Vigilanza e controllo sui rifiuti: il riparto del contributo 2019 è stato fissato con il decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271). La misura, prevista dall'articolo 206-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, riguarda il Conai, altri consorzi di settore e i soggetti indicati nell'allegato 1 al decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022.
Di seguito il testo del decreto; l'allegato è riportato in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 19 ottobre 2022
Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'articolo
206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(22A06593)
(Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in Ministero della
transizione ecologica, dando avvio ad un nuovo processo
organizzativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
Visto l'articolo 177, comma 2, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che afferma il pubblico interesse sull'attivita' di
gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 178 del suddetto decreto legislativo n. 152 del
2006, che detta i principi generali e i criteri in materia di
gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 179 del menzionato decreto legislativo n. 152 del
2006, che detta i criteri di priorita' nella gestione di rifiuti;
Visto l'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica
specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui
alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare
riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che
«All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente
articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso
di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo
complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i
consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236, nonche' quelli
istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 e i sistemi di cui agli
articoli 178-bis e 178-ter» e che il Ministro della transizione
ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31
gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre
in capo ai consorzi e soggetti predetti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 109 del 27 maggio 2020 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 210 del 27 maggio 2021 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021;
Considerato che il Ministero della transizione ecologica si avvale
del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra
citato articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni
attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la
corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di
settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e degli altri
soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione
delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da
conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del
funzionamento del mercato e della concorrenza;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del
contributo annuale di euro 2.000.000,00, aggiornato al tasso di
inflazione per l'anno 2019, cosi' come previsto dal citato articolo
206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore della produzione, che consente di commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;
Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2019 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati;
Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti
da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei
revisori legali;
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero della
transizione ecologica, condotte secondo una procedura volta a
verificare la qualita' dell'azione dei sistemi collettivi sotto il
profilo ambientale;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del
contributo dovuto per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 206-bis,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la
ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base
al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del
Ministero della transizione ecologica.
Art. 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati
in allegato.
Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'articolo 1, comma 2,
e' determinato per l'anno 2019 in euro 2.009.780,00 aggiornato al
tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n.
152 del 2006, per l'anno 2019, e' individuato nell'allegato e si
compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo
e di una quota variabile commisurata al valore della produzione
attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2018 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al registro dei revisori legali.
Art. 4
Modalita' di pagamento
1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al
Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - articolo 30 del Ministero
dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento all'articolo 206-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2019;
b) il nominativo del soggetto obbligato.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto.
4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale
per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei
competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta Ufficiale o, in via
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione.