Veicoli non inquinanti: incentivi in arrivo. Ad annunciarlo è il decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n. 232), attuativo del fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive».
I fondi sono finalizzati allo sviluppo e alla produzione di:
- nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
- tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli;
- nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida;
- sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
Previsti:
- 50 milioni per l'anno 2022;
- 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Clicca qui per il D.M. 19 luglio 2022 sui contributi per la riqualificazione elettrica
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un altro decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2022 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti». In questo provvedimento le disposizioni riguardano l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
Di seguito i testi dei due decreti.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022
Attuazione del Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore
automotive» - Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.
(22A05634)
(Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n.232)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
e
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli incentivi per il sostegno agli
investimenti per l'insediamento, la riconversione e la
riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al
fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti
nella filiera del settore automotive, con particolare riferimento
allo sviluppo e alla produzione di:
a) nuovi veicoli nonche' sistemi di alimentazione e propulsione
che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera m), del
regolamento (UE) 2019/631;
b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali
funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonche' dei sistemi di
trasporto per la mobilita' urbana;
c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e
software per la gestione delle funzioni principali del veicolo,
propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e
software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS), la
connettivita' del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati,
l'interazione uomo veicolo (HMI) e l'infotainment;
e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei
veicoli.
Art. 2
Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al
riconoscimento degli incentivi per gli investimenti
1. Una quota delle risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 1,
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pari a euro 50
milioni per l'anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023
e 2024, e' destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai
Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dagli Accordi per l'innovazione attivati nell'ambito
del Fondo di cui all'art. 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati
all'incentivazione degli investimenti di cui all'art. 1, secondo il
seguente riparto:
a) contratti di sviluppo, nella misura del 70 per cento delle
risorse annue;
b) accordi di innovazione, nella misura del 30 per cento delle
risorse annue.
Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico
possono essere individuate le disposizioni procedurali per
l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione
ecologica puo' essere rimodulato, nel limite dello stanziamento di
cui al comma 1, il riparto delle risorse di cui al comma 2.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo
economico: www.mise.gov.it
***
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di
veicoli non inquinanti. (22A05633)
(Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n. 232)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
E
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2022
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile
2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la
seguente:
«f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto di infrastrutture di
potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica da parte di utenti domestici, e' riconosciuto un contributo
pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel
limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il
limite di spesa di cui al comma 1 e' innalzato ad euro 8.000 in caso
di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui
agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.»
b) All'art. 2:
1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno
2022, il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti
dal comma 1, lettere a) e b), sono innalzati del 50 per cento nel
caso in cui l'acquirente abbia un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. Il contributo
aggiuntivo di cui al presente comma e' concesso ad un solo soggetto
per nucleo familiare.»
2) al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «I
contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle
disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi altresi',
nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano i
veicoli acquistati in attivita' di autonoleggio con finalita'
commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo, e purche'
tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto beneficiario
del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.»
c) All'art. 3, comma 2, la lettera a), il primo periodo e'
sostituito dal seguente:
«a) per l'anno 2022, 200 milioni di euro ai contributi di cui
alla lettera a), 205 milioni di euro ai contributi di cui alla
lettera b), 170 milioni ai contributi di cui alla lettera c), 10
milioni ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni ai
contributi di cui alla lettera e), 10 milioni di euro ai contributi
di cui alla lettera f) e 40 milioni ai contributi di cui alla lettera
f-bis) dell'art. 2, comma 1.;».
2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico
possono essere individuate le disposizioni procedurali per
l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni finali e di invarianza finanziaria
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori a carico della
finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti gia' previsti a
legislazione vigente, sara' sottoposto al visto degli organi
competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo
economico www.mise.gov.it