Vigilanza e controllo sui rifiuti: la ripartizione del contributo al Mase

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2023

Vigilanza e controllo sui rifiuti: la ripartizione 2020 del contributo al Mase è l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2023, n. 291.

I soggetti obbligati sono i consorzi per la gestione di diverse tipologie di rifiuti, indicati nell'allegato 1.

L'ammontare complessivo è pari a 2.009.780,00, la cui ripartizione è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico  gestionale  e amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Mase.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2023; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2023

Riparto del contributo dovuto per  l'anno  2020,  previsto  dall'art.
206-bis, comma 6  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,n.  152.
(23A06815)

(Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2023, n. 291)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   e,   in

particolare, l'art. 4, comma 1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero

della  transizione  ecologica  in  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero  della  transizione  ecologica»,  pubblicato  in   Gazzetta

Ufficiale Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022

con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin  e'  stato  nominato  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in

particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei

rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,  che  disciplina  le

modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 177, comma 2,  del  citato  decreto,  che  afferma  il

pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 178 del citato decreto, che detta i principi  generali

e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 179  del  citato  decreto,  che  detta  i  criteri  di

priorita' nella gestione di rifiuti;

Visto l'art. 206-bis del citato  decreto  legislativo  n.  152  del

2006, che attribuisce al Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme

di  cui  alla  Parte  quarta  del  citato  decreto  legislativo,  con

particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti,  all'efficacia,

all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,  degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla  tutela  della  salute

pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che

«All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  e

controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo,

pari a due milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente  al  tasso  di

inflazione,  provvedono,   tramite   contributi   di   pari   importo

complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i

soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e  i  Consorzi

di cui agli articoli 233, 234 e  236,  nonche'  quelli  istituiti  ai

sensi degli articoli 227 e 228 e  i  sistemi  di  cui  agli  articoli

178-bis e 178-ter» e che il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza

energetica «con decreto [...] determina l'entita' del predetto  onere

da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti»;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  n.  123  del  28  marzo  2018  «Riparto  del

contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in

Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare  n.  109  del  27  maggio  2020  «Riparto  del

contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  210

del 27 maggio 2021 «Riparto del contributo dovuto  per  l'anno  2018,

previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12  luglio

2021;

Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  456

del 19 ottobre 2022 «Riparto del contributo dovuto per  l'anno  2019,

previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152»,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  19

novembre 2022;

Considerato  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA,  ai  sensi  del

comma 4 del sopra citato art. 206-bis del decreto legislativo n.  152

del 2006, utilizzando le risorse di  cui  allo  stesso  comma  6  per

l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia  di

rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di

interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni

attribuite al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica

garantiscono la  corretta  attuazione  della  normativa  nazionale  e

comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei  consorzi

e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra  richiamate,

la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale,  gli

obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi  autonomi,  il

rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del

contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato  al

tasso di inflazione per l'anno 2020, cosi' come previsto  dal  citato

art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del

predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del

riparto il valore  della  produzione,  che  consente  di  commisurare

l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato  necessario  utilizzare,  sulla   base   del   criterio

adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2020 l'ultimo bilancio

utile dei soggetti obbligati;

Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei  rifiuti  condotti

da imprese private  che,  oltre  all'attivita'  inerente  al  proprio

sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover

assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore

della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una

primaria societa' di revisione contabile  iscritta  al  registro  dei

revisori legali;

Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione

del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo  n.

152 del 2006;

Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento

dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento

dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui

all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata

a  finanziare  le  funzioni  di  vigilanza  in  capo   al   Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  condotte  secondo  una

procedura volta a verificare  la  qualita'  dell'azione  dei  sistemi

collettivi sotto il profilo ambientale;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                          Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del

contributo dovuto per l'anno 2020 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma

6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  la  ripartizione

dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base

al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della

produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del

carico  gestionale  ed  amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior

consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e  controllo  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

                               Art. 2

                         Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo i  soggetti  indicati

in allegato.

 

                               Art. 3

                       Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2,  e'

determinato    per    l'anno    2020     in     euro     2.009.780,00

(duemilioninovemilasettecentottanta/00)  aggiornato   al   tasso   di

inflazione previsto per il medesimo anno.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati

ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo  n.  152

del 2006, per l'anno 2020, e' individuato nell'allegato e si  compone

di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una

quota variabile commisurata al valore della produzione attestato  nel

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da

imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema

autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota

variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo

criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore

della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio

2019 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione

contabile iscritta al Registro dei revisori legali.

 

                               Art. 4

                       Modalita' di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti

ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento  al

Capo di entrata 32° - capitolo  n.  2592  -  art.  30  del  Ministero

dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento e' indicato:

a)  il  riferimento  all'art.  206-bis,  comma  6,  del   decreto

legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualita' 2020;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento  deve  essere  effettuato  entro  e  non  oltre  il

novantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione   del   presente

decreto.

4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla  Direzione  generale

economia circolare del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica.

                               Art. 5

                         Disposizioni finali

1.  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  alla  registrazione  dei

competenti organi di controllo,  nonche'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno

successivo alla sua pubblicazione.

2. Avverso il presente decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale

amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta  giorni  dalla

pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta  Ufficiale  o,  in  via

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro  centoventi

giorni dalla pubblicazione.

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