Veicoli puliti e a basso consumo energetico: al via le misure per la promozione con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187 (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284).
Il provvedimento, che attua la direttiva (Ue) 2019/1161, di modifica della direttiva 2009/33/Ce, riguarda la fornitura di mezzi per il trasporto su strada da esperire tramite appalti e si applica ai seguenti contratti:
- acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il codice dei contratti pubblici;
- contratti di servizio pubblico aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- contratti di servizio come definiti nella tabella 1 (servizi di trasporto pubblico terrestre e di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di raccolta di rifiuti, trasporti e consegna postali su strada, servizi di trasporto e consegna colli) dell'allegato al presente decreto per i quali le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il codice dei contratti pubblici.
Clicca qui per iscriverti al webinar gratuito sul mobility manager
Di seguito il testo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada. (21G00197)
(S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284)
Vigente al: 14-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante
attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel
trasporto su strada;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice
dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, recante approvazione del Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno
2021, recante criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing,
locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la
sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi,
componenti ed entita' tecniche a essi destinati;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del
30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti
di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
Visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per
gli appalti pubblici (CPV);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della giustizia,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce misure volte a promuovere e
stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a
basso consumo energetico, nonche' a potenziare il contributo del
settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia
di ambiente, di clima e di energia.
2. Ai fini del comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori devono tener conto, negli appalti pubblici di
taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto
energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e
le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti,
nell'intero arco di tutta la loro vita.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti contratti:
a) contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a
rate di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno
l'obbligo di applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di
passeggeri su strada che superano la soglia di cui all'articolo 5,
paragrafo 4, di detto regolamento;
c) contratti di servizio come definiti nella tabella 1
dell'allegato al presente decreto per i quali le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare
il decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il presente decreto si applica unicamente ai contratti per i
quali e' stato inviato l'avviso di indizione della gara dopo la data
di entrata in vigore del decreto stesso ovvero, qualora non sia
previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di
appalto dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.
3. Il presente decreto non si applica ai seguenti veicoli:
a) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b),
c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del
regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 2018 e all'allegato I, parte A, punti da 5.2. a 5.5. e
punto 5.7., di tale regolamento;
b) ai veicoli di categoria M3 diversi dai veicoli di classe I e
dai veicoli di classe A, come definiti dall'articolo 3, punti 2 e 3,
del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni
aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) «veicolo adibito al trasporto su strada»: un veicolo di
categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858;
d) «veicolo pulito»:
1) un veicolo di categoria M1 , M2 o N1 con emissioni allo
scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in
condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di
emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato;
2) un veicolo di categoria M3 , N2 o N3 che utilizza
combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio,
conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Nel caso
di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici
e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i
combustibili fossili convenzionali;
e) «veicolo pesante a emissioni zero»: un veicolo pulito come
definito alla lettera d), numero 2), privo di motore a combustione
interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g
CO2 /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 e delle
relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km
misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 e delle relative
disposizioni di attuazione.
Art. 4
Obiettivi minimi di appalto
1. I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai servizi di cui
all'articolo 2 devono rispettare gli obiettivi minimi di appalto
stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e
per i veicoli pesanti puliti.
2. Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in termini
di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero
complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei
contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025
per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31
dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.
3. Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data
dell'appalto pubblico da prendere in considerazione e' quella di
aggiudicazione del contratto.
4. I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo pulito di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o di veicolo pesante a
emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito
ad adeguamento, possono essere conteggiati rispettivamente come
veicoli puliti o veicoli pesanti a emissioni zero ai fini del
rispetto degli obiettivi minimi di appalto.
5. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di
appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al
trasporto su strada acquistati, oggetto di leasing, locazione o
vendita a rate a titolo di ciascun contratto.
6. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi
minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli
adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la prestazione dei
servizi contemplati da ciascun contratto.
7. Qualora non siano adottati nuovi obiettivi per il periodo
successivo al 1° gennaio 2030, continuano ad applicarsi, nei
successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo
periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto ai
commi da 3 a 7.
Art. 5
Relazioni alla Commissione europea
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della
transizione ecologica i dati relativi al numero totale dei veicoli
oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente,
indicando, altresi', il numero dei veicoli, rispetto al totale,
qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), e qualificabili
come veicoli pesanti puliti, secondo la definizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero dei
veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a
emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e).
2. Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica
informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai
fini dell'attuazione del presente decreto, inclusa la relativa
tempistica, nonche' su qualsiasi altra informazione ritenuta
pertinente.
3. Il Ministero della transizione ecologica, per la prima volta
entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni, trasmette
alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente
decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo
212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e contengono
informazioni sulle misure adottate e da adottare ai fini
dell'attuazione del presente decreto, nonche' qualsiasi altra
informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il
numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla base dei dati
forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo
3, della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019. Le informazioni trasmesse sono
presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n.
2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002,
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.