Dettati i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, nonché i limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici dei Vigili del fuoco. In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2020, n. 7 sono stati pubblicati:
- il decreto del ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»; - il decreto del ministero dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco».
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Decreto del ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166
Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. (20G00001)
in Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2020, n. 7
Vigente al: 25-1-2020
Capo I
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha
previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143, 155,
164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'individuazione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, «Modifica all'articolo 635
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione
ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto
sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte
dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all'assetto
ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare
un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non
direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25
luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e
dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' soggetta alla verifica del possesso dei
seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica:
a) piena integrita' psichica;
b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta
percezione dei colori staccati;
d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e della
motilita' oculare;
e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei
due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus
piu' ridotto. Non e' ammessa la correzione con lenti;
2) per le qualifiche di ispettore antincendi e di vice
direttore, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10
complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di
6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto. E' ammessa la
correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e
+4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e + 4,00; la
differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
f) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun
orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata
per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle
frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi
acustiche.
2. L'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al
comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalita' applicative
definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.
207.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1
devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la
qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni
lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste
con rapida capacita' risolutiva; maturazione evolutiva che esprima
una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di
se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza
nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacita' di
comunicazione e determinazione operativa;
b) capacita' di assumere iniziative e ruoli decisionali in
situazioni di discreta complessita' operativa di gruppo; adeguata
capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei
compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
c) capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed
operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di
adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente
integrato.
4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei
commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non
idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle
qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le
infermita', in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e' formulato
da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta
i requisiti di cui al comma 3 previa valutazione psicodiagnostica,
eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali,
somministrati da specialisti nella disciplina.
Capo II
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 2
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli tecnico-professionali
1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli
assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori
informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori
sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi
informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi
sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi e' soggetta alla verifica
del possesso di:
a) idoneita' fisica e psichica all'espletamento delle funzioni
proprie della qualifica da ricoprire;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in
atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e
neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con
riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumita'
del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa
congiuntamente ad esso.
2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui al
comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per
la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni
lavorative e di eventi critici.
3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei
requisiti fisici, psichici e attitudinali e' formulato da una
commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i
requisiti di cui al comma 2 previa valutazione psicodiagnostica,
eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali,
somministrati da specialisti nella disciplina.
Art. 3
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale nelle ipotesi
di assunzione per chiamata diretta
1. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi
degli articoli 5, comma 5 e 19, comma 6, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui
all'articolo 1 del presente regolamento.
2. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi
degli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, e
114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 2 del presente
regolamento.
Art. 4
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli della banda musicale
1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui
all'articolo 2.
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 5
Verifica dei requisiti
1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale devono
permanere fino alla data di immissione in ruolo. In caso di perdita
dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dopo
l'immissione in ruolo, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 6
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207.
Art. 7
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,
n. 78.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Allegato A
(articolo 1)
Cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi
e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente,
in atto o in fase cronico-evolutiva; la tubercolosi polmonare ed
extrapolmonare, in fase attiva o latente; la sifilide con
manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le
micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando presentano
caratteristiche di cronicita' ed evolutivita' tali da controindicare
l'attivita' lavorativa e la vita di comunita'; la positivita' per
l'antigene HBsAg quale indice di infezione da virus epatite B in atto
o cronicizzata; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita' per
anticorpi HIV.
2. L'asma bronchiale allergica e le sindromi disventilatorie
ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di
grado tale da controindicare l'attivita' di lavoro o ridurre
sensibilmente la capacita' di lavoro; le allergopatie, le
intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso
corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi
di protezione individuale, o controindicare l'attivita' di lavoro, o
ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro.
3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande
alcoliche; le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con
compromissione psichica o organica.
4. La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle
formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope
o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici.
5. Le malattie cutanee, acute e croniche, le lesioni della cute,
delle mucose visibili e degli annessi, o loro esiti, che per sede,
estensione o gravita' producono rilevanti alterazioni
anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; i
tramiti fistolosi che per sede, estensione o gravita' producono
rilevanti disturbi funzionali.
6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi.
7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a
livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed
artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la presenza di tessuto
preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro
individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del
ricevente, non costituiscono di per se' cause di non idoneita', se
non comportano una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una
sensibile riduzione della capacita' di lavoro; la presenza del
cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) o di altri dispositivi
intraoculari non costituisce di per se' causa di non idoneita' ove,
trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta
ben tollerato ed e' raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento;
l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.).
8. Le infermita' ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o
degli apparati del capo e i loro esiti: le infermita' e le lesioni
delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di
rilevanti limitazioni funzionali; le congiuntiviti acute e croniche,
o loro esiti, tali da compromettere la funzione visiva; i disturbi
della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono
causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o
quando producono alterazioni della visione binoculare; il
cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della
idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a
carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati
per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di
chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per
mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il
laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in
relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva rientra nei
parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente
regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi
diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le
stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di rilevante
ostruzione ventilatoria o sono sostenute da una condizione
disreattiva allergica che riduce la capacita' di lavoro; le
malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi
chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli
della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da
produrre rilevanti limitazioni funzionali o alterazioni della
fisionomia del volto che compromettono il corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti
di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni
della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non
sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a dodici
elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le
tonsilliti croniche con presenza di streptococco ?-emolitico gruppo
A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la
perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla
funzionalita' timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non
complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di
interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le
infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti
funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio
interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi.
9. Le infermita' e le imperfezioni anatomiche del collo e dei
relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni
acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe,
della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di
rilevanti disturbi funzionali; le patologie della ghiandola tiroide o
gli esiti post-chirurgici metabolicamente non compensati.
10. Le infermita' ed imperfezioni anatomiche del torace: le
deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia
toracica, con rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o che riducono
sensibilmente la capacita' di lavoro.
11. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le
malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni con alterazione
funzionale respiratoria che riduce sensibilmente la capacita' di
lavoro; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa
di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la
capacita' di lavoro; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori
polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato
pleuropolmonare, in atto o pregressa, quando producono rilevanti
alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita'
di lavoro; i deficit ventilatori con capacita' vitale polmonare o
capacita' vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato
polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice
ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del
valore teorico; le infermita' mediastiniche e le anomalie di
posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici
rilevanti o patologia d'organo; le patologie del timo ad espressione
clinica rilevante.
12. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i
loro esiti con rilevanti disturbi anatomo-funzionali; le malattie
dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del
pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti con rilevanti disturbi
funzionali; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi di
conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di
cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca
inferiore a 40/min, quando associata a patologie del sistema di
conduzione; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce
con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco
atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione
cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent,
Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi
artificiale; il blocco di branca destra completo, quando associato a
miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; la sindrome di
Brugada; la sindrome di Lenegre; il blocco di branca sinistra
incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), quando
associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; i
blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto;
la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT corto; l'extrasistolia
ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie
sopraventricolari e ventricolari a rilevante significativita'
clinica; i rumori ed i soffi cardiaci rilevanti, determinati da
cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale
con aspetti degenerativi mixomatosi o significativo rigurgito
valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e
senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori
della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della
pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli
aneurismi; le fistole artero-venose; le varici e le ectasie venose
estese e voluminose; le flebiti e le altre patologie del circolo
venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici o funzionali;
la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le
emorroidi croniche, voluminose e molteplici.
13. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e
dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole
e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali; le
malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del
pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano
rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le ernie viscerali; il
laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi ematica; la
malattia celiaca, in presenza di gravi manifestazioni di
malassorbimento e sintomi o segni carenziali, fermo restando che, in
assenza di complicanze e in costanza di regime dietetico privo di
glutine, tale patologia non costituisce di per se' causa di
inidoneita'.
14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare
e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti
congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita'
organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o
cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita'
articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°;
le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse
sinoviali e dei legamenti che producono rilevanti alterazioni
funzionali o riducono la capacita' di lavoro; la mancanza anatomica o
la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange
ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di
una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse
quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del
tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche.
15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o
autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della
motilita' e della sensibilita'; le sindromi dei nervi cranici, delle
radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi
emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le
sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le
algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della
sintomatologia assumono carattere di gravita' o riducono la capacita'
di lavoro; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi
epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del
disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli
esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni
funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro
esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del
motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la
miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi.
16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali
organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi
schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il
disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi
di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da
conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i
disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del
controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di
personalita' e della identita'.
17. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le
malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene,
della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono
causa di rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le malformazioni,
le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale
maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni
funzionali; la nefrectomia con alterata funzione renale.
18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del
sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese
quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere
congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da
deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da
difetto di sintesi dell'emoglobina.
19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole
endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a rilevante
espressione clinica; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da
difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto.
20. Le neoplasie: i tumori maligni; gli esiti di trattamento dei
tumori maligni quando la stadiazione oncologica e la prognosi di
malattia identificano un rischio di recidiva o sussistono rilevanti
alterazioni anatomo-funzionali o e' ridotta sensibilmente la
capacita' di lavoro; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per
sede, volume, estensione o numero, comportano rilevanti alterazioni
anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro.
21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando
sono causa di rilevanti alterazioni morfologiche o funzionali; la
protesi mammaria, in presenza di complicazioni anatomo-funzionali
rilevanti.
22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti
precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali connesse al
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Ove non diversamente specificato, la non idoneita' e' espressa in
relazione a infermita' o lesioni, in atto stabilizzate, che per
natura, sede, gravita' e prognosi controindicano lo svolgimento
dell'attivita' di lavoro o riducono sensibilmente la capacita' di
lavoro.
***
Decreto del ministero dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (20G00002)
in Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2020, n. 7
Vigente al: 25-1-2020
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3, comma 6,
secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a
limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive
necessita' dell'amministrazione;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo
12, comma 2, secondo cui i vigili volontari discontinui che
partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono
possedere un'anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta'
anagrafica sino a 37 anni;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro», e, in particolare, l'articolo 19, che
riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai
fini del reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e massimo
di eta' per particolari discipline sportive indicate nel bando di
concorso;
Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79,
91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione
di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta'
che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare
un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto
delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6
ottobre 2018, n. 127, sia all'assetto ordinamentale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sia alle procedure concorsuali e
selettive per l'accesso ai ruoli del personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il
recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non
direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25
luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Limiti minimi di eta'
1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo
nazionale», e' fissato in diciotto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso,
il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni.
Art. 2
Limiti massimi di eta'
1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
a) ventisei anni nel concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco;
b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217;
c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto
previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2,
primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai
ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo
nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo
II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai
seguenti limiti massimi di eta':
a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore,
salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli
tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155,
comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3,
primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che
partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e
b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di eta' di
trentasette anni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10
agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.
Art. 3
Disposizioni particolari
1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche
iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi
del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma
6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo
di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta
fissato a diciotto anni.
2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche
iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71,
comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite
massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto
anni.
Art. 4
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,
n. 197.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.