Vigili del fuoco: il regolamento sulla selezione di alcuni ruoli

Pubblicato il decreto del ministero dell'interno 17 maggio 2024, n. 81

Vigili del fuoco: il regolamento sulla selezione di alcuni ruoli è stato reso noto con il decreto del ministero dell'interno 17 maggio 2024, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2024, n. 141.

In particolare, si tratta del regolamento recante le modalità di svolgimento delle selezioni  interne per l'accesso ai ruoli di:

  • nautici di coperta,
  • nautici di macchina,
  • sommozzatori,

ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Di seguito il testo del D.M. n. 81/2024; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

 

Vigili del fuoco

Decreto del ministero dell'interno 17 maggio 2024, n. 81 

 

Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni  interne
per l'accesso ai  ruoli  dei  nautici  di  coperta,  dei  nautici  di
macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217. (24G00098)

 

(Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2024, n. 141)

 

Vigente al: 3-7-2024

Capo I
Accesso al ruolo dei nautici di coperta

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

(omissis)

Adotta

il seguente regolamento:

                               Art. 1

                    Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di  coperta  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di  seguito  denominato  Corpo

nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre

di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento  di

un corso di formazione per il rilascio del  brevetto  di  nautico  di

coperta.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e'  adottato

con decreto del Capo del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito  denominato

Dipartimento,  e   pubblicato   sul   sito   internet   istituzionale

www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle

procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via

telematica della domanda di partecipazione, in conformita'  a  quanto

disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo  7

marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema  di  autenticazione  in

uso presso il Dipartimento.

 

Art. 2

Commissione esaminatrice

 

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione

esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento;  e'

presieduta da un  dirigente  superiore  del  Corpo  nazionale  ed  e'

composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che  espletano

funzioni operative e da uno  specialista  nautico.  Con  il  medesimo

decreto sono nominati, per le ipotesi di  assenza  o  impedimento  di

ciascun componente effettivo, membri supplenti, per  l'individuazione

dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti

effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,

con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma

1,  unico  restando  il  presidente,   puo'   essere   suddivisa   in

sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari

a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di

coordinare le sottocommissioni e  non  e'  tenuto  a  partecipare  ai

lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono

svolte  da  personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale  oppure  da

un appartenente ai ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile

dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il

Dipartimento.

 

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna  di  cui  all'articolo  1,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del  Corpo  nazionale

appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di

istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 40 anni;

b) anzianita' di servizio nel ruolo  dei  vigili  del  fuoco  non

inferiore a  9  mesi.  In  tale  periodo  e'  compreso  il  corso  di

formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i  parametri

individuati  nell'allegato  A,  parte  I,   che   costituisce   parte

integrante del presente regolamento.

2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale

che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del

decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi,  salvo  quanto

indicato nell'articolo 8;

c) sia in possesso di  altra  specializzazione  ovvero  frequenti

gia' un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle

domande di partecipazione alla selezione.

 

Art. 4

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli  professionali  sono  individuati,

con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II  e

III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3.  Alle  qualificazioni  professionali  e'  attribuito   un   solo

punteggio e, in caso di possesso di  piu'  titoli  professionali,  e'

preso in considerazione quello a cui corrisponde  il  punteggio  piu'

alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nei bandi per  la  presentazione  delle

domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige,  sulla

base della somma del punteggio dei titoli di  cui  al  comma  1,  una

graduatoria  provvisoria,  prendendo  in   considerazione   tutti   i

candidati aventi i requisiti richiesti.

 

Art. 5

Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica,

psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in

relazione  al  numero  dei  candidati  da  ammettere  al   corso   di

formazione,  sono  sottoposti  agli  accertamenti  finalizzati   alla

verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica  e  attitudinale

per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.

2. L'accertamento dei requisiti di  idoneita'  fisica,  psichica  e

attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di  coperta

e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie  del  Dipartimento,

che possono avvalersi di altri enti competenti.

 

Art. 6

Graduatoria per l'ammissione

ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei

titoli, e previo accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva  per  l'ammissione

al corso di formazione per il rilascio del  brevetto  di  nautico  di

coperta.

2.  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri   di   cui

all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al

comma 1 e' approvata con decreto del  Capo  del  Dipartimento  ed  e'

pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di

formazione in misura non superiore  a  due  volte  i  posti  messi  a

selezione.

 

Art. 7

Corso di formazione

e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto  di  nautico

di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le

strutture  del  Corpo  nazionale  oppure  presso  strutture  non   di

pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso e'  articolato  in  moduli  didattici  che  comprendono

insegnamenti   di   carattere   nautico   e   operativo   finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi nei porti e loro dipendenze, sia  a  terra  che  a  bordo  di

natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche'  delle  attivita'

di soccorso in mare.  Con  decreto  del  Direttore  centrale  per  la

formazione, d'intesa con il Direttore centrale  per  l'emergenza,  il

soccorso  tecnico  e  l'antincendio   boschivo,   sono   individuate,

nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente  articolo,  le

ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono  verifiche

intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono  un  esame  finale.

L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di  tutte

le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato  in  una  prova

teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge  mediante  la

risoluzione di domande a risposta  multipla  o  sintetica.  La  prova

pratica e' effettuata a bordo delle  unita'  navali  antincendio  del

Corpo nazionale. Le  prove  dell'esame  finale  sono  finalizzate  ad

accertare  le   competenze   tecnico-professionali   afferenti   alla

specialita' e l'idoneita' ad assolvere  le  specifiche  funzioni  del

ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un

punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta

dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento  dell'esame,

l'allievo   deve   riportare   un   punteggio   di    almeno    21/30

(ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli  esiti  dell'esame

di fine corso,  redige  la  graduatoria  di  merito  della  selezione

interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,

in caso di parita' nella  graduatoria  di  merito,  nell'ordine,  del

criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo

5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.

Non sono valutati i titoli di preferenza la  cui  documentazione  non

sia conforme a quanto prescritto dal bando  di  concorso  ovvero  che

siano pervenuti all'amministrazione  dopo  la  scadenza  del  termine

stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione  formale

da  effettuarsi  entro  il  termine  assegnato   dall'amministrazione

stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto

del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet

istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato  in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella

qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'

restituito al servizio di istituto.

 

Art. 8

Dimissioni ed espulsioni

dai corsi di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione  di  cui  all'articolo  7  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche  intermedie  di  cui  all'articolo  7,

comma 3;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7,  comma

4;

d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un  numero

di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti  per  cento  dei

giorni di  durata  del  corso,  salvi  i  casi  dovuti  a  infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i

casi determinati da maternita'.  Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  a

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, il  personale  e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al

corrispondente primo corso successivo  al  riconoscimento  della  sua

idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la  partecipazione  alla  selezione.  Nell'ipotesi   di   assenza   o

temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le

allieve  sono  ammesse  a  partecipare  di  diritto  al  primo  corso

successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle

disposizioni in materia di congedo di maternita'  e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile  di

infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu'  gravi  della

sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239,  comma  1,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  Capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

Direttore centrale per la formazione.

 

Capo II
Accesso al ruolo dei nautici di macchina

Art. 9

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina  del

Corpo nazionale avviene, nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31

dicembre di ogni  anno,  mediante  selezione  interna  per  titoli  e

superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di

nautico di macchina.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e'  adottato

con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito  internet

istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle

procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via

telematica della domanda di partecipazione, in conformita'  a  quanto

disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo  7

marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema  di  autenticazione  in

uso presso il Dipartimento.

 

Art. 10

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione

esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento;  e'

presieduta da un  dirigente  superiore  del  Corpo  nazionale  ed  e'

composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che  espletano

funzioni operative e da uno  specialista  nautico.  Con  il  medesimo

decreto sono nominati, per le ipotesi di  assenza  o  impedimento  di

ciascun componente effettivo, membri supplenti, per  l'individuazione

dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti

effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,

con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma

1,  unico  restando  il  presidente,   puo'   essere   suddivisa   in

sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari

a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di

coordinare le sottocommissioni e  non  e'  tenuto  a  partecipare  ai

lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono

svolte  da  personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale  oppure  da

un appartenente ai ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile

dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il

Dipartimento.

 

Art. 11

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna  di  cui  all'articolo  9,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del  Corpo  nazionale

appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di

istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 40 anni;

b) anzianita' di servizio nel ruolo  dei  vigili  del  fuoco  non

inferiore a  9  mesi.  In  tale  periodo  e'  compreso  il  corso  di

formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i  parametri

individuati  nell'allegato  B,  parte  I,   che   costituisce   parte

integrante del presente regolamento.

2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale

che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del

decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi,  salvo  quanto

indicato nell'articolo 16;

c) sia in possesso di  altra  specializzazione  ovvero  frequenti

gia' un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle

domande di partecipazione alle selezioni.

 

Art. 12

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli  professionali  sono  individuati,

con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II  e

III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3.  Alle  qualificazioni  professionali  e'  attribuito   un   solo

punteggio e, in caso di possesso di  piu'  titoli  professionali,  e'

preso in considerazione quello a cui corrisponde  il  punteggio  piu'

alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nei bandi per  la  presentazione  delle

domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla

base della somma del punteggio dei titoli di  cui  ai  commi  1,  una

graduatoria  provvisoria,  prendendo  in   considerazione   tutti   i

candidati aventi i requisiti richiesti.

 

Art. 13

Accertamento  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica,   psichica   e

attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in

relazione  al  numero  dei  candidati  da  ammettere  al   corso   di

formazione,  sono  sottoposti  agli  accertamenti  finalizzati   alla

verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica  e  attitudinale

per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.

2. L'accertamento dei requisiti di  idoneita'  fisica,  psichica  e

attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina

e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie  del  Dipartimento,

che possono avvalersi di altri enti competenti.

 

Art. 14

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei

titoli, e previo accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva  per  l'ammissione

al corso di formazione per il rilascio del  brevetto  di  nautico  di

macchina.

2.  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri   di   cui

all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217.

3. La graduatoria  per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  e'

approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata  sul

sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di

formazione in misura non superiore  a  due  volte  i  posti  messi  a

concorso.

 

Art. 15

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto  di  nautico

di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si  svolge  presso

le strutture del Corpo  nazionale  oppure  presso  strutture  non  di

pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso e'  articolato  in  moduli  didattici  che  comprendono

insegnamenti   di   carattere   nautico   e   operativo   finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto  agli

incendi nei porti e loro dipendenze, sia  a  terra  che  a  bordo  di

natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche'  delle  attivita'

di soccorso in mare.  Con  decreto  del  direttore  centrale  per  la

formazione, d'intesa con il direttore centrale  per  l'emergenza,  il

soccorso  tecnico  e  l'antincendio   boschivo,   sono   individuate,

nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente  articolo,  le

ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono  verifiche

intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono  un  esame  finale.

L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di  tutte

le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato  in  una  prova

teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge  mediante  la

risoluzione di domande a risposta  multipla  o  sintetica.  La  prova

pratica e' effettuata a bordo delle  unita'  navali  antincendio  del

Corpo nazionale. Le  prove  dell'esame  finale  sono  finalizzate  ad

accertare  le   competenze   tecnico-professionali   afferenti   alla

specialita' e l'idoneita' ad assolvere  le  specifiche  funzioni  del

ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo  10  attribuisce

un punteggio, espresso in trentesimi,  alle  prove.  Il  voto  finale

risulta dalla media dei punteggi  delle  prove.  Per  il  superamento

dell'esame, l'allievo deve riportare un  punteggio  di  almeno  21/30

(ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli  esiti  dell'esame

di fine corso,  redige  la  graduatoria  di  merito  della  selezione

interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto,

in caso di parita' nella  graduatoria  di  merito,  nell'ordine,  del

criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo

5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.

Non sono valutati i titoli di preferenza la  cui  documentazione  non

sia conforme a quanto prescritto dal bando  di  concorso  ovvero  che

siano pervenuti all'amministrazione  dopo  la  scadenza  del  termine

stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione  formale

da  effettuarsi  entro  il  termine  assegnato   dall'amministrazione

stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto

del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet

istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato  in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella

qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'

restituito al servizio di istituto.

 

Art. 16

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  15  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie  di  cui  all'articolo  15,

comma 3;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma

4;

d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un  numero

di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti  per  cento  dei

giorni di  durata  del  corso,  salvi  i  casi  dovuti  a  infermita'

contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i

casi determinati da maternita'.  Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  a

infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da  causa  di

servizio, il  personale  e'  ammesso  a  partecipare  di  diritto  al

corrispondente primo corso successivo  al  riconoscimento  della  sua

idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per

la  partecipazione  alla  selezione.  Nell'ipotesi   di   assenza   o

temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le

allieve  sono  ammesse  a  partecipare  di  diritto  al  primo  corso

successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle

disposizioni in materia di congedo di maternita'  e  sempre  che  nel

periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause

di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile  di

infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu'  gravi  della

sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239,  comma  1,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

Capo III
Accesso al ruolo dei sommozzatori

Art. 17

Modalita' di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori  del  Corpo

nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre

di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento  di

un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e'  adottato

con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito  internet

istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle

procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via

telematica della domanda di partecipazione, in conformita'  a  quanto

disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo  7

marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema  di  autenticazione  in

uso presso il Dipartimento.

 

Art. 18

Commissione esaminatrice

1.  Per  la  procedura  selettiva  di  cui  all'articolo   17,   la

commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento; e' presieduta  da  un  dirigente  superiore  del  Corpo

nazionale ed  e'  composta,  altresi',  da  un  dirigente  e  da  due

direttivi che espletano  funzioni  operative  e  da  uno  specialista

sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo

decreto sono nominati, per le ipotesi di  assenza  o  impedimento  di

ciascun componente effettiva, membri supplenti, per  l'individuazione

dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti

effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo,

con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma

1,  unico  restando  il  presidente,   puo'   essere   suddivisa   in

sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari

a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di

coordinare le sottocommissioni e  non  e'  tenuto  a  partecipare  ai

lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono

svolte  da  personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore

appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale  oppure  da

un appartenente ai ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile

dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il

Dipartimento.

 

Art. 19

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di  cui  all'articolo  17,  fermo  restando

quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, e' riservata al personale del  Corpo  nazionale

appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di

istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore a 39 anni;

b) anzianita' di servizio nel ruolo  dei  vigili  del  fuoco  non

inferiore a  9  mesi.  In  tale  periodo  e'  compreso  il  corso  di

formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i  parametri

individuati nell'allegato C, parte I  e  II,  che  costituisce  parte

integrante del presente regolamento.

2. Non  e'  ammesso  alle  selezioni  di  cui  all'articolo  18  il

personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del

decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi,  salvo  quanto

indicato nell'articolo 24;

c) sia in possesso di  altra  specializzazione  ovvero  frequenti

gia' un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data

di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle

domande di partecipazione alla selezione.

 

Art. 20

Titoli

1. I titoli di studio ed i titoli professionali  sono  individuati,

con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e

IV.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi  sono

fra loro cumulabili, ad eccezione di  quelli  afferenti  al  medesimo

corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della  laurea

magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono  cumulabili

fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale

punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della  lingua

inglese.

3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo  punteggio  e,  in

caso  di  possesso  di  piu'  titoli  professionali,  e'   preso   in

considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla  data  di

scadenza del termine previsto nei bandi per  la  presentazione  delle

domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla

base della somma del punteggio dei titoli di  cui  al  comma  1,  una

graduatoria  provvisoria,  prendendo  in   considerazione   tutti   i

candidati aventi i requisiti richiesti.

 

Art. 21

Accertamenti  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica,   psichica   e

attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in

relazione  al  numero  dei  candidati  da  ammettere  al   corso   di

formazione,  sono  sottoposti  agli  accertamenti  finalizzati   alla

verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica  e  attitudinale

per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.

2. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' fisica e  psichica  per

lo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura  degli

Uffici per le  attivita'  sanitarie  del  Dipartimento,  che  possono

avvalersi di altri enti competenti.

3. L'accertamento dei requisiti  d'idoneita'  attitudinale  per  lo

svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e'  svolto  a  cura  della

Direzione centrale per la  formazione  che  si  avvale  di  personale

sommozzatore con competenze nella specifica attivita' formativa.

 

Art. 22

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei

titoli, e previo accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva  per  l'ammissione

al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2.  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri   di   cui

all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al

comma 1 e' approvata con decreto del  Capo  del  Dipartimento  ed  e'

pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di

formazione in misura non superiore a quattro volte i  posti  messi  a

concorso.

 

Art. 23

Corso di formazione e graduatoria finale

1.  Il  corso  di  formazione  per  il  rilascio  del  brevetto  di

sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e  si  svolge

presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso  strutture  non

di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso e'  articolato  in  moduli  didattici  che  comprendono

insegnamenti  di  carattere  specialistico  e  operativo  finalizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per  lo

svolgimento  delle  attivita'  di  soccorso  pubblico  in  ambito  di

superficie e  subacqueo,  imbarcandosi  su  mezzi  aerei  o  nautici,

nonche'   alle   attivita'   di   gestione,   sicurezza,    qualita',

manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei  sommozzatori  del

Corpo  nazionale.  Con  decreto  del  Direttore   centrale   per   la

formazione, d'intesa con il Direttore centrale  per  l'emergenza,  il

soccorso  tecnico  e  l'antincendio   boschivo,   sono   individuate,

nell'ambito  delle  finalita'  indicate  dal  presente  articolo,  le

ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono  verifiche

intermedie,  distinte  in  teoriche,  pratiche  e  attitudinali.   La

commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  18  attribuisce  un

punteggio, espresso in decimi, alle  verifiche  intermedie.  Il  voto

delle verifiche intermedie risulta dalla  media  dei  punteggi  delle

singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il

conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4,  gli  allievi

devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10  (sei/decimi)

per le verifiche teoriche;  5/10  (cinque/decimi)  per  le  verifiche

pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio  minimo

di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il  voto

delle verifiche intermedie e' pari  alla  media  dei  punteggi  delle

verifiche  intermedie,  riparametrato  in  trentesimi.   L'ammissione

all'esame  finale  e'  subordinata  al  superamento  delle  verifiche

intermedie.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono  un  esame  finale.

L'esame finale e' articolato in una prova teorica scritta  e  in  una

prova teorica  orale  finalizzate  all'accertamento  delle  capacita'

tecnico-professionali acquisite  e  dell'idoneita'  ad  assolvere  le

specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo  18  attribuisce

un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica  scritta

che alla prova teorica orale dell'esame finale.  Il  voto  dell'esame

finale risulta dalla media dei  punteggi  delle  due  prove.  Per  il

superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un  punteggio

di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.

6. La commissione esaminatrice, sulla base  della  media  del  voto

dell'esame finale e del voto delle verifiche  intermedie,  redige  la

graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige

la graduatoria finale,  tenendo  conto,  in  caso  di  parita'  nella

graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui

all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di

preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto

dal   bando   della   selezione   ovvero    che    siano    pervenuti

all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando

stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro

il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto

del  Capo  del  Dipartimento   e   pubblicata   sul   sito   internet

istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato  in  posizione  utile

nella graduatoria finale il Capo  del  Corpo  nazionale  rilascia  il

brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella

qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'

restituito al servizio di istituto.

 

Art. 24

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di  cui  all'articolo  23  il

personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo  23,  comma

3;

c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4;

d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni,  anche

non consecutivi, superiore al dieci per cento dei  giorni  di  durata

del corso oppure per un numero di  giorni  consecutivi  superiori  al

cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi  dovuti

a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di

servizio e i casi determinati da maternita'.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il

corso di formazione  oppure  dipendente  da  causa  di  servizio,  il

personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo

corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e

sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta

una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alla

selezione.  Nell'ipotesi  di   assenza   o   temporanea   inidoneita'

all'immersione determinate da maternita', le allieve sono  ammesse  a

partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneita'  psico-fisica,

al primo corso successivo ai periodi di assenza dal  lavoro  previsti

dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e  sempre  che

nel periodo precedente a detto corso non sia  intervenuta  una  delle

cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

3. Le facolta' di cui al comma 2 sono concesse  per  un  numero  di

volte non superiore a due.

4. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile  di

infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu'  gravi  della

sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239,  comma  1,  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono

adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del

direttore centrale per la formazione.

 

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 25

Scelta sede

1.  Le  graduatorie  finali  di  cui  agli  articoli  7,  15  e  23

determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.

 

Art. 26

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

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