Via per gli elettrodotti: si estende anche alle opere connesse? Questo il tema al centro dell'interpello ambientale che la Provincia di Taranto ho posto al Mase. In particolare, l'amministrazione provinciale ha chiesto se, per gli impianti Fer di competenza Regionale/Provinciale, si applichino le procedure a carattere regionale/provinciale o quelle facenti capo al ministero.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale della Provincia di Taranto 28 ottobre 2024, n. 195992
Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all'applicabilità dell'art. Ibis commi 4bis e 4ter ovvero degli "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" del MATTM per gli impianti F.E.R..
Dalla lettura delle numerose ad articolate modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l'impiego di energie rinnovabili sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali si ritiene necessario un confronto con codesto Spett. Ministero al fine di evitare errorin nell'applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti inerenti impianti F.E.R. di competenza Regionale/Provinciale che abbiano opere di connessione ricadenti negli allegati II o II o della parte II dell'ex D.Lgs. 152/2006.
Nello specifico si fa riferimento agli "Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" del MATTM del 21 ottobre 2013 che prevedono quanto segue:
«[...] Acclarato che l'elettrodotto di connessione di un impianto FER alla RTN rappresenta opera connessa all'opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della Legge 121/2012, ai fini della valutazione degli effetti complessivi dell'opera sull'ambiente, non può essere valutata separatamente dall'opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da un' Autorità diversa (Ministero dell'Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione), né tantomeno può verificarsi che l'opera principale possa essere valutata separatamente dall'opera connessa. In sintesi, stringente, la competenza alla valutazione degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è in capo alla Regione.
[...] In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la ripartizione delle competenze amministrative non può modificare l'unicità della valutazione degli effetti ambientali dell'opera nel suo complesso».
Di contro, successivamente a tali indirizzi interpretativi, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181), ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 7-bis, che qui si riportano:
«1-.1 4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a)oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b)tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.».
Tutto ciò posto, al fine di assicurare la necessaria chiarezza agli operatori del settore e agli Enti incaricati delle Autorizzazioni, si chiede — con il presente interpello — di chiarire la correttezza della lettura normativa prospettata, definendo se per gli impianti F.E.R. di competenza Regionale/Provinciale che abbiano opere di connessione ricadenti negli allegati II o II bis della parte II dell'ex D.Lgs. 152/2006, debba essere svolta la procedura così come normato dall'art. Ibis commi 4bis e 4ter dell'ex. D.Lgs. 152/2006 o se per gli stessi valgano sempre e solo le indicazioni riportare negli indirizzi interpretativi del MATTM del 2013.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 gennaio 2025, n. 6651
Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicabilità dell’art. 7bis commi 4bis e 4ter ovvero degli “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del MATTM per gli impianti F.E.R.
Con nota 40259/2024, acquisita al protocollo MASE n. 195992 del 28.10.2024, codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto il quesito dappresso riportato.
“Se per gli impianti F.E.R. di competenza Regionale/Provinciale, che abbiano opere di connessione ricadenti negli allegati II o II bis della parte II dell’ex D.lgs. 152/2006, debba essere svolta la procedura così come normato dall’art. 7bis commi 4bis e 4ter dell’ex. D.lgs. 152/2006 o se per gli stessi valgano sempre e solo le indicazioni riportare negli indirizzi interpretativi del MATTM del 2013”.
Con successiva nota, protocollo MASE/228841 del 12.12.2024, codesta Provincia ha comunicato l’indizione di una Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990 per il 21 gennaio p.v. al fine di procedere all’ approfondimento istruttorio richiesto nell’ordinanza del TAR-Sezione di Lecce n. 631- 2024, che si è pronunciato sull’istanza cautelare presentata dalla Costa Solar Italy 017 S.r.l. con ricorso iscritto al R.G. 954-2024.
Con riferimento all’istanza in oggetto, la società Costa Solar Italy 004 S.r.l., interessata in analoga procedura in capo alla medesima Provincia di Taranto, ha inviato una “nota di supporto” al fine dichiarato di fornire alla scrivente “ulteriori elementi ritenuti pertinenti e rilevanti che, dunque, potrebbero essere impiegati dagli Uffici nel fornire riscontro all’istanza di interpello avanzata dalla Provincia di Taranto”.
Occorre preliminarmente rilevare che l’istituto dell’interpello ambientale di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006 è stato introdotto nell’ordinamento con l’obiettivo di fornire uno strumento a Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e associazioni di protezione ambientale territorialmente rappresentative, volto a ottenere chiarimenti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica su istanze di ordine generale sull’applicazione della norma statale in materia ambientale.
Invero, l’istanza de quo fa riferimento ad un iter autorizzatorio in essere e non presenta il carattere di generalità richiesto dalla norma, tanto più che il procedimento è interessato da un ricorso giurisdizionale pendente.
Tuttavia, vista la rilevanza generale del tema, in considerazione del fatto che l’interpello in esame risulta affine ad altre istanze in materia di opere connesse, per le quali questa Direzione generale ha richiesto all’Ufficio legislativo del MASE un parere di competenza, nelle more dell’espressione del suddetto parere, stante l’approssimarsi della citata Conferenza di servizi, si forniscono i seguenti criteri interpretativi.
Con specifico riguardo alle opere connesse, l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già espresso un chiarimento sul riparto delle competenze operato dal D. lgs 104/2017, evidenziando l’opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all’opera principale, che dovrà valutare unitariamente gli impatti ambientali dell’opera nel suo complesso, incluse le opere accessorie/connesse che possono essere di competenza di altra autorità. Il chiarimento è visionabile sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Comunicazione/DomandeFrequenti .
Lo stesso Ministero, con la Circolare 21 ottobre 2013 “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla VIA degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in merito, disponibile alla pagina web: https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/251 .
Nella circolare, tra l’altro, si legge che: “Acclarato che l’elettrodotto di connessione di un impianto FER alla RTN rappresenta opera connessa all’opera principale (impianto FER), tale opera, ancorché ad oggi ricadente nelle competenze nazionali ai sensi e per gli effetti della legge 121/2012, ai fini della valutazione degli effetti complessivi dell’opera sull’ambiente, non può essere valutata separatamente dall’opera principale, né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da un’Autorità diversa (Ministero dell’Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione), né tantomeno può verificarsi che l’opera principale possa essere valutata separatamente dall’opera connessa. [..]La separazione delle competenze amministrative non può generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con le finalità della direttiva VIA 201/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale. Tale approccio è chiaramente esplicitato nella nota di indirizzo interpretativo della Commissione Europea rispetto all’applicazione della direttiva VIA con riguardo alle opere associate/connesse (“Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works” – 05/03/2012). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la ripartizione delle competenze amministrative, non può modificare l’unicità della valutazione degli effetti ambientali dell’opera nel suo complesso”.
Al riguardo, inoltre, il D.M. 10/09/2010, nella Parte I - Disposizioni Generali al punto 3.2, così dispone che: “In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale”.
Per quanto sopra richiamato, in coerenza con la posizione già espressa dalla scrivente in casi analoghi, con riferimento al quesito formulato, si rappresenta che laddove l’elettrodotto non sia presente all’interno del Piano di Sviluppo di Terna S.p.A. e sia opera connessa e propedeutica alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, necessaria per l’immissione nella RTN dell’energia elettrica dallo stesso prodotta, l’Autorità competente in materia di VIA per l’opera principale è competente a valutare unitariamente anche gli impatti ambientali delle opere connesse.
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