Via per impianti Fv con moduli a terra: qual è l'autorità competente? A porre l'interpello ambientale su questo tema al Mase è stata la Provincia di Mantova.
Il motivo dell'interpello risiede nel fatto che, pur premettendo che la normativa in materia ambientale, compresa l’individuazione delle autorità competenti alle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, sia di competenza esclusiva statale, è anche vero che le funzioni amministrative sono ripartite secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Di conseguenza, l'amministrazione provinciale chiede di sapere la corretta individuazione della competenza, statale o regionale, in procedimenti valutativi ove la normativa nazione non indichi espressamente il livello territoriale a cui compete lo svolgimento della predetta funzione amministrativa.
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Di seguito i testi dell'interpello e del successivo parere del Mase.
Interpello ambientale 26 gennaio 2024, n. 14542
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006 – Individuazione autorità competente per procedure di via/pau inerenti impianti fotovoltaici con moduli a terra
Premesso che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, la normativa in materia ambientale, ivi compresa l’individuazione delle autorità competenti alle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, risulta essere di competenza esclusiva statale e che, in base all’art. 118, comma 1 della Costituzione, le funzioni amministrative sono ripartite secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, si formula il presente interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica interpello, ex art. 3- septies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla corretta individuazione della competenza, statale o regionale, in procedimenti valutativi ove la normativa nazione non indica espressamente il livello territoriale a cui compete lo svolgimento della predetta funzione amministrativa.
Nello specifico, la Scrivente Amministrazione formula al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica interpello ex art. 3- septies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla corretta individuazione dell’Autorità Competente per procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per impianti fotovoltaici con moduli a terra.
Premesso che, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, sono previste le seguenti categorie progettuali da assoggettare a procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o a procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), a seconda della taglia dell’impianto:
- Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2. Industria energetica ed estrattiva”, lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW . omissis..”. Si tratta di progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; ai sensi della L.R. 5/2010 di Regione Lombardia, la competenza viene delegata alle province lombarde.
- Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2) Installazioni relative a: [...] - impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”. Si tratta di progetti sottoposti a VIA di competenza statale.
Preso atto, inoltre, che le suddette soglie di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono innalzate rispettivamente a 10 MW e 20 MW per progetti ricadenti in aree classificate come idonee ai sensi dell'art 47, comma 11-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41);
Si evidenzia come il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. individua ad oggi le seguenti Autorità Competenti: da una parte, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti per le verifiche di VIA al di sopra di una determinata soglia (1 MW o 10 MW se area è idonea), e dall'altra il Ministero come autorità competente per le VIA al di sopra di una seconda soglia (10 MW oppure 20 MW se area è idonea).
L'A.C. per le procedure di valutazione d’impatto ambientale, eventualmente declinate come PAU ex art. 27 o PAUR ex art. 27bis, per progetti ricompresi tra le due soglie individuate ad oggi dalla norma non è puntualmente individuata dalla stessa.
Con la presente, si richiede pertanto a Codesto Spettabile Ministero di indicare quale sia l’A.C. per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra che superano la soglia per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (1 MW oppure 10MW per aree idonee) e non superano la soglia per l’espletamento della procedura di VIA (10 MW oppure 20 MW per aree idonee) ma che vengono sottoposti a VIA in modo volontario da parte del proponente oppure che devono svolgere la procedura di VIA perché la procedura di verifica di VIA si è conclusa con l’assoggettamento.
Si evidenzia infine che nel caso di impianti eolici, al contrario, la norma non presenta alcun vuoto normativo in quanto le A. C. sono sempre chiaramente individuate come segue:
Caso 1) procedimento di verifica di VIA di competenza della Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
Allegato IV alla Parte Seconda del D. lgs. 152/06, punto 2: Industria energetica ed estrattiva, lettera d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;
Caso 2) procedimento di VIA/PAUR ex art. 27 bis di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
Allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, lettera c- bis:
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19;
Caso 3) procedimento di VIA/PAU ex art. 27 di competenza del Ministero
Allegato II punto 2:
- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale;
Nello specifico, la Scrivente amministrazione si trova a dover valutare le seguenti due casistiche:
1° caso – Progetto assoggettato volontariamente a VIA da parte del proponente
Il primo quesito è relativo a progetto di impianto fotovoltaico con moduli a terra ricadente in area classificata come idonea ai sensi dell'art 47, comma 11-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41), di taglia superiore ai 10 MW ma inferiore ai 20 MW.
Il progetto ricade dunque nella categoria progettuale di cui al punto 2, lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui è previsto l’espletamento di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Tale procedura, in Regione Lombardia è delegata alle province, si veda a tal proposito l’Allegato B della L.R. 5/2010 e s.m.i..
Il proponente ha manifestato la volontà di assoggettare volontariamente il progetto a procedura di valutazione d’impatto ambientale e ha richiesto un confronto con la Scrivente Amministrazione per individuare in modo corretto l’A.C cui sottoporre l’istanza e la corretta procedura da avviare al fine di ottenere, a conclusione del procedimento, un provvedimento che ricomprenda anche l'A.U. ai sensi del D. Lgs. 387/2003.
2° caso - Progetto assoggettato a VIA a seguito di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA conclusasi con assoggettamento
Il secondo quesito è relativo a progetto di impianto fotovoltaico con moduli a terra di taglia pari a 8,95 MW, non ricadente in area idonea ai sensi dell'art 47, comma 11-bis del DL 13/23 (convertito in L. 41/23).
Il progetto, che ricade nella categoria progettuale di cui al punto 2, lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui è previsto l’espletamento di procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, è già stato sottoposto a tale procedura nell’ambito di un procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione. Tale procedura si è conclusa con l’assoggettamento del progetto a VIA. Anche in questo caso il proponente ha richiesto un confronto con la Scrivente Amministrazione per individuare in modo corretto l’A.C cui sottoporre l’istanza e la corretta procedura da avviare al fine di ottenere, a conclusione del procedimento, un provvedimento che ricomprenda anche l'A.U. ai sensi del D. Lgs. 387/2003.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024, n. 200794
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006 - individuazione autorità competente per procedure di VIA/PAU inerenti impianti fotovoltaici con moduli a terra.
Con nota acquisita con prot. n. 14542 del 26 gennaio 2024 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la corretta individuazione dell’Autorità Competente per procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per impianti fotovoltaici con moduli a terra.
L’interpellante premette che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, la normativa in materia ambientale, ivi compresa l’individuazione delle autorità competenti alle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, risulta essere di competenza esclusiva statale e che, in base all’art. 118, comma 1, della Costituzione, le funzioni amministrative sono ripartite secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e in ragione di ciò formula il presente interpello sulla corretta individuazione della competenza, statale o regionale, in procedimenti valutativi ove la normativa nazione non indichi espressamente il livello territoriale a cui compete lo svolgimento della predetta funzione amministrativa.
Nello specifico, l’interpello proposto dall’istante ha ad oggetto la corretta individuazione dell’Autorità Competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.
L’interpellante rammenta che per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, sono previste categorie progettuali da assoggettare a procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o a procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), a seconda della taglia dell’impianto:
- Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2. Industria energetica ed estrattiva”, lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW omissis.. ”. Si tratta di progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; ai sensi della L.R. 5/2010 di Regione Lombardia, la competenza viene delegata alle province lombarde.
- Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2) Installazioni relative a: [...]
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”. Si tratta di progetti sottoposti a VIA di competenza statale.
Preso atto, inoltre, che le suddette soglie di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono innalzate rispettivamente a 10 MW e 20 MW per progetti ricadenti in aree classificate come idonee ai sensi dell'art 47, comma 11 -bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41);
La Provincia evidenzia che il D.lgs. 152/06 e s.m.i. individua ad oggi le seguenti Autorità Competenti: da una parte, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti per le verifiche di VIA al di sopra di una determinata soglia (1 MW o 10 MW - oggi 12MW n.d.r. - se l’area è idonea, e dall'altra il Ministero come autorità competente per le VIA al di sopra di una seconda soglia (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - se l’area è idonea).
L'interpellante espone che Autorità Competente per le procedure di valutazione d’impatto ambientale, eventualmente declinate come PAU ex art. 27 o PAUR ex art. 27bis, per progetti ricompresi tra le due soglie individuate ad oggi dalla norma non è puntualmente individuata dalla stessa. E pertanto chiede quale sia l’Autorità competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra che superano la soglia per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (1 MW oppure 10MW- oggi 12MW n.d.r. - per aree idonee) e non superano la soglia per l’espletamento della procedura di VIA (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - per aree idonee) ma che vengono sottoposti a VIA in modo volontario da parte del proponente oppure che devono svolgere la procedura di VIA perché la procedura di verifica di VIA si è conclusa con l’assoggettamento.
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In relazione al quesito posto, si rappresenta che l’elemento che determina la competenza in capo allo Stato o alla Regione è la potenza dell’impianto in relazione al superamento o meno dei “valori soglia” citati, indipendentemente dalla procedura da espletare.
Ne consegue che l’Autorità competente all’esito della verifica di assoggettabilità che comporti la sottoposizione a VIA è sempre quella che ha svolto la valutazione sulla verifica di assoggettabilità, individuata in ragione della soglia di potenza.
Parimenti si individua l’autorità competente in ragione della soglia di potenza anche allorquando il proponente decida di accedere alla VIA volontariamente.
[fonte foto: https://tinyurl.com/3tujw4ue]