Vigili del fuoco: il regolamento sulla selezione di alcuni ruoli è stato reso noto con il decreto del ministero dell'interno 17 maggio 2024, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2024, n. 141.
In particolare, si tratta del regolamento recante le modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli di:
- nautici di coperta,
- nautici di macchina,
- sommozzatori,
ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Di seguito il testo del D.M. n. 81/2024; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'interno 17 maggio 2024, n. 81
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne
per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di
macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. (24G00098)
(Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2024, n. 141)
Vigente al: 3-7-2024
Capo I
Accesso al ruolo dei nautici di coperta
IL MINISTRO DELL'INTERNO
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo
nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di
un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di
coperta.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato
con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato
Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in
uso presso il Dipartimento.
Art. 2
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione
esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e'
presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e'
composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano
funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo
decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di
ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione
dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma
1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da
un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del Corpo nazionale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 40 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri
individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale
che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del
decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto
indicato nell'articolo 8;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
Art. 4
Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati,
con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e
III.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Alle qualificazioni professionali e' attribuito un solo
punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e'
preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu'
alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla
base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una
graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i
candidati aventi i requisiti richiesti.
Art. 5
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di
formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di coperta
e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento,
che possono avvalersi di altri enti competenti.
Art. 6
Graduatoria per l'ammissione
ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei
titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione
al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di
coperta.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui
all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al
comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e'
pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di
formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a
selezione.
Art. 7
Corso di formazione
e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico
di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le
strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di
pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono
insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di
natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita'
di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la
formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il
soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate,
nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le
ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova
teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la
risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova
pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendio del
Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad
accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla
specialita' e l'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del
ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un
punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta
dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame,
l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del
criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non
sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che
siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine
stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale
da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione
stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 8
Dimissioni ed espulsioni
dai corsi di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7,
comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma
4;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero
di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei
giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i
casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o
temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le
allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del
Direttore centrale per la formazione.
Capo II
Accesso al ruolo dei nautici di macchina
Art. 9
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del
Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e
superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di
nautico di macchina.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato
con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in
uso presso il Dipartimento.
Art. 10
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione
esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e'
presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e'
composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano
funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo
decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di
ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione
dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma
1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da
un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 11
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del Corpo nazionale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 40 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri
individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale
che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del
decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto
indicato nell'articolo 16;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni.
Art. 12
Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati,
con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II e
III.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Alle qualificazioni professionali e' attribuito un solo
punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e'
preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu'
alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla
base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una
graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i
candidati aventi i requisiti richiesti.
Art. 13
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di
formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina
e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento,
che possono avvalersi di altri enti competenti.
Art. 14
Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei
titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione
al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di
macchina.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui
all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e'
approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul
sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di
formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a
concorso.
Art. 15
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico
di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso
le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di
pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono
insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli
incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di
natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita'
di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la
formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il
soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate,
nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le
ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche
intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte
le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova
teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la
risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova
pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendio del
Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad
accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla
specialita' e l'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del
ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce
un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale
risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento
dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30
(ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame
di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione
interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,
in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del
criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non
sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che
siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine
stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale
da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione
stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 16
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15,
comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma
4;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero
di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei
giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita'
contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i
casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a
infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o
temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le
allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
Capo III
Accesso al ruolo dei sommozzatori
Art. 17
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo
nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di
un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato
con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle
procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via
telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in
uso presso il Dipartimento.
Art. 18
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la
commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo
nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due
direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista
sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo
decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di
ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione
dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,
con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma
1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di
coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai
lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da
un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 19
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del Corpo nazionale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 39 anni;
b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non
inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di
formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri
individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il
personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del
decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto
indicato nell'articolo 24;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti
gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
Art. 20
Titoli
1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono individuati,
con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e
IV.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono
fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo
corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea
magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale
punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua
inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in
caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in
considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di
scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla
base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una
graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i
candidati aventi i requisiti richiesti.
Art. 21
Accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in
relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di
formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla
verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.
2. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' fisica e psichica per
lo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura degli
Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono
avvalersi di altri enti competenti.
3. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per lo
svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura della
Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale
sommozzatore con competenze nella specifica attivita' formativa.
Art. 22
Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei
titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione
al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui
all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al
comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e'
pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di
formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a
concorso.
Art. 23
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di
sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge
presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non
di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono
insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati
all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo
svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in ambito di
superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici,
nonche' alle attivita' di gestione, sicurezza, qualita',
manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del
Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la
formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il
soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate,
nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le
ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche
intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La
commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un
punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto
delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle
singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il
conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi
devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi)
per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche
pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo
di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto
delle verifiche intermedie e' pari alla media dei punteggi delle
verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione
all'esame finale e' subordinata al superamento delle verifiche
intermedie.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'esame finale e' articolato in una prova teorica scritta e in una
prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacita'
tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le
specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce
un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta
che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame
finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il
superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio
di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.
6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto
dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la
graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige
la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella
graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui
all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto
del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile
nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il
brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 24
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 23, comma
3;
c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4;
d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche
non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata
del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al
cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti
a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di
servizio e i casi determinati da maternita'.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il
corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il
personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla
selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita'
all'immersione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a
partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica,
al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle
cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
3. Le facolta' di cui al comma 2 sono concesse per un numero di
volte non superiore a due.
4. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del
direttore centrale per la formazione.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 25
Scelta sede
1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 7, 15 e 23
determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.
Art. 26
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.