Veicoli fuori uso: quali cambiamenti dal nuovo decreto? Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227, è stato, infatti, pubblicato il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, che attua l'articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/Ce relativa, appunto, ai veicoli fuori uso.
Il provvedimento introduce nella legislazione italiana una delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto economia circolare". Non a caso, il D.Lgs. n. 119/2002 punta molto sul riutilizzo e il recupero di materiale da parti dismesse. Gli altri provvedimenti attuativi sono:
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche».
Tra le novità la sostituzione del «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» con il «registro unico telematico dei veicoli fuori uso».
Il nuovo decreto legislativo entra in vigore dal 27 settembre 2020.
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Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119.
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Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
(20G00137)
(in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, n. 227)
Vigente al: 27-9-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);
Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante
disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare
l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione
di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31
agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore
della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di
scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,»;
2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate»
sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;
3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto
legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;
4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o),
autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per
le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del
2006»;
5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo n. 22 del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola «reclamati»
sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,»
sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di
settore,»;
d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita' produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita dalla
seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta»
sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei
produttori di autoveicoli»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario,
dal gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari
alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai
fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;
g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
h) all'articolo 5, comma 3:
1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti:
«sull'intero territorio nazionale,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si
dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di
selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni
anagrafiche.»;
i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» e'
sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo
per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a
cura»;
l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
lettera a), il titolare»;
m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di
uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono
sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli
fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle
disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»;
n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.»
sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;
o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e' previsto» sono
sostitute dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di
raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
p) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) alla lettera a), le parole «al piu' presto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del
veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora
stato cancellato dal PRA»;
3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le
operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e),
consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro
funzionalita', al fine di essere reimpiegati nel mercato del
ricambio.»;
q) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni
ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati
attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale
previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile,
delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema
equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio
ambientale interno all'azienda.»;
r) all'articolo 6, comma 4:
1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la
citta' metropolitana o la provincia»;
2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152
del 2006, oppure»;
3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22
del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208
del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
s) all'articolo 6, comma 5:
1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152
del 2006»;
2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti:
«della citta' metropolitana o della provincia»;
3) alla lettera b), le parole «5 febbraio 1997, n. 22,» sono
sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;
4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto legislativo
n. 22 del 1997» sono sostitute dalle seguenti: «214 del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006»;
t) all'articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono
sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;
u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite
dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le parole
«all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;
v) all'articolo 6, comma 8:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1
dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente
decreto in conformita' a quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed e'
rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.»;
2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001» e le
parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
z) all'articolo 6, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tale deposito e' consentito anche in aree scoperte e
pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi
e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva
messa in sicurezza.»;
aa) all'articolo 7, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei
materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di
categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria
delle imprese che effettuano la raccolta nonche' quelle che
effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni
delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano
materiali e componenti non metallici in qualita' di combustibile
solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con
validita' triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.»;
bb) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole «comunicano
annualmente» sono aggiunte le seguenti: «il peso effettivo dei
veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso
del centro di raccolta e»;
cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT»
sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;
dd) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, dopo le parole
«informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in sicurezza
e la»;
ee) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per
ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via
elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2,
entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti,
utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati
sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione
europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della
direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di
controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio
il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione
che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;
ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» e' sostituita dalla
seguente: «ISPRA»;
gg) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3.
Fino al termine di piena operativita' del Registro elettronico
nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che
effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento
dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i
dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il
modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70.»;
hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» e' sostituita dalla
seguente: «ISPRA»;
ii) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole «delle
attivita' produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «dello
sviluppo economico»;
ll) all'articolo 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11,
comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel
caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica
altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a
sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto
puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di
sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa
comunicazione.»;
mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
nn) all'articolo 15, comma 4, le parole «La provincia» sono
sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia»;
oo) all'articolo 15, comma 6:
1) le parole «28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
2) le parole «761/01» sono sostituite dalle seguenti: «1221/2009
(EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;
pp) all'articolo 15, comma 7:
1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;
2) dopo le parole «del veicolo fuori uso» sono aggiunte le
seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore del
centro di raccolta garantisce la tracciabilita', con l'indicazione
sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in
commercio.»;
qq) all'articolo 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal
trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti
attivita' di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna
impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la
funzionalita'.»;
rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) e' abrogata;
ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2. e' sostituito dal seguente:
«1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono
essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di
bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui
agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.»;
tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), e' inserita la
seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori
uso in ingresso al centro di raccolta.».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione
di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal
presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento
non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione puo' concedere, per un periodo di
ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi
anche esterni al centro di raccolta.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 1, lettera m), e' adottato entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di
entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della
Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste
all'articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.