Veicoli non inquinanti: incentivi in arrivo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n. 232 sono stati pubblicati due decreti del presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 

Veicoli non inquinanti: incentivi in arrivo. Ad annunciarlo è il decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n. 232), attuativo del fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive».

I fondi sono finalizzati allo sviluppo e alla produzione di:

  • nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
  • tecnologie, materiali, architetture e  componenti  strutturali funzionali all'alleggerimento dei  veicoli;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida;
  • sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

Previsti:

  • 50 milioni per l'anno 2022;
  • 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Clicca qui per il D.M. 19 luglio 2022 sui contributi per la riqualificazione elettrica

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un altro decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2022 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti». In questo provvedimento le disposizioni riguardano l'acquisto  di  infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia elettrica da parte di utenti domestici.

Di seguito i testi dei due decreti.

 

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 

Attuazione del Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo  del  settore
automotive» - Incentivi per l'acquisto  di  veicoli  non  inquinanti.
(22A05634) 

(Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n.232)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

e

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                        Campo di applicazione 

1. Il presente decreto definisce gli incentivi per il sostegno agli

investimenti   per   l'insediamento,   la    riconversione    e    la

riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili,  al

fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli  investimenti

nella filiera del settore  automotive,  con  particolare  riferimento

allo sviluppo e alla produzione di:

a) nuovi veicoli nonche' sistemi di alimentazione  e  propulsione

che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni  nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma  1,  lettera  m),  del

regolamento (UE) 2019/631;

b) tecnologie, materiali, architetture e  componenti  strutturali

funzionali all'alleggerimento dei  veicoli  nonche'  dei  sistemi  di

trasporto per la mobilita' urbana;

c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici  e

software per la  gestione  delle  funzioni  principali  del  veicolo,

propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;

d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici,  elettronici  e

software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS),  la

connettivita'  del  veicolo  (V2V  e  V2I),  la  gestione  di   dati,

l'interazione uomo veicolo (HMI) e l'infotainment;

e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei

veicoli.

 

                               Art. 2 

Individuazione  e  riparto  delle  risorse  del  Fondo  destinate  al

         riconoscimento degli incentivi per gli investimenti 

1. Una quota delle risorse del fondo di cui all'art. 22,  comma  1,

del  decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  pari  a  euro  50

milioni per l'anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni  2023

e 2024, e' destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai

Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25  giugno

2008 n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, dagli Accordi per  l'innovazione  attivati  nell'ambito

del Fondo di cui all'art. 23, del decreto-legge n. 83 del  22  giugno

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.

134.

2.  Gli  interventi  di   cui   al   comma   1   sono   finalizzati

all'incentivazione degli investimenti di cui all'art. 1,  secondo  il

seguente riparto:

a) contratti di sviluppo, nella misura del  70  per  cento  delle

risorse annue;

b) accordi di innovazione, nella misura del 30  per  cento  delle

risorse annue.

Con decreto direttoriale del  Ministero  dello  sviluppo  economico

possono  essere   individuate   le   disposizioni   procedurali   per

l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.

3.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri, su proposta del Ministro  per  lo  sviluppo  economico,  di

concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  della  transizione

ecologica puo' essere rimodulato, nel limite  dello  stanziamento  di

cui al comma 1, il riparto delle risorse di cui al comma 2.

                               Art. 3 

                         Disposizioni finali 

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto

le pubbliche amministrazioni interessate  operano  nell'ambito  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

2.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  al  visto  degli  organi

competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo

economico: www.mise.gov.it

***

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 

 

Modifiche al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
aprile 2022  -  Riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di
veicoli non inquinanti. (22A05633) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022, n. 232)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

E

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

Modifica al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6

                             aprile 2022 

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  6  aprile

2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 2, comma 1,  dopo  la  lettera  f),  e'  aggiunta  la

seguente:

«f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto  di  infrastrutture  di

potenza standard per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia

elettrica da parte di utenti domestici, e' riconosciuto un contributo

pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e  posa  in  opera,  nel

limite massimo di euro  1.500  per  persona  fisica  richiedente.  Il

limite di spesa di cui al comma 1 e' innalzato ad euro 8.000 in  caso

di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui

agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.»

b) All'art. 2:

1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno

2022, il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti

dal comma 1, lettere a) e b), sono innalzati del  50  per  cento  nel

caso  in  cui  l'acquirente  abbia  un  indicatore  della  situazione

economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.  Il  contributo

aggiuntivo di cui al presente comma e' concesso ad un  solo  soggetto

per nucleo familiare.»

2) al comma 2, e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «I

contributi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  nel  rispetto  delle

disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono  concessi  altresi',

nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano  i

veicoli  acquistati  in  attivita'  di  autonoleggio  con   finalita'

commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo, e  purche'

tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto  beneficiario

del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.»

c) All'art. 3, comma 2,  la  lettera  a),  il  primo  periodo  e'

sostituito dal seguente:

«a) per l'anno 2022, 200 milioni di euro ai contributi  di  cui

alla lettera a), 205 milioni  di  euro  ai  contributi  di  cui  alla

lettera b), 170 milioni ai contributi di  cui  alla  lettera  c),  10

milioni  ai  contributi  di  cui  alla  lettera  d),  15  milioni  ai

contributi di cui alla lettera e), 10 milioni di euro  ai  contributi

di cui alla lettera f) e 40 milioni ai contributi di cui alla lettera

f-bis) dell'art. 2, comma 1.;».

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  economico

possono  essere   individuate   le   disposizioni   procedurali   per

l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.

 

                               Art. 2 

           Disposizioni finali e di invarianza finanziaria 

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori a carico della

finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti gia' previsti a

legislazione  vigente,  sara'  sottoposto  al  visto   degli   organi

competenti e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministro dello  sviluppo

economico www.mise.gov.it

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome