Su come si predispongono i quadri prescrittivi in materia di VIA statale è intervenuto il Ministero dell'Ambiente con il decreto 24 dicembre 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016, n. 16.
Il provvedimento è un atto di indirizzo rivolto alla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alla direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla direzione generale belle arti e paesaggio e alla direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015
Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi
nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.
in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2016, n. 16
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le
«Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
9, recante il «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli
uffici di diretta collaborazione», a far data dal 21 ottobre 2014;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che
disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali il quale, di
conseguenza, ha assunto la denominazione «Ministero dei beni delle
attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», a norma dell'art. 16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dei beni delle attivita' culturali e
del turismo del 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del MiBACT», registrato dalla
Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
prevede che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa
luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i
quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel
campo di applicazione dell'allegato XII del medesimo decreto
legislativo;
Visti gli articoli 26, comma 4, e 28, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, che attribuisce all'autorita' competente il ruolo di controllo
sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di
assoggettabilita' e di valutazione;
Visti gli articoli 26 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
Considerata la necessita' di elaborare criteri uniformi e omogenei
per la predisposizione dei quadri prescrittivi dei provvedimenti di
valutazione ambientale di competenza statale;
Ritenuto opportuno garantire la massima chiarezza ed esaustivita'
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione
ambientale di competenza statale anche al fine di superare le
principali criticita' riscontrate nella fase di attuazione delle
prescrizioni da parte del proponente e nella fase di verifica
dell'ottemperanza delle prescrizioni da parte dell'ente di controllo;
Ritenuto necessario individuare contenuti minimi delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza
statale per una corretta interpretazione delle stesse, anche al fine
di agevolarne l'attuazione e la verifica da parte dei soggetti
preposti;
Considerato necessario, nel caso di procedura coordinata VIA-AIA,
distinguere e coordinare i rispettivi quadri prescrittivi anche al
fine evitare eventuali sovrapposizioni, duplicazioni o incoerenze tra
le prescrizioni relative alla valutazione dell'impatto ambientale e
quelle relative all'autorizzazione integrata ambientale;
Ritenuto necessario, secondo il principio della certezza giuridica,
individuare chiaramente e univocamente le azioni da svolgere e le
relative modalita' di attuazione della prescrizione stessa;
Ritenuto opportuno definire tempistiche puntuali per l'attuazione
delle diverse fasi di realizzazione dei progetti, tenuto conto anche
della natura, complessita', ubicazione e delle dimensioni del
progetto proposto;
Considerato che, per la particolare rilevanza e complessita' degli
argomenti oggetto dei provvedimenti di valutazione ambientale, si
ritiene necessario rendere disponibile per la Commissione tecnica per
la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonche' per la
Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e per la Direzione generale belle arti e paesaggio e per la Direzione
generale archeologia del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo un atto di indirizzo, finalizzato ad
uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell'ambito dei pareri
espressi;
Valutata pertanto l'opportunita' di approvare l'allegato documento
«Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri
prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale», anche al fine di fornire ai soggetti proponenti
l'opera o l'intervento un quadro di riferimento certo ed esplicito
per l'attuazione delle prescrizioni dei provvedimenti di valutazione
dell'impatto ambientale;
Acquisite le osservazioni della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito agli indirizzi in
argomento, trasmesse con nota CTVA-2012-0001398 del 18 aprile 2012,
acquisita al protocollo DVA-2012-0009621 del 20 aprile 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Sono emanati gli allegati «Indirizzi metodologici per la
predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di
valutazione ambientale di competenza statale», che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
2. Gli «Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri
prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale» costituiscono atto di indirizzo per la
Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
e per la Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, che ne verifica il rispetto da parte della Commissione,
nonche' per la Direzione generale belle arti e paesaggio e per la
Direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, ai fini della formulazione dei
quadri prescrittivi dei provvedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI QUADRI PRESCRITTIVI
NEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE
1. Indicazioni metodologiche per la predisposizione del quadro
prescrittivo.
Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustivita' del
quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticita'
nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e
nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante
e' necessario che il quadro prescrittivo sia predisposto secondo i
seguenti principi generali:
1. il quadro prescrittivo deve essere organizzato in base ai
tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera;
2. la prescrizione deve chiaramente indicare le tempistiche,
individuando la macrofase e la fase di attuazione della prescrizione
(vedi paragrafo 3);
3. le prescrizioni devono essere numerate da 1 a «n» (nel caso di
sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.);
4. il quadro prescrittivo deve essere articolato per «ambito di
applicazione» (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno
stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di cantiere - Atmosfera; una
prescrizione puo' avere piu' ambiti di applicazione);
5. il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle disposizioni
su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere anche le
disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art. 26, comma
5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni);
6. le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non
devono essere riportate nel quadro prescrittivo ma devono essere
argomentate nel corpo del parere o provvedimento;
7. gli adempimenti «ope legis» devono trovare collocazione nella
parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd.
«Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.) e non nel
quadro prescrittivo;
8. la prescrizione deve chiaramente indicare le azioni da
svolgere e le relative modalita' di attuazione;
9. prescrizioni che richiedano approfondimenti dei contenuti
dello studio di impatto ambientale e/o di altri strumenti di analisi
degli impatti ad esso correlati, e/o del progetto, devono essere
adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali successive a
quella del provvedimento di VIA cosi' come definite nella tabella 3;
10. prescrizioni attinenti ad attivita' di monitoraggio
ambientale, nel caso in cui si ritenga necessario divulgarne gli
esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta di
report/documenti in linguaggio non tecnico;
11. il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere
sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni
individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dalle regioni e province autonome o da altri soggetti; la
coerenza complessiva dei quadri prescrittivi deve essere garantita
anche nei casi di procedure coordinate o integrate (es. VIA-AIA,
VIA-Valutazione di incidenza, VIA-VAS);
12. il quadro prescrittivo relativo alla tutela dei beni
culturali e' di esclusiva competenza del MIBACT nonche' delle regioni
a statuto speciale o province autonome il cui ordinamento preveda
competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio,
nel quale si compenetrano componenti ambientali e valori storici,
culturali e percettivi, devono intendersi in capo al MIBACT o alle
regioni a statuto speciale o province autonome di cui sopra le
prescrizioni relative a detti valori;
13. il quadro prescrittivo relativo a procedure coordinate
VIA-AIA deve essere organizzato con una chiara distinzione tra le
prescrizioni relative alla procedura di VIA e quelle relative alla
procedura di AIA;
14. le modalita' di coordinamento o sostituzione delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta (ex
art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni) devono trovare collocazione nella
parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd.
«Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.);
15. nel quadro prescrittivo possono essere utilizzati solo
riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che ancora non
producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento
di compatibilita' ambientale non puo' essere utilizzato in quanto
condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo;
16. la prescrizione deve chiaramente individuare l'ente
vigilante, soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e
in nessun caso possono essere previsti piu' enti vigilanti per la
singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei due Ministeri
concertanti assuma il ruolo di ente coinvolto, l'espressione del
relativo parere assume natura di obbligo e vincolo per quello
dell'ente vigilante;
17. la prescrizione deve individuare chiaramente eventuali enti
coinvolti, specificandone il ruolo e le attivita', evitando
l'utilizzo di termini generici quali «enti locali» o «amministrazioni
competenti» e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti
siano nelle condizioni di svolgere le attivita' richieste;
18. prescrizioni per le quali non e' da prevedere l'avvio della
procedura di verifica di ottemperanza devono chiaramente essere
individuate;
19. nel provvedimento di VIA il quadro delle verifiche di
ottemperanza andra' organizzato raggruppando per macrofasi le
prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni;
20. l'ente vigilante e l'ente coinvolto non possono coincidere
con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto
pubblico.
2. Contenuto minimo della prescrizione.
Alla luce dei criteri generali individuati nel precedente
capitolo si riportano in tabella 1 i contenuti minimi necessari alla
corretta formulazione di una prescrizione.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Terminologie di riferimento.
Nella predisposizione dei quadri prescrittivi e' necessario
utilizzare un linguaggio comune e condiviso. Nelle tabelle che
seguono sono riportate le terminologie da utilizzare per la
descrizione della macrofase (tabella 2) e della fase (tabella 3).
Parte di provvedimento in formato grafico