 del decreto  legislativo  n.  22  del  1997»  sono

sostituite dalle seguenti: «208  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152»;

  2) le parole «761/01» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1221/2009

(EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;

    pp) all'articolo 15, comma 7:

  1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di  cui

all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;

  2) dopo  le  parole  «del  veicolo  fuori  uso»  sono  aggiunte  le

seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;

  3) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  gestore  del

centro di raccolta garantisce la  tracciabilita',  con  l'indicazione

sui  documenti  di  vendita,  dei  ricambi   matricolati   posti   in

commercio.»;

  qq) all'articolo 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Le

parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti  dal

trattamento del veicolo fuori uso sono  cedute  solo  agli  esercenti

attivita'  di  autoriparazione  per  essere  riutilizzate.   Ciascuna

impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e  la

funzionalita'.»;

  rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) e' abrogata;

  ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2.  e'  sostituito  dal  seguente:

«1.1.2. Il centro di raccolta  e  l'impianto  di  trattamento  devono

essere ubicati in aree compatibili con la  disciplina  dei  piani  di

bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui

agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152.»;

  tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), e'  inserita  la

seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per  i  veicoli  fuori

uso in ingresso al centro di raccolta.».

                               Art. 2

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla  disposizione

di cui all'Allegato I, punto  2.1,  lettera  f-bis),  introdotta  dal

presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento

non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita'  competente  al

rilascio  dell'autorizzazione  puo'  concedere,  per  un  periodo  di

ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura  alternativi

anche esterni al centro di raccolta.

  2. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'articolo

1, comma 1, lettera m), e' adottato entro  centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  predetto  decreto  del   Presidente   della

Repubblica  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni   previste

all'articolo 264 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495.

                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  soggetti  pubblici

interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente

decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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